Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01844/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2024, proposto dalla signora NT OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 150 del 2 maggio 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 150 del 2 maggio 2023.
L’Amministrazione intimata, alla quale il ricorso è stato notificato in data 19.11.2024 a mezzo PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze reperito nei pubblici registri, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 8 maggio 2025, il collegio ha rilevato, come da verbale, la possibile inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione, sin dal suo deposito, dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, essendo stata allegata in tale occasione un’attestazione relativa ad un diverso titolo giudiziale; il ricorso, previa discussione, è stato quindi trattenuto in decisione.
Il collegio, richiamando anche i precedenti della sezione, rileva che:
- ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato;
- è stato condivisibilmente evidenziato che «[ i ] n base alla disposizione richiamata è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, Sez.VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l’art. 112,comma 2, lettera b), c.p.a. (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645). Tale prova, sempre ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., deve essere fornita unitamente al ricorso, così costituendo condizione di ammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario » (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 25 novembre 2016, n. 2231; sul punto anche Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1760);
- nel caso di specie, l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta non è stata prodotta con il deposito del ricorso, ma solo in data 6.05.2025, con conseguente inammissibilità dello stesso per mancanza del requisito di cui all’art. 112, co. 1, lett. c) , cod. proc. amm. (cfr. TAR CA, sez. I, 10 marzo 2025, n. 437; Id., 3 febbraio 2025, n. 199; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 24 settembre 2020, n. 163; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 2792).
Rimane impregiudicata la riproponibilità del ricorso in ottemperanza, sussistendone i presupposti sostanziali e processuali.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO