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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5719/18
E' comparso, per i ricorrenti, l'avv. Pietro Speziale
Nessuno è presente per le altre parti.
Il difensore discute o oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente pagina 1 di 14 TRA
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), e in proprio e n.q., nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1984 (cod. fisc. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Pietro Speziale, presso il cui studio in Messina, via L. Manara n. 22 hanno eletto domicilio;
opponenti
(p. iva , Parte_3 P.IVA_1
con sede legale in Messina, Torre Faro, Via Circuito – Capo Peloro Resort opponente contumace
E
, in persona del Direttore pro TE
tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dal Dott. Pasquale Anastasi, P.IVA_2
n.q. di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a opposto contumace
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 la Parte_3
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva),
[...] Parte_3 Parte_1
e agivano in giudizio chiedendo l'annullamento delle
[...] Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 18/368 e 18/369 emesse nei loro confronti dall' CP_1
in data 27.09.2018 e notificate in data 01.10.2018.
[...]
Rappresentavano che alla la quale si occupava professionalmente della Parte_3
gestione di strutture alberghiere, veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.520,90 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1 della legge n. 68/1999, non avendo, la società, provveduto a coprire la quota pagina 2 di 14 dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili. In particolare, come accertato dal verbale unico n. 118/27 del 22.10.2013, la ometteva di assumere il Parte_3
lavoratore per il periodo 15.06.2012 – 11.10.2013. Persona_1
Eccepivano, preliminarmente, la intempestività dell'attività ispettiva condotta ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, dal momento che la stessa si protraeva per un periodo non ragionevole in relazione alla complessità dell'accertamento e, in particolare, per circa mesi cinque, dal 31.05.2013 all'11.10.2013, in violazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 68/1999 e dalle norme che regolano la tempestività del procedimento di ispezione.
Nel merito, riferivano che il lavoratore non veniva assunto per sua Persona_1
rinuncia a svolgere attività lavorativa per la e che, nel periodo oggetto di Parte_3
sanzione, il risultava avviato presso altro datore di lavoro. Per_1
Osservavano, poi, che in data 16.07.2012 la aveva provveduto ad Parte_3 assumere il lavoratore quale lavoratore avviato dall'Ufficio Parte_4
Provinciale del Lavoro, sicché nessuna violazione veniva posta in essere dalla società.
Rilevavano, inoltre, che nel periodo oggetto di contestazione, la non aveva Parte_3
superato il requisito dimensionale previsto dall'art. 3 della legge n. 68/1999 (quindici dipendenti) e che, quindi, nessun obbligo di assunzione di lavoratori disabili poteva esserle attribuito.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare la nullità e/o illegittimità delle ordinanze impugnate e, conseguentemente di dichiarare non dovute le somme richieste;
in via subordinata di rideterminare l'importo della sanzione quantificandola nel minimo edittale;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Speziale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando le conclusioni di controparte. TE
pagina 3 di 14 Argomentava la tempestività dell'attività ispettiva, rilevando che è stato rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge n. 68/1999, in quanto gli accertamenti si concludevano in data 11.10.2013 e il verbale unico di accertamento e notificazione veniva notificato in data 24.10.2013.
Nel merito, osservava che correttamente veniva contestata la violazione della normativa di cui alla legge n. 68/1999, in quanto la ometteva di compiere Parte_3 gli atti necessari all'assunzione di un lavoratore disabile, come da richiesta numerica della stessa ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione confermando le ordinanze ingiunzione;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.11.2022, dedotto il fallimento della società ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, il quale proseguiva su impulso dei ricorrenti e che proponevano ricorso in riassunzione, regolarmente notificato Parte_1 Pt_2
alle altre parti.
All'udienza del 2 aprile 2024 – in cui subentrava la scrivente -, sentita la discussione delle parti – la causa veniva decisa con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia sia della Parte_3
sia dell' .
[...] Controparte_2
Questi, infatti, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata in data 03.11.2022, non si presentavano all'udienza del 19.10.2023 fissata dal G.I. per la prosecuzione del giudizio, nonostante i ricorrenti e avessero regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
in data 09.03.2023, il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Sul punto si precisa innanzitutto che l'evento interruttivo colpiva unicamente la stante la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, e non Parte_3 anche l' del Lavoro resistente, rispetto al quale la riassunzione va CP_1
pagina 4 di 14 considerata “non modificativa”, essendo rimasto invariato il soggetto passivo del rapporto processuale.
Ciò premesso, si ritiene di poter richiamare il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in caso di riassunzione a norma dell'art. 303 c.p.c., sebbene non sia necessario il deposito di una nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, la mancata comparizione di una delle parti all'udienza fissata per la riassunzione determina la dichiarazione di contumacia della parte stessa, anche laddove questa si fosse costituita nella precedente fase del giudizio (Cass. civ. n. 19835/2018, Cass. civ. n.
