Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 1
Articolo 1
Versione
27 gennaio 1968
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.100.000 per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1968
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