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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1922/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]40 n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
Licordari, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], titolare Controparte_1 C.F._2 del Ritrovo Felice con sede in Messina via Consolare Pompea 182/184, villaggio Sant'Agata, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano giusta procura in atti.
RESISTENTE - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 6/4/2018 deduceva di essere stata Parte_1 assunta in data 11/5/2015 dal sig. , titolare del Ritrovo Felice Controparte_1 Controparte_2
, esercente l'attività di bar gelateria nei locali di via Consolare Pompea n. 182/184 con
[...]
1 contratto part-time a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, con qualifica di banconista ed inquadramento al livello 5 del C.C.CN.L. settore Alimentari.
Deduceva che, nonostante secondo le previsioni contrattuali avrebbe dovuto lavorare tutte le mattine (escluso il giovedì), dalle ore 12.00 alle ore 16.00, per complessive 24 ore settimanali, fin dal giorno dell'assunzione aveva in realtà lavorato un numero di ore di gran lunga superiore e precisamente: nel periodo dal 11/5/2015 al 10/10/2015 per 65 ore settimanali
(dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 15.00; venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore
13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sera); nel periodo dal 11/10/2015 al marzo
2016 per 45 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sera); nel periodo da aprile 2016 a ottobre 2016 per 64 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00; sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di sera); nel periodo da novembre 2016 ad agosto 2017 per 75 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle
5.30 alle 16.00; domenica dalle ore 7.00 alle ore 1 3.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore
23.00 di sera).
Assumeva di non aver mai goduto del giorno di riposo settimanale fissato dal contratto nel giovedì, di ferie, della pausa pranzo e quant'altro.
Assumeva altresì che, pur essendo stata assunta con la qualifica di banconista, aveva sempre svolto anche altre mansioni essendosi occupata del laboratorio di gelateria, della ricezione della merce dai fornitori, della cassa compresa l'apertura e la chiusura, della scrittura delle fatture, delle consegne e delle pulizie, nonché di altre attività non previste nel contratto di lavoro.
Affermava di aver percepito una retribuzione non adeguata alle previsioni del C.C.N.L, ovvero € 600,00 (a fronte di buste paga per € 900,00) dal 11/5/2015 al 10/10/2015, € 400,00
(sempre a fronte di buste paga per € 900,00) dal 11/10/2015 al marzo 2016, € 600,00 (contro i
€ 900,00 in busta paga) dall'aprile 2016 all'ottobre 2016 ed € 900,00 (corrispondenti all'importo della busta paga) dal novembre 2016 all'agosto 2017 a fronte di un orario di lavoro di ben 75 ore settimanali contro le 24 ore previste dal contratto.
Lamentava la mancata corresponsione degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017, nonché di parte del mese di agosto 2017, del TFR, straordinari, lavoro festivo, ferie non godute, indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, mensilità aggiuntive, varie ed eventuali, “Bonus Renzi”.
2 Deduceva che il rapporto fiduciario con il si era incrinato dopo essere _1 rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si recava al lavoro, in seguito al quale era iniziato per lei un vero e proprio calvario, risolto soltanto dopo diversi mesi e fatto di cure, visite specialistiche, esami strumentali, farmaci e necessità di riposo. Faceva presente che tale situazione aveva comportato la propria assenza dal lavoro, che il aveva mal digerito _1 sollecitandola a rientrare nonostante non ancora guarita.
Assumeva che tutto ciò, unito al mancato pagamento degli ultimi stipendi, l'aveva costretta a rassegnare le proprie dimissioni con comunicazione del 30 -31/10/2017.
Riferiva che, nonostante i solleciti e la messa in mora (da ultimo con lettera del
29/11/2017 allegata) non aveva ricevuto dal datore di lavoro alcuna delle somme dovute e deduceva di aver diritto alla corresponsione della differenza tra quanto da ella già percepito (€
18.800,00) e quanto effettivamente dovuto (€ 75.902,64), per un totale di € 57.102,64.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che avesse lavorato, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 11/5/2015 al 31/10/2017, alle dipendenze di _1
, titolare del Ritrovo Felice di Bertuccelli Felice, espletando mansioni, oltre che di
[...] banconista, anche di addetta laboratorio di gelateria, ricezione merci dai fornitori, cassiera, contabile per la redazione delle fatture, addetta all'apertura ed alla chiusura della cassa, delle consegne e delle pulizie, nonché di quant'altro accertato in corso di causa;
conseguentemente, chiedeva di condannare il convenuto a corrisponderle, per le causali esposte in ricorso, la somma di € 57.102,64, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 26/10/2018 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale deduceva che la ricorrente aveva sempre lavorato per 24 ore settimanali, di norma dalle ore 12.00 alle 16.00, come riportato nel contratto di lavoro prodotto.
Tuttavia, faceva presente che l'orario di lavoro poteva subire delle modifiche in base a particolari esigenze organizzative dell'azienda, per come espressamente previsto nel contratto di lavoro, con clausola flessibile specificamente sottoscritta dalla lavoratrice, ma sempre senza superare il massimo delle ore giornaliere previste.
Assumeva che l'importo dovuto a titolo di c.d. “Bonus Renzi”, per come riportato nelle buste paga allegate, era stato regolarmente corrisposto alla lavoratrice, così come il TFR;
3 pertanto, deduceva di averla integralmente retribuita, non essendo dovuto alcun ulteriore importo.
Deduceva altresì la mancanza di giusta causa delle dimissioni della ricorrente e chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento di un importo pari alla indennità di mancato preavviso, nella misura accertata in corso di causa, sulla base del CCNL applicabile alla fattispecie.
Contestava il contenuto del conteggio delle spettanze retributive prodotto dalla ricorrente, non essendo indicati né i criteri di calcolo né le voci conteggiate.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo;
in via riconvenzionale, chiedeva di ritenere e dichiarare la mancanza del requisito della giusta causa nelle dimissioni rassegnate da e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al pagamento in suo favore di un importo pari alla indennità di mancato preavviso, nella misura accertata in corso di causa, secondo le previsioni del CCNL di categoria applicabile. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
Riassegnato il procedimento a questo decidente, veniva disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 10/6/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Incontestato è che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di a decorrere dall'11/5/2015 in forza di contratto part-time a tempo Controparte_1 indeterminato per 24 ore settimanali, con qualifica di banconista ed inquadramento al livello 5 del CCNL settore Alimentari.
Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre dar conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
A tal proposito, giova evidenziare che lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, avuto riguardo in particolare ai giorni ed agli orari ivi indicati, non ha trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
La ricorrente, a fronte delle 24 ore settimanali contrattualmente previste, distribuite su tutti giorni con esclusione del giovedì, con orario di lavoro dalle ore 12:00 alle ore 16:00, ha dedotto di aver espletato i seguenti orari: nel periodo dal 11/5/2015 al 10/10/2015 per 65 ore settimanali (dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 15.00; venerdì, sabato e domenica dalle ore
9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sera); nel periodo dal
4 11/10/2015 al marzo 2016 per 45 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sera); nel periodo da aprile 2016 a ottobre 2016 per 64 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00; sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore
23.00 di sera); nel periodo da novembre 2016 ad agosto 2017 per 75 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 5.30 alle 1 6.00; domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore
15.00 alle ore 23.00 di sera).
Il teste dipendente del ritrovo Felice per un solo mese nell'anno 2017, Testimone_1 in merito all'orario di lavoro rispettato dalla ricorrente, ha premesso di poter riferire solo in relazione all'unico mese in cui ha lavorato con la : “ho lavorato presso il ritrovo Parte_1
per circa un mese nell'anno 2017, nel mese di luglio o agosto… nel mese in cui ho _1 lavorato, ho visto sempre sul posto di lavoro… io arrivavo alle ore 14.00 Parte_1
e era lì dalla mattina, in quanto so che si occupava dell'apertura del locale e c'erano Parte_1 giornate in cui alle ore 18.00 era ancora là, faceva la doccia e poi rientrava quando le veniva detto di ritornare. In tali occasioni si fermava fino all'orario di cena. Ricordo che in un mese, questo è capitato moltissime volte”.
Sul punto, la teste collega della ricorrente solo nell'estate del 2017, Tes_2 premettendo di poter riferire pertanto esclusivamente in relazione a tale periodo estivo, ha dichiarato: “con riferimento all'estate 2017, posso riferire che al mattino Parte_1 arrivava intorno alle 6.00; io andavo via alle 14.00 e rimaneva a lavoro occupandosi Parte_1 della preparazione dei cibi per la sera”.
