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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 976/2023
N. SENT. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott. Pietro Mastrorilli - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
con domicilio in via Dante Alighieri n. 33, 70122 Bari - assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MARIAMICHELA LOMBARDI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] l'[...], c. f. Controparte_1
con domicilio in via Melo n. 71, 70121 Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. FRANCESCO DADDABBO - c. f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 597 in data 27 febbraio 2023 l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe - dipendente di Parte_1 con mansioni di macchinista par. 190 del CCNL Autoferrotranvieri -:
“1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti da ottobre 2014 al 31.12.2021 una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, maggiorazione lavoro notturno e straordinari, ad eccezione dell'indennità di zona tachigrafica, condanna la “Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 3.667,20 a titolo delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla scadenza di ciascun rateo”. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro nonché il suo status personale e professionale;
1 - che questa valutazione doveva essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, tenendo conto delle voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore;
- che tali principi dovevano essere interpretati non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non avesse a patire durante le ferie una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo tale da avere un effetto dissuasivo sulla loro effettiva fruizione;
- che doveva pervenirsi ad un giudizio positivo sull'inclusione di tutte le voci indicate in ricorso ivi incluse le indennità per lavoro notturno e straordinario, correlate allo svolgimento del lavoro con tali modalità temporali con carattere prevedibile ed abituale, a cadenza “fissa” e non eccezionale;
- che, infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emergeva con chiarezza che detti emolumenti erano stati percepiti dal ricorrente con uniformità, netta continuità ed in modo non occasionale, essendo il relativo corrispettivo presente in busta paga in misura congrua, consistente e continuativa, con la conseguenza che le indennità richieste erano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- che, di contro, andava disattesa la pretesa attorea finalizzata all'inclusione, ai fini di cui sopra, anche del compenso percepito dal lavoratore a titolo di indennità di zona tachigrafica, in quanto il non aveva precisato la sua sede di lavoro CP_1
(Potenza o deposito di Bari Scalo) sicché non aveva consentito la verifica giudiziale della spettanza in suo favore di detta indennità, da decurtare (nell'ammontare complessivo pari ad euro 261,00, corrispondente ad euro 3,00 mensili a far tempo da ottobre 2014) dalla somma finale riconosciuta;
- che era infondata l'eccezione di prescrizione estintiva del credito sollevata dalla società, decorrendo il termine di prescrizione dalla data di cessazione del rapporto – ancora in corso - e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui doveva applicarsi l'art.18 Stat. Lav. come novellato dalla L. n. 92/2012 (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 719 del 2021 e n. 376 del 2019);
- che, pertanto, il ricorrente aveva diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai periodi di ferie goduti dall'ottobre 2014 per le voci sopra indicate (indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, maggiorazione per lavoro notturno e straordinario, con l'esclusione dell'indennità di zona tachigrafica), per una somma pari ad euro 3.667,20. 2. Con ricorso del 22 agosto 2023 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria, spiegando altresì Controparte_1 appello incidentale. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 30 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa
2 come da infrascritto dispositivo.
4. Gli appelli vanno accolti per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.
5. Con il primo motivo la società appellante censura la sentenza gravata per la mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine alle proprie censure sull'erroneità degli avversi conteggi (fondati sul computo per ciascun giorno di ferie dell' intero importo delle indennità rivendicate e non già di una quota proporzionale/media delle stesse e sulla considerazione come giorni di ferie anche dei giorni di permesso per festività soppresse) e sui criteri da porre alla base del calcolo delle spettanze del lavoratore, nonché al periodo di riferimento giudicato rappresentativo;
lamenta inoltre che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, le suddette indennità sarebbero state corrisposte “sia pure in maniera in qualche modo ricorrente, con assoluta variabilità”.
6. Con il secondo motivo la società si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per avere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale indennità che avrebbero dovuto essere escluse in quanto correlate alle modalità logistiche della prestazione lavorativa, alla sua articolazione temporale ed all'organizzazione dei turni (come lo straordinario notturno, festivo e/o domenicale) e non di certo a particolari capacità e competenze professionali, ovvero dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie (come la trasferta e/o la diaria, ai sensi dell'art.51 del TUIR n. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. n. 314/97); aggiunge che queste ultime indennità presuppongono l'allontanamento del lavoratore dalla propria residenza di servizio, sicché integrano una componente variabile della sua retribuzione (come confermato dal loro importo sempre diverso in busta paga).
7. Con il terzo motivo la società appellante denuncia l'errata applicazione giudiziale dell'art.7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art.2109 cod. civ. e dell'art.10 del D. Lgs. n. 66/2003, osservando che la Direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione durante le ferie senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e che la stessa giurisprudenza europea non afferma che la retribuzione dovuta durante il periodo feriale debba essere la medesima percepita nei periodi lavorativi ma esclusivamente che debba essere congrua e comparabile, vale a dire di ammontare tale da non esercitare un effetto concretamente dissuasivo;
effetto dissuasivo da escludersi nel caso di specie, attesa l'esiguità delle differenze rivendicate dal ricorrente rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita.
