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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2264/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44 L. Fall”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del
21.5.2025, e vertente
TRA
con sede in Milano, alla Piazza del Calendario Parte_1
n. 3, c.f. , in persona dei legali rappresentanti pro - tempore, dr. P.IVA_1
e dott. , giusta atto di conferimento di poteri Controparte_1 Parte_2
del 10.2.2022 ricevuto dal dott. , Notaio in Milano, Persona_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 in data
11.2.2022, al n. 12557, serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello conferita su documento informatico separato, ai sensi 2
dell'art. 83, comma 3, c.p.c. sottoscritto su firma digitale, dall'Avvocato
Giovanni Re, c.f. presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_1
domicilia in Napoli alla via Cervantes, 55/14. Si indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni ivi previste potranno essere eseguite anche al seguente numero di telefax 081.5517791 o al seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
n. 124/2016 del Tribunale di Napoli Nord), Controparte_2
con sede in GR EV (80028 – NA) al C.so Mazzini, 19, P.IVA
, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del P.IVA_2
26.08.2016, in persona del Curatore dott.ssa Controparte_3
rappresentato e difeso, nel procedimento di primo grado, dall'Avvocato
Giancarlo Malpede, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. 381,
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 Email_3
APPELLATO – CONTUMACE
E
n liquidazione: in persona del liquidatore Controparte_4
pro - tempore, con sede in Piazza Matteotti, n. 8 – 81100 Caserta, c.f.
, indirizzo PEC: P.IVA_3 Email_4
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale Controparte_5 3
rapp.te pro – tempore, con sede in via Adolfo Omodeo, n. 123 – 80128 Napoli,
c.f. , indirizzo PEC: P.IVA_4 Email_5
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede Controparte_6
in Via Pasquale Tignola, n. 44 - 80026 Casoria (NA), c.f. P.IVA_5
indirizzo PEC: Email_6
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede in via CP_7
delle Acacie, n. 38/40 – 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA), c.f.
, indirizzo PEC: P.IVA_6 Email_7
APPELLATA - CONTUMACE
E
(già , in Controparte_8 Controparte_9
persona del liquidatore pro – tempore, con sede in via Massimo Stanzione,
133 Parco dei Fiori – 80027 Frattamaggiore (NA), c.f. , indirizzo P.IVA_7
PEC: Email_8
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, come da atto d'appello, da ritenersi ripetuto e trascritto, e,
quindi, concludendo affinché questa Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1302/2022, pubblicata in data 11 aprile 2022 dal
Tribunale di Napoli Nord – III sezione civile, notificata in data 15 aprile 2022, 4
provveda come di seguito indicato:
“1) accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, conseguentemente
dichiarare la nullità della sentenza per ultra petizione;
per l'effetto, in
accoglimento dei motivi esposti, rigettare la domanda formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della avente ad Parte_1
oggetto la restituzione dell'importo di Euro 19.095,28 quale complessivo
importo defluito dal conto corrente di cui è causa per pagamenti effettuati
dalla in nome e per conto della Parte_1 CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa;
2) conseguentemente confermare la condanna ex art. 44 l.fall. degli
accipientes e per l'effetto condannare esclusivamente, ex art. 44 l.fall. per le
ragioni di cui in premessa i convenuti: 1) Controparte_10
in persona del liquidatore p.t.; 2)
[...] Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t.; 3) in persona del
[...] Controparte_6
legale rapp.te p.t.; 4) in persona del legale rapp.te p.t.; 5) CP_7 [...]
(già in persona del Controparte_8 Controparte_9
liquidatore p.t. al pagamento, in favore della Curatela Fallimentare
rispettivamente: 1) la società Controparte_10
dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
2)
[...]
dell'importo di Euro 517,35, oltre interessi e Controparte_5
rivalutazione; 3) dell'importo di Euro 2.040,09, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro 4.000,00, oltre CP_7
interessi e rivalutazione;
5) (già Controparte_8 [...]
dell'importo di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione. CP_9
Con vittoria di spese e competenze” 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 2.8.2018 il in Parte_3
persona del Curatore pro – tempore (dichiarato con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord del 26.8.2016, n. 124/2016), esponeva che, all'atto della dichiarazione di fallimento, era risultato in corso il contratto di conto corrente,
stipulato con la e, più precisamente, il c/c di Parte_1
corrispondenza n.822429 presso la filiale di Frattamaggiore – sportello “A‟;
detto contratto si era quindi risolto alla data del fallimento, stante il disposto di cui all'art. 78 l.fall, sicché la avrebbe dovuto versare Parte_1
il saldo attivo ivi esistente e non avrebbe dovuto porre in essere alcuna operazione sullo stesso, né in accredito né in addebito.
La a seguito di richiesta di essa istante, aveva Parte_1
inviato alla Curatela l'estratto del predetto c/c n. 822429, relativamente al periodo 1/8/2016 - 31/8/2016, dall'esame del quale era emersa la presenza di un saldo attivo, alla data di dichiarazione di fallimento, pari ad € 15.052,26;
era allo stesso modo risultato che l'istituto di credito aveva posto in essere alcune operazioni abusive a far data dal 26.8.2016, per complessivi € 6.585,07
in accredito ed € 21.650,80 in addebito, come riportato nella tabella sinottica indicata nell'atto introduttivo.
Pertanto, dal mero esame dell'estratto conto del predetto conto corrente, in considerazione del fatto che la non aveva chiuso Parte_1
il c/c in essere con la lla data del fallimento (26.8.2016), era emerso CP_2
un complessivo credito del per € 43.288,13 (€ 15.052,26 Controparte_2
quale saldo al 26/08/2016 - data di dichiarazione del fallimento ed annotazione 6
registro imprese - € 6.585,07 per accrediti post fallimento ed € 21.650,80 per addebiti post fallimento).
La Curatela Fallimentare, con PEC del 16.5.2017 aveva diffidato la al versamento delle dette somme, ricevendo, tuttavia, un Parte_1
riscontro negativo, ed inoltre, con nn. 7 distinte PEC dell'8.3.2018, aveva intimato la restituzione delle somme pagate - per il tramite della Parte_1
- a ciascun soggetto (accipiens) che aveva incassato somme della fallita
[...]
dopo la dichiarazione di fallimento, come meglio indicato nell'atto introduttivo.
A seguito di ciò, la Curatela Fallimentare aveva incassato, in data
16.3.2018, la somma di € 555,52 da parte della società Parte_4
e, in data 28.3.2018, la somma di € 2.000,00 da parte della
[...] [...]
risultando quindi ancora dovuto l'importo complessivo di Controparte_11
€ 40.732,61, di cui € 19.095,28 per addebiti post fallimento, al netto dei pagamenti ricevuti in restituzione come sopra indicato.
In punto di diritto, il Fallimento della osservava quindi che, CP_2
a seguito della sentenza di fallimento, il contratto di c/c si scioglieva,
divenendo esigibile dal Curatore il saldo e non essendo più ammesse rimesse successive;
pertanto la - la quale non poteva ignorare la dichiarazione CP_12
di fallimento, vista la sua efficacia erga omnes - era tenuta a versare alla
Curatela, in primo luogo, il saldo del conto corrente, oltre che la somma di tutti gli accrediti e addebiti, transitati sul conto medesimo nonostante la risoluzione del rapporto.
Ciò posto, la avrebbe dovuto restituire alla Curatela Parte_1
Fallimentare la complessiva somma di € 40.732,61, oltre interessi e 7
rivalutazione, pari alla somma di:
- € 15.052,26, a titolo di saldo presente sul c/c alla data di dichiarazione di fallimento;
- € 6.585,07 corrispondenti al complesso degli accrediti a vario titolo effettuati sul c/c, a far data dalla dichiarazione di fallimento;
- € 19.095,28 corrispondenti al totale degli addebiti a vario titolo effettuati sul c/c, a far data dalla dichiarazione di fallimento, al netto delle restituzioni effettuate come sopra indicato.
Sotto un primo profilo, con riferimento alla restituzione delle somme fatte defluire dal c/c dalla , la Curatela istante osservava che Parte_1
non avrebbe potuto essere opposta da parete della Banca convenuta la circostanza di aver dato corso ad ordini di pagamento da parte della fallita in favore dei nn. 7 distinti beneficiari, con la conseguenza che solo questi ultimi sarebbero stati tenuti alla restituzione;
ciò stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito della dichiarazione di fallimento,
perdeva effetto l'ordine di pagamento a terzi che trovava radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito.
Infatti, a dire del Fallimento istante, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, posto che detto versamento, non avente più natura di atto solutorio, è privo di titolo e di causa,
viene a realizzarsi la fattispecie dell'art. 2033 c.c., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare. (Cass.
16032/2000; Cass. 19565/2004). 8
In conseguenza, legittimata passiva rispetto all'azione di inefficacia era la , fatto salvo il diritto da parte di quest'ultima di proporre Parte_1
domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dei beneficiari che non avevano spontaneamente adempiuto all'obbligo di restituzione, al fine di ottenere la condanna alla restituzione di tutte le somme da essa restituite al Controparte_2
In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui il giudice adito avesse ritenuto che la non dovesse essere considerata la sola Parte_1
destinataria della domanda di inefficacia delle somme defluite dal c/c in esame, dovendo la stessa essere rivolta nei confronti dei soggetti che avevano materialmente ricevuto i pagamenti, il istante dichiarava di CP_2
proporre comunque, in via gradata ed ex art. 44 l.f., domanda di declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuno dei singoli
accipientes che avevano incassato somme della fallita per il tramite della non avendole quindi spontaneamente restituite, e ciò Parte_1
in solido con la medesima. CP_12
Pertanto, gli accipientes avrebbero dovuto restituire alla Curatela
Fallimentare, in solido con la , le somme (inefficacemente) ad Parte_1
essi accreditate e non restituite, come individuate alle lettere H ed I della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione, dovendo essere in particolare pagati al seguenti importi: Controparte_2
- € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da parte della
[...]
in solido con la Controparte_10 CP_12
- € 517,35, oltre interessi e rivalutazione, da parte de
[...]
in solido con la Controparte_5 CP_12 9
- € 2.040,09, oltre interessi e rivalutazione, da parte della CP_6
in solido con la
[...] CP_12
- €.4.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da parte della CP_7
in solido con la CP_12
- €.7.100,00 oltre interessi e rivalutazione, da parte della
[...]
in solido con la CP_9 CP_12
Ciò posto, il in persona del Curatore Parte_3
pro – tempore, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
la la Parte_1 Controparte_10 Controparte_5
la la e la tutte in
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentir così
provvedere:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
A) Accertare e dichiarare l'applicazione degli artt. 42, 44, 78 l. fall. e
con essa il diritto del a ricevere dalla il saldo Parte_5 Parte_1
alla data del fallimento, nonché l'importo pari alla somma delle operazioni
attive e passive coeve e successive alla dichiarazione di fallimento
relativamente al c/c di corrispondenza n. 822429 presso la filiale di
Frattamaggiore – Sportello “A”, intestato a e, per l'effetto CP_2
B) Condannare la al versamento nei confronti del Parte_1
di tutte le somme confluite sul detto c/c e la inefficacia delle Parte_5
uscite dal medesimo per la somma di € 40.732,61 s.e.o. (€.15.052,26 per saldo
attivo alla data del fallimento + € 6.585,07 per accrediti incassati post
fallimento + € 19.095,28 per i pagamenti effettuati dopo il fallimento;
somma
al netto delle somme spontaneamente versate da nn. 2 beneficiari di 10
pagamenti) oltre interessi e rivalutazione ovvero la maggiore e minore somma
che emergerà in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia;
IN VIA GRADATA, NEL MERITO
C) Fermo restando quanto sopra, limitatamente alle sole somme
defluite dal c/c di corrispondenza n. 822429 in esame, e nella denegata ipotesi
in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che la non debba Parte_1
essere considerata la sola destinataria della domanda di inefficacia,
accertare e dichiarare l'applicazione degli artt. 42, 44, 78 l. fall. e con essa il
diritto del a ricevere da ciascuno degli accipientes, in solido Parte_5
con la la singola somma che hanno ricevuto in pagamento Parte_1
dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e per l'effetto
D) Condannare al versamento, nei confronti del in Parte_5
solido con ovvero disgiuntamente, ovvero ciascuno per Parte_1
quanto di ragione:
D.
1- la per l'importo di € 1.000,00 oltre Controparte_10
interessi e rivalutazione;
D.
