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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1416/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caulonia, alla via Brooklyn 12/b, presso lo studio dell'avv. Lara CIRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: ; Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro rep. 47098, dall' avv.to Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2023, ha esposto che dal Parte_1
01.06.1978 e fino alla data del pensionamento ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del , con sede Controparte_2
in Roccella Jonica, ricadente nel territorio del comprensorio consortile con estensione di
80.795 ha ; che dalla data di assunzione e fino al 2.3.1980 ha lavorato come operaio idraulico
Pag. 1 a 8 forestale a tempo determinato, con mansioni di operaio comune, svolgendo attività selvo colturali, come ad esempio attività di manutenzione di viali parafuoco, diserbo manuale, con utilizzo di attrezzi quali motosega, decespugliatore, badile, piccone e carriola;
che è stato adibito ad effettuare opere sussidiarie quali gabbionate metalliche e armature casseformi;
che con decorrenza dal 3.3.1980 è stato inquadrato, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria di operaio idraulico forestale e fino al 2004 ha svolto le mansioni di capo squadra, ergo si è occupato, a titolo esemplificativo, dell'espurgo di canali di scolo manuale con uso di motosega, decespugliatore, badile, piccone e carriola, in area di collina e pianura siti nel comprensorio consortile;
che le mansioni svolte sono state attestate dal Presidente del
; che per lo svolgimento della sua attività ha dovuto Controparte_2
trasportare carichi e sollevare pesi su terreni pesanti ed accidentati, con assunzione di posture irregolari;
che a causa della forte gonalgia al ginocchio sinistro si è sottoposto ad indagini diagnostiche dalle quali è emerso “grave gonartrosi in varo a sinistra con lesione ed estrusione meniscale interna ed osteonecrosi al condilo mediale con lesione cartilaginea femoro-rotulea”, tant'è che in data 4.11.2021 si è sottoposto ad un intervento chirurgico;
che lo svolgimento dell'attività lavorativa ha comportato l'insorgenza delle seguenti patologie: ernia discale lombare accertata con R.M. del 13.9.2021, ernie discali cervicali – dorsali accertate con R.M del 12.3.2021, borsite di cui alla R.M. del 12.3.2021, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovra spinoso ( tendinite cuffia dei rotatori) di cui alla R.M. del 12.3.2021; che al fine di vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie ha presentato le domande di cui alle pratiche rubricate ai nn:
515453602,515453603,515453604 e 515453605; che con provvedimenti del 3.01.2022 e
15.11.2022 l'Istituto ha escluso “l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”; che avverso gli anzidetti atti ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 104 del DPR 1124/1965 allegando certificato medico valutativo con percentuale indicata pari al 25%, ed ovvero: 12% per l'ernia discale lombare, 12% per le ernie discali cervicali dorsali, 8% per la borsite e 8% per sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e del tendine del sovraspinoso, patologie tutte tabellate;
che il ricorso amministrativo è rimasto privo di riscontro. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede Che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: accertare e dichiarare che dall'attività
Pag. 2 a 8 lavorativa espletata dal ricorrente sono conseguite all'istante le malattie professionali denunciate (ernia discale lombare;
ernie discali cervicali dorsali;
borsite; sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovraspinoso), meritevoli di tutela assicurativa;
accertare e dichiarare che a causa di tali patologie il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, nelle singole misure del 12% per l'ernia discale lombare;
del 12% per le ernie discali cervicali dorsali;
dell'8% per borsite;
dell'8% per la sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovra spinoso e comunque nella misura conglobata del 25% o nella/e esatta/e misura/e maggiore o minore ritenuta/e di giustizia, previa C.T.U.; dichiarare il diritto all'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica del 12% per l'ernia discale lombare;
del 12% per le ernie discali cervicali dorsali;
dell'8% per borsite;
dell'8% per la sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovra spinoso e comunque nella misura conglobata del 25% o nella/e esatta/e misura/e maggiore o minore ritenuta/e di giustizia, previa C.T.U.; condannare l' in persona del l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente la relativa CP_1 prestazione economica ex Dlgs. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
condannare l' in CP_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito la CP_1 nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, la non riconducibilità delle patologie denunciate all'attività lavorativa svolta, l'origine multifattoriale delle patologie e l'assenza del rapporto causale ex art. 2697 c.c., ed ha concluso quindi chiedendo: "Voglia l'On.
Tribunale adìto, rigettare la domanda avversa, perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
Con ordinanza del 12.01.2024 questo giudicante ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte ricorrente e, con ordinanza del 12.4.2024 ha disposto CTU medico legale, nominando all'uopo il dott. , il quale ha accettato l'incarico e ha depositato Persona_2
l'elaborato peritale in data 10.11.2024.
Pag. 3 a 8 Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa della malattia professionale.
La domanda del ricorrente è fondata nei limiti appresso indicati.
Va posto in premessa che si considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1124/1963: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e le politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che la malattia professionale deve possedere per essere riconosciuta dall' ed essere, pertanto, indennizzata. CP_1
È' opportuno a tal fine riportare ulteriore disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Pag. 4 a 8 decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze delle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 12.04.2024.
