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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di OL - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4189/2019, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica all'udienza del
16 aprile 2025
TRA
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Viscolo e dall'Avvocato Antonello Maria Mazza
e nello studio del primo in Ottaviano alla via Pacioni n. 26 elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti, indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziella Mandato, dell'Avvocatura P.IVA_1
Regionale, in virtù di procura generale alle liti per notar del 14 marzo 2018, Persona_1
rep. n. 33646, racc. n. 15752, elettivamente domiciliata nel palazzo della Regione in OL alla via Santa Lucia n. 81, indirizzo di posta elettronica certificata
. egione.campania.it Email_3 Email_4
NONCHÉ
di OL, in persona del Direttore Generale pro Controparte_2
tempore dell' Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
1 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 2017/2019 del 22 febbraio 2019 depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019 in materia di risarcimento del danno da emotrasfusione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025 e in assenza come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata tramite p.e.c. in data 22 settembre 2019 e iscritta a ruolo successivo 30 settembre 2025 contenente invito a costituirsi per l'udienza del 20 marzo 2020 ha impugnato la sentenza n. 2017/2019 del 12 febbraio 2019 Parte_1
depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019, che ha respinto la domanda risarcitoria da lei proposta contro la e la Gestione liquidatoria della ex di OL Controparte_1 CP_2 per l'infezione da virus HCV contratta a seguito di trasfusione ematica eseguita presso l' di OL nel corso di un ricovero per ustioni dal 25 Controparte_4 CP_5
maggio al 28 giugno 1980, compensando le spese di lite tra le parti costituite.
1.1. Con l'appello ha deplorato insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita in prime cure e ha concluso perché, in sua riforma, sia accolta la domanda e condannati gli enti convenuti a risarcirla tramite il pagamento della somma non inferiore ad € 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con il favorevole regolamento delle spese del giudizio da distrarre ai difensori antistatari.
2. In data 24 febbraio 2020 si è costituita la ribadendo la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva e in subordine l'infondatezza della pretesa avversaria, concludendo per la conferma della sentenza.
3. È rimasta contumace la liquidatoria di OL, cui l'appello è CP_2 CP_2 CP_2
stato notificato nel domicilio digitale e regolarmente ricevuto in casella per cui ne va dichiarata la contumacia.
4. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio, comunque consultabile dal telematico completo dei verbali dell'udienza scansionati.
Dopo lo scardinamento d'altro ruolo e l'assegnazione ad una sezione diversa è stata fissata l'udienza per l'assunzione in decisione che il legale di parte attrice ha chiesto di celebrare in presenza. All'udienza del 16 aprile 2025 così svolta, presente il solo legale della parte appellante che ha precisato le sue conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e
2 Corte d'Appello di OL - sezione seconda concesso i termini dell'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2014 ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di OL la Gestione Liquidatoria della ex di OL CP_2
e la per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine ai danni da lei Controparte_1 riportati a causa della contrazione di una epatopatia conseguente a trasfusioni a cui era stata sottoposta durante un ricovero del maggio 1980 presso gli OO.RR. di OL e, per l'effetto, ha chiesto condannarsi le convenute al risarcimento di tutti i danni come quantificati secondo giustizia ovvero all'esito di C.T.U., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite. Ha dichiarato d'essere stata emotrasfusa con sangue infetto nel corso del ricovero tra maggio e giugno 1980 e di avere scoperto la sua sieropositività al virus HCV nel corso del ricovero ospedaliero del 9 settembre 2004. Ha aggiunto d'avere proposto istanza al
Ministero della Salute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 ottenendo il riconoscimento dalla Commissione Medica Ospedaliera del nesso causale tra gli eventi trasfusionali e la patologia epatica. Ha dunque profilato la responsabilità dell'ente ospedaliero per omesso controllo del sangue utilizzato.
5.2. Si è costituita in giudizio la eccependo in via del tutto pregiudiziale Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva ovvero di titolarità dal lato passivo del rapporto e, nel merito, l'infondatezza della domanda come proposta nei confronti delle convenute.