2 - per Controparte_5
l'importo di € 517,35 oltre interessi e rivalutazione;
D.
3 - per Controparte_6
l'importo di € 2.040,09 oltre interessi e rivalutazione;
D.
4 - per CP_7
l'importo di €.4.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
D.
5 - Controparte_9
per l'importo di € 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione;
[...]
IN OGNI CASO
E) con vittoria di spese e compensi tutti, oltre rimb. forf., accessori –
IVA e CPA - come per legge, con distrazione delle spese a favore dell‟Avv.to
Giancarlo Malpede antistatario”.
Con comparsa del 20.11.2018 si costituiva la Parte_1 11
in persona del legale rapp.te pro – tempore, rilevando in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea, perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e succ. mod.
Nel merito, la comparente impugnava la domanda formulata dalla
Curatela istante nella parte in cui la stessa aveva ritenuto di richiedere in ripetizione sia gli accrediti che gli addebiti transitati sul conto corrente,
giungendo così ad un'indebita locupletazione del quantum debeatur, essendo essa comparente chiamata a restituire sia le somme transitate sul conto oggetto di causa, sia gli importi riconosciuti a terzi utilizzando proprio la provvista venutasi a creare in conto per effetto del medesimo accredito del quale era stata già richiesta la restituzione.
In conseguenza, i pagamenti effettuati dalla in Parte_1
nome e per conto della successivamente alla dichiarazione di CP_2
fallimento in favore dei diversi soggetti anch'essi convenuti nel presente giudizio, non avrebbero potuto essere oggetto di ripetizione da parte della in favore della Curatela attrice. Parte_1
In caso contrario, la avrebbe dovuto essere Parte_1
considerata legittimata ad agire contro i terzi prenditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., per la ripetizione di quanto eventualmente fosse stata tenuta a restituire alla Curatela in conseguenza di quanto sopra esposto;
in conseguenza, la stessa formulava comunque domanda ex art. 2033 c.c., e/o domanda di rivalsa e/o manleva e garanzia, nei confronti dei predetti per ogni esborso eventualmente effettuato in favore del per le causali CP_2
innanzi indicate.
In conseguenza, la comparente precisava le seguenti conclusioni, 12
chiedendo di :
1) rigettare, per le ragioni di cui innanzi, la domanda formulata dal nei confronti della avente ad Controparte_2 Parte_1
oggetto il pagamento dell'importo di Euro 40.732,61 oltre interessi e rivaluta-
zione perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata rigettare, per le ragioni di cui innanzi, la domanda formulata dalla Curatela fallimentare nei confronti della Parte_1
avente ad oggetto la restituzione della somma di € 19.095,28 quale complessivo importo defluito dal predetto conto corrente per pagamenti i effettuati in nome e per conto della successivamente alla CP_2
dichiarazione di fallimento della stessa:
3) conseguentemente condannare direttamente, per le ragioni di cui in premessa i convenuti: a) in persona del legale rapp.te Controparte_10
p.t.; b) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_5
c) in persona del legale rapp.te p.t. ; d) in persona Controparte_6 CP_7
del legale rapp.te p.t.; e) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_9
al pagamento, in favore della Curatela Fallimentare rispettivamente: 1) la società dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e Controparte_10
rivalutazione; 2) dell'importo di Euro Controparte_5
517,35, oltre interessi e rivalutazione;
3) dell'importo di Euro Controparte_6
2.040,09, oltre interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro CP_7
4.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
5) dell'importo Controparte_9
di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione;
3) in via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in accoglimento della 13
domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. - ovvero in via ancora più
subordinata, la domanda di rivalsa e/o manleva e garanzia - formulata dalla nei confronti dei medesimi convenuti, condannare i Parte_1
predetti beneficiari alla restituzione di tutti gli importi che la Banca sarà tenuta a restituire alla Curatela fallimentare come sopra indicati;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge.
Le altre parti convenute non si costituivano in giudizio, ed il Giudice
Istruttore ne dichiarava la contumacia, invitando successivamente le parti a rassegnare le proprie conclusioni.
All'esito, con sentenza n. 1302/2022 dell'11.4.2022, il Tribunale di
Napoli Nord così provvedeva:
“a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna
a pagare al fallimento gli importi di € 15.052,26 e € Parte_1
6.585,07, oltre gli interessi legali con le decorrenze e nelle misure indicate in
motivazione, e condanna Controparte_10 [...]
Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_9
in solido con la banca, a pagare al fallimento medesimo rispettivamente €
1.000,00, € 517,35, € 2.040,09, € 4.000,00, € 7.100,00, oltre gli interessi legali
determinati in motivazione;
b) condanna Controparte_10 Controparte_5
e a
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
restituire alla banca quanto dalla stessa pagato al fallimento per le ragioni di
cui alla condanna emessa nei confronti di quest'ultime, oltre gli interessi
indicati in motivazione;
c) compensa le spese di lite per la metà nei rapporti tra il fallimento e 14
la banca, e condanna quest'ultima a pagare al primo la restante parte, che
liquida in 273,00 € per esborsi e 2.600,00 € per compensi, oltre al 15% a titolo
di rimborso delle spese generali;
d) condanna Controparte_10 Controparte_5
e al
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
pagamento in solido delle spese di lite nei confronti del fallimento e della
banca, liquidandole per ciascuna di esse in 1.800,00 € per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso delle spese generali, e in favore della sola banca in
ulteriori 237,00 € per esborsi”.
Avverso detta decisione, con citazione del 16.5.2022, proponeva appello la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il menzionato
[...]
in persona del Curatore pro - tempore, originaria parte Parte_3
attrice, oltre alle altre parti originariamente convenute, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate ed in riforma della gravata decisione, di accogliere le conclusioni di seguito riportate:
“1), accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, conseguentemente
dichiarare la nullità della sentenza per ultra petizione;
per l'effetto, in
accoglimento dei motivi esposti, rigettare la domanda formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della avente ad Parte_1
oggetto la restituzione dell'importo di Euro 19.095,28 quale complessivo
importo defluito dal conto corrente di cui è causa per pagamenti effettuati
dalla in nome e per conto della Parte_1 CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa;
2) conseguentemente confermare la condanna ex art. 44 l.fall. degli 15
accipientes e per l'effetto condannare esclusivamente, ex art. 44 l.fall. per le
ragioni di cui in premessa i convenuti:
1) in persona del liquidatore Controparte_10
p.t.; 2) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_5
3) in persona del legale rapp.te p.t.; 4) in persona Controparte_6 CP_7
del legale rapp.te p.t.; 5) (già Controparte_8 Controparte_9
in persona del liquidatore p.t. al pagamento, in favore della Curatela
[...]
Fallimentare rispettivamente: 1) la società Controparte_10
dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
2)
[...]
dell'importo di Euro 517,35, oltre Controparte_5
interessi e rivalutazione;
3) dell'importo di Euro 2.040,09, Controparte_6
oltre interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro 4.000,00, CP_7
oltre interessi e rivalutazione;
5) (già Controparte_8 [...]
dell'importo di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione. CP_9
Con vittoria di spese e competenze”.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati non si costituivano in giudizio e, con ordinanza del 6.10.2022, la Corte ne dichiarava la contumacia.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 5.5.2025 per udienza del 21.5.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione del solo termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
***********************
L'appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione da parte dell'istante nei termini e per Parte_1 16
le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
L'istante deduce, quale motivo di censura, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere, ai sensi dell'art. 2055 c.c., solidalmente responsabile anche la banca dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento;
la pronuncia sarebbe sul punto viziata da ultra petizione.
Orbene, osserva sul punto la Corte che costituisce circostanza assolutamente pacifica, e neanche oggetto di specifica contestazione in sede di gravame, quella secondo la quale secondo il disposto dell'art 78 L.Fall. il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e, dunque,
comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime (v. ex plurimis, Cassazione
civile, Sez. I, 25/03/2024, n.7957).
E' stato peraltro più dettagliatamente chiarito, in sede di legittimità (v.
Cassazione civile, Sez. I, 11/11/2024, n. 28955), che “Nel contratto di conto
corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario,
le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore
esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la
conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente
bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato
immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare
esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la
contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel
suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata 17
annotazione di dette operazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto
impugnato, che non aveva ammesso al passivo della correntista le poste
creditorie derivanti da conti anticipi su fatture, annotate a debito sul conto
corrente ordinario dopo la dichiarazione di fallimento, senza indagare se le
stesse, a prescindere dalla data di annotazione, si fossero perfezionate sul
piano giuridico in epoca antecedente)”.
Ciò posto, deve ritenersi del tutto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha precisato che “la banca convenuta è legittimata
passiva in relazione alla domanda formulata sul presupposto dello
scioglimento del contratto di conto corrente ex art. 78 l. fall., e dunque da
ricondursi nell'ambito dell'art. 2033 c.c. ……. ed è pertanto tenuta a
restituire al fallimento sia il saldo alla data del fallimento che gli accrediti
successivi, ma non, evidentemente, i pagamenti effettuati in favore dei terzi in
esecuzione degli ordini di bonifico comunque emessi nei suoi confronti,
poiché, diversamente, si perverrebbe all'illogico ed ingiustificato risultato di
duplicare in favore del fallimento le somme a suo credito, affermandone il
relativo diritto sia per quelle che avrebbero dovuto essergli rimesse dalla
banca, sia per quelle che, pur essendo state dalla banca ingiustificatamente
corrisposte ad altri, consistono nella medesima provvista finanziaria”.
Coerentemente, con decisione non censurabile e, di fatto, neanche oggetto di specifiche diverse argomentazioni in sede di gravame, il Tribunale
ha condannato la al pagamento in favore del Parte_1 Parte_3
del soli importi di € 15.052,26 (pari al saldo presente sul c/c
[...] CP_2
alla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 26.8.2016) ed €
6.585,07 (pari agli accrediti avvenuti sul predetto conto corrente 18
successivamente alla predetta dichiarazione di fallimento), oltre gli interessi legali con le decorrenze e nella misura indicate nella motivazione della decisione di primo grado.
Vero è che nel medesimo capo a) della motivazione della gravata decisione, risulta contenuta anche la condanna di “ Controparte_10
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in solido con la banca, a pagare al fallimento Controparte_9
medesimo rispettivamente € 1.000,00, € 517,35, € 2.040,09, € 4.000,00, €
7.100,00, oltre gli interessi legali determinati in motivazione”.
Ciò tuttavia implica semplicemente che, alla predetta condanna della banca al pagamento di complessivi € 21.637,33 (di cui € 15.052,26 pari al saldo presente sul c/c alla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 26.8.2016, ed € 6.585,07 pari agli accrediti avvenuti sul predetto conto corrente successivamente a quest'ultima), si è aggiunta, in via solidale, quella nei confronti degli accipientes.
In buona sostanza, fermo restando il diritto della Curatela Fallimentare
ad ottenere dalla banca l'importo del saldo e degli accrediti successivi alla declaratoria di fallimento, la relativa responsabilità di quest'ultima verso la prima - entro tali soli limiti e neanche sotto tale profilo oggetto di contestazione in questo grado - viene semplicemente “rafforzata” nei confronti del creditore dalla sussistenza di una pari responsabilità solidale anche dei terzi che hanno ricevuto pagamenti successivamente alla declaratoria di fallimento.
E' evidente quindi che tale statuizione avrebbe potuto essere oggetto di gravame da parte solo ed esclusivamente da parte dei terzi medesimi, allo 19
scopo di escludere tale propria responsabilità solidale, non avendo invece la alcun interesse ad ottenere l'eliminazione di tale Parte_1
pronuncia di condanna - comportante, si ripete, il solo rafforzamento della tutela del diritto di credito della Curatela istante – che, anche ove ottenuta, non comporterebbe in alcun modo il venir meno della pronuncia di condanna pronunciata nei propri confronti relativa al pagamento del predetto importo complessivo di € 21.637,33, oltre accessori.
Appare quindi in conclusione del tutto inammissibile, per carenza di interesse, la proposta impugnazione, con conseguente relativa declaratoria e conseguente conferma della gravata sentenza.