Pare opportuno iniziare dalla deposizione del teste : “(…) Conosco il Testimone_1
ricorrente perchè abbiamo lavorato insieme per il consorzio di Bonifica. Io ho lavorato dal
1979 al 2010, lui invece ha iniziato prima di me, ricordo poi che è diventato capocantiere ed
è andato a lavorare a Roccella o Caulonia. Quando abbiamo lavorato insieme abbiamo fatto muri di cemento, pulivamo le strade e ci occupavamo della costruzione di briglie in cemento, strutture a contenimento dei valloni. Si facevano anche con le tenute dei gabbioni. Facevamo ricorso a pali, picconi, motoseghe e decespugliatori. ADR Noi lavoravamo dalle 7 alle 17 dal lunedì al giovedì, il venerdì finivamo un'ora prima. Abbiamo fatto molti lavori tra cui un ponte di cemento a Locri, noi abbiamo sempre lavorato in montagna, piantavamo anche pini,
i luoghi erano difficili da raggiungere ed impervi, bisognava arrivare anche a piedi, a volte
Pag. 5 a 8 lasciavamo la macchina e si camminava per uno o due chilometri a piedi, altre volte si andava
a lavorare a piedi e poi si usava la carriola. ADR dovevamo quasi sempre assumere posizioni di lavoro molto scomode”, per proseguire con “(…) Abbiamo lavorato Parte_2
insieme per il consorzio di Bonifica. Ora lavoro con Calabria Verde dal 1996. ADR Il ricorrente ora è pensionato, non so dire da quando. ADR Quando abbiamo lavorato insieme abbiamo fatto lavoratori in cemento armato, terrazze, pulizia dell'alveo dei torrenti, ma per di più gabbionate. Queste le abbiamo fatte in tre contrade, tutte in collina, tra Antonima ed i bagni naturali. La costruzione di gabbionate era faticosa, le pietre erano lontane e andavano portate in loco con la carriola, e pi andavano lavorate con la ADR A costruirla Pt_3 eravamo in 4 o 5 e ci volevano un paio d'ore a gabbione, le pietre andavano rifinite con la mazza. ADR lavoravamo dal lunedì al venerdi dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16. Spesso per fare questi lavori si doveva fare tutto a mano, senza mezzi ed i posti si raggiungevano a piedi, questo avveniva specie per le terrazze, prima si pulivano con i decespugliatori e poi si lavoravano a mano”.
Ebbene, da tali dichiarazioni, rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, sono emerse le caratteristiche delle lavorazioni, la gravosità delle mansioni, ovvero la possibile correlazione causale delle stesse con le patologie lamentate.
Disposta ed espletata la CTU medica-legale, il consulente nominato dott.
[...]
, dopo aver esaminato la documentazione medica versata in atti ed aver sottoposto Per_2
ad esame obiettivo il ricorrente, ha presentato le seguenti conclusioni:” (…) il sig. Parte_1 presenta danni da malattia professionale quantizzabili, tenendo conto delle
[...]
“tabelle di cui al d. m. 12 luglio 2000, g. u. n. 25 del luglio 2000”: 1) cod. 213- sindrome algo – disfunzionale del rachide lombosacrale in soggetto con piccola ernia discale l4-l5 e protrusione discale l1-l2 e l2-l3 determina un'invalidità permanente del 06% (analogico fino al 12%), pratica n. 515453602 2) in riferimento alla pratica n. 515453605 vi è una invalidità permanente complessiva del 5 %, così suddivisa: a- cod. 224 sindrome algo – disfunzionale da tendinopatia della spalla destra, determina un'invalidità permanente del 3 % (analogico uguale al 3 %) b- cod. 227 sindrome algo – disfunzionale da tendinopatia della spalla destra, determina un'invalidità permanente del 1 % (analogico fino al 4 %), c- cod. 227 tendinopatia della spalla sinistra, determina un'invalidità permanente del 1 % (analogico fino al 4 %), 3- cod. 281 borsite ginocchio destro e sinistro, determina un'invalidità permanente del 4%
Pag. 6 a 8 (analogico fino al 4 %), pratica n. 515453604in risposta al quesito dell'ill.mo giudice del lavoro si afferma, secondo scienza e coscienza, che, per conseguenza Parte_1 dell'attività svolta ha patito la patologia che ha determinato danni da malattia professionale con danno biologico del 14% (quattordicixcento), determinato secondo il calcolo riduzionistico , a far data dalla presentazione della domanda ( 12.10.2021)”.
L'elaborato peritale è stato oggetto di osservazioni ex art. 195 c.p.c., con le quali l'assicurato ha lamentato l'omesso riconoscimento, tra le patologie di origine professionale, delle “ernie discali cervicali-dorsali”, nonostante l'esistenza di certificati medici descrittivi le caratteristiche delle stesse e le relative limitazioni funzionali, ed ha censurato la valutazione restrittiva, in termini di attribuzione di percentuale di invalidità, della “borsite bilaterale del ginocchio e della sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovraspinoso”. In risposta il CTU ha puntualmente osservato per ciò che riguarda l'ernia discale che essa è stata perfettamente valutata, provocando solamente lieve deficit funzionale,
e per le altre patologie ha ribadito la correttezza delle percentuali e dei codici attribuiti tenuto conto non solo dei referti medici allegati, ma anche degli esiti dell'esame obiettivo, e per quanto di maggiore interesse ha precisato che “il ricorrente non è affetto da “ernia cervicale, bensì da protrusione discale e che a carico del rachide cervicale non è presente nessun deficit da rilevare (vedi E.O.)”, ed ha pertanto confermato quanto già indicato nella bozza.
Le conclusioni del CTU sono condivise da questo Giudicante, nondimeno la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione alla malattia professionale, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 14% e di conseguenza va disposta condanna dell' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo da erogarsi in CP_1
capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal
12.10.2021, data della presentazione della domanda amministrativa, e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, in considerazione della natura previdenziale della materia trattata e dello scaglione di riferimento secondo i parametri minimi, esse sono determinate, visto il DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in
Pag. 7 a 8 complessivi €3.101,55, di cui €2.697,00 per compensi ed € 404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di , in relazione alla malattia professionale Parte_1
accertata, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e condanna l' CP_1
alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa
(12.10.2021) sino al saldo;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€3.101,55, di cui €2.697,00 per compensi ed € 404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU medico-legali, che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Locri, 09 febbraio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 8 a 8