8. Con il quarto motivo la società appellante lamenta l'erroneità della determinazione giudiziale di disapplicare la normativa italiana e le disposizioni del CCNL per la loro asserita contrarietà alla normativa europea nonostante – per un verso - la connotazione estremamente garantista della legislazione italiana (laddove prevede l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e sanziona il datore di lavoro che non ne consente la fruizione) e – per altro verso - la previsione di cui all'art.6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976 (sulla spettanza al lavoratore durante i periodi di ferie di una retribuzione comprensiva di tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale con l'esclusione soltanto delle voci variabili).
3 La società, quindi, passa in rassegna le singole indennità di cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, evidenziando che:
- l'indennità giornaliera di presenza (paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e A.N. del 6.10.1988) e l'ulteriore indennità di presenza vengono erogate
“per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che tali indennità non fanno parte della retribuzione normale, sicché non saranno considerate utili “agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”;
- le maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dal lavoratore, essendo il lavoro notturno, straordinario, domenicale o festivo non una particolare qualità/caratteristica della mansione ma una semplice collocazione oraria di lavoro, accidentale e comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione;
- le indennità di trasferta e/o la diaria, ai sensi dell'art.51 del TUIR n. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. n. 314/97, hanno natura di rimborso spese (o comunque mista, risarcitoria e retributiva) ed inoltre presuppongono l'allontanamento del lavoratore dalla propria residenza di servizio, sicché integrano una componente variabile della retribuzione (come confermato dal loro importo sempre diverso in busta paga);
- l'indennità di semaforizzazione di cui all'Accordo Aziendale del 12.05.1965 costituisce un'“indennità speciale”, e per ciò solo non ordinaria ma strettamente correlata all'effettiva erogazione della prestazione lavorativa;
- l'indennità di manovra prevista dall'Accordo Aziendale dell'11.12.1984 è dovuta solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
- l'indennità di disponibilità è prevista dall'Accordo Aziendale del 23.10.2000 per il solo personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, sicché si configura come compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari e per tale suo carattere variabile ed occasionale non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
9. Con il quinto motivo la società appellante censura la statuizione gravata laddove ha disatteso la sollevata eccezione di prescrizione estintiva del credito oggetto di causa in ragione della mancata decorrenza del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro sul presupposto della mancanza di stabilità del rapporto stesso, evidenziando come ancora oggi un licenziamento illegittimo perché meramente ritorsivo sia assistito dalla tutela reale.
10. Con un unico motivo l'appellante incidentale si duole dell'erronea esclusione, ad opera della sentenza di prime cure, della computabilità nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di zona tachigrafica, evidenziando che nelle buste paga in atti era specificato il luogo di lavoro (Deposito Ferroviario di Bari) e che l'indennità tachigrafica era presente nei prospetti paga di ogni singolo mese lavorato nella misura di euro 3,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative;
inoltre censura le imprecisioni contenute in sentenza in punto di quantificazione di
4 detta indennità, precisando che la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta per i 28 giorni l'anno di “tutela Europea” (e quindi per un totale di euro 672,00 in riferimento agli otto anni di causa dal 2014 al 2021) , o comunque per un totale di euro 648,00 (pari al valore dell'indennità moltiplicato per il totale effettivo dei giorni di ferie di cui ha usufruito il lavoratore negli otto anni, ovvero 216, quindi 27 per anno in media) ovvero ancora, in subordine, nella misura di euro 261,00 decurtata illegittimamente ed erroneamente dalla sentenza. 11. I richiamati motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono solo in parte fondati. 11.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art.7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20.01.2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_1
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE e altri, C-155/10 del CP_2
13.12.2018, ed anche la causa To.He. del 13.12.2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE del 13.01.2022 nella causa C-514/20). 11.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva 93/104/CE), per come interpretata dalla Corte di Giustizia comprende qualsiasi importo pecuniario che sia collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. 17.05.2019 n. 13425); del resto, anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30.11.2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, rispetto al personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, e a
5 tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art.10 del CCNL Trasporto
Aereo - Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosene il contrasto con il D. Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) ed interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23.06.2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. della sentenza della Corte Giustizia C- 155/10 del 15.09.2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22.05.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2 Per_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”.
[...]
6 Infatti, quando la retribuzione versata al lavoratore durante le ferie è inferiore a quella ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. sent. 13.12.2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 22.05.2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione è stata per esempio ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato dalle provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione per contratto collettivo di una riduzione dell' “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He. cit.).
A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare in primo luogo il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15.09.2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro ed in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata con carattere imperativo ed incondizionato dall'art.7 della Direttiva 2003/88/CE. 11.3. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e, in particolare, a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come, tra le altre, l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981) - non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la
7 richiamata Cass. n. 22577/2012).