24331/2008).
Va, tuttavia, precisato che quando la dichiarazione di contumacia colpisca la parte per la quale l'interruzione del processo e la sua riassunzione sia qualificabile come “non modificativa” – come nel caso di specie l' – le domande e le TE
eccezioni già proposte dalla stessa parte precedentemente non devono ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. Tali domande ed eccezioni, infatti, rimangono ferme anche laddove la parte non si costituisca dopo la riassunzione (cfr. Cass. civ. n. 24331/2008
e in senso conforme Cass. civ. ord. n. 10445/2019).
Con riferimento, in particolare, all' restano salve le domande TE
ed eccezioni sollevate con gli atti di causa precedenti alla riassunzione del giudizio, mentre deve considerarsi irrituale la comparsa conclusionale del 21.03.2025, depositata dall' contumace successivamente Controparte_2 all'udienza di prima comparizione, alla quale questi non si presentava.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
pagina 5 di 14 Va rigettato il primo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentavano l'eccessiva durata dell'accertamento ispettivo condotto dall . TE
A tal riguardo si rileva, innanzitutto, come l'art. 14 della legge n. 689/1981, invocato dai ricorrenti, si limiti a fissare a pena di decadenza un termine massimo che deve intercorrere tra la data della contestazione della violazione e la notifica del relativo verbale di accertamento, individuato dal legislatore in novanta giorni per i soggetti residenti nel territorio italiano.
Circa il dies a quo di tale termine, in assenza di una specifica indicazione di legge, la
Suprema Corte ha chiarito che lo stesso decorra dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso Cass. civ. n. 22837/2014). A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 124/2004, in particolare, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 viene fatto decorrere dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal resistente, il procedimento ispettivo si concludeva il 11.10.2013, mentre il verbale veniva notificato ai ricorrenti in data 24.10.2013 (cfr. all. 2 ricorso), quindi, nel rispetto del termine decadenziale di novanta giorni previsto dalla legge.
A ben vedere, però, le doglianze di cui al primo motivo di opposizione riguardavano anche e, soprattutto, la intempestività degli accertamenti effettuati dall' TE
, ritenendo, parte opponente, che gli stessi si siano protratti eccessivamente
[...]
rispetto al tipo di violazione contestata e alla documentazione analizzata.
Sul punto si precisa che né l'art. 14 né altre disposizioni della legge n. 689/1981 prevedono un limite temporale per la durata degli accertamenti, i quali, tuttavia, non possono protrarsi oltre i tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi probatori raccolti, spettando al Giudice il compito di verificare, alla luce del principio di ragionevolezza e caso per caso, se tra la data dell'inizio dell'attività ispettiva e quella di conclusione delle indagini siano stati pagina 6 di 14 rispettati termini temporali congrui in relazione, ad esempio, alla complessità dell'indagine e alle dimensioni della società ispezionata (cfr. Cass. civ. n. 11308/1998
e Corte Cost. n. 151/2021).
L' , infatti, non può legittimamente procrastinare lo spazio temporale CP_1
consentito per gli accertamenti mediante una fittizia diluizione delle attività di indagine, in quanto ciò, da un lato, impedirebbe all'incolpato di esercitare in modo effettivo il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito e dall'altro determinerebbe una violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Orbene, nel caso di specie, si deve ritenere che l' non abbia TE
immotivatamente superato le tempistiche ritenute congrue per l'accertamento delle violazioni contestate ai ricorrenti.
Da un esame della documentazione in atti e, in particolare, del verbale unico di accertamento e notificazione, emerge che l'attività di indagine realizzata dall' aveva inizio in data 31.05.2013 e si concludeva in data TE
11.10.2013 (cfr. all. 2 ricorso).
Risulta, altresì, in atti che con raccomandata a/r del 05.06.2013, restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. all. 2 comparsa di costituzione), l' TE avesse richiesto alla l'esibizione della documentazione relativa al Parte_3
lavoratore , necessaria per gli accertamenti di competenza, Persona_1 diffidando la società a produrre, entro l'01.07.2013, copia di “Comunicazione di avvenuta assunzione;
libro unico del Lavoro (su supporto informatico); copia di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA); complete generalità anagrafiche del legale rappresentante della società; copia dell'atto costitutivo della società aggiornato nelle cariche sociali”; che con nota del 30.07.2013, consegnata a mano in pari data (cfr. all. 3 comparsa di costituzione), l' TE
avesse reiterato la richiesta alla diffidando la società a produrre la Parte_3
documentazione entro il 12.08.2013; che, con raccomandata a/r del 31.07.2013 (cfr.
pagina 7 di 14 all. 4 comparsa di costituzione), la chiedeva all' un Parte_3 TE differimento dell'istruttoria sino al 24.09.2013 e che tale richiesta veniva reiterata dalla società con nota del 24.09.2013 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione), chiedendo un ulteriore differimento sino al 30.09.2013.