Il teste , cliente del bar soltanto per un'estate di “circa sei anni fa” Testimone_3 ha dichiarato: “nel tempo in cui stavo al bar, al mattino presto, ore 06:00, 06:30, vedevo al bar
ed il sig. ho frequentato il bar solo per una estate di circa sei anni fa… circa Parte_1 CP_3 sei anni fa, la mattina passavo dal bar per fare colazione e spesso venivo servito da _1
in persona, tre o quattro volte a settimana e solo nel periodo estivo… la mia Parte_1 permanenza al bar si limitava al tempo della colazione o al tempo del caffè”.
Nessun utile elemento a sostegno della tesi attorea può trarsi neppure dalla deposizione del teste il quale ha dichiarato: “non sono in grado di individuare fisicamente Testimone_4 la ricorrente” e pertanto nulla è stato in grado di riferire in relazione a tutte le circostanze oggetto di causa.
5 In ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'orario di lavoro osservato, vero è che i testi hanno, in via generale, riferito di aver visto la ricorrente sul posto di lavoro a partire dalle ore 6/6:30; analogamente vero è che hanno precisato di poter riferire solo in relazione ad un periodo di tempo eccessivamente limitato rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro della ricorrente, instaurato in data 11/5/2015 e cessato con le dimissioni presentate dalla stessa ben oltre due anni dopo la data di assunzione.
Ed invero il teste ha espressamente ribadito di poter riferire solo ed Testimone_1 esclusivamente in relazione ad un mese dell'estate del 2017; si osserva che lo stesso teste non
è stato in grado di precisare con esattezza se trattasi del mese di luglio ovvero di agosto 2017.
La teste ha genericamente circoscritto la conoscenza dei fatti oggetto di Tes_2 causa all'estate del 2017, dichiarando di aver lavorato al bar esclusivamente in quel periodo estivo.
Infine, il teste ha riferito di aver frequentato il bar solo “per una Testimone_5 estate di circa sei anni fa”, mostrandosi generico ed impreciso in ordine alla collocazione temporale dei fatti oggetto di causa.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, avuto riguardo in particolare agli orari ivi indicati, non ha trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
In ordine poi alle mansioni espletate, la ricorrente, assunta con qualifica di banconista, ha asserito di aver svolto numerose altre funzioni occupandosi del laboratorio di gelateria, della ricezione della merce dai fornitori, della cassa compresa l'apertura e la chiusura, della scrittura delle fatture, delle consegne e delle pulizie.
Le mansioni dedotte in ricorso sono state confermate dai testi escussi, ma pur sempre in relazione ad un periodo eccessivamente limitato rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ed invero il teste ha dichiarato: “la signora si Testimone_1 Parte_1 occupava di tutto, mi riferisco sempre al mese di mia presenza presso il ritrovo
[...]
. CP_2
La teste sul punto, ha così riferito: “confermo che si occupava Tes_2 Parte_1 di tutti i lavori di cui mi viene data lettura elencati nella circostanza c) del ricorso”.
6 Il teste si è limitato a riferire: “spesso venivo servito da Testimone_3 Parte_1 in persona… qualche volta l'ho vista uscire dal laboratorio, prima di servirci, anche perché la mia permanenza al bar si limitava al tempo della colazione o al tempo del caffè”.
Giova tra l'altro evidenziare che, la maggior parte delle mansioni elencate dalla ricorrente rientra tra le mansioni proprie della qualifica di banconista con cui la è Parte_1 stata assunta. Ed invero, il banconista, oltre a dedicarsi al servizio al banco o al tavolo, può, a mero titolo esemplificativo, occuparsi della preparazione di piatti caldi o freddi, può essere adibito allo svolgimento di operazioni di pulizia del bar, gestione della cassa, preparazione e supporto in laboratorio per la preparazione di gelati, ecc..
Non è un caso che la ricorrente non abbia richiesto né il superiore inquadramento nel
CCNL di riferimento né abbia conteggiato negli allegati conteggi le differenze retributive a titolo di svolgimento di mansioni superiori.
