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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato
DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Scandriglia Parte_1 C.F._1
(RI), alla Via Rieti 110, presso lo studio dell'Avv. Camilla Petresca, che la rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Via delle Controparte_1 C.F._2
Orchidee 9 presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
In data 21.07.2007 in Rieti (RI) e contraevano matrimonio, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. 31, parte I, anno 2007) e da tale unione nasceva in data 19/06/2009 Persona_1
Con il decorso del tempo è venuta meno l'affectio coniugalis tale da rendere insostenibile la convivenza tra i coniugi e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 4170/2021, emesso all'esito del procedimento n.
1094/2021 R.g.c. del 10/09/2021 e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
– Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
–La casa sita in Morro Reatino (RI), Via Collatea n.21, di proprietà della Sig.ra Parte_1
continuerà ad essere nella piena disponibilità della Sig.ra e del figlio della coppia Parte_1 [...]
Per_1
- Disporre l'affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione materna;
orari di visita come disciplinati in separazione;
– Disporre che il Sig. versi a titolo di mantenimento del figlio la Controparte_1 Persona_1
somma di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
– Autorizzare il Sig. a trasferire tutte le quote di sua proprietà della Renew srl in Controparte_1
favore della Sig.ra a titolo di mantenimento una tantum della stessa;
Parte_1
I coniugi dichiarano che il trasferimento delle predette quote societarie è imprescindibile ai fini della risoluzione della controversia familiare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 confermavano le condizioni concordate e il giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.07.2007 in Rieti (RI) da
[...]
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. Parte_1 Controparte_1
31, parte I, anno 2007);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato
DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Scandriglia Parte_1 C.F._1
(RI), alla Via Rieti 110, presso lo studio dell'Avv. Camilla Petresca, che la rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Via delle Controparte_1 C.F._2
Orchidee 9 presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
In data 21.07.2007 in Rieti (RI) e contraevano matrimonio, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. 31, parte I, anno 2007) e da tale unione nasceva in data 19/06/2009 Persona_1
Con il decorso del tempo è venuta meno l'affectio coniugalis tale da rendere insostenibile la convivenza tra i coniugi e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 4170/2021, emesso all'esito del procedimento n.
1094/2021 R.g.c. del 10/09/2021 e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
– Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
–La casa sita in Morro Reatino (RI), Via Collatea n.21, di proprietà della Sig.ra Parte_1
continuerà ad essere nella piena disponibilità della Sig.ra e del figlio della coppia Parte_1 [...]
Per_1
- Disporre l'affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione materna;
orari di visita come disciplinati in separazione;
– Disporre che il Sig. versi a titolo di mantenimento del figlio la Controparte_1 Persona_1
somma di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
– Autorizzare il Sig. a trasferire tutte le quote di sua proprietà della Renew srl in Controparte_1
favore della Sig.ra a titolo di mantenimento una tantum della stessa;
Parte_1
I coniugi dichiarano che il trasferimento delle predette quote societarie è imprescindibile ai fini della risoluzione della controversia familiare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 confermavano le condizioni concordate e il giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.07.2007 in Rieti (RI) da
[...]
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. Parte_1 Controparte_1
31, parte I, anno 2007);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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