La documentazione richiesta dall' veniva inviata dalla soltanto CP_1 Parte_3
in data 01.10.2013 (cfr. all. 6 comparsa di costituzione), peraltro, con riserva di presentare ulteriori documenti entro l'08.10.2013.
Sulla scorta di tali elementi deve concludersi nel senso che il periodo di cinque mesi impiegato dall per concludere le indagini relative alla mancata assunzione CP_1
del lavoratore sia da ritenersi ragionevole, tenuto conto della mancata Per_1
collaborazione da parte della società ricorrente nella produzione dei documenti richiesti dall'opposto, necessari all'Ente per l'accertamento delle violazioni poi contestate. A ben vedere, infatti dalla data della presentazione della documentazione
(01.10.2013) alla data di conclusione del procedimento ispettivo (11.10.2013) intercorreva un lasso di tempo minimo di appena giorni dieci.
Va rigettato anche il secondo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentavano, nel merito, l'erroneità degli accertamenti dell circa la mancata assunzione CP_1
del lavoratore . Persona_1
Giova premettere che il giudizio ha ad oggetto la fondatezza (o meno) della pretesa creditoria avanzata dall'autorità amministrativa, sicché grava sull'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa e, quindi, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si affermi titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause incoate mediante opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una soggetto per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1
pagina 8 di 14 del Lavoro sulla base del verbale ispettivo, incombe su quest'ultimo l'onere di dare prova dei fatti costitutivi del credito preteso, in quanto soggetto che riveste la qualifica sostanziale di attore (ex multis Cass, civ. ord. n. 26289/2017, Cass. civ. n.
12108/2010, Cass. civ. n. 22862/2010).
Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che , quale rappresentante legale Parte_2
della e la quale obbligata in solido, erano destinatari Parte_3 Parte_3 dell'ordinanza ingiunzione n. 18/368, mentre , quale liquidatore Parte_1
della a parire dal 13.05.2013, e la quale obbligata in solido, Parte_3 Parte_3 erano destinatari dell'ordinanza ingiunzione n. 18/369 (all. 3 ricorso). Entrambe le ordinanze venivano emesse dall' per il pagamento delle somme TE
dovute dai ricorrenti a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1 della legge n. 68/1999, per mancata copertura delle quote riservate a persone disabili, per i periodi ivi indicati.
Con riferimento alla disciplina applicabile, è utile richiamare quanto disposto dagli articoli asseritamente violati dall'opponente nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'art 3, circa l'assunzione obbligatoria per le quote di riserva, recita: “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”.
L'art. 7, circa le modalità operative dell'assunzione, chiarisce che: “ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11”.
L'art. 9, co. 1, 2 e 3, con riferimento alle cd. “richieste di avviamento” precisa che: “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione
pagina 9 di 14 entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro
(…)”; il successivo co. 6, infatti, stabilisce che “i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.”.
Da quanto sin qui richiamato si deve rilevare come, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, i datori di lavoro possono assumere i lavoratori mediante richiesta di avviamento o mediante la stipula di convenzioni. Nel caso di mancata assunzione entro il termine previsto, l'Ufficio del
Lavoro avvia i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili mediante le note di avviamento. Il legislatore ha poi espressamente previsto che la richiesta di avviamento che deve essere formulata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 si intende assolta anche tramite l'invio del prospetto informativo – il cui termine ordinario è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Con riferimento alla vicenda per cui è causa, non sono oggetto di contestazione tra le parti né l'invio del prospetto informativo di cui all'art. 9, co. 6 della legge n. 68/1999
pagina 10 di 14 – peraltro, prodotto da parte opposta (all. 8 comparsa di costituzione) – né l'invio della nota di avviamento relativa al lavoratore . Persona_1
Si deve, pertanto, ritenere che l' abbia assolto all'onere TE
probatorio su di esso gravante, dando prova della circostanza che, a fronte della richiesta di avviamento numerico presentata dalla l'Ufficio Provinciale Parte_3
del Lavoro si mobilitava per consentire l'avviamento del lavoratore disabile
[...]
. Per_1
Al contrario, tutte le allegazioni di parte ricorrente risultano prive di riscontro probatorio o addirittura smentite dall'esame della documentazione in atti.
In primo luogo, parte opponente allegava che il fosse stato avviato presso Per_1
altro datore di lavoro (Bernava s.p.a.) nel periodo oggetto di sanzione, ossia
15.06.2012 – 11.10.2013.