In merito poi all'asserito generico svolgimento di lavoro straordinario, la deducente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrarne l'espletamento.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto il compenso per le ore di lavoro straordinario. È stato in particolare precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 1389/2003), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Ed inoltre “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale e festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi […] senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. Lav. n. 9906/2015).
È il lavoratore che rivendichi il riconoscimento delle ore di straordinario che deve provare l'articolazione della normale prestazione lavorativa e conseguentemente individuare in modo specifico e concreto l'an della prestazione straordinaria di lavoro.
7 L'onere probatorio così rigido gravante sul lavoratore è voluto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo svolgimento del lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata;
sono proprio gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro previsto da contratto (nel caso di specie part-time) a costituire l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
Non può non rilevarsi che già le allegazioni della ricorrente sono generiche in relazione all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, avendo omesso in ricorso di quantificare le ore di straordinario e persino di indicare esattamente quando sarebbero state effettuate nel corso della giornata e della settimana lavorativa.
Analogamente, la ricorrente non ha fornito prova alcuna del mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Con riguardo alle ferie non godute, costituisce ius receptum in giurisprudenza che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. nn. 8521/2015, 26985/2009, 12311/2003). Di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n. 16603 del 14 giugno 2024), con interpretazione pienamente condivisibile, che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n.
26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020); sarà poi onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.
8 Ritornando al caso di specie, la ricorrente si è limitata ad allegare genericamente il mancato godimento delle ferie, senza precisare quante gliene spettassero e quante non siano state fruite né i periodi a cui queste si riferissero. Né indicazioni precise si ricavano dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa.
Ed invero, in merito, il teste si è limitato a dichiarare: “nel mese in cui Testimone_1 io ho prestato lavoro presso il ritrovo la signora era sempre Controparte_1 Parte_1 presente”.
La teste riferendosi al periodo in cui ha lavorato con la ricorrente (estate Tes_2
2017) ha così riferito: “per il periodo in cui ho lavorato io sia io che … non abbiamo Parte_1 usufruito di ferie”.
Nessun elemento a sostegno della tesi attorea può trarsi dalle deposizioni dei testi e , i quali nulla hanno saputo riferire sul punto. Testimone_4 Testimone_3
In merito al T.F.R., il datore di lavoro non ha offerto la prova documentale del pagamento in favore della ricorrente di tale emolumento, omettendo peraltro di produrre in giudizio i cedolini paga relativi al 2017; pertanto, il pagamento del trattamento di fine rapporto risulta dovuto in favore della ricorrente.
In relazione poi all'asserito mancato pagamento delle mensilità di settembre e ottobre
2017 si osserva che non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera del resistente. Non può considerarsi casuale che lo stesso, peraltro, come già riferito, non abbia prodotto in giudizio i relativi cedolini paga.
5.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. Il c.t.u., conformemente al mandato d'incarico, ha calcolato come dovuta la complessiva somma di € 7.349,48, di cui € 5.229,24 per differenze retributive ed € 2.120,24 t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il suddetto consulente con la relazione in atti, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza., escludendo – per le ragioni sopra esposte – la somma calcolata dal c.t.u. a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
9 6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1 complessiva somma di €7.349,48 a titolo di spettanze retributive e TFR, sicché
[...] va condannato al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi _1 con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
7.- In riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente con la memoria difensiva di costituzione in giudizio, finalizzata al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso per mancanza di giusta causa delle dimissioni presentate dalla ricorrente, non può non rilevarsi che la pretesa, peraltro genericamente avanzata, è rimasta priva di riscontro probatorio. Ed invero, il oltre a non aver specificamente contestato il dedotto _1 mancato pagamento delle mensilità di settembre e ottobre 2017, da cui sarebbero conseguite le dimissioni della ricorrente, non ha dato prova di aver pagato gli stipendi relativi a tali mensilità, omettendo peraltro di produrre in giudizio le relative buste paga. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale.
8.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo al limitato accoglimento delle domande attoree e al rigetto della domanda riconvenzionale, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore della Controparte_1 ricorrente, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. Manuela Licordari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
9. - Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di
[...]
_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6/4/2018 e sulla domanda riconvenzionale proposta da con memoria del 26/1/.2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
10 - in parziale accoglimento delle domande, condanna a corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di € 7.349,48 a titolo di spettanze retributive Parte_1
e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 1.347,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Manuela LICORDARI, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1922/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]40 n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
Licordari, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], titolare Controparte_1 C.F._2 del Ritrovo Felice con sede in Messina via Consolare Pompea 182/184, villaggio Sant'Agata, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano giusta procura in atti.
