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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
VI sezione Civile, composto dai sottoindicati magistrati:
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Cristiana Delfa Giudice rel.est.
dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice
all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11752/2024 Reg. Gen. Reclami
reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso ordinanza che ha rigettato l'istanza di estinzione del G.E. del Tribunale resa nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE n. 327/2020
tra
, in persona dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
PALAZZO ROBERTO
parte reclamante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
parte reclamata contumace
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha proposto reclamo ex art. CP_1
630 c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 11.11.2024 dal G.E. nella procedura n.
327/2020 che aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dalla stessa esecutata sul presupposto dell'asserita mancanza di titolo esecutivo alla base dell'avviata esecuzione.
Sostiene la reclamante che il contratto di mutuo rogato il 18.12.2007 fra il Credito
Siciliano s.p.a. e la non può integrare gli estremi del titolo Parte_1 esecutivo ex art. 474 c.p.c. non sussistendo un'obbligazione attuale di restituzione della somma di denaro a carico del mutuatario, tenuto conto che la disponibilità della somma mutuata era subordinata all'avveramento della condizione futura ed incerta della costituzione di una valida ipoteca di primo grado.
In particolare valorizza la società reclamante l'art. 10 del cennato contratto che prevede che “L'intera somma … viene qui versata in mia presenza alla società … che la ritira … rilasciandone ricevuta … Essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la parte mutuataria deposita la somma datale a mutuo in conto infruttifero presso la Banca, accetta e riconosce che tale somma verrà dalla banca messa a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla parte mutuataria stessa soltanto dopo che – iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto – sarà provato che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite nel presente contratto di mutuo”.
Richiama poi la reclamante il recente pronunciamento della Corte di Cassazione n.
12007/2024 che, in contrasto con il precedente orientamento maggioritario di legittimità e anche di merito cui ha aderito il presente Tribunale, avrebbe rinvenuto, in una fattispecie analoga, un negozio di mutuo che non attestava l'esistenza di una obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria e, quindi, non integrava gli estremi del valido titolo esecutivo, ai sensi di quanto prescritto dall'art.474 c.p.c.
In particolare, con la richiamata sentenza la Corte aveva, isolatamente, ritenuto che
«nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma».
La fattispecie concreta era stata, in definitiva, ricostruita in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo degli interessi voluto dalle parti, come esclusione di un'obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma già oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell'effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto;
tale ultima condizione, resa oggetto di un'obbligazione dello stesso mutuante, veniva assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della proprietà delle somme che ne sono oggetto, con un'evidente funzione cauzionale).
In questo senso, già poteva dirsi che la pronuncia in esame non si poneva in contrasto con gli approdi già raggiunti in materia di mutuo, poiché, premesso con chiarezza che nella fattispecie si ravvisava appunto un simile contratto, si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un'obbligazione restitutoria, ipotizzandone l'inesistenza dell'oggetto in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l'obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti.
Tuttavia, di recente la Cassazione a Sezioni unite è tornata sulla questione al fine di ricomporre il contrasto confermando il pregresso orientamento e riconsiderando le conclusioni della sentenza della sezione semplice richiamata dal reclamante.
La Corte a Sezioni Unite ha in primo luogo escluso che una fattispecie analoga a quella oggi in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: , ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174;
Cass. 27/08/2015, n. 17194) si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nella fattispecie oggetto del vaglio del Collegio così come della Cassazione, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece,
l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti, possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
E' ferma opinione del Collegio della Corte, condivisa anche da questo collegio, che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori apposti al contratto di mutuo sotteso all'esecuzione ( come quello richiamato dalla reclamante) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito – o altro equipollente negozio – presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ebbene, così enunciato il principio di diritto cui attenersi, non può che concludersi, nella vicenda in esame, sulla scorta del complessivo regolamento negoziale, che con la stipula del contratto de quo la società mutuataria ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma ( di cui ha disposto costituendo un deposito presso la banca), che equivale alla disponibilità materiale cui è corrisposta una speculare ed immediata obbligazione restitutoria della somma.
L'art. 10 del mutuo prevede invero che “l'intera somma di euro 1.750.000 viene qui versata in mia presenza la società che la ritira a mezzo del qui Parte_1
costituito suo legale rappresentante rilasciandone ricevuta mediante Controparte_3
26 assegni circolari…
Essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, la parte mutuataria deposita la somma date a mutuo in conto infruttifero presso la banca, accetta e riconosce che tale somma verrà dalla banca messa
a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla parte mutuataria stessa soltanto dopo che- iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto- sarà provato che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni giudizio e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite nel presente contratto di mutuo.