Dall'estratto conto previdenziale di , emesso in data 31.10.2018 (all. Persona_1
4 ricorso), emerge, tuttavia, che il suddetto lavoratore aveva svolto attività lavorativa per conto della Bernava s.p.a. nel periodo 01.05.2012 – 31.05.2012 e, quindi, precedentemente rispetto al periodo oggetto di contestazione;
né dall'estratto conto depositato risultano ulteriori e successivi periodi (e in particolare nel periodo
15.06.2012 – 11.10.2013) in cui il avrebbe prestato attività lavorativa presso Per_1
altro datore di lavoro, come dedotto dai ricorrenti.
Parte opponente osservava, in secondo luogo, che la non era in ogni caso Parte_3 tenuta al rispetto dell'obbligo di copertura delle quote riservate a persone disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, non avendo superato, nel periodo oggetto di sanzione, i requisiti dimensionali previsti dalla legge.
Anche tale allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti.
Il prospetto informativo presentato dalla in data 14.02.2012 (all. 8 Parte_3
comparsa di costituzione) indica il numero complessivo di lavoratori dipendenti, ossia diciassette, e il numero di lavoratori disabili assunti, ossia zero, sicché correttamente, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999,
pagina 11 di 14 emergeva la necessità di provvedere alla copertura della quota d'obbligo mediante l'assunzione di un lavoratore disabile.
Tale dato risulta, peraltro, avvalorato dalla visura camerale della - prodotta Parte_3
dagli stessi ricorrenti - nella quale viene indicato in diciassette il numero complessivo di lavoratori addetti all'impresa nel I trimestre del 2012 e, quindi, al momento della presentazione del prospetto informativo del 14.02.2012 (cfr. pag. 39 all. 1 ricorso).
Circa una eventuale successiva diminuzione dell'organico aziendale tale da determinare il venir meno del requisito dimensionale di quindici dipendenti richiesto per l'assunzione obbligatoria di lavoratori disabili, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto l'onere, su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., di provare i fatti estintivi e modificativi dedotti. E difatti, l'unico documento da cui risulterebbe tale dato, ossia la visura camerale della essendo frutto delle dichiarazioni Parte_3
dello stesso datore di lavoro ed essendo priva della firma del funzionario camerale, degli opportuni timbri e bolli, non è dotata di valore legale, ma costituisce documento a scopo meramente informativo (cfr. Cass. civ. n. 13291/1999).
Peraltro, la sentenza del Tribunale di Messina sez. Lavoro prodotta dai ricorrenti (all.
6 ricorso), invece che confutare la ricostruzione dell' , sembra avvalorarne CP_1
la veridicità posto che con riferimento al periodo aprile 2011 – aprile 2012 (e quindi anche al momento della presentazione del prospetto informativo datato 14.02.2012), veniva individuato un organico aziendale di “due lavoratori a tempo pieno e indeterminato, due lavoratori part-time a 24 ore settimanali a tempo indeterminato e
13 lavoratori con contratto part-time verticale ciclico”, ossia di complessivi diciassette lavoratori.
Infine, i ricorrenti rilevano che, nel periodo oggetto di contestazione, veniva comunque assunto un lavoratore avviato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, tale
, sicché la quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/1999 è stata Parte_4
rispettata.
pagina 12 di 14 In realtà, dalla documentazione prodotta da parte opponente (cfr. all. 5 ricorso), in prima battuta, è emerso che il suddetto veniva assunto dalla per Pt_4 Parte_3
soli nove giorni – periodo 16.07.2012 – 25.07.2012 – e, quindi, certamente per un arco temporale inferiore rispetto a quello oggetto di sanzione;
in seconda battuta, dalla documentazione in atti non è possibile verificare se lo stesso fosse stato assunto quale lavoratore disabile per coprire la quota dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, dal momento che di tale circostanza non è stata fatta menzione nella relativa documentazione prodotta dagli opponenti, né in altra documentazione in atti.
Ne deriva, quindi, che il periodo di nove giorni in cui il svolgeva attività Pt_4
lavorativa per conto della non potrebbe in alcun caso essere decurtato dal Parte_3 computo dei giorni di scopertura sanzionati dall' . TE
Alla luce di quanto sin qui esposto, va disposto il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzione nn. 18/368 e 18/369.
Nulla sulle spese stante la dichiarata contumacia dell' . In ogni TE
caso, ad abundantiam, si rileva che non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione delle spese in favore del resistente vittorioso, dal momento che questi si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5719/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della e Parte_3
dell' ; TE
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione opposte;
3) nulla sulle spese.
pagina 13 di 14 Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 14 di 14
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5719/18
E' comparso, per i ricorrenti, l'avv. Pietro Speziale
Nessuno è presente per le altre parti.