RESISTENTE - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 6/4/2018 deduceva di essere stata Parte_1 assunta in data 11/5/2015 dal sig. , titolare del Ritrovo Felice Controparte_1 Controparte_2
, esercente l'attività di bar gelateria nei locali di via Consolare Pompea n. 182/184 con
[...]
1 contratto part-time a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, con qualifica di banconista ed inquadramento al livello 5 del C.C.CN.L. settore Alimentari.
Deduceva che, nonostante secondo le previsioni contrattuali avrebbe dovuto lavorare tutte le mattine (escluso il giovedì), dalle ore 12.00 alle ore 16.00, per complessive 24 ore settimanali, fin dal giorno dell'assunzione aveva in realtà lavorato un numero di ore di gran lunga superiore e precisamente: nel periodo dal 11/5/2015 al 10/10/2015 per 65 ore settimanali
(dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 15.00; venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore
13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sera); nel periodo dal 11/10/2015 al marzo
2016 per 45 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sera); nel periodo da aprile 2016 a ottobre 2016 per 64 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00; sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di sera); nel periodo da novembre 2016 ad agosto 2017 per 75 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle
5.30 alle 16.00; domenica dalle ore 7.00 alle ore 1 3.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore
23.00 di sera).
Assumeva di non aver mai goduto del giorno di riposo settimanale fissato dal contratto nel giovedì, di ferie, della pausa pranzo e quant'altro.
Assumeva altresì che, pur essendo stata assunta con la qualifica di banconista, aveva sempre svolto anche altre mansioni essendosi occupata del laboratorio di gelateria, della ricezione della merce dai fornitori, della cassa compresa l'apertura e la chiusura, della scrittura delle fatture, delle consegne e delle pulizie, nonché di altre attività non previste nel contratto di lavoro.
Affermava di aver percepito una retribuzione non adeguata alle previsioni del C.C.N.L, ovvero € 600,00 (a fronte di buste paga per € 900,00) dal 11/5/2015 al 10/10/2015, € 400,00
(sempre a fronte di buste paga per € 900,00) dal 11/10/2015 al marzo 2016, € 600,00 (contro i
€ 900,00 in busta paga) dall'aprile 2016 all'ottobre 2016 ed € 900,00 (corrispondenti all'importo della busta paga) dal novembre 2016 all'agosto 2017 a fronte di un orario di lavoro di ben 75 ore settimanali contro le 24 ore previste dal contratto.
Lamentava la mancata corresponsione degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017, nonché di parte del mese di agosto 2017, del TFR, straordinari, lavoro festivo, ferie non godute, indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, mensilità aggiuntive, varie ed eventuali, “Bonus Renzi”.
2 Deduceva che il rapporto fiduciario con il si era incrinato dopo essere _1 rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si recava al lavoro, in seguito al quale era iniziato per lei un vero e proprio calvario, risolto soltanto dopo diversi mesi e fatto di cure, visite specialistiche, esami strumentali, farmaci e necessità di riposo. Faceva presente che tale situazione aveva comportato la propria assenza dal lavoro, che il aveva mal digerito _1 sollecitandola a rientrare nonostante non ancora guarita.
Assumeva che tutto ciò, unito al mancato pagamento degli ultimi stipendi, l'aveva costretta a rassegnare le proprie dimissioni con comunicazione del 30 -31/10/2017.
Riferiva che, nonostante i solleciti e la messa in mora (da ultimo con lettera del
29/11/2017 allegata) non aveva ricevuto dal datore di lavoro alcuna delle somme dovute e deduceva di aver diritto alla corresponsione della differenza tra quanto da ella già percepito (€
18.800,00) e quanto effettivamente dovuto (€ 75.902,64), per un totale di € 57.102,64.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che avesse lavorato, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 11/5/2015 al 31/10/2017, alle dipendenze di _1
, titolare del Ritrovo Felice di Bertuccelli Felice, espletando mansioni, oltre che di
[...] banconista, anche di addetta laboratorio di gelateria, ricezione merci dai fornitori, cassiera, contabile per la redazione delle fatture, addetta all'apertura ed alla chiusura della cassa, delle consegne e delle pulizie, nonché di quant'altro accertato in corso di causa;
conseguentemente, chiedeva di condannare il convenuto a corrisponderle, per le causali esposte in ricorso, la somma di € 57.102,64, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 26/10/2018 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale deduceva che la ricorrente aveva sempre lavorato per 24 ore settimanali, di norma dalle ore 12.00 alle 16.00, come riportato nel contratto di lavoro prodotto.