In caso contrario e comunque dei costi di 30 giorni da oggi senza la presentazione della documentazione prevista, la banca si riserva di applicare le modalità di risoluzione del contratto previsto dall'art. 1 del capitolato.
La disponibilità della somma è stata pertanto confermata dalla stessa parte mutuataria che ha espressamente dichiarato di averla ricevuta a mezzo del proprio legale rappresentante rilasciandone ricevuta ( cfr. art. 10 del contratto di Controparte_3
mutuo)
Sul punto giova ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di legittimità, la quietanza ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza (cfr. Cass. Civ. sez. VI ordinanza n. 19654 del 22/07/2019).
È, tra l'altro, noto che il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza
(cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7 ottobre 1994 n. 8229).
Alla consegna della somma ( pur riconsegnata all'istituto mutuante per costituirne un deposito ) è corrisposta una contestuale e immediata assunzione dell'obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, come prevista dall'art. 5 del contratto di mutuo che prevede invero che “la parte mutuataria procederà al rimborso della quota capitale del mutuo alla scadenza originaria o a quella prorogata restituendo in un'unica soluzione
l'intero importo erogato o quello che residua a seguito di eventuali versamenti anticipati.
Nel corso del rapporto la parte mutuataria dovrà corrispondere rate semestrali posticipate come composte esclusivamente: - da una quota di interessi calcolata al tasso e secondo le modalità così come sopra convenute;
- una commissione di incasso rata di euro quattro;
da pagare semestralmente, a partire dal 18 giugno 2008 ( sei mesi dalla data dell'atto) e fino a completa estinzione del mutuo.
Alla luce di quanto precede, stante l'esistenza di un valido titolo esecutivo,
l'ordinanza censurata che ha disatteso l'istanza di estinzione va condivisa dal Collegio.
Attesa la mancata costituzione della parte reclamata, non v'è luogo a statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione resa dal Giudice dell'esecuzione in data 11.11.2024 nella procedura esecutiva immobiliare n. rge. 327/2020;
• spese irripetibili. Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso nella camera di Consiglio Catania, addì 14.2.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristiana Delfa dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
VI sezione Civile, composto dai sottoindicati magistrati:
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Cristiana Delfa Giudice rel.est.
dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice
all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11752/2024 Reg. Gen. Reclami
reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso ordinanza che ha rigettato l'istanza di estinzione del G.E. del Tribunale resa nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE n. 327/2020
tra
, in persona dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
PALAZZO ROBERTO
parte reclamante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
parte reclamata contumace
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha proposto reclamo ex art. CP_1
630 c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 11.11.2024 dal G.E. nella procedura n.
327/2020 che aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dalla stessa esecutata sul presupposto dell'asserita mancanza di titolo esecutivo alla base dell'avviata esecuzione.
Sostiene la reclamante che il contratto di mutuo rogato il 18.12.2007 fra il Credito
Siciliano s.p.a. e la non può integrare gli estremi del titolo Parte_1 esecutivo ex art. 474 c.p.c. non sussistendo un'obbligazione attuale di restituzione della somma di denaro a carico del mutuatario, tenuto conto che la disponibilità della somma mutuata era subordinata all'avveramento della condizione futura ed incerta della costituzione di una valida ipoteca di primo grado.
In particolare valorizza la società reclamante l'art. 10 del cennato contratto che prevede che “L'intera somma … viene qui versata in mia presenza alla società … che la ritira … rilasciandone ricevuta … Essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la parte mutuataria deposita la somma datale a mutuo in conto infruttifero presso la Banca, accetta e riconosce che tale somma verrà dalla banca messa a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla parte mutuataria stessa soltanto dopo che – iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto – sarà provato che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite nel presente contratto di mutuo”.
Richiama poi la reclamante il recente pronunciamento della Corte di Cassazione n.
12007/2024 che, in contrasto con il precedente orientamento maggioritario di legittimità e anche di merito cui ha aderito il presente Tribunale, avrebbe rinvenuto, in una fattispecie analoga, un negozio di mutuo che non attestava l'esistenza di una obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria e, quindi, non integrava gli estremi del valido titolo esecutivo, ai sensi di quanto prescritto dall'art.474 c.p.c.
In particolare, con la richiamata sentenza la Corte aveva, isolatamente, ritenuto che
«nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma».
