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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
3298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. NASO DOMENICO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 ha chiesto accogliersi le Parte_1
seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale
[...] pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva il . Controparte_1
Con memoria depositata telematicamente in data 4.06.2025, il difensore di parte ricorrente, rinunciava agli atti e all'azione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla odierna udienza il difensore di parte ricorrente ribadiva la rinuncia alla azione, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di parte ricorrente.
Ed, invero, nella specie, trattasi di rinunzia all'azione la quale comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio.
A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comm, c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la rinunzia all'azione implica, invece, la rinunzia al diritto sostanziale sottostante.
Mentre la prima produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
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In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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Le spese di lite sono compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il Controparte_1
12/03/2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 06/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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