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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 25.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10024/2023 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. PALMA GIANLUCA e avv. Parte_1
TAMBURRINO GABRIELE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FALSO FRANCESCO
- resistente
Oggetto: pagamento ratei
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'annullamento del CP_1
provvedimento del 18 gennaio 2023, pervenuto in data 17 febbraio 2023, con cui si ricalcolava d'ufficio la pensione Cat. INVCIV n. 07753531 dal 1 gennaio 2020 e, conseguentemente, l'accertamento del diritto a percepire l'assegno nella misura già in vigore prima del provvedimento di rideterminazione impugnato, o nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre che gli arretrati a far data dall'efficacia del provvedimento suddetto.
l' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che la CP_1 pensione di inabilità civile era stata oggetto di sospensione a seguito dell'acquisizione da parte dell' di dichiarazioni reddituali relative agli anni 2020 e seguenti CP_1
“apparentemente presentate dalla ricorrente e presenti presso l'Agenzia delle Entrate”, dichiarazioni di reddito rispetto alle quali la ricorrente ha rappresentato di essere rimasta vittima di un furto di identità.
Nel merito, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere evidenziando di CP_1
aver provveduto a ricostituire la prestazione assistenziale e “riemettere in pagamento le rate arretrate come da comunicazione dd. 17.08.2023 (doc. 2). Come riferito dall'Ufficio amministrativo
(doc. 1), le rate di agosto 2023 (per euro 4.206,44) risulta già accreditata;
la rata settembre 2023
(per euro 503,26) verrà corrisposta nel mese di novembre 2023; la rata di ottobre 2023 per euro
503,26 verrà corrisposta a partire dal 03.11.2023”.
2. Nelle note difensive del 18.9.2024 l' ha altresì rappresentato che, all'esito del CP_1 riesame della pratica a seguito della documentazione trasmessa dalla parte ricorrente, è stato disposta la riemissione dei ratei di pensione sospesi riferiti all'anno 2023 (da febbraio ad ottobre 2023), ripristinato il pagamento della prestazione a decorrere da novembre 2023 ed annullato l'indebito che era pari complessivamente ad euro 12.224,71 riferito a tutte le somme percepite dalla a titolo di pensione nel periodo gennaio 2020 - gennaio 2023 Pt_1
(“euro 8.847,18 periodo gennaio 2021 – gennaio 2023 ed euro 3.377,53 periodo gennaio – dicembre
2020 (comunicazione del 18.01.2023 in atti e comunicazione del 04.11.2021 che si CP_1 CP_1 produce con le presenti note)”.
2 All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall' resistente e si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente CP_2
al profilo delle spese di lite.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
3. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta e dalle difese delle parti è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso essendo stato annullato l'indebito all'esito del ricorso amministrativo nel quale è stata rappresentata la circostanza relativa al furto d'identità della parte ricorrente, in relazione al quale è stata sporta anche denuncia-querela, come versata in atti.
4. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in considerazione dell'assoluta peculiarità del caso esaminato e di quanto dedotto in relazione al furto d'identità della parte ricorrente
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 25.9.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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