Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2025, proposto da --OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero della difesa - Stato maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio impiego graduati e militari di truppa prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
-nonché avverso ogni altro atto connesso, collegato, presupposto a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, il Presidente AU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato e depositato il 22 dicembre 2025, il signor --OMISSIS-, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Vicecapo del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’esercito, previo preavviso di rigetto e valutate le osservazioni, ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, presso la sede di Palermo.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e del contraddittorio procedimentale. Carenza di motivazione in ordine alle osservazioni presentate.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001. Insussistenza di esigenze eccezionali. Difetto di motivazione.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata rispetto alla quale le parti non hanno osservato nulla, la causa è stata posta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento già manifestato da questa Sezione (vedi la sentenza n. 3483 del 28 ottobre 2024 con richiami a quelle n. 3127 del 2024 e n. 3268 del 2023) con riguardo all’applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, il cui comma 1 prevede che “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali ”.
Tale disposizione è stata interessata dalla recente dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 99 del 16 aprile 2024, con cui la Corte Costituzionale ne ha censurato il contenuto nella parte in cui non è previsto che il trasferimento di servizio possa essere disposto, oltreché in una “ sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ”, anche in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione “ nella quale è fissata la residenza della famiglia ”.
L’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, è coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia e risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.
Il Collegio è consapevole che - con riguardo alle Forze di Polizia e agli appartenenti all’Amministrazione della difesa - il legislatore abbia introdotto una disposizione specifica, qual è il comma 31 bis dell’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (aggiunto dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172), che, ponendo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario previsto dal predetto art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, ha previsto che “ il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio ”, senza riferimento alcuno all’eccezionalità di tali esigenze (prevista invece dall’art. 42-bis).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui questa Sezione accede, nonostante la specificità della previsione vigente per le forze di polizia, l’esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente ex art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 resta, comunque, correlato a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a preminenti valori di rilievo costituzionale.
Il favor per le esigenze di servizio dell’Amministrazione, infatti, secondo il richiamato indirizzo, non può mai spingersi fino al punto di consentire una motivazione generica che faccia riferimento “alle scoperture di organico della sede di appartenenza”, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o che in generale richiami le funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente, ostative al trasferimento temporaneo (Cons. Stato, sez. II, 29 maggio 2023, n. 5223; Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527).
Nella specie il provvedimento è stato motivato con riferimento alle seguenti circostanze: “ presso gli E/D/R/C dislocati nella sede di Palermo il Graduato non trova utile collocazione organica in ragione della carenza di posizioni occupabili nel proprio profilo professionale di “-OMISSIS-” ”; “ l’ente di appartenenza dell’istante si trova in uno stato di sottoalimentazione nel profilo professionale sopracitato pari al 7 % e anche nel complessivo del 6 % che non consente, al momento, sottrazione di personale ”.
Orbene, la qualifica di “-OMISSIS-”, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice d’appello, non costituisce un incarico particolare, né indica una peculiare qualificazione infungibile del militare, in quanto è l’indicazione della comune qualità generica del soldato di fanteria armato di fucile, ossia fornito dell’armamento di base; deve, conseguentemente, ritenersi che una tal qualifica, non particolarmente specialistica, non possa di norma precludere ex se l’applicazione dell’art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (in termini CGA, sez. giur. ordinanza n. 304 del 15 settembre 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 754 del 2 novembre 2023).
Ne deriva che il riferimento alla stessa non è idoneo, a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, il contestato diniego.
Per quanto riguarda lo stato di sottoalimentazione dell’ente di appartenenza, il riferimento alla sua quantificazione nella percentuale del 7 % con riferimento al profilo professionale e del 6 % nel complessivo, non è, di per sé, sufficiente, a fronte della presenza degli altri presupposti di legge, a giustificare la prevalenza delle esigenze di servizio sugli interessi, di rilievo costituzionale, del lavoratore-genitore tutelati dall’art. 42-bis del d.lgs. 151 n. 2001.
Viene, infatti, operato un generico riferimento alla situazione dell’organico senza alcuna declinazione di eventuali esigenze di servizio particolarmente gravi, urgenti, complesse e non fronteggiabili con una migliore riorganizzazione del servizio stesso.
La fondatezza del dedotto vizio di motivazione consente al Collegio di assorbire la censura riferita alla violazione delle garanzie procedimentali.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con annullamento del decreto impugnato, facendo salvo il nuovo esercizio del potere, nel rispetto delle statuizioni della presente pronuncia.
5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.