Il difensore discute o oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente pagina 1 di 14 TRA
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), e in proprio e n.q., nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1984 (cod. fisc. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Pietro Speziale, presso il cui studio in Messina, via L. Manara n. 22 hanno eletto domicilio;
opponenti
(p. iva , Parte_3 P.IVA_1
con sede legale in Messina, Torre Faro, Via Circuito – Capo Peloro Resort opponente contumace
E
, in persona del Direttore pro TE
tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dal Dott. Pasquale Anastasi, P.IVA_2
n.q. di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a opposto contumace
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 la Parte_3
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva),
[...] Parte_3 Parte_1
e agivano in giudizio chiedendo l'annullamento delle
[...] Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 18/368 e 18/369 emesse nei loro confronti dall' CP_1
in data 27.09.2018 e notificate in data 01.10.2018.
[...]
Rappresentavano che alla la quale si occupava professionalmente della Parte_3
gestione di strutture alberghiere, veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.520,90 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1 della legge n. 68/1999, non avendo, la società, provveduto a coprire la quota pagina 2 di 14 dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili. In particolare, come accertato dal verbale unico n. 118/27 del 22.10.2013, la ometteva di assumere il Parte_3
lavoratore per il periodo 15.06.2012 – 11.10.2013. Persona_1
Eccepivano, preliminarmente, la intempestività dell'attività ispettiva condotta ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, dal momento che la stessa si protraeva per un periodo non ragionevole in relazione alla complessità dell'accertamento e, in particolare, per circa mesi cinque, dal 31.05.2013 all'11.10.2013, in violazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 68/1999 e dalle norme che regolano la tempestività del procedimento di ispezione.
Nel merito, riferivano che il lavoratore non veniva assunto per sua Persona_1
rinuncia a svolgere attività lavorativa per la e che, nel periodo oggetto di Parte_3
sanzione, il risultava avviato presso altro datore di lavoro. Per_1
Osservavano, poi, che in data 16.07.2012 la aveva provveduto ad Parte_3 assumere il lavoratore quale lavoratore avviato dall'Ufficio Parte_4
Provinciale del Lavoro, sicché nessuna violazione veniva posta in essere dalla società.
Rilevavano, inoltre, che nel periodo oggetto di contestazione, la non aveva Parte_3
superato il requisito dimensionale previsto dall'art. 3 della legge n. 68/1999 (quindici dipendenti) e che, quindi, nessun obbligo di assunzione di lavoratori disabili poteva esserle attribuito.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare la nullità e/o illegittimità delle ordinanze impugnate e, conseguentemente di dichiarare non dovute le somme richieste;
in via subordinata di rideterminare l'importo della sanzione quantificandola nel minimo edittale;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Speziale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando le conclusioni di controparte. TE
pagina 3 di 14 Argomentava la tempestività dell'attività ispettiva, rilevando che è stato rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge n. 68/1999, in quanto gli accertamenti si concludevano in data 11.10.2013 e il verbale unico di accertamento e notificazione veniva notificato in data 24.10.2013.
Nel merito, osservava che correttamente veniva contestata la violazione della normativa di cui alla legge n. 68/1999, in quanto la ometteva di compiere Parte_3 gli atti necessari all'assunzione di un lavoratore disabile, come da richiesta numerica della stessa ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione confermando le ordinanze ingiunzione;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.11.2022, dedotto il fallimento della società ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, il quale proseguiva su impulso dei ricorrenti e che proponevano ricorso in riassunzione, regolarmente notificato Parte_1 Pt_2
alle altre parti.
All'udienza del 2 aprile 2024 – in cui subentrava la scrivente -, sentita la discussione delle parti – la causa veniva decisa con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia sia della Parte_3
sia dell' .
[...] Controparte_2
Questi, infatti, dopo l'interruzione del giudizio dichiarata in data 03.11.2022, non si presentavano all'udienza del 19.10.2023 fissata dal G.I. per la prosecuzione del giudizio, nonostante i ricorrenti e avessero regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
in data 09.03.2023, il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Sul punto si precisa innanzitutto che l'evento interruttivo colpiva unicamente la stante la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, e non Parte_3 anche l' del Lavoro resistente, rispetto al quale la riassunzione va CP_1
pagina 4 di 14 considerata “non modificativa”, essendo rimasto invariato il soggetto passivo del rapporto processuale.
Ciò premesso, si ritiene di poter richiamare il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in caso di riassunzione a norma dell'art. 303 c.p.c., sebbene non sia necessario il deposito di una nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, la mancata comparizione di una delle parti all'udienza fissata per la riassunzione determina la dichiarazione di contumacia della parte stessa, anche laddove questa si fosse costituita nella precedente fase del giudizio (Cass. civ. n. 19835/2018, Cass. civ. n.