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuità dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame). 11.4. Chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art.21 del CCNL del 23.07.1976 e spettante al personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art.20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi) - con la specificazione che la differente indennità di trasferta compete al personale viaggiante quando venga comandato a prestare servizio presso un deposito o una rimessa diversa dai propri e l'assenza dalla residenza superi le 24 ore continuative - possa rivestire natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. Tra l'altro, l'art.21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante). 11.5. Lo stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità mensile, all'indennità giornaliera di presenza e all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della seconda in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4 e 5) del 21.05.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale;
- all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.05.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni;
- all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26.01.2007, prevista in favore dei macchinisti dei Depositi di Potenza e di Bari Scalo (tra cui il
, come in effetti desumibile dai prospetti paga in atti, che recano tale CP_1 indicazione logistica e riportano l'indennità in oggetto in termini continuativi) in
8 relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi;
- all'indennità di manovra e di spinta di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984 prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con l'Accordo Aziendale del 21.07.1994). 11.6. La questione è solo apparentemente diversa in relazione all'indennità di disponibilità - prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti” e dovuta in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con il successivo accordo del 13.07.2004) – posto che, se è vero che trattasi in qualche modo di un compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dalla società – emerge in modo evidente che (anche) detto emolumento - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risulta corrisposto in modo pressoché stabile e continuativo. E, invero, dall'analisi dei prospetti paga versati in atti in relazione al periodo di causa emerge con chiarezza che detto emolumento è stato percepito dal lavoratore in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbia avuto carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo, essendogli stato corrisposto con costanza ed uniformità ed in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto – per un verso – sono legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alle attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio, l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza – leggi incremento - sono espressamente riservate al personale di macchina) e – per altro verso - hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” ordinariamente percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese, per tutte le indennità oggetto di causa). 11.7. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile - come detto sopra - non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva rispetto all'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
9 Ed è opportuno rimarcare che nella specie rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'esposizione del datore di lavoro a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è una circostanza del tutto irrilevante ai fini di cui si discute. Orbene, a differenza di quanto opinato dalla società appellante il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 302/2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.01.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (v. sent. 6.11.2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_4 citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sent. 22.05.2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). E che la differenza nel caso di specie non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze retributive lorde reclamate dal ricorrente, pari a 458,36 euro nel 2015, 311,03 euro nel 2016, 612,00 euro nel 2017, 731,50 euro nel 2018, 875,94 euro nel 2019, 445,72 euro nel 2020 e 448,74 euro nel 2021; il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda nel periodo oggetto di causa di ammontare oscillante tra i 2.000,00 ed i 3.000,00 euro lordi, quale si evince delle buste paga in atti.
10 11.8. Non si ritiene condivisibile la doglianza della società appellante che investe l'omessa valutazione giudiziale delle proprie contestazioni avverso i conteggi allegati al ricorso e la mancata specificazione, ad opera del primo giudice, del periodo di riferimento rappresentativo da prendere in considerazione al fine di computare le spettanze retributive dovute al lavoratore durante le ferie. In particolare, la società si duole: a. dell'omessa specificazione giudiziale del “periodo di riferimento rappresentativo” ma la doglianza va disattesa, in quanto il fin dal ricorso di prime cure ha CP_1 invocato l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali dei compensi calcolati sulla media dell'anno precedente, così come al valore medio delle indennità percepite durante l'anno ha fatto riferimento il consulente di parte dell'appellato nella sua relazione;
b. della discrasia tra le voci indicate nelle conclusioni del ricorso di prime cure (indennità di trasferta e diaria, di presenza, ulteriore indennità di presenza, di semaforizzazione, di manovra, di disponibilità, maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario e indennità di zona tachigrafica) e quelle indicate nelle conclusioni della relazione esplicativa dei conteggi allegata al ricorso (indennità di disponibilità, maggiorazioni per lavoro notturno, indennità tachigrafica, indennità di interruzione turno, maggiorazioni per supero limite condotta), ma la censura è da rigettare perché - come evidenziato dalla stessa società appellante e confermato dalla disamina degli atti di causa - le tabelle di computo allegate alla relazione e al ricorso sulla base delle quali
è stato quantificato il credito del tengono conto esclusivamente delle voci CP_1 indicate nel ricorso;
di conseguenza, l'aggiunta di voci ulteriori nella relazione esplicativa è chiaramente frutto di un mero refuso che non ha avuto alcuna incidenza sui conteggi delle spettanze retributive del lavoratore;
c. della motivazione apparente della sentenza rispetto alla valutazione del Tribunale sulla continuità, costanza ed uniformità delle indennità percepite dal ricorrente, ma anche detta doglianza non può trovare accoglimento per il suo tenore del tutto generico, non avendo la società fornito le indicazioni (con particolare riguardo al contenuto delle buste paga ed alla frequenza temporale della percezione delle indennità oggetto di causa da parte del sì come risultanti dai prospetti paga) da cui possa CP_1 concretamente desumersi l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice, in tal modo omettendo di adempiere l'onere assertivo e probatorio che grava sul soggetto che propone un'impugnazione (v. Cass., Sez. un., 23.12.2005 n. 28498; Cass., Sez. un., 8.02.2013 n. 3033; Cass. 22.01.2013 n. 1462; Cass.
9.06.2016 n. 11797, da ultimo richiamate da Cass., Sez. Civ. 3, Ord. n. 40606/2021); d. dell'erroneità aritmetica dei conteggi - per avere il ricorrente ivi tenuto conto dell'intero importo delle indennità rivendicate e non già di una loro quota e per avere considerato come ferie i giorni di permesso a titolo di festività soppresse - nonché della loro incongruenza, illogicità, incomprensibilità ed apoditticità in ragione della variazione dell'unità di calcolo delle varie indennità in relazione alle singole annualità considerate, ma detta doglianza va parimenti disattesa poiché la società non ha fornito alcun concreto ragguaglio dal quale possa desumersi la paventata ma indimostrata
11 erroneità dell'avverso conteggio, omettendo di prospettare criteri di calcolo diversi e/o di allegare un'elaborazione contabile alternativa;
peraltro, di per sé la variabilità dell'unità di calcolo non è indicativa della sua erroneità (essendo del tutto plausibile che i valori di riferimento possano formare oggetto di aggiornamento/adeguamento periodico). 11.9. È di contro fondato il motivo dell'appello principale che investe la determinazione giudiziale di computare nella retribuzione feriale del ricorrente le maggiorazioni percepite a titolo di lavoro straordinario e notturno. Come affermato con indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, ord. n. 38172/2022), le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno non occasionali costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e come tali concorrono
- ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c. ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987) mentre, quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), “ anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno…la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872). …(Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07)…ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987). Orbene, nella specie il non ha fatto menzione di alcuna disposizione CP_1 contrattuale che preveda l'inclusione del lavoro straordinario e/o notturno nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, avendo invocato esclusivamente la connotazione continuativa della prestazione del lavoro straordinario connessa alle mansioni di macchinista svolte – tali da rendere necessario, a suo dire, lo svolgimento del lavoro straordinario e/o notturno in ragione di esigenze datoriali predeterminate ed in forza di appositi turni di lavoro – che, per quanto detto, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della sua rivendicazione in parte qua.
12 Né rileva ai fini di causa in senso favorevole all'appellato la pronuncia della CGUE del 13.12.2018 sulla necessità di computare nella retribuzione feriale dovuta al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale...la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”, non avendo l'appellato versato in atti la documentazione probatoria da cui desumere l'effettiva turnizzazione del lavoro straordinario per effetto della sua pianificazione preventiva sulla base delle esigenze aziendali e la dedotta ma indimostrata strutturazione dei suoi turni di lavoro su fasce orarie idonee a coprire l'intero arco della giornata lavorativa (dalle ore 4,00 alle ore 24,00); né, invero, la calendarizzazione del lavoro straordinario può desumersi dai prospetti paga in atti, in cui la corrispondente remunerazione compare sempre in misura variabile ed in talune mensilità è del tutto assente, sicché non vi è prova dell'attinenza delle prestazioni lavorative eccedenti la misura ordinaria con la professionalità del ricorrente e con le modalità esecutive delle sue mansioni piuttosto che con esigenze aziendali variabili e discontinue. 11.10. L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197 del 2023). Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto Parte che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT, che peraltro provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione.
13 L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art.4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012 nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012 aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai Parte_1 crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data della loro cessazione.
12. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte gli appelli vanno accolti per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a corrispondere al ricorrente (sulla base Parte_1 dei conteggi in atti, opportunamente rimodulati in ragione dei motivi di gravame accolti e tenendo conto, per l'indennità tachigrafica, delle giornate di ferie effettivamente godute dal ) l'importo di euro 3.328,60 a titolo di retribuzione dovuta per CP_1 il periodo feriale compreso tra ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2021 inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, indennità di zona tachigrafica, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
14 13. Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di in relazione all'esito complessivo della lite e Parte_1 della soccombenza reciproca delle parti in sede di gravame, si ritiene di confermare la statuizione gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado e di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso depositato il 22 agosto Parte_1
2023, ed in via incidentale da , con memoria depositata Controparte_1 il 12 aprile 2024, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27 febbraio 2023 così provvede:
- accoglie gli appelli per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo Parte_1 di euro 3.328,60 a titolo di retribuzione dovuta per il periodo feriale compreso tra ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2021 inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, indennità di zona tachigrafica, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello. Così deciso in Bari, il 30 aprile 2024
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
15
N. SENT. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott. Pietro Mastrorilli - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
con domicilio in via Dante Alighieri n. 33, 70122 Bari - assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MARIAMICHELA LOMBARDI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] l'[...], c. f. Controparte_1
con domicilio in via Melo n. 71, 70121 Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. FRANCESCO DADDABBO - c. f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 597 in data 27 febbraio 2023 l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe - dipendente di Parte_1 con mansioni di macchinista par. 190 del CCNL Autoferrotranvieri -:
“1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti da ottobre 2014 al 31.12.2021 una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, maggiorazione lavoro notturno e straordinari, ad eccezione dell'indennità di zona tachigrafica, condanna la “Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 3.667,20 a titolo delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla scadenza di ciascun rateo”. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro nonché il suo status personale e professionale;
1 - che questa valutazione doveva essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, tenendo conto delle voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore;
- che tali principi dovevano essere interpretati non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non avesse a patire durante le ferie una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo tale da avere un effetto dissuasivo sulla loro effettiva fruizione;
- che doveva pervenirsi ad un giudizio positivo sull'inclusione di tutte le voci indicate in ricorso ivi incluse le indennità per lavoro notturno e straordinario, correlate allo svolgimento del lavoro con tali modalità temporali con carattere prevedibile ed abituale, a cadenza “fissa” e non eccezionale;
- che, infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emergeva con chiarezza che detti emolumenti erano stati percepiti dal ricorrente con uniformità, netta continuità ed in modo non occasionale, essendo il relativo corrispettivo presente in busta paga in misura congrua, consistente e continuativa, con la conseguenza che le indennità richieste erano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- che, di contro, andava disattesa la pretesa attorea finalizzata all'inclusione, ai fini di cui sopra, anche del compenso percepito dal lavoratore a titolo di indennità di zona tachigrafica, in quanto il non aveva precisato la sua sede di lavoro CP_1
(Potenza o deposito di Bari Scalo) sicché non aveva consentito la verifica giudiziale della spettanza in suo favore di detta indennità, da decurtare (nell'ammontare complessivo pari ad euro 261,00, corrispondente ad euro 3,00 mensili a far tempo da ottobre 2014) dalla somma finale riconosciuta;
- che era infondata l'eccezione di prescrizione estintiva del credito sollevata dalla società, decorrendo il termine di prescrizione dalla data di cessazione del rapporto – ancora in corso - e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui doveva applicarsi l'art.18 Stat. Lav. come novellato dalla L. n. 92/2012 (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 719 del 2021 e n. 376 del 2019);
- che, pertanto, il ricorrente aveva diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai periodi di ferie goduti dall'ottobre 2014 per le voci sopra indicate (indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, maggiorazione per lavoro notturno e straordinario, con l'esclusione dell'indennità di zona tachigrafica), per una somma pari ad euro 3.667,20. 2. Con ricorso del 22 agosto 2023 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria, spiegando altresì Controparte_1 appello incidentale. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 30 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa
2 come da infrascritto dispositivo.
4. Gli appelli vanno accolti per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.
5. Con il primo motivo la società appellante censura la sentenza gravata per la mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine alle proprie censure sull'erroneità degli avversi conteggi (fondati sul computo per ciascun giorno di ferie dell' intero importo delle indennità rivendicate e non già di una quota proporzionale/media delle stesse e sulla considerazione come giorni di ferie anche dei giorni di permesso per festività soppresse) e sui criteri da porre alla base del calcolo delle spettanze del lavoratore, nonché al periodo di riferimento giudicato rappresentativo;
lamenta inoltre che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, le suddette indennità sarebbero state corrisposte “sia pure in maniera in qualche modo ricorrente, con assoluta variabilità”.
6. Con il secondo motivo la società si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per avere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale indennità che avrebbero dovuto essere escluse in quanto correlate alle modalità logistiche della prestazione lavorativa, alla sua articolazione temporale ed all'organizzazione dei turni (come lo straordinario notturno, festivo e/o domenicale) e non di certo a particolari capacità e competenze professionali, ovvero dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie (come la trasferta e/o la diaria, ai sensi dell'art.51 del TUIR n. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. n. 314/97); aggiunge che queste ultime indennità presuppongono l'allontanamento del lavoratore dalla propria residenza di servizio, sicché integrano una componente variabile della sua retribuzione (come confermato dal loro importo sempre diverso in busta paga).
7. Con il terzo motivo la società appellante denuncia l'errata applicazione giudiziale dell'art.7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art.2109 cod. civ. e dell'art.10 del D. Lgs. n. 66/2003, osservando che la Direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione durante le ferie senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e che la stessa giurisprudenza europea non afferma che la retribuzione dovuta durante il periodo feriale debba essere la medesima percepita nei periodi lavorativi ma esclusivamente che debba essere congrua e comparabile, vale a dire di ammontare tale da non esercitare un effetto concretamente dissuasivo;
effetto dissuasivo da escludersi nel caso di specie, attesa l'esiguità delle differenze rivendicate dal ricorrente rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita.
