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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2024, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 19/07/2024, assunto in decisione in data 03/12/2024 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. VENTURINI LARA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. ANGOTTI SARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2024, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Da dicembre 2024 e sino alla percezione della pensione sociale da parte di (probabilmente a CP_1 settembre 2025) verserà a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 600,00 entro il Parte_1
5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici Istat;
- Dalla percezione della pensione sociale da parte di l'assegno divorzile a carico di sarà di CP_1 Parte_1 euro 300,00, in quanto la pensione sarà di circa euro 500,00. In ogni caso l'assegno divorzile sarà integrativo della pensione sociale sino ad un totale in favore di pari ad euro 800,00, sia in aggiunta CP_1 che in difetto, ovvero nel caso in cui la pensione fosse superiore ad euro 500,00.
- si impegna a non richiedere in ripetizione le somme versate in caso di accredito della pensione Parte_1
a Fiore con gli arretrati;
- Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente rispetto alle questioni patrimoniali relative allo scioglimento della comunione;
- Le parti si impegnano a valutare la possibilità di vendere la casa familiare dividendosi il ricavato al 50% e la IG.ra valuterà se acquistare un altro immobile per sé con il ricavato. CP_1
- Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18.04.2023. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che idonei a comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19/07/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a ED (MB) in data 01.03.1980 e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile del Comune di ED (MB) atto n. 2, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 19/07/2024, assunto in decisione in data 03/12/2024 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. VENTURINI LARA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. ANGOTTI SARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2024, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Da dicembre 2024 e sino alla percezione della pensione sociale da parte di (probabilmente a CP_1 settembre 2025) verserà a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 600,00 entro il Parte_1
5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici Istat;
- Dalla percezione della pensione sociale da parte di l'assegno divorzile a carico di sarà di CP_1 Parte_1 euro 300,00, in quanto la pensione sarà di circa euro 500,00. In ogni caso l'assegno divorzile sarà integrativo della pensione sociale sino ad un totale in favore di pari ad euro 800,00, sia in aggiunta CP_1 che in difetto, ovvero nel caso in cui la pensione fosse superiore ad euro 500,00.
- si impegna a non richiedere in ripetizione le somme versate in caso di accredito della pensione Parte_1
a Fiore con gli arretrati;
- Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente rispetto alle questioni patrimoniali relative allo scioglimento della comunione;
- Le parti si impegnano a valutare la possibilità di vendere la casa familiare dividendosi il ricavato al 50% e la IG.ra valuterà se acquistare un altro immobile per sé con il ricavato. CP_1
- Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18.04.2023. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che idonei a comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19/07/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a ED (MB) in data 01.03.1980 e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile del Comune di ED (MB) atto n. 2, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona