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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di IA RM, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°376/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023, vertente
TRA
C.F. , da IA RM (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Salvatore Cerra, presso lo studio del quale in IA RM (CZ), alla Via Federico
Nicotera n°100 ha eletto domiciliato, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Istante Opponente -
E
, C.F./P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta, presso il cui studio in Catania, la Corso Italia n°46, è elettivamente domiciliata, giusto mandato a lite in atti,
- Resistente Opposta -
E
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato ex lege in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n°34 presso l'Avvocatura dello Stato di
Catanzaro, - Ente Impositore Opposto Contumace -
E
, in persona del Prefetto pro-tempore, Corso Giuseppe Mazzini Controparte_3
n°85, Catanzaro;
- Ente Impositore Opposto Contumace -
E
–, in persona del Direttore e legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, della Sede di Soverato (CZ); - terzo pignorato contumace -
pagina 1 di 9
OGGETTO: Opposizione P.P.T. esattoriale (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73).
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con giudizio iscritto 04.04.2024, parte ricorrente, si opponeva all'Atto di Pignoramento dei crediti verso Terzi (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73), n°03084 2023 00000701001 del 06.04.2023 (cod. id. fasc.
n°30/2023/317) e notificato il 17.04.2023 a mani della madre, e promosso nei suoi confronti e lamentando in sintesi, previa richiesta di sospensione:
“… . ILLEGITTIMITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IMPUGNATO.
Il pignoramento esattoriale notificato dall' al ricorrente è da Controparte_1 ritenersi illegittimo, sostanzialmente, per due motivi.
Il primo motivo riguarda il fatto che il sig. Giudice non ha mai ricevuto alcuna notifica degli atti menzionati nel pignoramento esattoriale, di conseguenza l'atto impugnato è da ritenersi nullo e/o illegittimo.
Secondo motivo di illegittimità, ancora più grave rispetto al primo, riguarda il fatto che le somme pignorate al ricorrente non possono essere interamente pignorate poiché rientranti in quelle dell'art.
545 cpc di nuova formulazione, per come modificato dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), stabilendo al comma VII che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.”.
…”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita solo l Controparte_1
, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, evidenziando la
[...] correttezza del processo notificatorio, come da documentazione allegata, si opponeva per dette ragioni alla sospensione del pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite;
le altre parti rimanevano contumaci.
pagina 2 di 9 All'udienza del 28.10.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc con rinvio all'odierna udienza, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi, per mero tuziorismo, ritiene di evidenziare e precisare quanto riscontrato dalla disamina degli atti del presente giudizio.
L'Atto di Pignoramento contiene n°5 titoli azionati formati da n°4 Cartelle di Pagamento, le cui presunte notifiche sono tutte precedenti l'atto di Pignoramento presso Terzi di oltre un anno, e n°1 Intimazione di Pagamento.
Le Cartelle sono la:
n°030 2016 00129666 03 000 presuntivamente notificata in data 29/03/2017
n°030 2017 00005180 27 000 presuntivamente notificata in data 27/07/2017
n°030 2019 00140721 33 000 presuntivamente notificata in data 23/05/2022 e
n°030 2020 00053226 34 000 presuntivamente notificata in data 25/01/2022 mentre l'Intimazione di Pagamento n°030 2023 90011441 42 000 è stata notificata il 29.03.2023 nelle mani di persona diversa dal destinatario, Sig.ra Persona_1
La documentazione allegata dall' oltre a copia dell'atto di Pignoramento Presso Terzi, vi sono CP_5
degli estratti di ruolo, copia di un sollecito di pagamento (doc. n°14), copia dell'Intimazione di
Pagamento precitata ed altra notificata in data 05.05.2023 a mezzo posta sempre a mani di Per_1
persona di famiglia, nonché copia delle cartelle esattoriali, per tutti, salvo per il sollecito, è stata
[...] depositata documentazione tendente a provare l'avvenuta notifica dell'atto di riferimento.
Parte opponente lamenta preliminarmente la mancata conoscenza degli atti di ché trattasi considerata la loro notificazione non avvenuta correttamente, e successivamente delle questioni di merito.
Preliminarmente si rileva che la richiesta di sospensione di parte istante non può trovare accoglimento perché preclusa al Giudice del Merito ed essendo di esclusiva competenze del G.E. .
Premesso brevemente quanto sopra, è, in ogni caso è onere del Giudicante, lamentando parte istante in sintesi un vizio del processo notificatorio, esaminare attentamente la regolarità della notifica e la presenza di tutti preliminari all'esecuzione.
Il procedimento esattoriale è scandito da tempi, termini e fasi ben precise, la cui violazione comporta o potrebbe comportare la nullità degli atti presupposti o successivi, è necessario, quindi, che questi vengano effettuati rigorosamente nelle modalità previste dalla normativa specifica.
Ebbene, anche in questo caso la Suprema Corte ha avuto modo di valutare la circostanza oggetto d'eccezione da parte istante, infatti la S.C. a Sezioni Unite, con decisione n°5791/2008 ha avuto modo di precisare che “… La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, pagina 3 di 9 con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è
l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato): per far valere tale nullità il contribuente può scegliere di impugnare la sola cartella, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
oppure può impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto mai ricevuto, contestando radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non può essere censurata in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. …”, conseguentemente “… l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. …”.
Orientamento di legittimità rimasto invariato, infatti, in tema di riscossione “… la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una serie procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario;
l'omissione anche di un solo atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato a nulla rilevando l'eventuale notifica di atti intermedi …” (S.C. Sez. Un.
n°10012/2021; S.C. n°37914/2022 n°13314/2021 – n°565/2020)
Ebbene, parte istante ha evidenziato l'assenza di notifica nei suoi confronti degli atti presupposti all'atto di esecuzione, l'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali.
Considerato che le cartelle esattoriali, da quanto emerge dagli di causa, risultano notificate oltre un anno prima della dell'avviata esecuzione, l'atto presupposto principale e necessario, anche ai fini di pagina 4 di 9 un'eventuale azione recuperatoria riguardo alle cartelle, è l'Intimazione di Pagamento n°030 2023
90011441 42 000 che è stata notificata il 29.03.2023 nelle mani di persona diversa dal destinatario,
Sig.ra e di cui va verificata la validità della notifica sulla base della documentazione Persona_1
allegata dall'Agente per la Riscossione ai fini della prova di un corretto procedimento notificatorio e, quindi, della legittimità dell'azionata esecuzione presso terzi, mentre, per l'altra Intimazione, la n°030
2023 90001695 61 000 asseritamente notificata il 05.05.2023 sempre a persona diversa dal destinatario, ha influenza relativa nel procedimento esecutivo in questione e solo per questioni attinenti la prescrizione, non essendo richiamato nell'atto di pignoramento.
Ritiene, questo Giudicante, che l'eccezione principale ed assorbente mossa da parte ricorrente riguarda in particolar modo, come già esposto, la mancanza della notifica di un atto che precede o preavverta l'esecuzione, come l'Intimazione di Pagamento in presenza di determinati presupposti.
L'eventuale non corretta notificazione dell'Intimazione, quale atto necessario presupposto, comporterebbe la illegittimità dell'azionata esecuzione, perché mancante di un atto presupposto in presenza di titoli notificati da oltre un anno dalla data d'esecuzione, cioè la violazione dell'art. 50 del
D.p.r. n°602/1973 (S.C. n°19736/2018).
Infatti, la mancata o non corretta notifica dell'Intimazione di Pagamento, nel caso in cui le cartelle esattoriali risultino notificate al destinatario da oltre un atto, essendo un atto obbligatorio pena, ex art. 50, co. 2, D.P.R. n°602/73, la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa propedeutica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, in tal senso tra le tante la richiamata S.C. n°19736/2018.
Ebbene, nel caso in esame, per come già evidenziato, l'Intimazione di Pagamento, contenente le n°4 cartelle esattoriali in precedenza riportate, è stata notificata a soggetto diverso dal destinatario.
In questi casi, la notificazione ai sensi dell'art. 60 del DPR n°600/1973 e dell'art. 26 del DPR
n°602/1973, prevedono che ove la notifica sia eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario,
l'ufficiale deve dare notizia dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Il dettato normativo citato è stato non solo ribadito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che, sul punto, ha evidenziato che “… l'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 oltre a rinviare alla disciplina del codice di procedura civile richiede, anche in caso di consegna di un atto di riscossione a mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o autorizzati dall'ufficio delle imposte …” (Corte di Cass., Ord. n. 23478 del 02.09.2024; ex multis Corte di Cass, Ord. n. 27446 del 20.09.2022, Corte di Cass.,
Sez. VI, Ord. n. 14093 del 04.05.2022, Cass. Civ., sent. 2868/2017), ma è stato altresì ampliato, atteso che, in tema di notifica di atti esattoriali nei confronti del contribuente, è stato statuito che “… ai fini del pagina 5 di 9 perfezionamento del procedimento di notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione …” (Cass. Civile, Ord. n. 13331 del 14/05/2024).
Secondo il principio giurisprudenziale ormai granitico (applicabile anche alla notifica delle cartelle di pagamento) in caso di consegna di un atto di riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, anche se familiare, sorge comunque l'onere in capo all'Agente dell'esazione dimostrare tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR n. 600/73.
L'Ordinanza n°23653/2024 della S.C. Sez. III^, nei casi di notifica a soggetto diverso dal destinatario ha avuto modo di chiarire, che oltre alla necessità dell'invio della raccomandata informativa, quale prova di una corretta notificazione, anche che “… Onde motivare la validità della notifica della cartella, il giudice territoriale ha ritenuto provato l'invio della raccomandata informativa in base alla dichiarazione dell'agente notificatore, riportata nella relata di notifica e così formulata «della consegna ho informato il destinatario con raccomandata», attestazione cui ha attribuito valenza fidefacente sino a querela di falso, dacché rilasciata dall'ufficiale della riscossione. L'argomentazione non è conforme a diritto. Sull'argomento, va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di siffatta raccomandata con l'indicazione del solo numero (e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario) copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero (così
Cass. 12/07/2018, n. 18472; Cass. 22/05/2015, n. 10554). Si spiega. L'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai «fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata (di cui, se del caso, menzioni anche il numero) copre, sino a querela di falso, soltanto la circostanza dell'avvenuto inoltro di una raccomandata (ovvero quella contrassegnata dai riferimenti identificativi numerici, ove specificati) ma non somministra alcuna indicazione circa l'indirizzo di spedizione, né in ordine al destinatario della missiva (così, oltre alle pronunce sopra citate, Cass.
08/05/2015, n. 9358; Cass. 04/04/1998, n. 3497). Mancando detti indispensabili elementi, normalmente desumibili dalla ricevuta di spedizione che, ad essa allegata, facesse corpo con la relata, risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario. Ne consegue che, qualora nella relata di notificazione sia attestato unicamente l'invio di una raccomandata informativa (ancorché con la pagina 6 di 9 menzione del numero della stessa), tanto, in difetto di altri elementi che con essa facciano corpo, non consente di ritenere perfezionata la modalità notificatoria di cui all'art. 60, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973. Occorre invece, a tal fine, che la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547;
Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163). Traspare palese allora il vizio inficiante il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, consistente nell'aver desunto dall'attestazione di spedizione apposta sulla relata dall'agente notificatore (oltremodo priva della menzione del numero identificativo della missiva e di alcun altro elemento da cui desumere i visti, indispensabili, dati identificativi) l'avvenuto inoltro al destinatario dell'atto della raccomandata informativa e nell'aver ritenuto, in difetto di tale indefettibile adempimento, provata la notifica della cartella di pagamento.
…”
Nel caso sottoposto a questo Giudicante, il documento prodotto dall' (doc. 9 fascicolo di parte) a CP_5
prova della corretta notificazione della Intimazione di Pagamento n°030 2023 900114 42 000 contiene la sottoscrizione della ricevuta di consegna del plico contenete detta intimazione da parte della Sig.ra qualificatasi madre del destinatario, e ciò in data 29.03.2023, ma nessun riferimento è Persona_1 fatto sulla convivenza tra madre e figlio, non solo, ma l'Avviso di Notifica al destinatario (c.d. raccomandata informativa) allegata non contiene gli estremi di alcuna raccomandata d'invio né tantomeno ciò lo si può evincere dall'ulteriore documento allegato che è una distinta contenete una serie di nominativi, tra cui, l'odierno opponente, ma è privo di data e di timbro, non solo, ma su detta copia risulta evidenziato in modo inequivocabile e a caratteri cubitali la scritta
“Documento ad uso interno non consegnare al postalizzatore”.
