TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 325/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 25.07.1982 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Biancamaria Bucco
E
n. ad Atessa il 19.04.1976 – CF , Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Alderico Di Giovanni
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 10.7.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 10.07.2025 e alle note scritte, del seguente preciso tenore: 1) coniugi vivranno separatamente e la casa coniugale di proprietà della sig.ra resterà alla stessa definitivamente assegnata dove vivrà con i figli minori Pt_1 che pertanto avranno collocazione presso la casa materna;
2) il sig. lascerà la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli Pt_2
e si trasferirà a vivere, dapprima in altro immobile sempre a Lanciano e dal 01.06.2026 andrà a vivere a Perano (CH), con espressa riserva di comunicare il nuovo indirizzo;
3) i figli saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il diritto-dovere di frequentazione del padre con i minori sarà così disciplinato: il padre terrà con sé entrambi i figli, a settimane alterne (compatibilmente con i turni di lavoro) per due pomeriggi a settimana: lunedì, mercoledì dalle 16.00 alle 21:00 compatibilmente con l'orario scolastico e li riaccompagnerà presso la casa materna;
il sabato e la domenica, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle 9.00 del sabato mattina alle 21.00 della domenica con pernotto presso la casa paterna. I minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre, la vigilia di Natale, il pranzo di Natale (di modo che l'una o l'altra occasione di tradizionale ritrovo familiare venga trascorsa dai bambini con uno dei due genitori: se la vigilia sarà con la mamma, il pranzo sarà col papà e viceversa) e quella del 31 dicembre e del 1 gennaio e della Pasqua e del lunedì di Pasqua. I coniugi si dichiarano disponibili, in considerazione dell'età dei minori, a trascorrere le festività tutti insieme nel rispetto delle reciproche posizioni e, in ogni caso, improntando le presenti disposizioni a ragionevole flessibilità, nell'interesse primario della prole;
5) qualora il padre non potesse rispettare i giorni e gli orari per ragioni legate ai suoi impegni lavorativi avviserà la madre affinchè la stessa possa provvedere in merito ed possa organizzarsi. I genitori, parimenti, ove mutassero i rispettivi impegni, adegueranno conseguentemente il calendario del diritto di visita;
6) per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per due settimane non consecutive da concordare tra i genitori nel periodo di chiusura delle scuole;
7) in considerazione dell'età dei minori, i genitori concordemente stabiliscono che la gestione e la programmazione degli impegni degli stessi sarà congiuntamente affidata al padre ed alla madre che garantiranno, anche ai sensi dell'art. 317 bis c.c., la frequentazione degli stessi con le rispettive famiglie d'origine;
8) i sig.ri e prestano il consenso, qualora dovesse ravvisarsene la Pt_1 Pt_2 necessità in futuro, a garantire ai minori un supporto psicologico per affrontare la separazione scegliendo di comune accordo un professionista;
9) il padre provvederà a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) entro il cinque di ogni mese, somma rivalutabile automaticamente ed a cura del padre nella misura del 75% degli indici ISTAT per le famiglie di operai, sul conto corrente intestato alla madre ed avente il seguente IBAN: [...];
10) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico (di circa € 400,00 mensili complessivi) attualmente percepito dal padre sarà percepito al 100% dalla madre quale contributo al mantenimento dei figli. Pertanto, la sig.ra farà richiesta Pt_1 all'ufficio competente per il pagamento dell'intero importo dell'assegno unico ed il sig. ne presta sin d'ora il consenso;
Pt_2
11) in caso di variazioni dell'assegno unico dovute a motivi estranei al reddito (revoca del beneficio, revisione dello stesso) il sig. si impegnerà ad integrare Pt_2 la quota di mantenimento, ma sempre nei limiti di € 600,00;
12) il padre e la madre sosterranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori. Tali spese comprendono tutte quelle richiamate nelle note line guida del Consiglio Nazionale Forense, col relativo regime. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei coniugi: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto in uso ai figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie, Scolastiche: iscrizioni e rette di nidi, di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione al concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa purché inferiore ad € 150,00. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
13) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dalla madre al 100%. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla madre. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori al 50%. L'assegno unico per figli a carico sarà percepito dalla sola madre come sopra precisato;
14) la sig.ra si impegna a rimborsare fino Pt_1 alla scadenza il finanziamento n. 02305042334 contratto da entrambi i ricorrenti provvedendo al pagamento della rata mensile;
15) nessun assegno è dovuto a titolo di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro che reciprocamente si dichiarano indipendenti economicamente e nessuno dei due coniugi avanzerà all'altro pretese relative a restituzioni di danaro o beni non espressamente ricompreso nei presenti accordi;
16) le parti si impegnano a rendersi sempre reperibili comunicando un recapito in caso di spostamenti;
17) i genitori esprimono il reciproco consenso al rilascio dei documenti;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 10.07.2025 e nelle note scritte, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2015 n. 26 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