24331/2008).
Va, tuttavia, precisato che quando la dichiarazione di contumacia colpisca la parte per la quale l'interruzione del processo e la sua riassunzione sia qualificabile come “non modificativa” – come nel caso di specie l' – le domande e le TE
eccezioni già proposte dalla stessa parte precedentemente non devono ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. Tali domande ed eccezioni, infatti, rimangono ferme anche laddove la parte non si costituisca dopo la riassunzione (cfr. Cass. civ. n. 24331/2008
e in senso conforme Cass. civ. ord. n. 10445/2019).
Con riferimento, in particolare, all' restano salve le domande TE
ed eccezioni sollevate con gli atti di causa precedenti alla riassunzione del giudizio, mentre deve considerarsi irrituale la comparsa conclusionale del 21.03.2025, depositata dall' contumace successivamente Controparte_2 all'udienza di prima comparizione, alla quale questi non si presentava.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
pagina 5 di 14 Va rigettato il primo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentavano l'eccessiva durata dell'accertamento ispettivo condotto dall . TE
A tal riguardo si rileva, innanzitutto, come l'art. 14 della legge n. 689/1981, invocato dai ricorrenti, si limiti a fissare a pena di decadenza un termine massimo che deve intercorrere tra la data della contestazione della violazione e la notifica del relativo verbale di accertamento, individuato dal legislatore in novanta giorni per i soggetti residenti nel territorio italiano.
Circa il dies a quo di tale termine, in assenza di una specifica indicazione di legge, la
Suprema Corte ha chiarito che lo stesso decorra dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso Cass. civ. n. 22837/2014). A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 124/2004, in particolare, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 viene fatto decorrere dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal resistente, il procedimento ispettivo si concludeva il 11.10.2013, mentre il verbale veniva notificato ai ricorrenti in data 24.10.2013 (cfr. all. 2 ricorso), quindi, nel rispetto del termine decadenziale di novanta giorni previsto dalla legge.
A ben vedere, però, le doglianze di cui al primo motivo di opposizione riguardavano anche e, soprattutto, la intempestività degli accertamenti effettuati dall' TE
, ritenendo, parte opponente, che gli stessi si siano protratti eccessivamente
[...]
rispetto al tipo di violazione contestata e alla documentazione analizzata.
Sul punto si precisa che né l'art. 14 né altre disposizioni della legge n. 689/1981 prevedono un limite temporale per la durata degli accertamenti, i quali, tuttavia, non possono protrarsi oltre i tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi probatori raccolti, spettando al Giudice il compito di verificare, alla luce del principio di ragionevolezza e caso per caso, se tra la data dell'inizio dell'attività ispettiva e quella di conclusione delle indagini siano stati pagina 6 di 14 rispettati termini temporali congrui in relazione, ad esempio, alla complessità dell'indagine e alle dimensioni della società ispezionata (cfr. Cass. civ. n. 11308/1998
e Corte Cost. n. 151/2021).
L' , infatti, non può legittimamente procrastinare lo spazio temporale CP_1
consentito per gli accertamenti mediante una fittizia diluizione delle attività di indagine, in quanto ciò, da un lato, impedirebbe all'incolpato di esercitare in modo effettivo il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito e dall'altro determinerebbe una violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Orbene, nel caso di specie, si deve ritenere che l' non abbia TE
immotivatamente superato le tempistiche ritenute congrue per l'accertamento delle violazioni contestate ai ricorrenti.
Da un esame della documentazione in atti e, in particolare, del verbale unico di accertamento e notificazione, emerge che l'attività di indagine realizzata dall' aveva inizio in data 31.05.2013 e si concludeva in data TE
11.10.2013 (cfr. all. 2 ricorso).
Risulta, altresì, in atti che con raccomandata a/r del 05.06.2013, restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. all. 2 comparsa di costituzione), l' TE avesse richiesto alla l'esibizione della documentazione relativa al Parte_3
lavoratore , necessaria per gli accertamenti di competenza, Persona_1 diffidando la società a produrre, entro l'01.07.2013, copia di “Comunicazione di avvenuta assunzione;
libro unico del Lavoro (su supporto informatico); copia di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA); complete generalità anagrafiche del legale rappresentante della società; copia dell'atto costitutivo della società aggiornato nelle cariche sociali”; che con nota del 30.07.2013, consegnata a mano in pari data (cfr. all. 3 comparsa di costituzione), l' TE
avesse reiterato la richiesta alla diffidando la società a produrre la Parte_3
documentazione entro il 12.08.2013; che, con raccomandata a/r del 31.07.2013 (cfr.
pagina 7 di 14 all. 4 comparsa di costituzione), la chiedeva all' un Parte_3 TE differimento dell'istruttoria sino al 24.09.2013 e che tale richiesta veniva reiterata dalla società con nota del 24.09.2013 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione), chiedendo un ulteriore differimento sino al 30.09.2013.