5.3. Nella contumacia della Gestione Liquidatoria della ex di OL, pure CP_2
correttamente evocata, il giudizio è stato istruito con l'espletamento della consulenza tecnica demandata al dott. . CP_6
All'udienza del 21 settembre 2018 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale, richiamando precedenti della Corte
d'Appello di OL (n. 2879/2018; n. 4056/201) su questioni analoghe inerenti trasfusioni eseguite in ospedale nel 1980 ha negato la legittimazione delle parti convenute quali successori dei rapporti giuridici obbligatori delle unità sanitarie locali o delle aziende
3 Corte d'Appello di OL - sezione seconda ospedaliere – tali essendolo solo dei beni e delle attrezzature – invece trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri. Nel precedente indicato dal giudice di prime cure che vi si è conformato, la Corte d'Appello partenopea, le cui statuizioni hanno costituito motivazione della sentenza, ha così affermato: “la L. n. 833 del 1978, con il disposto normativo dell'art. 66 commi 2 e 4, individua il Comune come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri, mentre assegna all'unità sanitaria la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario (tra le varie Cassazione civile 11 novembre 1996 n. 9842). Di qui il principio secondo cui ai Comuni va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per le pretese risarcitorie ed il recupero dei crediti relativi ai rapporti debitori facenti capo ai soppressi enti ospedalieri (ex plurimis Cassazione 10 maggio 2000 n. 5945; Cassazione 2000 n. 10198;
Cassazione 08.03.2005 n. 5038; Cassazione 12.07.2006 n. 15761; Cassazione 14.10.2011 n. 21241;
Cassazione 2011 n. 27895; Cassazione 05.04.2012, n. 5545; Cassazione 20.01.2017 n. 27895). Né siffatto assetto è stato modificato dalla disciplina del D.L. n. 382 del 1987 art. 12 (convertito nella L.
n. 456 del 1987), la quale ha previsto una mera imputazione contabile dei residui debiti degli enti Contr ospedalieri soppressi alla gestione corrente della ma non ha inciso sulla titolarità del debito, persistente in capo al Comune (Cassazione 3 ottobre 1997 n. 9660; Cassazione 23 gennaio 1997 n.
692; Cassazione 2 dicembre 1992 n. 12841)”, richiamando ulteriore ampia giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14.10.2011 n. 21241; Cassazione 05.04.2012 n. 5545; Cassazione
20.10.2016 n. 21298; Cassazione 12.07.2006 n. 15761; Cassazione 02.12.1992 n. 12841).
Il giudice di prime cure ha osservato come l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza sia nel senso che l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito commesso da un ex ente Contr ospedaliero poi divenuto veda legittimato passivo in luogo della Regione di competenza il Comune territorialmente competente, e ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 12 del D.L. n. 382/1987 opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore, richiamando Cassazione civile 20 gennaio 2017 n.
1420, in cui è scritto che “la disciplina dettata dal D.L. del 1987 e in particolare l'art. 12, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve quindi escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (cfr. Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 27895/2011; Cass. n.
5545/2012). Di conseguenza, non essendosi verificato alcun trasferimento delle obbligazioni dal
4 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Contr patrimonio del a quello delle prima e delle Regioni poi, la titolarità dell'obbligazione CP_7
è rimasta in capo al ”.. Una volta escluso il trasferimento delle obbligazioni dal CP_8
Contr patrimonio del a quello delle prima e della Regioni poi, riconoscendo CP_7
conservata in capo al la legittimazione, la domanda è stata respinta. CP_7
Nel rigettare per la superiore motivazione le domande proposte nei confronti degli odierni convenuti è stata assorbita la necessità di approfondimento peritale sui profili di eventuale imperizia o negligenza dei sanitari dell'ospedale CP_5
Le spese di lite sono state compensate tra le parti per i contrastanti orientamenti giurisprudenziali anche sopravvenuti all'instaurazione della lite.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 22 settembre 2019 alle parti appellate, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi con la sospensione feriale, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il
22 febbraio 2019, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno
2014. Il differimento della data dell'udienza per Covid ha permesso compiuto esercizio alle difese di tutte le parti, costituite e non.
8. Con l'impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente escluso la legittimazione passiva della Regione e della Gestione liquidatoria.
Dopo avere illustrato la giurisprudenza che ha stigmatizzato la differenza tra risarcimento del danno conseguente al contagio con sangue infetto e indennizzo ai sensi della legge
210/1992, ha osservato come l'erogazione di quest'ultimo sia stata demandata alle Regioni per effetto dell'art. 114 del d.lgs. 112/1998, sostenendo la tesi che la legittimazione del
Ministero sia soltanto formale, essendone le funzioni attribuite agli enti territoriali, materialmente obbligati alla prestazione indennitaria. Sempre in capo alle a quindi CP_1
ascritto le funzioni di tutela pubblica della salute, individuandole come articolazioni del
S.S.N., opinando assenza di alterità tra soggetto danneggiante e soggetto erogante la provvidenza. Nella decisione impugnata ha ravvisato violazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione n. 577/2008 e del d.P.R. n. 1256/1971, ribadendo comunque la responsabilità della struttura ospedaliera ai sensi dell'art. 1176 c.c.. A legittimare processualmente la ha infine richiamato le legge n. 724 del 23 dicembre 1994. CP_1
9. L'appello è infondato. 5 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
La Corte territoriale conferma la correttezza della decisione fatta propria dal primo giudice in ordine al rilievo della carenza di legittimazione passiva della e della Controparte_1
Contr Gestione liquidatoria della coinvolta rispetto alla domanda risarcitoria dell'attrice, atteso che delle conseguenze del fatto illecito dedotto in giudizio (posto in essere nel 1980, dal personale sanitario dell'ente ospedaliero indicato) avrebbe dovuto rispondere, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833/1978, il quale successore ex lege del Controparte_9
disciolto ente ospedaliero, senza alcuna rilevanza, né della successiva legislazione intervenuta in materia sanitaria, né dell'eventuale diversa insorgenza nel tempo della stabilizzazione dei postumi invalidanti dell'illecito dedotto in giudizio e dell'acquisita consapevolezza, da parte della danneggiati, della riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità del personale sanitario dell' Parte_2
Né giova a mutare la superiore conclusione quanto scritto in comparsa conclusionale a proposito del fatto che le Regioni abbiano assunto i compiti del Ministero nell'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, come riferito da Cassazione civile 14 febbraio 2019. Si tratta di petitum non costituente il tema dell'odierno contenzioso. Consta che altra azione sia stata proposta contro il Ministero della Salute e la Controparte_1 per quanto riguarda l'indennizzo dinanzi al Tribunale di Nola di cui la stessa attrice ha prodotto la sentenza di rigetto della sua domanda - n. 2951/2015 - insieme alla comparsa conclusionale in primo grado (deposito telematico del 19 novembre 2018). In quest'ultimo scritto l'IA ha ribadito di voler coinvolgere nel giudizio civile – lo stesso proseguito dall'odierno appello - l'azione contro la nella qualità di successore a titolo CP_1
Contr universale delle poste debitorie e creditorie delle ex in base alla legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
10. Giova ripercorrere, sinteticamente, la normativa - in vigore dagli anni '60 - sugli obblighi di controllo, direttiva e vigilanza del sangue umano. Essi effettivamente gravano sul
Ministero della Salute e così già all'epoca della trasfusione per cui è causa (1980). La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 della legge 296/1958 che ha attribuito al Ministero della Sanità la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, sebbene tale norma non costituisca l'unica fonte del dovere di emovigilanza del Ministero. La legge 592/1967, infatti, all'art. 1, ha attribuito all'allora Ministero della
Sanità (oggi Ministero della Salute) la vigilanza ed il compito di emanare le direttive
6 Corte d'Appello di OL - sezione seconda tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, mentre all'art. 21 ha assegnato al medesimo dicastero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione del sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico. Il successivo d.P.R. n. 1256/1971 ha confermato in capo al Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia.
Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza di merito e di legittimità (già
Cassazione SS.UU. n. 581/2008 e, più di recente, Cassazione n. 11298/2020) ha costantemente affermato la responsabilità del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. da omessa vigilanza in caso di contagio da epatite C.
11. L'azione proposta dall' tuttavia, ha coinvolto gli enti succeduti all'Ospedale Parte_1 che ha praticato materialmente il trattamento sanitario e la trasfusione con sangue infetto che integra senz'altro azione esperibile fondata sull'imperizia medica e sul “contratto di spedalità” (anche in termini di obbligazione da contatto sociale).
Lo dimostra il paragrafo 8 della citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado che ha ascritto la responsabilità in capo all'ente ospedaliero quale gestore del servizio sanitario per la scorretta prestazione medica e chiarito la natura contrattuale dell'azione, a prescindere dalla responsabilità individuale dei dipendenti.
Conferma se ne ha dal successivo paragrafo 9 del libello per il Tribunale laddove si è richiamato il compito ministeriale di preservare la salute pubblica e vigilare su preparazione e distribuzione degli emoderivati, ribadendo al paragrafo 10 l'intenzione di agire contro la struttura ospedaliera e i suoi aventi causa per negligenza e imperizia nell'adempimento della prestazione sanitaria.
Vero è che nel primo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. è stata depositata la memoria per l'udienza del 15 gennaio 2016 in cui è contenuto un riferimento alla responsabilità extracontrattuale, ma l'azione è stata ugualmente rivolta contro i soli soggetti già convenuti e sulla base del medesimo titolo dedotto, non risultando licenziate conclusioni diverse.
In particolare nulla nell'azione proposta in primo grado induce a ritenere che si sia agito per accedere all'indennizzo rispetto al quale è stata resa la decisione richiamata in conclusionale
(Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 4415) in cui si legge che “l'erogazione dell'indennizzo, originariamente gravante sul Ministero della Salute, è stata successivamente demandata alle Regioni, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (e dei d.P.C.M. 26 maggio 7 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
2000, d.P.C.M. 8 gennaio 2002 e d.P.C.M. 24 luglio 2003, sia pur fatta salva la persistente legittimazione passiva del Ministero nelle controversie volte al suo riconoscimento …)” per sostenere la “legittimazione processuale passiva soltanto formale del Ministero, attesa l'attribuzione delle relative funzioni amministrative alle Regioni, che godono (e dispongono in via autonoma), allo scopo, di trasferimenti di risorse dal bilancio statale e che risultano, conseguentemente, i soggetti materialmente obbligati all'erogazione della prestazione indennitaria”.
L'ammissibilità dell'odierna azione non è dubbia (ed è stata infatti scrutinata dal Tribunale) ma la questione che essa preliminarmente pone attiene all'individuazione del soggetto passivo titolare dell'obbligazione risarcitoria che va affrontata preliminarmente al merito. Contr 12. Sulla legittimazione passiva alla domanda relativa ad obbligazione di disciolta nl senso prescelto dalla sentenza oggetto dell'odierna impugnazione che l'ha esclusa in capo agli enti evocati, individuandola nel Comune (per le ragioni espresse al § 6), milita la legge
23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, il cui art. 66 ha disposto che la titolarità dei rapporti passivi già gravanti sui soppressi enti ospedalieri è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a titolo di successione universale, con la conseguenza che alle amministrazioni comunali va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il recupero dei relativi crediti (ex multis Cassazione civile sez. III
20.01.2017, n. 1420; Cassazione civile sez. III 05.04.2012, n. 5545; Cassazione civile 11.10.2011,
n. 27895; Cassazione civile sez. I 14.10.2011 n. 21241; Cassazione civile sez. III 12.07.2006 n.
15761; Cassazione civile, 08.03.2005, n. 5038; Cassazione civile 03.08.2000, n. 10198;
Cassazione civile 10.05.2000, n. 5945; Cassazione civile 23.01.1997, n. 692; Cassazione civile
20.03.1996, n. 2390; Cassazione civile 11.03.1996, n.1994; Cassazione civile 06.03.1996, n.
1779; Cassazione civile 28.12.1994, n. 11243; Cassazione civile 09.11.1993, n. 11067).
Il quadro normativo di riferimento è francamente complesso per l'innestarsi di interventi successivi, di cui conviene dare sintetico conto.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della legge 23 ottobre 1992, n. 241, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) ha realizzato il riordinamento della disciplina in Contr materia sanitaria, con la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende Unità Parte_3
aventi natura di “Enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica di
[...] autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art. 3).
8 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
L'art. 6 comma 1° della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cui parte appellante si è ripetutamente riferita fin dal primo grado del giudizio, ha disposto che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle Aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”.
L'art. 2 comma 14° della legge 28 dicembre 1995, n. 549, invece, ha stabilito che “per
l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali e delle al Controparte_10
31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai Direttori Generali delle istituite Unità Sanitarie Locali le funzioni di Commissari Liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende”, trasformando in di cui Controparte_11 all'art. 6 comma 1° della legge n. 724 del 1994.
Nondimeno, tale successione di norme – inclusa quella cui l'appellante affida l'indicazione della legittimazione intesa come titolarità del rapporto in capo alla o in limine alla CP_1
Gestione liquidatoria che ha stigmatizzato d'avere convenuto in giudizio - non muta il principio applicato dal Tribunale.
Esso è coerente con la lettera dell'art. 66 cit. il quale, al comma 2, prevede che “i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono attribuiti ai comuni competenti per territorio” e, al comma 4, affida “alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria”, espressione della volontà del legislatore di individuare il Comune territorialmente competente come successore riguardo ai rapporti obbligatori (ivi comprese le obbligazioni risarcitorie, tanto d'indole contrattuale, quanto di natura extracontrattuale) dei disciolti enti Contr ospedalieri e di assegnare, invece, alla la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario, estranei alla fattispecie in esame, in tal modo ponendo esclusivamente a carico dello stesso eventuali passività derivanti dalla precedente CP_7
gestione ed evitando di gravare le aziende di nuova costituzione.
Il sospetto che il prefato art. 66 possa essere contrario ai principi costituzionali - in primis all'art. 24 Cost. – è stato già in passato fugato con l'argomento che il legislatore si sia limitato, attraverso tale norma, a regolare un ordinario meccanismo di successione nei rapporti giuridici di pertinenza di enti pubblici soppressi, individuando con precisione i soggetti (i
9 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Comuni territorialmente competenti) destinati a succedere nei rapporti giuridici obbligatori dei disciolti enti ospedalieri.
Dell'indifferenza al fenomeno successorio della sopravvenienza del D.L. 19 settembre 1987, Contr n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456 che, imputando alla di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, si è già detto, come pure dell'irrilevanza dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1993 che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle
[...]
dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già CP_10 trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 21241 del 14.10.2011, cit.).
12. Non depongono in senso diverso le decisioni che parte appellante ha prodotto con la comparsa conclusionale che attengono a fattispecie non perfettamente conformi, sia per ragioni temporali (non avendo riguardato epoche storiche simili e prestazioni rese dai disciolti enti ospedalieri della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sia per tipologia d'azione proposta.
La Corte regolatrice che in tempi non particolarmente recenti si era già occupata della questione, ritenendo esistente un contrasto di giurisprudenza sull'esegesi dell'art. 66 - tra
Cassazione civile n. 18220 del 3 luglio 2008, incline a ravvisare il ridetto fenomeno Contr successorio in capo alle Regioni o, per esse, alle e altre sentenze, tra cui Cassazione n.
3928/2000, Cassazione n. 15761/2006, Cassazione n. 15761/2006; Cassazione n. 21241/2011,
Cassazione n. 27895/2011 e Cassazione 5545/2012 che lo hanno escluso interpretando il comma II dell'art. 12 del D.L. n. 382/1987 con un significato solo contabile che lascia immutata la titolarità della posizione in capo al – ha reso ordinanza interlocutoria. CP_7
Ad essa, tuttavia, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota in data 31 marzo
2016, ha restituito gli atti alla terza sezione civile evidenziando come, sulla questione, non sarebbe ravvisabile un contrasto sincronico tra diversi orientamenti, in quanto l'indirizzo della sentenza n. 18220/2008 risulta, da un lato, disallineato rispetto al precedente orientamento e, dall'altro, non condiviso dalla giurisprudenza successiva.
Allo stato non consta alcun utile ripensamento della Corte regolatrice sulla questione che anche in tempi più recenti è stata risolta nel medesimo modo.si segnala così Cassazione civile sez. III, 09.11.2020, n. 24990 in cui è scritto che “In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente 10 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della o delle Unità Sanitarie Locali”, CP_1 per i medesimi e noti argomenti esegetici sugli stessi testi normativi già scrutinati, in perfetta sintonia con Cassazione, III sezione civile sentenza 20.01.2017 n. 1420.
13. Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza con esso attinta integralmente confermata.
Per l'effetto è impedito l'accesso al merito e alle istanze anche istruttorie della parte già attrice.
La complessità della questione e l'eccezionale difficoltà d'inquadramento normativo in una alla minima difesa che a svolto la sola parte appellata costituita, che si è limitata in CP_1 appello a presentare una comparsa di costituzione con argomenti del tutto analoghi a quelli già spesi nel corso del giudizio di primo grado inducono alla compensazione integrale delle spese del giudizio.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Parte_1
OL n. 2017/2019 del 22 febbraio 2019 depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019;
− compensa tra le parti le spese del grado;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 2 luglio 2025
11 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4189/2019, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica all'udienza del
16 aprile 2025
TRA
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Viscolo e dall'Avvocato Antonello Maria Mazza
e nello studio del primo in Ottaviano alla via Pacioni n. 26 elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti, indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziella Mandato, dell'Avvocatura P.IVA_1
Regionale, in virtù di procura generale alle liti per notar del 14 marzo 2018, Persona_1
rep. n. 33646, racc. n. 15752, elettivamente domiciliata nel palazzo della Regione in OL alla via Santa Lucia n. 81, indirizzo di posta elettronica certificata
. egione.campania.it Email_3 Email_4
NONCHÉ
di OL, in persona del Direttore Generale pro Controparte_2
tempore dell' Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
1 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 2017/2019 del 22 febbraio 2019 depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019 in materia di risarcimento del danno da emotrasfusione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025 e in assenza come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata tramite p.e.c. in data 22 settembre 2019 e iscritta a ruolo successivo 30 settembre 2025 contenente invito a costituirsi per l'udienza del 20 marzo 2020 ha impugnato la sentenza n. 2017/2019 del 12 febbraio 2019 Parte_1
depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019, che ha respinto la domanda risarcitoria da lei proposta contro la e la Gestione liquidatoria della ex di OL Controparte_1 CP_2 per l'infezione da virus HCV contratta a seguito di trasfusione ematica eseguita presso l' di OL nel corso di un ricovero per ustioni dal 25 Controparte_4 CP_5
maggio al 28 giugno 1980, compensando le spese di lite tra le parti costituite.
1.1. Con l'appello ha deplorato insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita in prime cure e ha concluso perché, in sua riforma, sia accolta la domanda e condannati gli enti convenuti a risarcirla tramite il pagamento della somma non inferiore ad € 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con il favorevole regolamento delle spese del giudizio da distrarre ai difensori antistatari.
2. In data 24 febbraio 2020 si è costituita la ribadendo la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva e in subordine l'infondatezza della pretesa avversaria, concludendo per la conferma della sentenza.
3. È rimasta contumace la liquidatoria di OL, cui l'appello è CP_2 CP_2 CP_2
stato notificato nel domicilio digitale e regolarmente ricevuto in casella per cui ne va dichiarata la contumacia.
4. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio, comunque consultabile dal telematico completo dei verbali dell'udienza scansionati.
Dopo lo scardinamento d'altro ruolo e l'assegnazione ad una sezione diversa è stata fissata l'udienza per l'assunzione in decisione che il legale di parte attrice ha chiesto di celebrare in presenza. All'udienza del 16 aprile 2025 così svolta, presente il solo legale della parte appellante che ha precisato le sue conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e
2 Corte d'Appello di OL - sezione seconda concesso i termini dell'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2014 ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di OL la Gestione Liquidatoria della ex di OL CP_2
e la per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine ai danni da lei Controparte_1 riportati a causa della contrazione di una epatopatia conseguente a trasfusioni a cui era stata sottoposta durante un ricovero del maggio 1980 presso gli OO.RR. di OL e, per l'effetto, ha chiesto condannarsi le convenute al risarcimento di tutti i danni come quantificati secondo giustizia ovvero all'esito di C.T.U., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite. Ha dichiarato d'essere stata emotrasfusa con sangue infetto nel corso del ricovero tra maggio e giugno 1980 e di avere scoperto la sua sieropositività al virus HCV nel corso del ricovero ospedaliero del 9 settembre 2004. Ha aggiunto d'avere proposto istanza al
Ministero della Salute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 ottenendo il riconoscimento dalla Commissione Medica Ospedaliera del nesso causale tra gli eventi trasfusionali e la patologia epatica. Ha dunque profilato la responsabilità dell'ente ospedaliero per omesso controllo del sangue utilizzato.
5.2. Si è costituita in giudizio la eccependo in via del tutto pregiudiziale Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva ovvero di titolarità dal lato passivo del rapporto e, nel merito, l'infondatezza della domanda come proposta nei confronti delle convenute.
5.3. Nella contumacia della Gestione Liquidatoria della ex di OL, pure CP_2
correttamente evocata, il giudizio è stato istruito con l'espletamento della consulenza tecnica demandata al dott. . CP_6
All'udienza del 21 settembre 2018 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale, richiamando precedenti della Corte
d'Appello di OL (n. 2879/2018; n. 4056/201) su questioni analoghe inerenti trasfusioni eseguite in ospedale nel 1980 ha negato la legittimazione delle parti convenute quali successori dei rapporti giuridici obbligatori delle unità sanitarie locali o delle aziende
3 Corte d'Appello di OL - sezione seconda ospedaliere – tali essendolo solo dei beni e delle attrezzature – invece trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri. Nel precedente indicato dal giudice di prime cure che vi si è conformato, la Corte d'Appello partenopea, le cui statuizioni hanno costituito motivazione della sentenza, ha così affermato: “la L. n. 833 del 1978, con il disposto normativo dell'art. 66 commi 2 e 4, individua il Comune come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri, mentre assegna all'unità sanitaria la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario (tra le varie Cassazione civile 11 novembre 1996 n. 9842). Di qui il principio secondo cui ai Comuni va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per le pretese risarcitorie ed il recupero dei crediti relativi ai rapporti debitori facenti capo ai soppressi enti ospedalieri (ex plurimis Cassazione 10 maggio 2000 n. 5945; Cassazione 2000 n. 10198;
Cassazione 08.03.2005 n. 5038; Cassazione 12.07.2006 n. 15761; Cassazione 14.10.2011 n. 21241;
Cassazione 2011 n. 27895; Cassazione 05.04.2012, n. 5545; Cassazione 20.01.2017 n. 27895). Né siffatto assetto è stato modificato dalla disciplina del D.L. n. 382 del 1987 art. 12 (convertito nella L.
n. 456 del 1987), la quale ha previsto una mera imputazione contabile dei residui debiti degli enti Contr ospedalieri soppressi alla gestione corrente della ma non ha inciso sulla titolarità del debito, persistente in capo al Comune (Cassazione 3 ottobre 1997 n. 9660; Cassazione 23 gennaio 1997 n.
692; Cassazione 2 dicembre 1992 n. 12841)”, richiamando ulteriore ampia giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14.10.2011 n. 21241; Cassazione 05.04.2012 n. 5545; Cassazione
20.10.2016 n. 21298; Cassazione 12.07.2006 n. 15761; Cassazione 02.12.1992 n. 12841).