La fattispecie concreta era stata, in definitiva, ricostruita in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo degli interessi voluto dalle parti, come esclusione di un'obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma già oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell'effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto;
tale ultima condizione, resa oggetto di un'obbligazione dello stesso mutuante, veniva assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della proprietà delle somme che ne sono oggetto, con un'evidente funzione cauzionale).
In questo senso, già poteva dirsi che la pronuncia in esame non si poneva in contrasto con gli approdi già raggiunti in materia di mutuo, poiché, premesso con chiarezza che nella fattispecie si ravvisava appunto un simile contratto, si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un'obbligazione restitutoria, ipotizzandone l'inesistenza dell'oggetto in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l'obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti.
Tuttavia, di recente la Cassazione a Sezioni unite è tornata sulla questione al fine di ricomporre il contrasto confermando il pregresso orientamento e riconsiderando le conclusioni della sentenza della sezione semplice richiamata dal reclamante.
La Corte a Sezioni Unite ha in primo luogo escluso che una fattispecie analoga a quella oggi in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: , ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174;
Cass. 27/08/2015, n. 17194) si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nella fattispecie oggetto del vaglio del Collegio così come della Cassazione, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece,
l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti, possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
E' ferma opinione del Collegio della Corte, condivisa anche da questo collegio, che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori apposti al contratto di mutuo sotteso all'esecuzione ( come quello richiamato dalla reclamante) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito – o altro equipollente negozio – presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ebbene, così enunciato il principio di diritto cui attenersi, non può che concludersi, nella vicenda in esame, sulla scorta del complessivo regolamento negoziale, che con la stipula del contratto de quo la società mutuataria ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma ( di cui ha disposto costituendo un deposito presso la banca), che equivale alla disponibilità materiale cui è corrisposta una speculare ed immediata obbligazione restitutoria della somma.
L'art. 10 del mutuo prevede invero che “l'intera somma di euro 1.750.000 viene qui versata in mia presenza la società che la ritira a mezzo del qui Parte_1
costituito suo legale rappresentante rilasciandone ricevuta mediante Controparte_3
26 assegni circolari…
Essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, la parte mutuataria deposita la somma date a mutuo in conto infruttifero presso la banca, accetta e riconosce che tale somma verrà dalla banca messa
a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla parte mutuataria stessa soltanto dopo che- iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto- sarà provato che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni giudizio e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite nel presente contratto di mutuo.
In caso contrario e comunque dei costi di 30 giorni da oggi senza la presentazione della documentazione prevista, la banca si riserva di applicare le modalità di risoluzione del contratto previsto dall'art. 1 del capitolato.
La disponibilità della somma è stata pertanto confermata dalla stessa parte mutuataria che ha espressamente dichiarato di averla ricevuta a mezzo del proprio legale rappresentante rilasciandone ricevuta ( cfr. art. 10 del contratto di Controparte_3
mutuo)
Sul punto giova ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di legittimità, la quietanza ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza (cfr. Cass. Civ. sez. VI ordinanza n. 19654 del 22/07/2019).
È, tra l'altro, noto che il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza
(cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7 ottobre 1994 n. 8229).
Alla consegna della somma ( pur riconsegnata all'istituto mutuante per costituirne un deposito ) è corrisposta una contestuale e immediata assunzione dell'obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, come prevista dall'art. 5 del contratto di mutuo che prevede invero che “la parte mutuataria procederà al rimborso della quota capitale del mutuo alla scadenza originaria o a quella prorogata restituendo in un'unica soluzione
l'intero importo erogato o quello che residua a seguito di eventuali versamenti anticipati.
Nel corso del rapporto la parte mutuataria dovrà corrispondere rate semestrali posticipate come composte esclusivamente: - da una quota di interessi calcolata al tasso e secondo le modalità così come sopra convenute;
- una commissione di incasso rata di euro quattro;
da pagare semestralmente, a partire dal 18 giugno 2008 ( sei mesi dalla data dell'atto) e fino a completa estinzione del mutuo.
Alla luce di quanto precede, stante l'esistenza di un valido titolo esecutivo,
l'ordinanza censurata che ha disatteso l'istanza di estinzione va condivisa dal Collegio.
Attesa la mancata costituzione della parte reclamata, non v'è luogo a statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione resa dal Giudice dell'esecuzione in data 11.11.2024 nella procedura esecutiva immobiliare n. rge. 327/2020;
• spese irripetibili. Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso nella camera di Consiglio Catania, addì 14.2.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristiana Delfa dott. Roberto Cordio