Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 402 /2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 402/2024 ruolo generale;
TRA in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luciano Ancora;
Appellante
E (28.022.1966 – Nocera Inferiore (SA)), rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Luca Battista Laronca e Maria Carmela Longo;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.06.2023, dipendente Controparte_1 Parte della s.r.l. “ (di seguito, con qualifica di “operatore di esercizio Parte_1 par.183” chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità interruzione di turno, diaria ridotta A/3, indennità agente unico/monoagente, Parte con la conseguente condanna di al pagamento delle dovute differenze retributive quantificate in E 2.367,90 a partire al gennaio 2010 e sino al dicembre 2015 e, successivamente, per i primi sei mesi del 2022, per 188 giorni di ferie, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo. 1.2. In data 06.12.2023 si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
1.3. Con sentenza n. 1677/2024 del 22.04.2024 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i 188 giorni di ferie relativi al periodo gennaio 2010 – 31 dicembre 2015 ed ai primi sei mesi dell'anno 2022 annuali una retribuzione inclusiva delle indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, interruzione turno, diaria ridotta A3 ed agente unico/monoagente”, condannando la
“ al pagamento delle relative differenze retributive, da calcolarsi Parte_1
1
2) condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in E 1.100,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre ai procuratori dichiaratisi anticipatari>>.
2.1. Avverso detta sentenza, mediante ricorso depositato in data 19.5.2024, ha interposto appello la Parte società affidando il gravame a plurimi motivi di doglianza di seguito indicati e valutati. 2.2. ha resistito depositando memoria difensiva del 21.02.2025, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna, all'esito della pubblica udienza, si è svolta la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si è proceduto come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Parte 3.1. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda perché proposta in violazione del principio di frazionabilità del credito. Assume l'appellante che il avrebbe potuto richiedere già con il primo ricorso le differenze CP_1 retributive con decorrenza dal 2010 e che non ha limitato la domanda nei limiti della prescrizione
“… ma ha offerto al contraddittorio una limitazione pura e semplice che oggi non può essere rivista se non in violazione del principio del divieto del frazionamento del credito che costituisce, a tutt'oggi, un corollario del giusto processo”. 3.2. Per mezzo del secondo motivo di gravame, l'appellante censura quella parte di sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro rivendicati. La società si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha considerato che la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto, giacché la riforma Fornero non aveva “depotenziato” le garanzie dell'art. 18 stat. Lav. Sostiene l'appellante che “non può sottacersi come l'introduzione della legge Fornero non abbia inciso in nessun modo sulla stabilità del rapporto, per cui si ritiene che il giudice non possa, senza alcuna motivazione diversa rispetto l'attuale formulazione dell'art. 18 Statuto Lavoratori ritenere Part che anche il rapporto di lavoro instaurato con un'azienda tipo possa ritenersi aver perso la qualità di garanzia reale”. 3.3. Con la terza doglianza l'appellante denuncia la violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003, nonché l'erronea presupposizione, da parte del Tribunale di Bari, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Parte addebita al Tribunale di non aver colto che l'intero impianto della giurisprudenza sovranazionale poggia sul fatto che la retribuzione percepita durante le ferie dev'essere tale da non indurre il lavoratore a non esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che, nella specie, la retribuzione percepita durante le ferie è congrua poiché rispettosa del principio secondo cui durante tale periodo il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione c.d. normale che, tuttavia, non coincide con quella ricevuta durante il periodo di lavoro;
osserva che solo laddove la sproporzione fosse stata tale da creare uno squilibrio economico significativo tra le retribuzioni dei due periodi considerati il primo
Giudice avrebbe dovuto applicare i principi di derivazione comunitaria, ma evidenzia che nella specie non ricorre tale presupposto giacché il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenta una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli. Parte 3.4. Tramite la quarta censura chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha affermato che le indennità indicate in ricorso (cioè: indennità di presenza, indennità di ulteriore
2 presenza, indennità di interruzione di turno, diaria ridotta A/3, indennità agente unico/monoagente) sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e si tratta di emolumenti percepiti con continuità e in modo non occasionale. L'appellante sottolinea, in particolare che: a) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita “trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
b) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo;
conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
c) l'indennità di presenza e ulteriore indennità di presenza sono vincolate alla presenza in servizio e non fanno parte della retribuzione normale;
d) indennità agente unico non fa parte della retribuzione feriale perché le mansioni di vendita e verifica titoli di viaggio rientrano in altri profili professionali. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore.
3.5. La società datrice critica la sentenza del Tribunale per aver quantificato il diritto del ricorrente in base ai 188 giorni dallo stesso indicati e adduce che i giorni di ferie da prendere come riferimento sono, invece, pari a quattro settimane. Sostiene l'appellante che tale quantificazione è ossequiosa dei principi stabiliti dalla CGUE (Cfr. sent. del 13.12.2017 causa C-385/17Torsten Hein c/ – punti 26, 27 e 32) e dalla Persona_1
Suprema Corte (Cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. n.20216/22). 3.6. Nel sesto motivo si denuncia l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Nella doglianza si evidenzia innanzitutto che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36 Cost.; si deduce che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modifiche, in base alle quali rilevano, ai fini del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, gli emolumenti corrisposti con il carattere della continuità e della fissità, con esclusione quindi dei premi e delle indennità corrisposte in modo saltuario o variabile, come peraltro ribadito dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980; si ribadisce che l'azienda aveva sempre corrisposto ai lavoratori la retribuzione feriale attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, per cui non le poteva essere addebitato alcun inadempimento. 3.7. Con il settimo ed ultimo motivo di censura, l'appellante, avanzando istanza ex art. 267 TFUE, impugna la sentenza laddove ha ritenuto “che la vicenda odierna potesse essere risolta senza l'intervento della Corte di Giustizia Europea” e reitera “la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia Europea dal momento che la complessità della questione, qualora non si dovesse accedere alla ricostruzione giuridica innanzi prospettata impone certamente l'intervento della
3 Corte di Giustizia ai fini del chiarimento dell'ambito di applicabilità della normativa comunitaria”.
----- 4. L'appello è solo parzialmente fondato. 4.1. Il rilievo di inammissibilità della domanda proposto dalla società appellante per avere il primo giudice violato il divieto di parcellizzazione del credito non è affatto idoneo a definire la lite. Va ricordato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, ma con il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (così Cass., Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte (Cass., n. 22683/2021), con specifico riferimento a due giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro, ha chiarito che l'eventuale giudicato formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro (così anche Cass. 27 febbraio 2020, n. 5409 la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28415). Tanto, nel quadro di principi consolidati in forza dei quali, come ribadito da Cass. 03/06/2013,
n.13921, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U. 17 dicembre 2007
n. 26482 e Cass. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916 nonché, più di recente, Cass. 12 aprile 2010 n.
8650). Nel suddescritto contesto, la Corte di legittimità non ha, tuttavia, mancato di precisare (così Cass.,
Sentenza n. 19738 del 25/07/2018) che la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese;
come pure, per analoghe ragioni, non costituisce abusivo frazionamento della domanda il comportamento del lavoratore che, dopo aver già agito giudizialmente per il riconoscimento di differenze retributive e dell'indennità sostitutiva del preavviso, chieda la rideterminazione delle medesime voci per effetto del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale (Cass., Sentenza n. 28964 del 04/12/2017).
In generale, è stato più volte ribadito che la portata precettiva di una decisione siffatta, intangibile quanto ai diritti già maturati, può esplicare i suoi effetti per il futuro solo rebus sic stantibus, e, cioè,
a situazione normativa e fattuale immutata, laddove, a fronte di sopravvenienze che riguardino le
4 premesse della precedente statuizione ovvero di diversità delle condizioni di fatto e di diritto, il giudice del merito, nel ritenere preclusa l'indagine in virtù del giudicato, applicherebbe erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c. (così sempre Cass., n. 13921/2013, ma v. anche Cass., nn. 10156/2017, 7981/2016 e 26922/2016, già citate dal Tribunale).
Senonchè, nel caso di specie risulta per tabulas ed è incontroversa tra le parti la circostanza secondo cui le due azioni giudiziarie fanno riferimento a un periodo completamente differente e neppure in parte sovrapponibile, infatti la prima causa, incardinata dinanzi al Tribunale con RG. 1910/2022, si riferiva al periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021, mentre quella oggetto di odierno esame è circoscritta al periodo dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 ed ai primi sei mesi del 2022.
Si aggiunga che eterogenea si presenta anche la causa petendi, posto che solo a seguito del revirement giurisprudenziale originato dalla sent. n.26246/2022 Cass., il ricorrente ha potuto rivendicare, con ulteriore e distinta domanda, anche le differenze retributive relative ad un periodo antecedente (gennaio 2010 – 31 dicembre 2015) e “non ancora prescritte al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012”, ovvero successive al 18.07.2007. In tale situazione complessiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non si è formato alcun giudicato né implicito, né tanto meno esplicito sulla misura della retribuzione feriale per il periodo di cui si controverte e in relazione alle indennità rivendicate nel solco della nozione europea di tale emolumento.
Infatti, il presente giudizio involge la soluzione di una questione in fatto e diritto del tutto diversa da quella di cui al giudizio definito con sentenza passata in giudicato e che non ha costituito la premessa logica indispensabile della relativa statuizione, basata, come rimarcato altresì nella stessa sentenza impugnata, sull'accertamento e riconoscimento delle differenze retributive relative ad un periodo diverso. Tantomeno il lavoratore avrebbe potuto nell'instaurare il primo giudizio, richiedere l'accertamento del suo diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di emolumenti che non avrebbe potuto richiedere in epoca anteriore al suddetto revirement giurisprudenziale grazie al quale è sorta la sua possibilità di agire in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive relativa al periodo da gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, superando il preliminare ostacolo dell'intervenuta prescrizione.
4.2. Tanto premesso e disattesa la prima doglianza, come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, OF e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.3. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr.
5 considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe-riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe-rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una
6 situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_4
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa-zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 4.4. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.5. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle
7 mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.6. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non - 9 -inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). 4.7. Stesso discorso vale per l'indennità di “monoagente” o “agente unico”, istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio e alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio.
Sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale. Stesso discorso va fatto in relazione alle ulteriori indennità (pure corrisposte con assoluta continuità alla stregua delle buste paga in atti) di seguito indicate.
4.8. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore. 4.9. Per quel che concerne la “ulteriore indennità di presenza”, come si ricava dalla disamina delle buste-paga del lavoratore, essa è stata corrisposta dall'azienda in maniera continuativa. Si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato la loro ordinaria attività secondo tali modalità di turno. 4.10. In merito all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, essa viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
4.11. Fondate sono, invece, le doglianze in ordine alla quantificazione delle spettanze, nei limiti di
8 cui appresso.
Con riguardo al numero totale di ferie da considerare si deve rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio
“rappresentativo” (come ammesso anche dall'appellato nella memoria di costituzione in appello) pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso la impugnata sentenza va rettificata. 4.12. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari all'incirca, a 250 euro lordi l'anno, nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda (dal 2010); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello tra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello tra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Le spettanze del lavoratore – a parte la novità della sesta censura, non sviluppata in prime cure – in base alle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante. 5. In ordine all'eccezione di prescrizione che ad avviso dell'appellante sarebbe stata erroneamente disattesa dal Tribunale, è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché –
9 sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n.
35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto Parte alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. Parte 6. Con riferimento al settimo ed ultimo motivo di appello, con cui la ha avanzato istanza ex art. 267 TFUE, giova innanzitutto rammentare che l'art. 267 del TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro,
“a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”. L'istituto in questione è fondamentale per assicurare l'omogeneità dell'applicazione del dritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.
10 Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea. I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisone dianzi ad altri organi. L'art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si ponga dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della L. n. 117/1988, come modif. dalla L. n. 183/2015).
Non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi necessari a disporre un rinvio pregiudiziale alla avendo già, sulla tematica sollecitata dall'appellante, sia la Corte di CP_2
Giustizia che la Corte di Cassazione precisato i criteri da adottare in materia di retribuzione dei lavoratori anche in ordine al trattamento economico riservato al periodo di godimento delle ferie. 7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione, sicché va dichiarato il diritto di all'inclusione nella base di calcolo della Controparte_1 retribuzione goduta nei periodi di ferie dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di interruzione turno, della diaria ridotta A/3, dell'indennità agente unico/monoagente nei limiti di 24 giorni, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi Parte precedenti ciascun periodo di ferie godute, con condanna di al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive con riferimento al periodo dal 1°.01.2010 al
31.12.2015 e dal 1.01.2022 al 30.06.2022, oltre accessori di legge. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese di questo grado seguono la prevalente soccombenza e vanno quindi poste, considerato Parte l'esito complessivo della controversia, a carico di con distrazione in favore del difensore antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 19.05.2024 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1677/2024 resa dal Tribunale di Bari il 22.04.2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva Controparte_1 di tutte le indennità indicate in ricorso nei limiti di 24 giorni, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive con riferimento al periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2015 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022, oltre accessori di legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto di spese;
11 condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 7.4.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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