Tuttavia, faceva presente che l'orario di lavoro poteva subire delle modifiche in base a particolari esigenze organizzative dell'azienda, per come espressamente previsto nel contratto di lavoro, con clausola flessibile specificamente sottoscritta dalla lavoratrice, ma sempre senza superare il massimo delle ore giornaliere previste.
Assumeva che l'importo dovuto a titolo di c.d. “Bonus Renzi”, per come riportato nelle buste paga allegate, era stato regolarmente corrisposto alla lavoratrice, così come il TFR;
3 pertanto, deduceva di averla integralmente retribuita, non essendo dovuto alcun ulteriore importo.
Deduceva altresì la mancanza di giusta causa delle dimissioni della ricorrente e chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento di un importo pari alla indennità di mancato preavviso, nella misura accertata in corso di causa, sulla base del CCNL applicabile alla fattispecie.
Contestava il contenuto del conteggio delle spettanze retributive prodotto dalla ricorrente, non essendo indicati né i criteri di calcolo né le voci conteggiate.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo;
in via riconvenzionale, chiedeva di ritenere e dichiarare la mancanza del requisito della giusta causa nelle dimissioni rassegnate da e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al pagamento in suo favore di un importo pari alla indennità di mancato preavviso, nella misura accertata in corso di causa, secondo le previsioni del CCNL di categoria applicabile. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
Riassegnato il procedimento a questo decidente, veniva disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 10/6/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Incontestato è che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di a decorrere dall'11/5/2015 in forza di contratto part-time a tempo Controparte_1 indeterminato per 24 ore settimanali, con qualifica di banconista ed inquadramento al livello 5 del CCNL settore Alimentari.
Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre dar conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
A tal proposito, giova evidenziare che lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, avuto riguardo in particolare ai giorni ed agli orari ivi indicati, non ha trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
La ricorrente, a fronte delle 24 ore settimanali contrattualmente previste, distribuite su tutti giorni con esclusione del giovedì, con orario di lavoro dalle ore 12:00 alle ore 16:00, ha dedotto di aver espletato i seguenti orari: nel periodo dal 11/5/2015 al 10/10/2015 per 65 ore settimanali (dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 15.00; venerdì, sabato e domenica dalle ore
9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sera); nel periodo dal
4 11/10/2015 al marzo 2016 per 45 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sera); nel periodo da aprile 2016 a ottobre 2016 per 64 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00; sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore 15.00 alle ore
23.00 di sera); nel periodo da novembre 2016 ad agosto 2017 per 75 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 5.30 alle 1 6.00; domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di mattina e dalle ore
15.00 alle ore 23.00 di sera).
Il teste dipendente del ritrovo Felice per un solo mese nell'anno 2017, Testimone_1 in merito all'orario di lavoro rispettato dalla ricorrente, ha premesso di poter riferire solo in relazione all'unico mese in cui ha lavorato con la : “ho lavorato presso il ritrovo Parte_1
per circa un mese nell'anno 2017, nel mese di luglio o agosto… nel mese in cui ho _1 lavorato, ho visto sempre sul posto di lavoro… io arrivavo alle ore 14.00 Parte_1
e era lì dalla mattina, in quanto so che si occupava dell'apertura del locale e c'erano Parte_1 giornate in cui alle ore 18.00 era ancora là, faceva la doccia e poi rientrava quando le veniva detto di ritornare. In tali occasioni si fermava fino all'orario di cena. Ricordo che in un mese, questo è capitato moltissime volte”.
Sul punto, la teste collega della ricorrente solo nell'estate del 2017, Tes_2 premettendo di poter riferire pertanto esclusivamente in relazione a tale periodo estivo, ha dichiarato: “con riferimento all'estate 2017, posso riferire che al mattino Parte_1 arrivava intorno alle 6.00; io andavo via alle 14.00 e rimaneva a lavoro occupandosi Parte_1 della preparazione dei cibi per la sera”.