AN Di LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 325/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 25.07.1982 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Biancamaria Bucco
E
n. ad Atessa il 19.04.1976 – CF , Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Alderico Di Giovanni
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 10.7.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 10.07.2025 e alle note scritte, del seguente preciso tenore: 1) coniugi vivranno separatamente e la casa coniugale di proprietà della sig.ra resterà alla stessa definitivamente assegnata dove vivrà con i figli minori Pt_1 che pertanto avranno collocazione presso la casa materna;
2) il sig. lascerà la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli Pt_2
e si trasferirà a vivere, dapprima in altro immobile sempre a Lanciano e dal 01.06.2026 andrà a vivere a Perano (CH), con espressa riserva di comunicare il nuovo indirizzo;
3) i figli saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il diritto-dovere di frequentazione del padre con i minori sarà così disciplinato: il padre terrà con sé entrambi i figli, a settimane alterne (compatibilmente con i turni di lavoro) per due pomeriggi a settimana: lunedì, mercoledì dalle 16.00 alle 21:00 compatibilmente con l'orario scolastico e li riaccompagnerà presso la casa materna;
il sabato e la domenica, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle 9.00 del sabato mattina alle 21.00 della domenica con pernotto presso la casa paterna. I minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre, la vigilia di Natale, il pranzo di Natale (di modo che l'una o l'altra occasione di tradizionale ritrovo familiare venga trascorsa dai bambini con uno dei due genitori: se la vigilia sarà con la mamma, il pranzo sarà col papà e viceversa) e quella del 31 dicembre e del 1 gennaio e della Pasqua e del lunedì di Pasqua. I coniugi si dichiarano disponibili, in considerazione dell'età dei minori, a trascorrere le festività tutti insieme nel rispetto delle reciproche posizioni e, in ogni caso, improntando le presenti disposizioni a ragionevole flessibilità, nell'interesse primario della prole;
5) qualora il padre non potesse rispettare i giorni e gli orari per ragioni legate ai suoi impegni lavorativi avviserà la madre affinchè la stessa possa provvedere in merito ed possa organizzarsi. I genitori, parimenti, ove mutassero i rispettivi impegni, adegueranno conseguentemente il calendario del diritto di visita;
6) per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per due settimane non consecutive da concordare tra i genitori nel periodo di chiusura delle scuole;
7) in considerazione dell'età dei minori, i genitori concordemente stabiliscono che la gestione e la programmazione degli impegni degli stessi sarà congiuntamente affidata al padre ed alla madre che garantiranno, anche ai sensi dell'art. 317 bis c.c., la frequentazione degli stessi con le rispettive famiglie d'origine;
8) i sig.ri e prestano il consenso, qualora dovesse ravvisarsene la Pt_1 Pt_2 necessità in futuro, a garantire ai minori un supporto psicologico per affrontare la separazione scegliendo di comune accordo un professionista;
9) il padre provvederà a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) entro il cinque di ogni mese, somma rivalutabile automaticamente ed a cura del padre nella misura del 75% degli indici ISTAT per le famiglie di operai, sul conto corrente intestato alla madre ed avente il seguente IBAN: [...];
10) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico (di circa € 400,00 mensili complessivi) attualmente percepito dal padre sarà percepito al 100% dalla madre quale contributo al mantenimento dei figli. Pertanto, la sig.ra farà richiesta Pt_1 all'ufficio competente per il pagamento dell'intero importo dell'assegno unico ed il sig. ne presta sin d'ora il consenso;
Pt_2
11) in caso di variazioni dell'assegno unico dovute a motivi estranei al reddito (revoca del beneficio, revisione dello stesso) il sig. si impegnerà ad integrare Pt_2 la quota di mantenimento, ma sempre nei limiti di € 600,00;
12) il padre e la madre sosterranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori. Tali spese comprendono tutte quelle richiamate nelle note line guida del Consiglio Nazionale Forense, col relativo regime. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei coniugi: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto in uso ai figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie, Scolastiche: iscrizioni e rette di nidi, di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione al concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa purché inferiore ad € 150,00. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
13) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dalla madre al 100%. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla madre. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori al 50%. L'assegno unico per figli a carico sarà percepito dalla sola madre come sopra precisato;
14) la sig.ra si impegna a rimborsare fino Pt_1 alla scadenza il finanziamento n. 02305042334 contratto da entrambi i ricorrenti provvedendo al pagamento della rata mensile;
15) nessun assegno è dovuto a titolo di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro che reciprocamente si dichiarano indipendenti economicamente e nessuno dei due coniugi avanzerà all'altro pretese relative a restituzioni di danaro o beni non espressamente ricompreso nei presenti accordi;
16) le parti si impegnano a rendersi sempre reperibili comunicando un recapito in caso di spostamenti;
17) i genitori esprimono il reciproco consenso al rilascio dei documenti;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 10.07.2025 e nelle note scritte, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2015 n. 26 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
AN Di LA