Nulla va statuito in ordine alle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, non essendosi costituite le parti appellate, risultate vittoriose.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta con citazione del 16.5.2022 dalla Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti delle parti
[...]
appellate in epigrafe indicate ed avverso la avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1302/2022 del 11.4.2022, così provvede: 20
1) Dichiara inammissibile l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Nulla per le spese e competenze del presente giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2264/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44 L. Fall”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del
21.5.2025, e vertente
TRA
con sede in Milano, alla Piazza del Calendario Parte_1
n. 3, c.f. , in persona dei legali rappresentanti pro - tempore, dr. P.IVA_1
e dott. , giusta atto di conferimento di poteri Controparte_1 Parte_2
del 10.2.2022 ricevuto dal dott. , Notaio in Milano, Persona_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 in data
11.2.2022, al n. 12557, serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello conferita su documento informatico separato, ai sensi 2
dell'art. 83, comma 3, c.p.c. sottoscritto su firma digitale, dall'Avvocato
Giovanni Re, c.f. presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_1
domicilia in Napoli alla via Cervantes, 55/14. Si indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni ivi previste potranno essere eseguite anche al seguente numero di telefax 081.5517791 o al seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
n. 124/2016 del Tribunale di Napoli Nord), Controparte_2
con sede in GR EV (80028 – NA) al C.so Mazzini, 19, P.IVA
, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del P.IVA_2
26.08.2016, in persona del Curatore dott.ssa Controparte_3
rappresentato e difeso, nel procedimento di primo grado, dall'Avvocato
Giancarlo Malpede, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. 381,
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 Email_3
APPELLATO – CONTUMACE
E
n liquidazione: in persona del liquidatore Controparte_4
pro - tempore, con sede in Piazza Matteotti, n. 8 – 81100 Caserta, c.f.
, indirizzo PEC: P.IVA_3 Email_4
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale Controparte_5 3
rapp.te pro – tempore, con sede in via Adolfo Omodeo, n. 123 – 80128 Napoli,
c.f. , indirizzo PEC: P.IVA_4 Email_5
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede Controparte_6
in Via Pasquale Tignola, n. 44 - 80026 Casoria (NA), c.f. P.IVA_5
indirizzo PEC: Email_6
APPELLATA - CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede in via CP_7
delle Acacie, n. 38/40 – 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA), c.f.
, indirizzo PEC: P.IVA_6 Email_7
APPELLATA - CONTUMACE
E
(già , in Controparte_8 Controparte_9
persona del liquidatore pro – tempore, con sede in via Massimo Stanzione,
133 Parco dei Fiori – 80027 Frattamaggiore (NA), c.f. , indirizzo P.IVA_7
PEC: Email_8
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, come da atto d'appello, da ritenersi ripetuto e trascritto, e,
quindi, concludendo affinché questa Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1302/2022, pubblicata in data 11 aprile 2022 dal
Tribunale di Napoli Nord – III sezione civile, notificata in data 15 aprile 2022, 4
provveda come di seguito indicato:
“1) accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, conseguentemente
dichiarare la nullità della sentenza per ultra petizione;
per l'effetto, in
accoglimento dei motivi esposti, rigettare la domanda formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della avente ad Parte_1
oggetto la restituzione dell'importo di Euro 19.095,28 quale complessivo
importo defluito dal conto corrente di cui è causa per pagamenti effettuati
dalla in nome e per conto della Parte_1 CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa;
2) conseguentemente confermare la condanna ex art. 44 l.fall. degli
accipientes e per l'effetto condannare esclusivamente, ex art. 44 l.fall. per le
ragioni di cui in premessa i convenuti: 1) Controparte_10
in persona del liquidatore p.t.; 2)
[...] Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t.; 3) in persona del
[...] Controparte_6
legale rapp.te p.t.; 4) in persona del legale rapp.te p.t.; 5) CP_7 [...]
(già in persona del Controparte_8 Controparte_9
liquidatore p.t. al pagamento, in favore della Curatela Fallimentare
rispettivamente: 1) la società Controparte_10
dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
2)
[...]
dell'importo di Euro 517,35, oltre interessi e Controparte_5
rivalutazione; 3) dell'importo di Euro 2.040,09, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro 4.000,00, oltre CP_7
interessi e rivalutazione;
5) (già Controparte_8 [...]
dell'importo di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione. CP_9
Con vittoria di spese e competenze” 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 2.8.2018 il in Parte_3
persona del Curatore pro – tempore (dichiarato con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord del 26.8.2016, n. 124/2016), esponeva che, all'atto della dichiarazione di fallimento, era risultato in corso il contratto di conto corrente,
stipulato con la e, più precisamente, il c/c di Parte_1
corrispondenza n.822429 presso la filiale di Frattamaggiore – sportello “A‟;
detto contratto si era quindi risolto alla data del fallimento, stante il disposto di cui all'art. 78 l.fall, sicché la avrebbe dovuto versare Parte_1
il saldo attivo ivi esistente e non avrebbe dovuto porre in essere alcuna operazione sullo stesso, né in accredito né in addebito.
La a seguito di richiesta di essa istante, aveva Parte_1
inviato alla Curatela l'estratto del predetto c/c n. 822429, relativamente al periodo 1/8/2016 - 31/8/2016, dall'esame del quale era emersa la presenza di un saldo attivo, alla data di dichiarazione di fallimento, pari ad € 15.052,26;
era allo stesso modo risultato che l'istituto di credito aveva posto in essere alcune operazioni abusive a far data dal 26.8.2016, per complessivi € 6.585,07
in accredito ed € 21.650,80 in addebito, come riportato nella tabella sinottica indicata nell'atto introduttivo.
Pertanto, dal mero esame dell'estratto conto del predetto conto corrente, in considerazione del fatto che la non aveva chiuso Parte_1
il c/c in essere con la lla data del fallimento (26.8.2016), era emerso CP_2
un complessivo credito del per € 43.288,13 (€ 15.052,26 Controparte_2
quale saldo al 26/08/2016 - data di dichiarazione del fallimento ed annotazione 6
registro imprese - € 6.585,07 per accrediti post fallimento ed € 21.650,80 per addebiti post fallimento).
La Curatela Fallimentare, con PEC del 16.5.2017 aveva diffidato la al versamento delle dette somme, ricevendo, tuttavia, un Parte_1
riscontro negativo, ed inoltre, con nn. 7 distinte PEC dell'8.3.2018, aveva intimato la restituzione delle somme pagate - per il tramite della Parte_1
- a ciascun soggetto (accipiens) che aveva incassato somme della fallita
[...]
dopo la dichiarazione di fallimento, come meglio indicato nell'atto introduttivo.