Ebbene, non vi è prova alcuna che sia stata inviata la raccomandata informativa, con la conseguenza che la notificazione dell'Intimazione di Pagamento testè richiamata è nulla ed inefficace, ai fini del procedimento esecutivo, non solo, ma essendo la stessa nulla non ha effetti neanche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ad analoga conclusione si perviene esaminando anche l'altra Intimazione di Pagamento, la n°030
2023 90001695 61 000 asseritamente notificata il 05.05.2023, anche questa, notificata a mezzo posta, ma ritirata da soggetto diverso dal destinatario, sempre dalla Sig.ra ma alla quale, anche Persona_1
in questo caso, non è documentato alcun invio della obbligatoria e necessaria raccomandata informativa al destinatario.
pagina 7 di 9 In conclusione, entrambe le Intimazioni di Pagamento cui fa riferimento l' risultano non aver CP_5
portato a temine il corretto processo notificatorio, per cui vanno dichiarate le relative notifiche.
In particolare l'Intimazione di Pagamento n°030 2023 900114 42 000 utilizzata per sostenere la legittimità del Pignoramento Presso Terzi, e mancando la prova di una corretta notificazione al destinatario, per come già esposto, deve ritenersi come non notificata, derivandone che mancando l'atto che deve obbligatoriamente precedere l'esecuzione, quando i titoli azionati, Cartelle di Pagamento e/o
Avvisi di Addebito o altro, siano stati notificati al debitore da oltre un anno, l'azione esecutiva promossa è viziata in modo insanabile..
La ritenuta nullità della notifica dell'atto di Intimazione, per le ragioni su esposte, la mancata prova della notifica della necessaria ed obbligatoria Intimazione di pagamento, ex art. 50 co. 2, D.P.R.
n°602/73, fa sì che il Pignoramento presso Terzi promosso dall' ed indicato in oggetto, sia CP_5
illegittimo e, quindi, inefficace, con la conseguenza che il provvedimento di condanna per la fase sommaria emesso dal G.E. vada revocato così come l'eventuale assegnazione di somme.
La conseguenza di quanto sopra non può non portare all'illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente della Riscossione.
Il tutto comporta, per come già rilevato, che nel caso di assegnazione delle somme nelle more della presente decisione, queste dovranno esser integralmente restituite alla parte opponente, ivi comprese quelle sostenute per iscrizione a ruolo del processo esecutivo o altre spese documentate.
Esposto ed evidenziato quanto appena precede, per puro tuziorismo, deve precisarsi che la evidenziata illegittimità del pignoramento assorbe ogni ulteriore ed altro approfondimento delle questioni sollevate, anche di merito, e le spese seguono alla soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Assorbite le altre eccezioni e le spese di lite tra l' ed il e la CP_5 Controparte_6 CP_3
sono compensate
[...]
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità ed inefficacia giuridica del pignoramento e dei successivi atti esecutivi nei confronti del debitore del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n°602 contraddistinto dal n°03084 2023 00000701001 del 06.04.2023 (cod. id. fasc. n°30/2023/317) e notificato il 17.04.2023 ed iscritto la n°617/2023 di R.G.E.- Sez. Mobiliare -; ordina al terzo pignorato, in persona del legale rappresentante pro tempore, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
D.P.R. n°602/1973, ove ciò non sia già avvenuto;
ordina all , in persona del legale rappresentante pro tempre, di Controparte_7
procedere alla restituzione, in favore del Sig. , di tutte somme, eventualmente, Parte_1 pagina 8 di 9 percepite direttamente o indirettamente dal terzo pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
ordina la cancellazione della eventuale trascrizione del pignoramento;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempre, al Controparte_7
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano, con distrazione in favore dell'Avvocato costituto di parte opponente, in applicazione dei parametri medi del DM n°55/2014 per come aggiornato dal DM n°37/2918 ed integrato dal D.M. n°147/2022, in complessivi €.3.397,00=, oltre accessori di legge;
Così deciso in IA RM, 27.05.2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di IA RM, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°376/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023, vertente
TRA
C.F. , da IA RM (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Salvatore Cerra, presso lo studio del quale in IA RM (CZ), alla Via Federico
Nicotera n°100 ha eletto domiciliato, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Istante Opponente -
E
, C.F./P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta, presso il cui studio in Catania, la Corso Italia n°46, è elettivamente domiciliata, giusto mandato a lite in atti,
- Resistente Opposta -
E
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato ex lege in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n°34 presso l'Avvocatura dello Stato di
Catanzaro, - Ente Impositore Opposto Contumace -
E
, in persona del Prefetto pro-tempore, Corso Giuseppe Mazzini Controparte_3
n°85, Catanzaro;
- Ente Impositore Opposto Contumace -
E
–, in persona del Direttore e legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, della Sede di Soverato (CZ); - terzo pignorato contumace -
pagina 1 di 9
OGGETTO: Opposizione P.P.T. esattoriale (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73).