La documentazione richiesta dall' veniva inviata dalla soltanto CP_1 Parte_3
in data 01.10.2013 (cfr. all. 6 comparsa di costituzione), peraltro, con riserva di presentare ulteriori documenti entro l'08.10.2013.
Sulla scorta di tali elementi deve concludersi nel senso che il periodo di cinque mesi impiegato dall per concludere le indagini relative alla mancata assunzione CP_1
del lavoratore sia da ritenersi ragionevole, tenuto conto della mancata Per_1
collaborazione da parte della società ricorrente nella produzione dei documenti richiesti dall'opposto, necessari all'Ente per l'accertamento delle violazioni poi contestate. A ben vedere, infatti dalla data della presentazione della documentazione
(01.10.2013) alla data di conclusione del procedimento ispettivo (11.10.2013) intercorreva un lasso di tempo minimo di appena giorni dieci.
Va rigettato anche il secondo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentavano, nel merito, l'erroneità degli accertamenti dell circa la mancata assunzione CP_1
del lavoratore . Persona_1
Giova premettere che il giudizio ha ad oggetto la fondatezza (o meno) della pretesa creditoria avanzata dall'autorità amministrativa, sicché grava sull'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa e, quindi, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si affermi titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause incoate mediante opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una soggetto per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1
pagina 8 di 14 del Lavoro sulla base del verbale ispettivo, incombe su quest'ultimo l'onere di dare prova dei fatti costitutivi del credito preteso, in quanto soggetto che riveste la qualifica sostanziale di attore (ex multis Cass, civ. ord. n. 26289/2017, Cass. civ. n.
12108/2010, Cass. civ. n. 22862/2010).
Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che , quale rappresentante legale Parte_2
della e la quale obbligata in solido, erano destinatari Parte_3 Parte_3 dell'ordinanza ingiunzione n. 18/368, mentre , quale liquidatore Parte_1
della a parire dal 13.05.2013, e la quale obbligata in solido, Parte_3 Parte_3 erano destinatari dell'ordinanza ingiunzione n. 18/369 (all. 3 ricorso). Entrambe le ordinanze venivano emesse dall' per il pagamento delle somme TE
dovute dai ricorrenti a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. 1 della legge n. 68/1999, per mancata copertura delle quote riservate a persone disabili, per i periodi ivi indicati.
Con riferimento alla disciplina applicabile, è utile richiamare quanto disposto dagli articoli asseritamente violati dall'opponente nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'art 3, circa l'assunzione obbligatoria per le quote di riserva, recita: “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”.
L'art. 7, circa le modalità operative dell'assunzione, chiarisce che: “ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11”.
L'art. 9, co. 1, 2 e 3, con riferimento alle cd. “richieste di avviamento” precisa che: “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione
pagina 9 di 14 entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro
(…)”; il successivo co. 6, infatti, stabilisce che “i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.”.
Da quanto sin qui richiamato si deve rilevare come, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, i datori di lavoro possono assumere i lavoratori mediante richiesta di avviamento o mediante la stipula di convenzioni. Nel caso di mancata assunzione entro il termine previsto, l'Ufficio del
Lavoro avvia i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili mediante le note di avviamento. Il legislatore ha poi espressamente previsto che la richiesta di avviamento che deve essere formulata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 si intende assolta anche tramite l'invio del prospetto informativo – il cui termine ordinario è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Con riferimento alla vicenda per cui è causa, non sono oggetto di contestazione tra le parti né l'invio del prospetto informativo di cui all'art. 9, co. 6 della legge n. 68/1999
pagina 10 di 14 – peraltro, prodotto da parte opposta (all. 8 comparsa di costituzione) – né l'invio della nota di avviamento relativa al lavoratore . Persona_1
Si deve, pertanto, ritenere che l' abbia assolto all'onere TE
probatorio su di esso gravante, dando prova della circostanza che, a fronte della richiesta di avviamento numerico presentata dalla l'Ufficio Provinciale Parte_3
del Lavoro si mobilitava per consentire l'avviamento del lavoratore disabile
[...]
. Per_1
Al contrario, tutte le allegazioni di parte ricorrente risultano prive di riscontro probatorio o addirittura smentite dall'esame della documentazione in atti.
In primo luogo, parte opponente allegava che il fosse stato avviato presso Per_1
altro datore di lavoro (Bernava s.p.a.) nel periodo oggetto di sanzione, ossia
15.06.2012 – 11.10.2013.
