Decreto cautelare 2 settembre 2019
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2020
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11003/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11003 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Enrico Mordiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- del provvedimento del 28.8.2019, a firma del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale stato disposto il divieto di ingresso, transito e sosta della nave -OMISSIS- nel mare territoriale nazionale italiano;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento 28.8.2019, senza numero di protocollo, a firma del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato disposto il divieto di ingresso, transito e sosta della nave -OMISSIS- nel mare territoriale nazionale italiano;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il verbale di contestazione e notifica redatto dalla Guardia di Finanza Stazione Navale di Palermo Sezione Operativa 3.9.2019, prog. n. 17/2019 e il verbale di sequestro amministrativo ex art. 13, legge n. 689/1981 redatto dalla Guardia di Finanza, Stazione Navale di Palermo, Sezione Operativa 3.9.2019, senza numero di protocollo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo, notificato il 2.9.2019 e depositato in pari data, la ricorrente, -OMISSIS-srl, ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno il 28.8.2019, con cui tale autorità ha vietato l’ingresso, il transivo e la sosta alla nave “-OMISSIS-” nelle acque territoriali italiane, nonché ogni ulteriore atto connesso;
- con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21.10.2019, è stato impugnato altresì il verbale di contestazione e notifica redatto dalla Guardia di Finanza, Stazione Navale di Palermo, del 3.9.2019, nonché il verbale di sequestro amministrativo dell’imbarcazione ai sensi dell’art. 13 l. 689/1981 redatto in pari data;
- all’udienza pubblica del 27.5.2025 è stato dato avviso alle parti ex art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità della domanda caducatoria formulata avverso l’atto del 28.8.2019;
- la parte, dopo il rilievo d’ufficio ex art. 73 co. 3 c.p.a. anzidetto, ha chiesto un termine a difesa, tuttavia non previsto dalla norma ultima, che consente un rinvio esclusivamente laddove la questione d’ufficio rilevata emerga dopo il passaggio in decisione e, dunque, la causa è stata introitata per la decisione;
- come segnalato alle parti, deve essere considerata improcedibile la domanda caducatoria relativa al provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno il 28.8.2019, trattandosi di un atto che ha prodotto interamente i suoi effetti, sicché la ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dello stesso; né, si sottolinei, la ricorrente, ai sensi di cui agli artt. 34 co. 3 c.p.a. e 73 c.p.a., ha manifestato, comunque, l’interesse ad una pronuncia incidentale sulla legittimità; al riguardo, giova sottolineare che nulla è stato indicato nell’istanza ex art. 82 c.p.a. depositata il 19.2.2025 e, nei termini di cui all’art. 73 co. 1 c.p.a., la ricorrente, anche a tutela del contraddittorio, non ha depositato delle memorie in tal senso; né, ancora, per completezza, può bastare, sul punto, il generico riferimento ai danni patrimoniali subiti presente nelle memorie depositate il 29.11.2019 e il 10.1.2020, richiamate nel corso della pubblica udienza del 27.5.2025, in quanto, dal punto di vista processuale, la richiesta di accertamento incidentale prevista dall’art. 34 co. 3 c.p.a. è pur sempre inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda e, quindi, necessita di un’istanza espressa (cfr. approfonditamente sulla questione Cons. di Stato, A.P., n. 8/2022);
- quanto, invece, alla domanda di annullamento del verbale di contestazione e notifica redatto dalla Guardia di Finanza, Stazione Navale di Palermo, del 3.9.2019 e del verbale di sequestro, come eccepito dall’amministrazione resistente, deve essere rilevato un difetto assoluto di giurisdizione, poiché, per principio consolidato, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide “ex se” sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente dovrà procedere ad emettere l’eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, n. 9764/2020);
- analoga conclusione deve essere adottata anche con riferimento all’atto di sequestro (“ Con riguardo a sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nè l’atto che dispone la misura cautelare, nè il provvedimento di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa contro la medesima, ovvero dell’istanza di dissequestro, sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l’accertamento dell’illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca ”; cfr. in merito Cass. civ., sez. III, n. 10534/2020);
- la definizione in rito e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso originario e quello per motivi aggiunti nella parte in cui hanno ad oggetto l’impugnazione dell’atto adottato dal Ministero dell’Interno il 28.8.2019;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti nella restante parte per un difetto assoluto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.