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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/12/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DI AL TE Presidente rel/est.
dott. Veronica Zanin Giudice
dott. DI AL TE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UC CE e dell'avv. PAOLA SOTRATO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Piazza S. Fermo n.5,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONTINI ERMINIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA EUCLIDE 26
VERONA,
pagina 1 di 3 CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per la pronuncia di separazione (status).
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle stesse e la richiesta per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra ed Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio contratto in VERONA il 10/12/2011, regolarmente
[...]
pagina 2 di 3 trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA (N. 411, parte 2, serie A -
anno 2011).
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 4.12.2025
La Presidente est.
DI AL TE
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DI AL TE Presidente rel/est.
dott. Veronica Zanin Giudice
dott. DI AL TE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UC CE e dell'avv. PAOLA SOTRATO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Piazza S. Fermo n.5,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONTINI ERMINIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA EUCLIDE 26
VERONA,
pagina 1 di 3 CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per la pronuncia di separazione (status).
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle stesse e la richiesta per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra ed Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio contratto in VERONA il 10/12/2011, regolarmente
[...]
pagina 2 di 3 trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA (N. 411, parte 2, serie A -
anno 2011).
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 4.12.2025
La Presidente est.
DI AL TE
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