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con giudizio iscritto 04.04.2024, parte ricorrente, si opponeva all'Atto di Pignoramento dei crediti verso Terzi (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73), n°03084 2023 00000701001 del 06.04.2023 (cod. id. fasc.
n°30/2023/317) e notificato il 17.04.2023 a mani della madre, e promosso nei suoi confronti e lamentando in sintesi, previa richiesta di sospensione:
“… . ILLEGITTIMITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IMPUGNATO.
Il pignoramento esattoriale notificato dall' al ricorrente è da Controparte_1 ritenersi illegittimo, sostanzialmente, per due motivi.
Il primo motivo riguarda il fatto che il sig. Giudice non ha mai ricevuto alcuna notifica degli atti menzionati nel pignoramento esattoriale, di conseguenza l'atto impugnato è da ritenersi nullo e/o illegittimo.
Secondo motivo di illegittimità, ancora più grave rispetto al primo, riguarda il fatto che le somme pignorate al ricorrente non possono essere interamente pignorate poiché rientranti in quelle dell'art.
545 cpc di nuova formulazione, per come modificato dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), stabilendo al comma VII che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.”.
…”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita solo l Controparte_1
, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, evidenziando la
[...] correttezza del processo notificatorio, come da documentazione allegata, si opponeva per dette ragioni alla sospensione del pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite;
le altre parti rimanevano contumaci.
pagina 2 di 9 All'udienza del 28.10.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc con rinvio all'odierna udienza, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi, per mero tuziorismo, ritiene di evidenziare e precisare quanto riscontrato dalla disamina degli atti del presente giudizio.
L'Atto di Pignoramento contiene n°5 titoli azionati formati da n°4 Cartelle di Pagamento, le cui presunte notifiche sono tutte precedenti l'atto di Pignoramento presso Terzi di oltre un anno, e n°1 Intimazione di Pagamento.
Le Cartelle sono la:
n°030 2016 00129666 03 000 presuntivamente notificata in data 29/03/2017
n°030 2017 00005180 27 000 presuntivamente notificata in data 27/07/2017
n°030 2019 00140721 33 000 presuntivamente notificata in data 23/05/2022 e
n°030 2020 00053226 34 000 presuntivamente notificata in data 25/01/2022 mentre l'Intimazione di Pagamento n°030 2023 90011441 42 000 è stata notificata il 29.03.2023 nelle mani di persona diversa dal destinatario, Sig.ra Persona_1
La documentazione allegata dall' oltre a copia dell'atto di Pignoramento Presso Terzi, vi sono CP_5
degli estratti di ruolo, copia di un sollecito di pagamento (doc. n°14), copia dell'Intimazione di
Pagamento precitata ed altra notificata in data 05.05.2023 a mezzo posta sempre a mani di Per_1
persona di famiglia, nonché copia delle cartelle esattoriali, per tutti, salvo per il sollecito, è stata
[...] depositata documentazione tendente a provare l'avvenuta notifica dell'atto di riferimento.
Parte opponente lamenta preliminarmente la mancata conoscenza degli atti di ché trattasi considerata la loro notificazione non avvenuta correttamente, e successivamente delle questioni di merito.
Preliminarmente si rileva che la richiesta di sospensione di parte istante non può trovare accoglimento perché preclusa al Giudice del Merito ed essendo di esclusiva competenze del G.E. .
Premesso brevemente quanto sopra, è, in ogni caso è onere del Giudicante, lamentando parte istante in sintesi un vizio del processo notificatorio, esaminare attentamente la regolarità della notifica e la presenza di tutti preliminari all'esecuzione.
Il procedimento esattoriale è scandito da tempi, termini e fasi ben precise, la cui violazione comporta o potrebbe comportare la nullità degli atti presupposti o successivi, è necessario, quindi, che questi vengano effettuati rigorosamente nelle modalità previste dalla normativa specifica.
Ebbene, anche in questo caso la Suprema Corte ha avuto modo di valutare la circostanza oggetto d'eccezione da parte istante, infatti la S.C. a Sezioni Unite, con decisione n°5791/2008 ha avuto modo di precisare che “… La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, pagina 3 di 9 con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è
l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato): per far valere tale nullità il contribuente può scegliere di impugnare la sola cartella, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
oppure può impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto mai ricevuto, contestando radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non può essere censurata in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. …”, conseguentemente “… l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. …”.
Orientamento di legittimità rimasto invariato, infatti, in tema di riscossione “… la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una serie procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario;
l'omissione anche di un solo atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato a nulla rilevando l'eventuale notifica di atti intermedi …” (S.C. Sez. Un.
n°10012/2021; S.C. n°37914/2022 n°13314/2021 – n°565/2020)
Ebbene, parte istante ha evidenziato l'assenza di notifica nei suoi confronti degli atti presupposti all'atto di esecuzione, l'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali.
Considerato che le cartelle esattoriali, da quanto emerge dagli di causa, risultano notificate oltre un anno prima della dell'avviata esecuzione, l'atto presupposto principale e necessario, anche ai fini di pagina 4 di 9 un'eventuale azione recuperatoria riguardo alle cartelle, è l'Intimazione di Pagamento n°030 2023
90011441 42 000 che è stata notificata il 29.03.2023 nelle mani di persona diversa dal destinatario,
Sig.ra e di cui va verificata la validità della notifica sulla base della documentazione Persona_1
allegata dall'Agente per la Riscossione ai fini della prova di un corretto procedimento notificatorio e, quindi, della legittimità dell'azionata esecuzione presso terzi, mentre, per l'altra Intimazione, la n°030
2023 90001695 61 000 asseritamente notificata il 05.05.2023 sempre a persona diversa dal destinatario, ha influenza relativa nel procedimento esecutivo in questione e solo per questioni attinenti la prescrizione, non essendo richiamato nell'atto di pignoramento.
Ritiene, questo Giudicante, che l'eccezione principale ed assorbente mossa da parte ricorrente riguarda in particolar modo, come già esposto, la mancanza della notifica di un atto che precede o preavverta l'esecuzione, come l'Intimazione di Pagamento in presenza di determinati presupposti.
L'eventuale non corretta notificazione dell'Intimazione, quale atto necessario presupposto, comporterebbe la illegittimità dell'azionata esecuzione, perché mancante di un atto presupposto in presenza di titoli notificati da oltre un anno dalla data d'esecuzione, cioè la violazione dell'art. 50 del
D.p.r. n°602/1973 (S.C. n°19736/2018).
Infatti, la mancata o non corretta notifica dell'Intimazione di Pagamento, nel caso in cui le cartelle esattoriali risultino notificate al destinatario da oltre un atto, essendo un atto obbligatorio pena, ex art. 50, co. 2, D.P.R. n°602/73, la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa propedeutica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, in tal senso tra le tante la richiamata S.C. n°19736/2018.
Ebbene, nel caso in esame, per come già evidenziato, l'Intimazione di Pagamento, contenente le n°4 cartelle esattoriali in precedenza riportate, è stata notificata a soggetto diverso dal destinatario.
In questi casi, la notificazione ai sensi dell'art. 60 del DPR n°600/1973 e dell'art. 26 del DPR
n°602/1973, prevedono che ove la notifica sia eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario,
l'ufficiale deve dare notizia dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Il dettato normativo citato è stato non solo ribadito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che, sul punto, ha evidenziato che “… l'art. 60 del DPR n. 600 del 1973 oltre a rinviare alla disciplina del codice di procedura civile richiede, anche in caso di consegna di un atto di riscossione a mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o autorizzati dall'ufficio delle imposte …” (Corte di Cass., Ord. n. 23478 del 02.09.2024; ex multis Corte di Cass, Ord. n. 27446 del 20.09.2022, Corte di Cass.,
Sez. VI, Ord. n. 14093 del 04.05.2022, Cass. Civ., sent. 2868/2017), ma è stato altresì ampliato, atteso che, in tema di notifica di atti esattoriali nei confronti del contribuente, è stato statuito che “… ai fini del pagina 5 di 9 perfezionamento del procedimento di notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione …” (Cass. Civile, Ord. n. 13331 del 14/05/2024).
Secondo il principio giurisprudenziale ormai granitico (applicabile anche alla notifica delle cartelle di pagamento) in caso di consegna di un atto di riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, anche se familiare, sorge comunque l'onere in capo all'Agente dell'esazione dimostrare tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR n. 600/73.
L'Ordinanza n°23653/2024 della S.C. Sez. III^, nei casi di notifica a soggetto diverso dal destinatario ha avuto modo di chiarire, che oltre alla necessità dell'invio della raccomandata informativa, quale prova di una corretta notificazione, anche che “… Onde motivare la validità della notifica della cartella, il giudice territoriale ha ritenuto provato l'invio della raccomandata informativa in base alla dichiarazione dell'agente notificatore, riportata nella relata di notifica e così formulata «della consegna ho informato il destinatario con raccomandata», attestazione cui ha attribuito valenza fidefacente sino a querela di falso, dacché rilasciata dall'ufficiale della riscossione. L'argomentazione non è conforme a diritto. Sull'argomento, va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di siffatta raccomandata con l'indicazione del solo numero (e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario) copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero (così
Cass. 12/07/2018, n. 18472; Cass. 22/05/2015, n. 10554). Si spiega. L'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai «fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata (di cui, se del caso, menzioni anche il numero) copre, sino a querela di falso, soltanto la circostanza dell'avvenuto inoltro di una raccomandata (ovvero quella contrassegnata dai riferimenti identificativi numerici, ove specificati) ma non somministra alcuna indicazione circa l'indirizzo di spedizione, né in ordine al destinatario della missiva (così, oltre alle pronunce sopra citate, Cass.
08/05/2015, n. 9358; Cass. 04/04/1998, n. 3497). Mancando detti indispensabili elementi, normalmente desumibili dalla ricevuta di spedizione che, ad essa allegata, facesse corpo con la relata, risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario. Ne consegue che, qualora nella relata di notificazione sia attestato unicamente l'invio di una raccomandata informativa (ancorché con la pagina 6 di 9 menzione del numero della stessa), tanto, in difetto di altri elementi che con essa facciano corpo, non consente di ritenere perfezionata la modalità notificatoria di cui all'art. 60, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973. Occorre invece, a tal fine, che la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547;
Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163). Traspare palese allora il vizio inficiante il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, consistente nell'aver desunto dall'attestazione di spedizione apposta sulla relata dall'agente notificatore (oltremodo priva della menzione del numero identificativo della missiva e di alcun altro elemento da cui desumere i visti, indispensabili, dati identificativi) l'avvenuto inoltro al destinatario dell'atto della raccomandata informativa e nell'aver ritenuto, in difetto di tale indefettibile adempimento, provata la notifica della cartella di pagamento.
…”
Nel caso sottoposto a questo Giudicante, il documento prodotto dall' (doc. 9 fascicolo di parte) a CP_5
prova della corretta notificazione della Intimazione di Pagamento n°030 2023 900114 42 000 contiene la sottoscrizione della ricevuta di consegna del plico contenete detta intimazione da parte della Sig.ra qualificatasi madre del destinatario, e ciò in data 29.03.2023, ma nessun riferimento è Persona_1 fatto sulla convivenza tra madre e figlio, non solo, ma l'Avviso di Notifica al destinatario (c.d. raccomandata informativa) allegata non contiene gli estremi di alcuna raccomandata d'invio né tantomeno ciò lo si può evincere dall'ulteriore documento allegato che è una distinta contenete una serie di nominativi, tra cui, l'odierno opponente, ma è privo di data e di timbro, non solo, ma su detta copia risulta evidenziato in modo inequivocabile e a caratteri cubitali la scritta
“Documento ad uso interno non consegnare al postalizzatore”.
Ebbene, non vi è prova alcuna che sia stata inviata la raccomandata informativa, con la conseguenza che la notificazione dell'Intimazione di Pagamento testè richiamata è nulla ed inefficace, ai fini del procedimento esecutivo, non solo, ma essendo la stessa nulla non ha effetti neanche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ad analoga conclusione si perviene esaminando anche l'altra Intimazione di Pagamento, la n°030
2023 90001695 61 000 asseritamente notificata il 05.05.2023, anche questa, notificata a mezzo posta, ma ritirata da soggetto diverso dal destinatario, sempre dalla Sig.ra ma alla quale, anche Persona_1
in questo caso, non è documentato alcun invio della obbligatoria e necessaria raccomandata informativa al destinatario.
pagina 7 di 9 In conclusione, entrambe le Intimazioni di Pagamento cui fa riferimento l' risultano non aver CP_5
portato a temine il corretto processo notificatorio, per cui vanno dichiarate le relative notifiche.
In particolare l'Intimazione di Pagamento n°030 2023 900114 42 000 utilizzata per sostenere la legittimità del Pignoramento Presso Terzi, e mancando la prova di una corretta notificazione al destinatario, per come già esposto, deve ritenersi come non notificata, derivandone che mancando l'atto che deve obbligatoriamente precedere l'esecuzione, quando i titoli azionati, Cartelle di Pagamento e/o
Avvisi di Addebito o altro, siano stati notificati al debitore da oltre un anno, l'azione esecutiva promossa è viziata in modo insanabile..
La ritenuta nullità della notifica dell'atto di Intimazione, per le ragioni su esposte, la mancata prova della notifica della necessaria ed obbligatoria Intimazione di pagamento, ex art. 50 co. 2, D.P.R.
n°602/73, fa sì che il Pignoramento presso Terzi promosso dall' ed indicato in oggetto, sia CP_5
illegittimo e, quindi, inefficace, con la conseguenza che il provvedimento di condanna per la fase sommaria emesso dal G.E. vada revocato così come l'eventuale assegnazione di somme.
La conseguenza di quanto sopra non può non portare all'illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente della Riscossione.
Il tutto comporta, per come già rilevato, che nel caso di assegnazione delle somme nelle more della presente decisione, queste dovranno esser integralmente restituite alla parte opponente, ivi comprese quelle sostenute per iscrizione a ruolo del processo esecutivo o altre spese documentate.
Esposto ed evidenziato quanto appena precede, per puro tuziorismo, deve precisarsi che la evidenziata illegittimità del pignoramento assorbe ogni ulteriore ed altro approfondimento delle questioni sollevate, anche di merito, e le spese seguono alla soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Assorbite le altre eccezioni e le spese di lite tra l' ed il e la CP_5 Controparte_6 CP_3
sono compensate
[...]
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità ed inefficacia giuridica del pignoramento e dei successivi atti esecutivi nei confronti del debitore del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n°602 contraddistinto dal n°03084 2023 00000701001 del 06.04.2023 (cod. id. fasc. n°30/2023/317) e notificato il 17.04.2023 ed iscritto la n°617/2023 di R.G.E.- Sez. Mobiliare -; ordina al terzo pignorato, in persona del legale rappresentante pro tempore, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
D.P.R. n°602/1973, ove ciò non sia già avvenuto;
ordina all , in persona del legale rappresentante pro tempre, di Controparte_7
procedere alla restituzione, in favore del Sig. , di tutte somme, eventualmente, Parte_1 pagina 8 di 9 percepite direttamente o indirettamente dal terzo pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
ordina la cancellazione della eventuale trascrizione del pignoramento;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempre, al Controparte_7
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano, con distrazione in favore dell'Avvocato costituto di parte opponente, in applicazione dei parametri medi del DM n°55/2014 per come aggiornato dal DM n°37/2918 ed integrato dal D.M. n°147/2022, in complessivi €.3.397,00=, oltre accessori di legge;
Così deciso in IA RM, 27.05.2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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