A seguito di ciò, la Curatela Fallimentare aveva incassato, in data
16.3.2018, la somma di € 555,52 da parte della società Parte_4
e, in data 28.3.2018, la somma di € 2.000,00 da parte della
[...] [...]
risultando quindi ancora dovuto l'importo complessivo di Controparte_11
€ 40.732,61, di cui € 19.095,28 per addebiti post fallimento, al netto dei pagamenti ricevuti in restituzione come sopra indicato.
In punto di diritto, il Fallimento della osservava quindi che, CP_2
a seguito della sentenza di fallimento, il contratto di c/c si scioglieva,
divenendo esigibile dal Curatore il saldo e non essendo più ammesse rimesse successive;
pertanto la - la quale non poteva ignorare la dichiarazione CP_12
di fallimento, vista la sua efficacia erga omnes - era tenuta a versare alla
Curatela, in primo luogo, il saldo del conto corrente, oltre che la somma di tutti gli accrediti e addebiti, transitati sul conto medesimo nonostante la risoluzione del rapporto.
Ciò posto, la avrebbe dovuto restituire alla Curatela Parte_1
Fallimentare la complessiva somma di € 40.732,61, oltre interessi e 7
rivalutazione, pari alla somma di:
- € 15.052,26, a titolo di saldo presente sul c/c alla data di dichiarazione di fallimento;
- € 6.585,07 corrispondenti al complesso degli accrediti a vario titolo effettuati sul c/c, a far data dalla dichiarazione di fallimento;
- € 19.095,28 corrispondenti al totale degli addebiti a vario titolo effettuati sul c/c, a far data dalla dichiarazione di fallimento, al netto delle restituzioni effettuate come sopra indicato.
Sotto un primo profilo, con riferimento alla restituzione delle somme fatte defluire dal c/c dalla , la Curatela istante osservava che Parte_1
non avrebbe potuto essere opposta da parete della Banca convenuta la circostanza di aver dato corso ad ordini di pagamento da parte della fallita in favore dei nn. 7 distinti beneficiari, con la conseguenza che solo questi ultimi sarebbero stati tenuti alla restituzione;
ciò stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito della dichiarazione di fallimento,
perdeva effetto l'ordine di pagamento a terzi che trovava radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito.
Infatti, a dire del Fallimento istante, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, posto che detto versamento, non avente più natura di atto solutorio, è privo di titolo e di causa,
viene a realizzarsi la fattispecie dell'art. 2033 c.c., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare. (Cass.
16032/2000; Cass. 19565/2004). 8
In conseguenza, legittimata passiva rispetto all'azione di inefficacia era la , fatto salvo il diritto da parte di quest'ultima di proporre Parte_1
domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dei beneficiari che non avevano spontaneamente adempiuto all'obbligo di restituzione, al fine di ottenere la condanna alla restituzione di tutte le somme da essa restituite al Controparte_2
In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui il giudice adito avesse ritenuto che la non dovesse essere considerata la sola Parte_1
destinataria della domanda di inefficacia delle somme defluite dal c/c in esame, dovendo la stessa essere rivolta nei confronti dei soggetti che avevano materialmente ricevuto i pagamenti, il istante dichiarava di CP_2
proporre comunque, in via gradata ed ex art. 44 l.f., domanda di declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuno dei singoli
accipientes che avevano incassato somme della fallita per il tramite della non avendole quindi spontaneamente restituite, e ciò Parte_1
in solido con la medesima. CP_12
Pertanto, gli accipientes avrebbero dovuto restituire alla Curatela
Fallimentare, in solido con la , le somme (inefficacemente) ad Parte_1
essi accreditate e non restituite, come individuate alle lettere H ed I della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione, dovendo essere in particolare pagati al seguenti importi: Controparte_2
- € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da parte della
[...]
in solido con la Controparte_10 CP_12
- € 517,35, oltre interessi e rivalutazione, da parte de
[...]
in solido con la Controparte_5 CP_12 9
- € 2.040,09, oltre interessi e rivalutazione, da parte della CP_6
in solido con la
[...] CP_12
- €.4.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da parte della CP_7
in solido con la CP_12
- €.7.100,00 oltre interessi e rivalutazione, da parte della
[...]
in solido con la CP_9 CP_12
Ciò posto, il in persona del Curatore Parte_3
pro – tempore, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
la la Parte_1 Controparte_10 Controparte_5
la la e la tutte in
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentir così
provvedere:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
A) Accertare e dichiarare l'applicazione degli artt. 42, 44, 78 l. fall. e
con essa il diritto del a ricevere dalla il saldo Parte_5 Parte_1
alla data del fallimento, nonché l'importo pari alla somma delle operazioni
attive e passive coeve e successive alla dichiarazione di fallimento
relativamente al c/c di corrispondenza n. 822429 presso la filiale di
Frattamaggiore – Sportello “A”, intestato a e, per l'effetto CP_2
B) Condannare la al versamento nei confronti del Parte_1
di tutte le somme confluite sul detto c/c e la inefficacia delle Parte_5
uscite dal medesimo per la somma di € 40.732,61 s.e.o. (€.15.052,26 per saldo
attivo alla data del fallimento + € 6.585,07 per accrediti incassati post
fallimento + € 19.095,28 per i pagamenti effettuati dopo il fallimento;
somma
al netto delle somme spontaneamente versate da nn. 2 beneficiari di 10
pagamenti) oltre interessi e rivalutazione ovvero la maggiore e minore somma
che emergerà in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia;
IN VIA GRADATA, NEL MERITO
C) Fermo restando quanto sopra, limitatamente alle sole somme
defluite dal c/c di corrispondenza n. 822429 in esame, e nella denegata ipotesi
in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che la non debba Parte_1
essere considerata la sola destinataria della domanda di inefficacia,
accertare e dichiarare l'applicazione degli artt. 42, 44, 78 l. fall. e con essa il
diritto del a ricevere da ciascuno degli accipientes, in solido Parte_5
con la la singola somma che hanno ricevuto in pagamento Parte_1
dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e per l'effetto
D) Condannare al versamento, nei confronti del in Parte_5
solido con ovvero disgiuntamente, ovvero ciascuno per Parte_1
quanto di ragione:
D.
1- la per l'importo di € 1.000,00 oltre Controparte_10
interessi e rivalutazione;
D.
2 - per Controparte_5
l'importo di € 517,35 oltre interessi e rivalutazione;
D.
3 - per Controparte_6
l'importo di € 2.040,09 oltre interessi e rivalutazione;
D.
4 - per CP_7
l'importo di €.4.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
D.
5 - Controparte_9
per l'importo di € 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione;
[...]
IN OGNI CASO
E) con vittoria di spese e compensi tutti, oltre rimb. forf., accessori –
IVA e CPA - come per legge, con distrazione delle spese a favore dell‟Avv.to
Giancarlo Malpede antistatario”.
Con comparsa del 20.11.2018 si costituiva la Parte_1 11
in persona del legale rapp.te pro – tempore, rilevando in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea, perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e succ. mod.
Nel merito, la comparente impugnava la domanda formulata dalla
Curatela istante nella parte in cui la stessa aveva ritenuto di richiedere in ripetizione sia gli accrediti che gli addebiti transitati sul conto corrente,
giungendo così ad un'indebita locupletazione del quantum debeatur, essendo essa comparente chiamata a restituire sia le somme transitate sul conto oggetto di causa, sia gli importi riconosciuti a terzi utilizzando proprio la provvista venutasi a creare in conto per effetto del medesimo accredito del quale era stata già richiesta la restituzione.
In conseguenza, i pagamenti effettuati dalla in Parte_1
nome e per conto della successivamente alla dichiarazione di CP_2
fallimento in favore dei diversi soggetti anch'essi convenuti nel presente giudizio, non avrebbero potuto essere oggetto di ripetizione da parte della in favore della Curatela attrice. Parte_1
In caso contrario, la avrebbe dovuto essere Parte_1
considerata legittimata ad agire contro i terzi prenditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., per la ripetizione di quanto eventualmente fosse stata tenuta a restituire alla Curatela in conseguenza di quanto sopra esposto;
in conseguenza, la stessa formulava comunque domanda ex art. 2033 c.c., e/o domanda di rivalsa e/o manleva e garanzia, nei confronti dei predetti per ogni esborso eventualmente effettuato in favore del per le causali CP_2
innanzi indicate.
In conseguenza, la comparente precisava le seguenti conclusioni, 12
chiedendo di :
1) rigettare, per le ragioni di cui innanzi, la domanda formulata dal nei confronti della avente ad Controparte_2 Parte_1
oggetto il pagamento dell'importo di Euro 40.732,61 oltre interessi e rivaluta-
zione perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata rigettare, per le ragioni di cui innanzi, la domanda formulata dalla Curatela fallimentare nei confronti della Parte_1
avente ad oggetto la restituzione della somma di € 19.095,28 quale complessivo importo defluito dal predetto conto corrente per pagamenti i effettuati in nome e per conto della successivamente alla CP_2
dichiarazione di fallimento della stessa:
3) conseguentemente condannare direttamente, per le ragioni di cui in premessa i convenuti: a) in persona del legale rapp.te Controparte_10
p.t.; b) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_5
c) in persona del legale rapp.te p.t. ; d) in persona Controparte_6 CP_7
del legale rapp.te p.t.; e) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_9
al pagamento, in favore della Curatela Fallimentare rispettivamente: 1) la società dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e Controparte_10
rivalutazione; 2) dell'importo di Euro Controparte_5
517,35, oltre interessi e rivalutazione;
3) dell'importo di Euro Controparte_6
2.040,09, oltre interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro CP_7
4.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
5) dell'importo Controparte_9
di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione;
3) in via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in accoglimento della 13
domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. - ovvero in via ancora più
subordinata, la domanda di rivalsa e/o manleva e garanzia - formulata dalla nei confronti dei medesimi convenuti, condannare i Parte_1
predetti beneficiari alla restituzione di tutti gli importi che la Banca sarà tenuta a restituire alla Curatela fallimentare come sopra indicati;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge.
Le altre parti convenute non si costituivano in giudizio, ed il Giudice
Istruttore ne dichiarava la contumacia, invitando successivamente le parti a rassegnare le proprie conclusioni.
All'esito, con sentenza n. 1302/2022 dell'11.4.2022, il Tribunale di
Napoli Nord così provvedeva:
“a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna
a pagare al fallimento gli importi di € 15.052,26 e € Parte_1
6.585,07, oltre gli interessi legali con le decorrenze e nelle misure indicate in
motivazione, e condanna Controparte_10 [...]
Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_9
in solido con la banca, a pagare al fallimento medesimo rispettivamente €
1.000,00, € 517,35, € 2.040,09, € 4.000,00, € 7.100,00, oltre gli interessi legali
determinati in motivazione;
b) condanna Controparte_10 Controparte_5
e a
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
restituire alla banca quanto dalla stessa pagato al fallimento per le ragioni di
cui alla condanna emessa nei confronti di quest'ultime, oltre gli interessi
indicati in motivazione;
c) compensa le spese di lite per la metà nei rapporti tra il fallimento e 14
la banca, e condanna quest'ultima a pagare al primo la restante parte, che
liquida in 273,00 € per esborsi e 2.600,00 € per compensi, oltre al 15% a titolo
di rimborso delle spese generali;
d) condanna Controparte_10 Controparte_5
e al
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_9
pagamento in solido delle spese di lite nei confronti del fallimento e della
banca, liquidandole per ciascuna di esse in 1.800,00 € per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso delle spese generali, e in favore della sola banca in
ulteriori 237,00 € per esborsi”.
Avverso detta decisione, con citazione del 16.5.2022, proponeva appello la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il menzionato
[...]
in persona del Curatore pro - tempore, originaria parte Parte_3
attrice, oltre alle altre parti originariamente convenute, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate ed in riforma della gravata decisione, di accogliere le conclusioni di seguito riportate:
“1), accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, conseguentemente
dichiarare la nullità della sentenza per ultra petizione;
per l'effetto, in
accoglimento dei motivi esposti, rigettare la domanda formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della avente ad Parte_1
oggetto la restituzione dell'importo di Euro 19.095,28 quale complessivo
importo defluito dal conto corrente di cui è causa per pagamenti effettuati
dalla in nome e per conto della Parte_1 CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa;
2) conseguentemente confermare la condanna ex art. 44 l.fall. degli 15
accipientes e per l'effetto condannare esclusivamente, ex art. 44 l.fall. per le
ragioni di cui in premessa i convenuti:
1) in persona del liquidatore Controparte_10
p.t.; 2) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_5
3) in persona del legale rapp.te p.t.; 4) in persona Controparte_6 CP_7
del legale rapp.te p.t.; 5) (già Controparte_8 Controparte_9
in persona del liquidatore p.t. al pagamento, in favore della Curatela
[...]