8. Con il quarto motivo la società appellante lamenta l'erroneità della determinazione giudiziale di disapplicare la normativa italiana e le disposizioni del CCNL per la loro asserita contrarietà alla normativa europea nonostante – per un verso - la connotazione estremamente garantista della legislazione italiana (laddove prevede l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e sanziona il datore di lavoro che non ne consente la fruizione) e – per altro verso - la previsione di cui all'art.6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976 (sulla spettanza al lavoratore durante i periodi di ferie di una retribuzione comprensiva di tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale con l'esclusione soltanto delle voci variabili).
3 La società, quindi, passa in rassegna le singole indennità di cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, evidenziando che:
- l'indennità giornaliera di presenza (paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e A.N. del 6.10.1988) e l'ulteriore indennità di presenza vengono erogate
“per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che tali indennità non fanno parte della retribuzione normale, sicché non saranno considerate utili “agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”;
- le maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dal lavoratore, essendo il lavoro notturno, straordinario, domenicale o festivo non una particolare qualità/caratteristica della mansione ma una semplice collocazione oraria di lavoro, accidentale e comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione;
- le indennità di trasferta e/o la diaria, ai sensi dell'art.51 del TUIR n. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. n. 314/97, hanno natura di rimborso spese (o comunque mista, risarcitoria e retributiva) ed inoltre presuppongono l'allontanamento del lavoratore dalla propria residenza di servizio, sicché integrano una componente variabile della retribuzione (come confermato dal loro importo sempre diverso in busta paga);
- l'indennità di semaforizzazione di cui all'Accordo Aziendale del 12.05.1965 costituisce un'“indennità speciale”, e per ciò solo non ordinaria ma strettamente correlata all'effettiva erogazione della prestazione lavorativa;
- l'indennità di manovra prevista dall'Accordo Aziendale dell'11.12.1984 è dovuta solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
- l'indennità di disponibilità è prevista dall'Accordo Aziendale del 23.10.2000 per il solo personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, sicché si configura come compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari e per tale suo carattere variabile ed occasionale non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
9. Con il quinto motivo la società appellante censura la statuizione gravata laddove ha disatteso la sollevata eccezione di prescrizione estintiva del credito oggetto di causa in ragione della mancata decorrenza del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro sul presupposto della mancanza di stabilità del rapporto stesso, evidenziando come ancora oggi un licenziamento illegittimo perché meramente ritorsivo sia assistito dalla tutela reale.
10. Con un unico motivo l'appellante incidentale si duole dell'erronea esclusione, ad opera della sentenza di prime cure, della computabilità nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di zona tachigrafica, evidenziando che nelle buste paga in atti era specificato il luogo di lavoro (Deposito Ferroviario di Bari) e che l'indennità tachigrafica era presente nei prospetti paga di ogni singolo mese lavorato nella misura di euro 3,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative;
inoltre censura le imprecisioni contenute in sentenza in punto di quantificazione di
4 detta indennità, precisando che la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta per i 28 giorni l'anno di “tutela Europea” (e quindi per un totale di euro 672,00 in riferimento agli otto anni di causa dal 2014 al 2021) , o comunque per un totale di euro 648,00 (pari al valore dell'indennità moltiplicato per il totale effettivo dei giorni di ferie di cui ha usufruito il lavoratore negli otto anni, ovvero 216, quindi 27 per anno in media) ovvero ancora, in subordine, nella misura di euro 261,00 decurtata illegittimamente ed erroneamente dalla sentenza. 11. I richiamati motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono solo in parte fondati. 11.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art.7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20.01.2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_1
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE e altri, C-155/10 del CP_2
13.12.2018, ed anche la causa To.He. del 13.12.2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE del 13.01.2022 nella causa C-514/20). 11.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva 93/104/CE), per come interpretata dalla Corte di Giustizia comprende qualsiasi importo pecuniario che sia collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. 17.05.2019 n. 13425); del resto, anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30.11.2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, rispetto al personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, e a
5 tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art.10 del CCNL Trasporto
Aereo - Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosene il contrasto con il D. Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) ed interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23.06.2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. della sentenza della Corte Giustizia C- 155/10 del 15.09.2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22.05.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2 Per_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”.
[...]
6 Infatti, quando la retribuzione versata al lavoratore durante le ferie è inferiore a quella ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. sent. 13.12.2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 22.05.2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione è stata per esempio ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato dalle provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione per contratto collettivo di una riduzione dell' “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He. cit.).
A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare in primo luogo il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15.09.2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro ed in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata con carattere imperativo ed incondizionato dall'art.7 della Direttiva 2003/88/CE. 11.3. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e, in particolare, a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come, tra le altre, l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981) - non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la
7 richiamata Cass. n. 22577/2012).
