TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 139
TAR
Sentenza breve 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e del contraddittorio procedimentale. Carenza di motivazione in ordine alle osservazioni presentate.

    La fondatezza del vizio di motivazione assorbe la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001. Insussistenza di esigenze eccezionali. Difetto di motivazione.

    Il provvedimento è motivato con riferimento alla qualifica del militare e allo stato di sottoalimentazione dell'organico, ma tali motivazioni sono ritenute generiche e non sufficienti a giustificare il diniego, non evidenziando esigenze di servizio particolarmente gravi, urgenti, complesse e non fronteggiabili. La qualifica di "soldato di fanteria armato di fucile" non è considerata ostativa di per sé. Le percentuali di sottoalimentazione dell'organico non sono sufficienti a prevalere sugli interessi costituzionali del lavoratore-genitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 139
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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