Sentenza 14 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Parere definitivo 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/02/2022, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00307/2022 e data 10/02/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2022
NUMERO AFFARE 01076/2021
OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto in congedo -OMISSIS-per l’annullamento, previa sospensione, della determina n. 327699/M2-4 del 28 dicembre 2020, concernente cessazione anticipata dal servizio permanente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, purché lesivo.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 327699/C1-13 del 15 settembre 2021, con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, della determina n. 327699/M2-4 del 28 dicembre 2020 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale è stata sancita la sua cessazione anticipata dal servizio permanente a domanda e la contestuale collocazione nella categoria della riserva a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, purché lesivo.
L’interessato – premesso di aver presentato in data 18 luglio 2020 domanda di proscioglimento anticipato dall’Arma dei Carabinieri sostenendo di essere stato asseritamente vittima di un’azione persecutoria esercitata nei suoi confronti dalla scala gerarchica negli ultimi tre anni e di aver successivamente richiesto, con esito positivo, di differirne gli effetti al 31 dicembre 2020 –, lamenta di essere stato messo al corrente solo il 30 dicembre 2020 del contenuto della circolare n. M_D GMIL REG2018 0355678 del 22 giugno 2018 del Ministero della difesa e che tale circostanza non gli avrebbe consentito di valutare adeguatamente la propria posizione, e ciò anche in considerazione del comportamento dell’ufficiale che aveva proceduto alla notifica del provvedimento e più in generale dell’Amministrazione, che avrebbe omesso di informarlo tempestivamente circa il termine di esercizio della facoltà di revoca dell’istanza di congedo.
Il Ministero della difesa, con relazione trasmessa con nota n. 327699/C1-13 del 15 settembre 2021, ricostruisce lo sviluppo della vicenda – riferendo, tra l’altro, che nel corso della sua carriera il ricorrente era stato più volte sanzionato disciplinarmente in quanto si era ripetutamente “rifiutato di cessare la propria attività extralavorativa non autorizzata, svolta anche come amministratore di varie società, in violazione dell’art. 894 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare)” – e chiede che il ricorso venga in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Il Dicastero precisa, altresì, di aver consentito al ricorrente, con nota n. 327699/C1-11 in data 6 luglio 2021 l’accesso alla citata relazione ministeriale e di non aver ricevuto repliche da parte dell’interessato.
Considerato:
In disparte l’eccezione di inammissibilità, che peraltro presenterebbe profili suscettibili di possibile accoglimento stante la genericità delle censure dedotte, il ricorso è infondato nel merito.
Si deve in primo luogo rilevare che il collocamento in congedo dell’odierno ricorrente è avvenuto in accoglimento di una sua specifica istanza prodotta in data 18 luglio 2020, nella quale, peraltro, l’interessato dà specificamente atto di essere “consapevole di non aver maturato il diritto al trattamento pensionistico anticipato all’atto della cessazione dal servizio” e di aver preso visione delle circolari che disciplinano la materia, ivi indicate nel quadro “B” dell’apposito modulo debitamente sottoscritto; come ricordato in premessa, la decorrenza del congedo è stata poi posticipata al 31 dicembre 2020 anche in questo caso in accoglimento dell’istanza dal medesimo prodotta il 17 agosto 2020.
Il ricorrente, in estrema sintesi, si duole del fatto che l’Amministrazione non lo avrebbe messo tempestivamente in condizione di valutare gli effetti dell’accoglimento della sua domanda e, a tal proposito, lamenta l’asserita violazione del dovere di informare adeguatamente i cittadini e di consentire il “diritto di accesso ai documenti amministrativi”, sostenendo di essere stato indotto a presentare l’istanza di congedo anticipato in ragione “della ‘ persecutori actio’ posta in essere” ai suoi danni e di essere venuto troppo tardi a conoscenza della circolare n. M_D GMIL REG2018 0355678 del 22 giugno 2018 del Ministero della difesa, così da non essere messo in condizione di “valutare (…) il percorso più valido in tutela dei suoi interessi e quelli della sua famiglia”.
Ebbene, il Collegio non può esimersi dal rilevare, in primo luogo, che è onere dell’interessato documentarsi adeguatamente in ordine alle disposizioni interne che disciplinano i diversi procedimenti, e ciò a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, si tratti di una scelta, per così dire, radicale, tale da interrompere volontariamente e consapevolmente il rapporto di servizio.
Ma v’è di più.
Nel caso di specie il ricorrente ha espressamente dato atto nella stessa domanda di congedo di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni interne in materia, ivi elencate, compresa la circolare in questione, della quale peraltro il modulo compilato dall’interessato costituisce un allegato; disposizioni che peraltro, come responsabilmente riferito nella relazione istruttoria, “sono oggetto di libera consultazione perché pubblicat[e] sul sito web istituzionale del Ministero della Difesa”.
Nessun ulteriore e specifico onere informativo è imposto dall’ordinamento all’Amministrazione, né a ben vedere lo stesso ricorrente deduce la violazione di eventuali disposizioni normative o regolamentari di segno contrario.
Quanto all’asserita violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in disparte ogni considerazione in ordine all’inammissibilità di una eventuale impugnazione della specie con il rimedio prescelto alla luce di quanto disposto dall’art. 25 della legge n. 241/1990 e dall’art. 133, comma 1, n. 6), c.p.a., non risulta in atti – come del resto confermato dalla relazione istruttoria – che il ricorrente abbia mai prodotto istanze di accesso, dovendosi quindi concludere, sia pure incidentalmente, che con ogni evidenza si tratta di un inconferente richiamo della relativa disciplina.
Non può, inoltre, non rilevarsi l’estrema genericità, se non apoditticità, dell’affermazione secondo cui l’interessato sarebbe stato sottoposto per anni ad un’asserita azione persecutoria, posto che, per un verso, nulla di concreto e specifico viene dedotto al riguardo nel gravame e che, per altro verso, sarebbe stato in ogni caso onere dell’interessato di volta in volta attivarsi avvalendosi dell’invero ampio strumentario all’uopo apprestato dall’ordinamento a propria tutela in presenza di eventuali situazioni della specie.
Non può, quindi, che condividersi la tesi difensiva del Ministero della difesa, che evidenzia come il procedimento, avviato in accoglimento della specifica istanza di parte, non avrebbe in realtà potuto concludersi diversamente, non residuando in capo all’Amministrazione margini di discrezionalità alla luce della manifestazione di volontà consapevolmente espressa dall’interessato nell’originaria domanda di congedo e, di fatto, confermata nella successiva domanda di proroga (anch’essa, come ricordato, accolta dall’Arma dei Carabinieri).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto, restando conseguentemente assorbita l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.