CASS
Sentenza 31 gennaio 2023
Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2023, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 2999-2018 proposto da: BA TT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
2022 4309 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 714/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 965/2016; Civile Sent. Sez. L Num. 2801 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 31/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 - Pres. Berrino, est. Buffa - Causa numero 14 Con sentenza del 12/9/17 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di riliquidazione del pensionato in epigrafe avente ad oggetto la pensione VO (in godimento con decorrenza 1.7.11), previa neutralizzazione delle ultime 260 settimane relative al periodo 2004-2008. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'anzianità contributiva minima era stata conseguita al 31/12/10 e che quindi era inapplicabile la neutralizzazione per quei periodi contributivi che erano necessari per il conseguimento della pensione, mentre per il residuo periodo di sei mesi non era stata dimostrata la riduzione della retribuzione e il depauperamento del trattamento pensionistico. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per tre motivi, illustrati da memoria;
l'INPS è rimasto intimato. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la domanda proveniva da soggetto che aveva già maturato il requisito di età per la pensione di vecchiaia. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 22 legge 153/69 e 3 comma 8 legge 297/82, per avere la corte territoriale trascurato che la domanda di neutralizzazione era stata presentata dopo il compimento di età per la pensione di vecchiaia. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato l'interesse del pensionato ad espungere il periodo finale con contribuzione inferiore, come evidenziato dai conteggi relativi alle ultime 260 settimane. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La corte territoriale ha infatti considerato che la pensione di anzianità VO era la sola pensione in godimento, non risultando altro titolo, espressamente osservando che "la pensione di anzianità è l'unica menzionata in ricorso e con la domanda amministrativa del 7.2.17". Ne consegue l'inapplicabilità del principio di neutralizzazione ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. 10323 del 26/4/2017; Cass. 28/2/2014, n. 4868; v. pure Cass. 25/3/2014, n. 6966). Il terzo motivo è inammissibile perché richiama un conteggio (peraltro non riprodotto, sicché la Corte non è messa in condizione di comprendere la portata e rilevanza della censura) relativo a 260 settimane, senza parametrarsi alla sentenza che aveva fatto riferimento agli ultimi sei mesi soltanto della vita lavoratva del pensionato. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per spese, essendo l'INPS rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.
- ricorrente -
2022 4309 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 714/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 965/2016; Civile Sent. Sez. L Num. 2801 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 31/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 - Pres. Berrino, est. Buffa - Causa numero 14 Con sentenza del 12/9/17 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di riliquidazione del pensionato in epigrafe avente ad oggetto la pensione VO (in godimento con decorrenza 1.7.11), previa neutralizzazione delle ultime 260 settimane relative al periodo 2004-2008. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'anzianità contributiva minima era stata conseguita al 31/12/10 e che quindi era inapplicabile la neutralizzazione per quei periodi contributivi che erano necessari per il conseguimento della pensione, mentre per il residuo periodo di sei mesi non era stata dimostrata la riduzione della retribuzione e il depauperamento del trattamento pensionistico. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per tre motivi, illustrati da memoria;
l'INPS è rimasto intimato. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la domanda proveniva da soggetto che aveva già maturato il requisito di età per la pensione di vecchiaia. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 22 legge 153/69 e 3 comma 8 legge 297/82, per avere la corte territoriale trascurato che la domanda di neutralizzazione era stata presentata dopo il compimento di età per la pensione di vecchiaia. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato l'interesse del pensionato ad espungere il periodo finale con contribuzione inferiore, come evidenziato dai conteggi relativi alle ultime 260 settimane. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La corte territoriale ha infatti considerato che la pensione di anzianità VO era la sola pensione in godimento, non risultando altro titolo, espressamente osservando che "la pensione di anzianità è l'unica menzionata in ricorso e con la domanda amministrativa del 7.2.17". Ne consegue l'inapplicabilità del principio di neutralizzazione ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. 10323 del 26/4/2017; Cass. 28/2/2014, n. 4868; v. pure Cass. 25/3/2014, n. 6966). Il terzo motivo è inammissibile perché richiama un conteggio (peraltro non riprodotto, sicché la Corte non è messa in condizione di comprendere la portata e rilevanza della censura) relativo a 260 settimane, senza parametrarsi alla sentenza che aveva fatto riferimento agli ultimi sei mesi soltanto della vita lavoratva del pensionato. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per spese, essendo l'INPS rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.