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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25452/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Di Biagio Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: ratei pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, ex art. 12 legge n. 118/1971 e art. 1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 14 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all in data 11 marzo 2025, CP_1 congiuntamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento le CP_2 prestazioni e di liquidare gli arretrati, malgrado la ricorrenza di tutti i presupposti di legge. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e della pensione di invalidità civile, ex art. 12 della legge n. 118/1971, e la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2 dei ratei maturati delle prestazioni assistenziali, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato volersi dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite, essendo, nelle more, intervenuto il pagamento, come da provvedimento di accredito con decorrenza dall'1 agosto 2025, prodotto in allegato alle note scritte di udienza. In data 1 ottobre 2025 si è costituito in giudizio, sia pure tardivamente, l' deducendo che il provvedimento di liquidazione della prestazione, con CP_1 la decorrenza richiesta in ricorso, è stato adottato il 27 marzo 2025, associandosi alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Indi, la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo e alle note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata quindi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della
2 lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime a una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale la parte ricorrente ha dedotto e documentato, in allegato alle note sostitutive dell'udienza di discussione, che la prestazione è stata liquidata, seppure
3 successivamente al deposito del ricorso, con accredito a decorrere dall'1 agosto 2025; circostanze, queste, riconosciute anche dall' CP_2 previdenziale, il quale ha così confermato il possesso in capo al ricorrente dei requisiti di legge per fruire delle prestazioni azionate. È stata, conseguentemente, interamente regolata la materia litigiosa, facendo venire meno l'interesse alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e il tempestivo inoltro del modello AP70. Tuttavia, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo nelle more del giudizio, introdotto in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione (così, sulla decorrenza del termine, Cass., sez. lav., 2 gennaio 2021, n. 22089 e Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 16712). Invero, i ratei delle prestazioni assistenziali sono stati attribuiti con valuta dall'1 agosto 2025, successivamente all'introduzione del giudizio, mentre il provvedimento di liquidazione dell' recante la data del 27 marzo CP_1
2025 – prodotto in allegato alla memoria di costituzione –, non risulta essere stato notificato in precedenza al ricorrente, sicché del tutto legittimamente questi ha azionato il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai minimi dello scaglione di valore della causa – per come correttamente individuato dalla stessa ricorrente –, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale e priva di significative di questioni giuridiche, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando
4 non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
5
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25452/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Di Biagio Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: ratei pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, ex art. 12 legge n. 118/1971 e art. 1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 14 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all in data 11 marzo 2025, CP_1 congiuntamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento le CP_2 prestazioni e di liquidare gli arretrati, malgrado la ricorrenza di tutti i presupposti di legge. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e della pensione di invalidità civile, ex art. 12 della legge n. 118/1971, e la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2 dei ratei maturati delle prestazioni assistenziali, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato volersi dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite, essendo, nelle more, intervenuto il pagamento, come da provvedimento di accredito con decorrenza dall'1 agosto 2025, prodotto in allegato alle note scritte di udienza. In data 1 ottobre 2025 si è costituito in giudizio, sia pure tardivamente, l' deducendo che il provvedimento di liquidazione della prestazione, con CP_1 la decorrenza richiesta in ricorso, è stato adottato il 27 marzo 2025, associandosi alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Indi, la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo e alle note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata quindi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della
2 lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime a una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale la parte ricorrente ha dedotto e documentato, in allegato alle note sostitutive dell'udienza di discussione, che la prestazione è stata liquidata, seppure
3 successivamente al deposito del ricorso, con accredito a decorrere dall'1 agosto 2025; circostanze, queste, riconosciute anche dall' CP_2 previdenziale, il quale ha così confermato il possesso in capo al ricorrente dei requisiti di legge per fruire delle prestazioni azionate. È stata, conseguentemente, interamente regolata la materia litigiosa, facendo venire meno l'interesse alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e il tempestivo inoltro del modello AP70. Tuttavia, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo nelle more del giudizio, introdotto in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione (così, sulla decorrenza del termine, Cass., sez. lav., 2 gennaio 2021, n. 22089 e Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 16712). Invero, i ratei delle prestazioni assistenziali sono stati attribuiti con valuta dall'1 agosto 2025, successivamente all'introduzione del giudizio, mentre il provvedimento di liquidazione dell' recante la data del 27 marzo CP_1
2025 – prodotto in allegato alla memoria di costituzione –, non risulta essere stato notificato in precedenza al ricorrente, sicché del tutto legittimamente questi ha azionato il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai minimi dello scaglione di valore della causa – per come correttamente individuato dalla stessa ricorrente –, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale e priva di significative di questioni giuridiche, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando
4 non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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