Il teste , cliente del bar soltanto per un'estate di “circa sei anni fa” Testimone_3 ha dichiarato: “nel tempo in cui stavo al bar, al mattino presto, ore 06:00, 06:30, vedevo al bar
ed il sig. ho frequentato il bar solo per una estate di circa sei anni fa… circa Parte_1 CP_3 sei anni fa, la mattina passavo dal bar per fare colazione e spesso venivo servito da _1
in persona, tre o quattro volte a settimana e solo nel periodo estivo… la mia Parte_1 permanenza al bar si limitava al tempo della colazione o al tempo del caffè”.
Nessun utile elemento a sostegno della tesi attorea può trarsi neppure dalla deposizione del teste il quale ha dichiarato: “non sono in grado di individuare fisicamente Testimone_4 la ricorrente” e pertanto nulla è stato in grado di riferire in relazione a tutte le circostanze oggetto di causa.
5 In ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'orario di lavoro osservato, vero è che i testi hanno, in via generale, riferito di aver visto la ricorrente sul posto di lavoro a partire dalle ore 6/6:30; analogamente vero è che hanno precisato di poter riferire solo in relazione ad un periodo di tempo eccessivamente limitato rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro della ricorrente, instaurato in data 11/5/2015 e cessato con le dimissioni presentate dalla stessa ben oltre due anni dopo la data di assunzione.
Ed invero il teste ha espressamente ribadito di poter riferire solo ed Testimone_1 esclusivamente in relazione ad un mese dell'estate del 2017; si osserva che lo stesso teste non
è stato in grado di precisare con esattezza se trattasi del mese di luglio ovvero di agosto 2017.
La teste ha genericamente circoscritto la conoscenza dei fatti oggetto di Tes_2 causa all'estate del 2017, dichiarando di aver lavorato al bar esclusivamente in quel periodo estivo.
Infine, il teste ha riferito di aver frequentato il bar solo “per una Testimone_5 estate di circa sei anni fa”, mostrandosi generico ed impreciso in ordine alla collocazione temporale dei fatti oggetto di causa.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, avuto riguardo in particolare agli orari ivi indicati, non ha trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
In ordine poi alle mansioni espletate, la ricorrente, assunta con qualifica di banconista, ha asserito di aver svolto numerose altre funzioni occupandosi del laboratorio di gelateria, della ricezione della merce dai fornitori, della cassa compresa l'apertura e la chiusura, della scrittura delle fatture, delle consegne e delle pulizie.
Le mansioni dedotte in ricorso sono state confermate dai testi escussi, ma pur sempre in relazione ad un periodo eccessivamente limitato rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ed invero il teste ha dichiarato: “la signora si Testimone_1 Parte_1 occupava di tutto, mi riferisco sempre al mese di mia presenza presso il ritrovo
[...]
. CP_2
La teste sul punto, ha così riferito: “confermo che si occupava Tes_2 Parte_1 di tutti i lavori di cui mi viene data lettura elencati nella circostanza c) del ricorso”.
6 Il teste si è limitato a riferire: “spesso venivo servito da Testimone_3 Parte_1 in persona… qualche volta l'ho vista uscire dal laboratorio, prima di servirci, anche perché la mia permanenza al bar si limitava al tempo della colazione o al tempo del caffè”.
Giova tra l'altro evidenziare che, la maggior parte delle mansioni elencate dalla ricorrente rientra tra le mansioni proprie della qualifica di banconista con cui la è Parte_1 stata assunta. Ed invero, il banconista, oltre a dedicarsi al servizio al banco o al tavolo, può, a mero titolo esemplificativo, occuparsi della preparazione di piatti caldi o freddi, può essere adibito allo svolgimento di operazioni di pulizia del bar, gestione della cassa, preparazione e supporto in laboratorio per la preparazione di gelati, ecc..
Non è un caso che la ricorrente non abbia richiesto né il superiore inquadramento nel
CCNL di riferimento né abbia conteggiato negli allegati conteggi le differenze retributive a titolo di svolgimento di mansioni superiori.
In merito poi all'asserito generico svolgimento di lavoro straordinario, la deducente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrarne l'espletamento.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto il compenso per le ore di lavoro straordinario. È stato in particolare precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 1389/2003), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Ed inoltre “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale e festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi […] senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. Lav. n. 9906/2015).
È il lavoratore che rivendichi il riconoscimento delle ore di straordinario che deve provare l'articolazione della normale prestazione lavorativa e conseguentemente individuare in modo specifico e concreto l'an della prestazione straordinaria di lavoro.
7 L'onere probatorio così rigido gravante sul lavoratore è voluto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo svolgimento del lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata;
sono proprio gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro previsto da contratto (nel caso di specie part-time) a costituire l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
Non può non rilevarsi che già le allegazioni della ricorrente sono generiche in relazione all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, avendo omesso in ricorso di quantificare le ore di straordinario e persino di indicare esattamente quando sarebbero state effettuate nel corso della giornata e della settimana lavorativa.
Analogamente, la ricorrente non ha fornito prova alcuna del mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Con riguardo alle ferie non godute, costituisce ius receptum in giurisprudenza che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. nn. 8521/2015, 26985/2009, 12311/2003). Di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n. 16603 del 14 giugno 2024), con interpretazione pienamente condivisibile, che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n.
26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020); sarà poi onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.
8 Ritornando al caso di specie, la ricorrente si è limitata ad allegare genericamente il mancato godimento delle ferie, senza precisare quante gliene spettassero e quante non siano state fruite né i periodi a cui queste si riferissero. Né indicazioni precise si ricavano dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa.
Ed invero, in merito, il teste si è limitato a dichiarare: “nel mese in cui Testimone_1 io ho prestato lavoro presso il ritrovo la signora era sempre Controparte_1 Parte_1 presente”.
La teste riferendosi al periodo in cui ha lavorato con la ricorrente (estate Tes_2
2017) ha così riferito: “per il periodo in cui ho lavorato io sia io che … non abbiamo Parte_1 usufruito di ferie”.
Nessun elemento a sostegno della tesi attorea può trarsi dalle deposizioni dei testi e , i quali nulla hanno saputo riferire sul punto. Testimone_4 Testimone_3
In merito al T.F.R., il datore di lavoro non ha offerto la prova documentale del pagamento in favore della ricorrente di tale emolumento, omettendo peraltro di produrre in giudizio i cedolini paga relativi al 2017; pertanto, il pagamento del trattamento di fine rapporto risulta dovuto in favore della ricorrente.
In relazione poi all'asserito mancato pagamento delle mensilità di settembre e ottobre
2017 si osserva che non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera del resistente. Non può considerarsi casuale che lo stesso, peraltro, come già riferito, non abbia prodotto in giudizio i relativi cedolini paga.
5.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. Il c.t.u., conformemente al mandato d'incarico, ha calcolato come dovuta la complessiva somma di € 7.349,48, di cui € 5.229,24 per differenze retributive ed € 2.120,24 t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il suddetto consulente con la relazione in atti, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza., escludendo – per le ragioni sopra esposte – la somma calcolata dal c.t.u. a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
9 6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1 complessiva somma di €7.349,48 a titolo di spettanze retributive e TFR, sicché
[...] va condannato al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi _1 con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
7.- In riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente con la memoria difensiva di costituzione in giudizio, finalizzata al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso per mancanza di giusta causa delle dimissioni presentate dalla ricorrente, non può non rilevarsi che la pretesa, peraltro genericamente avanzata, è rimasta priva di riscontro probatorio. Ed invero, il oltre a non aver specificamente contestato il dedotto _1 mancato pagamento delle mensilità di settembre e ottobre 2017, da cui sarebbero conseguite le dimissioni della ricorrente, non ha dato prova di aver pagato gli stipendi relativi a tali mensilità, omettendo peraltro di produrre in giudizio le relative buste paga. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale.
8.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo al limitato accoglimento delle domande attoree e al rigetto della domanda riconvenzionale, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore della Controparte_1 ricorrente, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. Manuela Licordari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
9. - Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di
[...]
_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6/4/2018 e sulla domanda riconvenzionale proposta da con memoria del 26/1/.2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
10 - in parziale accoglimento delle domande, condanna a corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di € 7.349,48 a titolo di spettanze retributive Parte_1
e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 1.347,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Manuela LICORDARI, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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