Dall'estratto conto previdenziale di , emesso in data 31.10.2018 (all. Persona_1
4 ricorso), emerge, tuttavia, che il suddetto lavoratore aveva svolto attività lavorativa per conto della Bernava s.p.a. nel periodo 01.05.2012 – 31.05.2012 e, quindi, precedentemente rispetto al periodo oggetto di contestazione;
né dall'estratto conto depositato risultano ulteriori e successivi periodi (e in particolare nel periodo
15.06.2012 – 11.10.2013) in cui il avrebbe prestato attività lavorativa presso Per_1
altro datore di lavoro, come dedotto dai ricorrenti.
Parte opponente osservava, in secondo luogo, che la non era in ogni caso Parte_3 tenuta al rispetto dell'obbligo di copertura delle quote riservate a persone disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, non avendo superato, nel periodo oggetto di sanzione, i requisiti dimensionali previsti dalla legge.
Anche tale allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti.
Il prospetto informativo presentato dalla in data 14.02.2012 (all. 8 Parte_3
comparsa di costituzione) indica il numero complessivo di lavoratori dipendenti, ossia diciassette, e il numero di lavoratori disabili assunti, ossia zero, sicché correttamente, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999,
pagina 11 di 14 emergeva la necessità di provvedere alla copertura della quota d'obbligo mediante l'assunzione di un lavoratore disabile.
Tale dato risulta, peraltro, avvalorato dalla visura camerale della - prodotta Parte_3
dagli stessi ricorrenti - nella quale viene indicato in diciassette il numero complessivo di lavoratori addetti all'impresa nel I trimestre del 2012 e, quindi, al momento della presentazione del prospetto informativo del 14.02.2012 (cfr. pag. 39 all. 1 ricorso).
Circa una eventuale successiva diminuzione dell'organico aziendale tale da determinare il venir meno del requisito dimensionale di quindici dipendenti richiesto per l'assunzione obbligatoria di lavoratori disabili, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto l'onere, su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., di provare i fatti estintivi e modificativi dedotti. E difatti, l'unico documento da cui risulterebbe tale dato, ossia la visura camerale della essendo frutto delle dichiarazioni Parte_3
dello stesso datore di lavoro ed essendo priva della firma del funzionario camerale, degli opportuni timbri e bolli, non è dotata di valore legale, ma costituisce documento a scopo meramente informativo (cfr. Cass. civ. n. 13291/1999).
Peraltro, la sentenza del Tribunale di Messina sez. Lavoro prodotta dai ricorrenti (all.
6 ricorso), invece che confutare la ricostruzione dell' , sembra avvalorarne CP_1
la veridicità posto che con riferimento al periodo aprile 2011 – aprile 2012 (e quindi anche al momento della presentazione del prospetto informativo datato 14.02.2012), veniva individuato un organico aziendale di “due lavoratori a tempo pieno e indeterminato, due lavoratori part-time a 24 ore settimanali a tempo indeterminato e
13 lavoratori con contratto part-time verticale ciclico”, ossia di complessivi diciassette lavoratori.
Infine, i ricorrenti rilevano che, nel periodo oggetto di contestazione, veniva comunque assunto un lavoratore avviato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, tale
, sicché la quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/1999 è stata Parte_4
rispettata.
pagina 12 di 14 In realtà, dalla documentazione prodotta da parte opponente (cfr. all. 5 ricorso), in prima battuta, è emerso che il suddetto veniva assunto dalla per Pt_4 Parte_3
soli nove giorni – periodo 16.07.2012 – 25.07.2012 – e, quindi, certamente per un arco temporale inferiore rispetto a quello oggetto di sanzione;
in seconda battuta, dalla documentazione in atti non è possibile verificare se lo stesso fosse stato assunto quale lavoratore disabile per coprire la quota dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, dal momento che di tale circostanza non è stata fatta menzione nella relativa documentazione prodotta dagli opponenti, né in altra documentazione in atti.
Ne deriva, quindi, che il periodo di nove giorni in cui il svolgeva attività Pt_4
lavorativa per conto della non potrebbe in alcun caso essere decurtato dal Parte_3 computo dei giorni di scopertura sanzionati dall' . TE
Alla luce di quanto sin qui esposto, va disposto il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzione nn. 18/368 e 18/369.
Nulla sulle spese stante la dichiarata contumacia dell' . In ogni TE
caso, ad abundantiam, si rileva che non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione delle spese in favore del resistente vittorioso, dal momento che questi si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5719/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della e Parte_3
dell' ; TE
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione opposte;
3) nulla sulle spese.
pagina 13 di 14 Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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