Fallimentare rispettivamente: 1) la società Controparte_10
dell'importo di Euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
2)
[...]
dell'importo di Euro 517,35, oltre Controparte_5
interessi e rivalutazione;
3) dell'importo di Euro 2.040,09, Controparte_6
oltre interessi e rivalutazione;
4) dell'importo di Euro 4.000,00, CP_7
oltre interessi e rivalutazione;
5) (già Controparte_8 [...]
dell'importo di euro 7.100,00 oltre interessi e rivalutazione. CP_9
Con vittoria di spese e competenze”.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati non si costituivano in giudizio e, con ordinanza del 6.10.2022, la Corte ne dichiarava la contumacia.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 5.5.2025 per udienza del 21.5.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione del solo termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
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L'appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione da parte dell'istante nei termini e per Parte_1 16
le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
L'istante deduce, quale motivo di censura, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere, ai sensi dell'art. 2055 c.c., solidalmente responsabile anche la banca dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento;
la pronuncia sarebbe sul punto viziata da ultra petizione.
Orbene, osserva sul punto la Corte che costituisce circostanza assolutamente pacifica, e neanche oggetto di specifica contestazione in sede di gravame, quella secondo la quale secondo il disposto dell'art 78 L.Fall. il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e, dunque,
comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime (v. ex plurimis, Cassazione
civile, Sez. I, 25/03/2024, n.7957).
E' stato peraltro più dettagliatamente chiarito, in sede di legittimità (v.
Cassazione civile, Sez. I, 11/11/2024, n. 28955), che “Nel contratto di conto
corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario,
le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore
esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la
conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente
bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato
immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare
esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la
contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel
suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata 17
annotazione di dette operazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto
impugnato, che non aveva ammesso al passivo della correntista le poste
creditorie derivanti da conti anticipi su fatture, annotate a debito sul conto
corrente ordinario dopo la dichiarazione di fallimento, senza indagare se le
stesse, a prescindere dalla data di annotazione, si fossero perfezionate sul
piano giuridico in epoca antecedente)”.
Ciò posto, deve ritenersi del tutto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha precisato che “la banca convenuta è legittimata
passiva in relazione alla domanda formulata sul presupposto dello
scioglimento del contratto di conto corrente ex art. 78 l. fall., e dunque da
ricondursi nell'ambito dell'art. 2033 c.c. ……. ed è pertanto tenuta a
restituire al fallimento sia il saldo alla data del fallimento che gli accrediti
successivi, ma non, evidentemente, i pagamenti effettuati in favore dei terzi in
esecuzione degli ordini di bonifico comunque emessi nei suoi confronti,
poiché, diversamente, si perverrebbe all'illogico ed ingiustificato risultato di
duplicare in favore del fallimento le somme a suo credito, affermandone il
relativo diritto sia per quelle che avrebbero dovuto essergli rimesse dalla
banca, sia per quelle che, pur essendo state dalla banca ingiustificatamente
corrisposte ad altri, consistono nella medesima provvista finanziaria”.
Coerentemente, con decisione non censurabile e, di fatto, neanche oggetto di specifiche diverse argomentazioni in sede di gravame, il Tribunale
ha condannato la al pagamento in favore del Parte_1 Parte_3
del soli importi di € 15.052,26 (pari al saldo presente sul c/c
[...] CP_2
alla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 26.8.2016) ed €
6.585,07 (pari agli accrediti avvenuti sul predetto conto corrente 18
successivamente alla predetta dichiarazione di fallimento), oltre gli interessi legali con le decorrenze e nella misura indicate nella motivazione della decisione di primo grado.
Vero è che nel medesimo capo a) della motivazione della gravata decisione, risulta contenuta anche la condanna di “ Controparte_10
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in solido con la banca, a pagare al fallimento Controparte_9
medesimo rispettivamente € 1.000,00, € 517,35, € 2.040,09, € 4.000,00, €
7.100,00, oltre gli interessi legali determinati in motivazione”.
Ciò tuttavia implica semplicemente che, alla predetta condanna della banca al pagamento di complessivi € 21.637,33 (di cui € 15.052,26 pari al saldo presente sul c/c alla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 26.8.2016, ed € 6.585,07 pari agli accrediti avvenuti sul predetto conto corrente successivamente a quest'ultima), si è aggiunta, in via solidale, quella nei confronti degli accipientes.
In buona sostanza, fermo restando il diritto della Curatela Fallimentare
ad ottenere dalla banca l'importo del saldo e degli accrediti successivi alla declaratoria di fallimento, la relativa responsabilità di quest'ultima verso la prima - entro tali soli limiti e neanche sotto tale profilo oggetto di contestazione in questo grado - viene semplicemente “rafforzata” nei confronti del creditore dalla sussistenza di una pari responsabilità solidale anche dei terzi che hanno ricevuto pagamenti successivamente alla declaratoria di fallimento.
E' evidente quindi che tale statuizione avrebbe potuto essere oggetto di gravame da parte solo ed esclusivamente da parte dei terzi medesimi, allo 19
scopo di escludere tale propria responsabilità solidale, non avendo invece la alcun interesse ad ottenere l'eliminazione di tale Parte_1
pronuncia di condanna - comportante, si ripete, il solo rafforzamento della tutela del diritto di credito della Curatela istante – che, anche ove ottenuta, non comporterebbe in alcun modo il venir meno della pronuncia di condanna pronunciata nei propri confronti relativa al pagamento del predetto importo complessivo di € 21.637,33, oltre accessori.
Appare quindi in conclusione del tutto inammissibile, per carenza di interesse, la proposta impugnazione, con conseguente relativa declaratoria e conseguente conferma della gravata sentenza.
Nulla va statuito in ordine alle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, non essendosi costituite le parti appellate, risultate vittoriose.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta con citazione del 16.5.2022 dalla Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti delle parti
[...]
appellate in epigrafe indicate ed avverso la avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1302/2022 del 11.4.2022, così provvede: 20
1) Dichiara inammissibile l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Nulla per le spese e competenze del presente giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo