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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12049/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRENTADUE GRAZIA ANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. DE CP_1 C.F._2
LUCA DORIANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 05/06/2010 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nati i CP_1
figli , nato prima del matrimonio e di anni 17, e , di Per_1 Per_2
anni 12.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione presso di lei e regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente e di contributo per il mantenimento della prole, oltre il contributo del
50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, non si oppone alla domanda di separazione, allegando di essersi reso disponibile ad una consensualizzazione, e chiede di regolare i rapporti tra coniugi e tra essi e la prole nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta econ vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in
2 decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione
3 personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti, ritiene il collegio che non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni rispetto a quanto già statuito con l'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22
c.p.c..
In particolare con detto provvedimento, valutate anche le dichiarazioni rese dai coniugi in udienza, ha considerato che lo stipendio del resistente è pari ad € 2.000,00/mese circa, che il figlio percepisce un'indennità di frequenza di € 346,33, che Per_1
l'AUU è pari ad € 405,20, che la ricorrente ha un'età che le permette di trovare un impiego lavorativo, anche part time, che allo stato ha comunque trovato seppur percependo compensi minimi che, col tempo, di norma aumentano, e che il resistente dovrà reperire altro alloggio ove trasferirsi.
La mancanza di una sostanziale forma di opposizione da parte del resistente, che ha dichiarato di essersi reso disponibile per una consensualizzazione, giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2°
c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
4 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 05/06/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 185, parte II, serie A, anno 2010);
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data
28.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12049/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRENTADUE GRAZIA ANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. DE CP_1 C.F._2
LUCA DORIANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 05/06/2010 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nati i CP_1
figli , nato prima del matrimonio e di anni 17, e , di Per_1 Per_2
anni 12.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione presso di lei e regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente e di contributo per il mantenimento della prole, oltre il contributo del
50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, non si oppone alla domanda di separazione, allegando di essersi reso disponibile ad una consensualizzazione, e chiede di regolare i rapporti tra coniugi e tra essi e la prole nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta econ vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in
2 decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione
3 personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti, ritiene il collegio che non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni rispetto a quanto già statuito con l'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22
c.p.c..
In particolare con detto provvedimento, valutate anche le dichiarazioni rese dai coniugi in udienza, ha considerato che lo stipendio del resistente è pari ad € 2.000,00/mese circa, che il figlio percepisce un'indennità di frequenza di € 346,33, che Per_1
l'AUU è pari ad € 405,20, che la ricorrente ha un'età che le permette di trovare un impiego lavorativo, anche part time, che allo stato ha comunque trovato seppur percependo compensi minimi che, col tempo, di norma aumentano, e che il resistente dovrà reperire altro alloggio ove trasferirsi.
La mancanza di una sostanziale forma di opposizione da parte del resistente, che ha dichiarato di essersi reso disponibile per una consensualizzazione, giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2°
c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
4 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Bari in data 05/06/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 185, parte II, serie A, anno 2010);
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data
28.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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