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuità dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame). 11.4. Chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art.21 del CCNL del 23.07.1976 e spettante al personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art.20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi) - con la specificazione che la differente indennità di trasferta compete al personale viaggiante quando venga comandato a prestare servizio presso un deposito o una rimessa diversa dai propri e l'assenza dalla residenza superi le 24 ore continuative - possa rivestire natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. Tra l'altro, l'art.21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante). 11.5. Lo stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità mensile, all'indennità giornaliera di presenza e all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della seconda in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4 e 5) del 21.05.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale;
- all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.05.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni;
- all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26.01.2007, prevista in favore dei macchinisti dei Depositi di Potenza e di Bari Scalo (tra cui il
, come in effetti desumibile dai prospetti paga in atti, che recano tale CP_1 indicazione logistica e riportano l'indennità in oggetto in termini continuativi) in
8 relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi;
- all'indennità di manovra e di spinta di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984 prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con l'Accordo Aziendale del 21.07.1994). 11.6. La questione è solo apparentemente diversa in relazione all'indennità di disponibilità - prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti” e dovuta in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con il successivo accordo del 13.07.2004) – posto che, se è vero che trattasi in qualche modo di un compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dalla società – emerge in modo evidente che (anche) detto emolumento - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risulta corrisposto in modo pressoché stabile e continuativo. E, invero, dall'analisi dei prospetti paga versati in atti in relazione al periodo di causa emerge con chiarezza che detto emolumento è stato percepito dal lavoratore in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbia avuto carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo, essendogli stato corrisposto con costanza ed uniformità ed in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto – per un verso – sono legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alle attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio, l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza – leggi incremento - sono espressamente riservate al personale di macchina) e – per altro verso - hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” ordinariamente percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese, per tutte le indennità oggetto di causa). 11.7. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile - come detto sopra - non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva rispetto all'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
9 Ed è opportuno rimarcare che nella specie rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'esposizione del datore di lavoro a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è una circostanza del tutto irrilevante ai fini di cui si discute. Orbene, a differenza di quanto opinato dalla società appellante il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 302/2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.01.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (v. sent. 6.11.2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_4 citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sent. 22.05.2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). E che la differenza nel caso di specie non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze retributive lorde reclamate dal ricorrente, pari a 458,36 euro nel 2015, 311,03 euro nel 2016, 612,00 euro nel 2017, 731,50 euro nel 2018, 875,94 euro nel 2019, 445,72 euro nel 2020 e 448,74 euro nel 2021; il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda nel periodo oggetto di causa di ammontare oscillante tra i 2.000,00 ed i 3.000,00 euro lordi, quale si evince delle buste paga in atti.
10 11.8. Non si ritiene condivisibile la doglianza della società appellante che investe l'omessa valutazione giudiziale delle proprie contestazioni avverso i conteggi allegati al ricorso e la mancata specificazione, ad opera del primo giudice, del periodo di riferimento rappresentativo da prendere in considerazione al fine di computare le spettanze retributive dovute al lavoratore durante le ferie. In particolare, la società si duole: a. dell'omessa specificazione giudiziale del “periodo di riferimento rappresentativo” ma la doglianza va disattesa, in quanto il fin dal ricorso di prime cure ha CP_1 invocato l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali dei compensi calcolati sulla media dell'anno precedente, così come al valore medio delle indennità percepite durante l'anno ha fatto riferimento il consulente di parte dell'appellato nella sua relazione;
b. della discrasia tra le voci indicate nelle conclusioni del ricorso di prime cure (indennità di trasferta e diaria, di presenza, ulteriore indennità di presenza, di semaforizzazione, di manovra, di disponibilità, maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario e indennità di zona tachigrafica) e quelle indicate nelle conclusioni della relazione esplicativa dei conteggi allegata al ricorso (indennità di disponibilità, maggiorazioni per lavoro notturno, indennità tachigrafica, indennità di interruzione turno, maggiorazioni per supero limite condotta), ma la censura è da rigettare perché - come evidenziato dalla stessa società appellante e confermato dalla disamina degli atti di causa - le tabelle di computo allegate alla relazione e al ricorso sulla base delle quali
è stato quantificato il credito del tengono conto esclusivamente delle voci CP_1 indicate nel ricorso;
di conseguenza, l'aggiunta di voci ulteriori nella relazione esplicativa è chiaramente frutto di un mero refuso che non ha avuto alcuna incidenza sui conteggi delle spettanze retributive del lavoratore;
c. della motivazione apparente della sentenza rispetto alla valutazione del Tribunale sulla continuità, costanza ed uniformità delle indennità percepite dal ricorrente, ma anche detta doglianza non può trovare accoglimento per il suo tenore del tutto generico, non avendo la società fornito le indicazioni (con particolare riguardo al contenuto delle buste paga ed alla frequenza temporale della percezione delle indennità oggetto di causa da parte del sì come risultanti dai prospetti paga) da cui possa CP_1 concretamente desumersi l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice, in tal modo omettendo di adempiere l'onere assertivo e probatorio che grava sul soggetto che propone un'impugnazione (v. Cass., Sez. un., 23.12.2005 n. 28498; Cass., Sez. un., 8.02.2013 n. 3033; Cass. 22.01.2013 n. 1462; Cass.
9.06.2016 n. 11797, da ultimo richiamate da Cass., Sez. Civ. 3, Ord. n. 40606/2021); d. dell'erroneità aritmetica dei conteggi - per avere il ricorrente ivi tenuto conto dell'intero importo delle indennità rivendicate e non già di una loro quota e per avere considerato come ferie i giorni di permesso a titolo di festività soppresse - nonché della loro incongruenza, illogicità, incomprensibilità ed apoditticità in ragione della variazione dell'unità di calcolo delle varie indennità in relazione alle singole annualità considerate, ma detta doglianza va parimenti disattesa poiché la società non ha fornito alcun concreto ragguaglio dal quale possa desumersi la paventata ma indimostrata
11 erroneità dell'avverso conteggio, omettendo di prospettare criteri di calcolo diversi e/o di allegare un'elaborazione contabile alternativa;
peraltro, di per sé la variabilità dell'unità di calcolo non è indicativa della sua erroneità (essendo del tutto plausibile che i valori di riferimento possano formare oggetto di aggiornamento/adeguamento periodico). 11.9. È di contro fondato il motivo dell'appello principale che investe la determinazione giudiziale di computare nella retribuzione feriale del ricorrente le maggiorazioni percepite a titolo di lavoro straordinario e notturno. Come affermato con indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, ord. n. 38172/2022), le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno non occasionali costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e come tali concorrono
- ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c. ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987) mentre, quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), “ anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno…la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872). …(Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07)…ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987). Orbene, nella specie il non ha fatto menzione di alcuna disposizione CP_1 contrattuale che preveda l'inclusione del lavoro straordinario e/o notturno nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, avendo invocato esclusivamente la connotazione continuativa della prestazione del lavoro straordinario connessa alle mansioni di macchinista svolte – tali da rendere necessario, a suo dire, lo svolgimento del lavoro straordinario e/o notturno in ragione di esigenze datoriali predeterminate ed in forza di appositi turni di lavoro – che, per quanto detto, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della sua rivendicazione in parte qua.
12 Né rileva ai fini di causa in senso favorevole all'appellato la pronuncia della CGUE del 13.12.2018 sulla necessità di computare nella retribuzione feriale dovuta al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale...la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”, non avendo l'appellato versato in atti la documentazione probatoria da cui desumere l'effettiva turnizzazione del lavoro straordinario per effetto della sua pianificazione preventiva sulla base delle esigenze aziendali e la dedotta ma indimostrata strutturazione dei suoi turni di lavoro su fasce orarie idonee a coprire l'intero arco della giornata lavorativa (dalle ore 4,00 alle ore 24,00); né, invero, la calendarizzazione del lavoro straordinario può desumersi dai prospetti paga in atti, in cui la corrispondente remunerazione compare sempre in misura variabile ed in talune mensilità è del tutto assente, sicché non vi è prova dell'attinenza delle prestazioni lavorative eccedenti la misura ordinaria con la professionalità del ricorrente e con le modalità esecutive delle sue mansioni piuttosto che con esigenze aziendali variabili e discontinue. 11.10. L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197 del 2023). Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto Parte che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT, che peraltro provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione.
13 L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art.4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012 nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012 aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai Parte_1 crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data della loro cessazione.
12. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte gli appelli vanno accolti per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a corrispondere al ricorrente (sulla base Parte_1 dei conteggi in atti, opportunamente rimodulati in ragione dei motivi di gravame accolti e tenendo conto, per l'indennità tachigrafica, delle giornate di ferie effettivamente godute dal ) l'importo di euro 3.328,60 a titolo di retribuzione dovuta per CP_1 il periodo feriale compreso tra ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2021 inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, indennità di zona tachigrafica, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
14 13. Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di in relazione all'esito complessivo della lite e Parte_1 della soccombenza reciproca delle parti in sede di gravame, si ritiene di confermare la statuizione gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado e di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso depositato il 22 agosto Parte_1
2023, ed in via incidentale da , con memoria depositata Controparte_1 il 12 aprile 2024, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27 febbraio 2023 così provvede:
- accoglie gli appelli per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo Parte_1 di euro 3.328,60 a titolo di retribuzione dovuta per il periodo feriale compreso tra ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2021 inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, diarie e trasferte, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, indennità di zona tachigrafica, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello. Così deciso in Bari, il 30 aprile 2024
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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