Il giudice di prime cure ha osservato come l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza sia nel senso che l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito commesso da un ex ente Contr ospedaliero poi divenuto veda legittimato passivo in luogo della Regione di competenza il Comune territorialmente competente, e ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 12 del D.L. n. 382/1987 opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore, richiamando Cassazione civile 20 gennaio 2017 n.
1420, in cui è scritto che “la disciplina dettata dal D.L. del 1987 e in particolare l'art. 12, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve quindi escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (cfr. Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 27895/2011; Cass. n.
5545/2012). Di conseguenza, non essendosi verificato alcun trasferimento delle obbligazioni dal
4 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Contr patrimonio del a quello delle prima e delle Regioni poi, la titolarità dell'obbligazione CP_7
è rimasta in capo al ”.. Una volta escluso il trasferimento delle obbligazioni dal CP_8
Contr patrimonio del a quello delle prima e della Regioni poi, riconoscendo CP_7
conservata in capo al la legittimazione, la domanda è stata respinta. CP_7
Nel rigettare per la superiore motivazione le domande proposte nei confronti degli odierni convenuti è stata assorbita la necessità di approfondimento peritale sui profili di eventuale imperizia o negligenza dei sanitari dell'ospedale CP_5
Le spese di lite sono state compensate tra le parti per i contrastanti orientamenti giurisprudenziali anche sopravvenuti all'instaurazione della lite.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 22 settembre 2019 alle parti appellate, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi con la sospensione feriale, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il
22 febbraio 2019, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno
2014. Il differimento della data dell'udienza per Covid ha permesso compiuto esercizio alle difese di tutte le parti, costituite e non.
8. Con l'impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente escluso la legittimazione passiva della Regione e della Gestione liquidatoria.
Dopo avere illustrato la giurisprudenza che ha stigmatizzato la differenza tra risarcimento del danno conseguente al contagio con sangue infetto e indennizzo ai sensi della legge
210/1992, ha osservato come l'erogazione di quest'ultimo sia stata demandata alle Regioni per effetto dell'art. 114 del d.lgs. 112/1998, sostenendo la tesi che la legittimazione del
Ministero sia soltanto formale, essendone le funzioni attribuite agli enti territoriali, materialmente obbligati alla prestazione indennitaria. Sempre in capo alle a quindi CP_1
ascritto le funzioni di tutela pubblica della salute, individuandole come articolazioni del
S.S.N., opinando assenza di alterità tra soggetto danneggiante e soggetto erogante la provvidenza. Nella decisione impugnata ha ravvisato violazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione n. 577/2008 e del d.P.R. n. 1256/1971, ribadendo comunque la responsabilità della struttura ospedaliera ai sensi dell'art. 1176 c.c.. A legittimare processualmente la ha infine richiamato le legge n. 724 del 23 dicembre 1994. CP_1
9. L'appello è infondato. 5 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
La Corte territoriale conferma la correttezza della decisione fatta propria dal primo giudice in ordine al rilievo della carenza di legittimazione passiva della e della Controparte_1
Contr Gestione liquidatoria della coinvolta rispetto alla domanda risarcitoria dell'attrice, atteso che delle conseguenze del fatto illecito dedotto in giudizio (posto in essere nel 1980, dal personale sanitario dell'ente ospedaliero indicato) avrebbe dovuto rispondere, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833/1978, il quale successore ex lege del Controparte_9
disciolto ente ospedaliero, senza alcuna rilevanza, né della successiva legislazione intervenuta in materia sanitaria, né dell'eventuale diversa insorgenza nel tempo della stabilizzazione dei postumi invalidanti dell'illecito dedotto in giudizio e dell'acquisita consapevolezza, da parte della danneggiati, della riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità del personale sanitario dell' Parte_2
Né giova a mutare la superiore conclusione quanto scritto in comparsa conclusionale a proposito del fatto che le Regioni abbiano assunto i compiti del Ministero nell'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, come riferito da Cassazione civile 14 febbraio 2019. Si tratta di petitum non costituente il tema dell'odierno contenzioso. Consta che altra azione sia stata proposta contro il Ministero della Salute e la Controparte_1 per quanto riguarda l'indennizzo dinanzi al Tribunale di Nola di cui la stessa attrice ha prodotto la sentenza di rigetto della sua domanda - n. 2951/2015 - insieme alla comparsa conclusionale in primo grado (deposito telematico del 19 novembre 2018). In quest'ultimo scritto l'IA ha ribadito di voler coinvolgere nel giudizio civile – lo stesso proseguito dall'odierno appello - l'azione contro la nella qualità di successore a titolo CP_1
Contr universale delle poste debitorie e creditorie delle ex in base alla legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
10. Giova ripercorrere, sinteticamente, la normativa - in vigore dagli anni '60 - sugli obblighi di controllo, direttiva e vigilanza del sangue umano. Essi effettivamente gravano sul
Ministero della Salute e così già all'epoca della trasfusione per cui è causa (1980). La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 della legge 296/1958 che ha attribuito al Ministero della Sanità la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, sebbene tale norma non costituisca l'unica fonte del dovere di emovigilanza del Ministero. La legge 592/1967, infatti, all'art. 1, ha attribuito all'allora Ministero della
Sanità (oggi Ministero della Salute) la vigilanza ed il compito di emanare le direttive
6 Corte d'Appello di OL - sezione seconda tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, mentre all'art. 21 ha assegnato al medesimo dicastero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione del sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico. Il successivo d.P.R. n. 1256/1971 ha confermato in capo al Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia.
Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza di merito e di legittimità (già
Cassazione SS.UU. n. 581/2008 e, più di recente, Cassazione n. 11298/2020) ha costantemente affermato la responsabilità del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. da omessa vigilanza in caso di contagio da epatite C.
11. L'azione proposta dall' tuttavia, ha coinvolto gli enti succeduti all'Ospedale Parte_1 che ha praticato materialmente il trattamento sanitario e la trasfusione con sangue infetto che integra senz'altro azione esperibile fondata sull'imperizia medica e sul “contratto di spedalità” (anche in termini di obbligazione da contatto sociale).
Lo dimostra il paragrafo 8 della citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado che ha ascritto la responsabilità in capo all'ente ospedaliero quale gestore del servizio sanitario per la scorretta prestazione medica e chiarito la natura contrattuale dell'azione, a prescindere dalla responsabilità individuale dei dipendenti.
Conferma se ne ha dal successivo paragrafo 9 del libello per il Tribunale laddove si è richiamato il compito ministeriale di preservare la salute pubblica e vigilare su preparazione e distribuzione degli emoderivati, ribadendo al paragrafo 10 l'intenzione di agire contro la struttura ospedaliera e i suoi aventi causa per negligenza e imperizia nell'adempimento della prestazione sanitaria.
Vero è che nel primo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. è stata depositata la memoria per l'udienza del 15 gennaio 2016 in cui è contenuto un riferimento alla responsabilità extracontrattuale, ma l'azione è stata ugualmente rivolta contro i soli soggetti già convenuti e sulla base del medesimo titolo dedotto, non risultando licenziate conclusioni diverse.
In particolare nulla nell'azione proposta in primo grado induce a ritenere che si sia agito per accedere all'indennizzo rispetto al quale è stata resa la decisione richiamata in conclusionale
(Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 4415) in cui si legge che “l'erogazione dell'indennizzo, originariamente gravante sul Ministero della Salute, è stata successivamente demandata alle Regioni, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (e dei d.P.C.M. 26 maggio 7 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
2000, d.P.C.M. 8 gennaio 2002 e d.P.C.M. 24 luglio 2003, sia pur fatta salva la persistente legittimazione passiva del Ministero nelle controversie volte al suo riconoscimento …)” per sostenere la “legittimazione processuale passiva soltanto formale del Ministero, attesa l'attribuzione delle relative funzioni amministrative alle Regioni, che godono (e dispongono in via autonoma), allo scopo, di trasferimenti di risorse dal bilancio statale e che risultano, conseguentemente, i soggetti materialmente obbligati all'erogazione della prestazione indennitaria”.
L'ammissibilità dell'odierna azione non è dubbia (ed è stata infatti scrutinata dal Tribunale) ma la questione che essa preliminarmente pone attiene all'individuazione del soggetto passivo titolare dell'obbligazione risarcitoria che va affrontata preliminarmente al merito. Contr 12. Sulla legittimazione passiva alla domanda relativa ad obbligazione di disciolta nl senso prescelto dalla sentenza oggetto dell'odierna impugnazione che l'ha esclusa in capo agli enti evocati, individuandola nel Comune (per le ragioni espresse al § 6), milita la legge
23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, il cui art. 66 ha disposto che la titolarità dei rapporti passivi già gravanti sui soppressi enti ospedalieri è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a titolo di successione universale, con la conseguenza che alle amministrazioni comunali va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il recupero dei relativi crediti (ex multis Cassazione civile sez. III
20.01.2017, n. 1420; Cassazione civile sez. III 05.04.2012, n. 5545; Cassazione civile 11.10.2011,
n. 27895; Cassazione civile sez. I 14.10.2011 n. 21241; Cassazione civile sez. III 12.07.2006 n.
15761; Cassazione civile, 08.03.2005, n. 5038; Cassazione civile 03.08.2000, n. 10198;
Cassazione civile 10.05.2000, n. 5945; Cassazione civile 23.01.1997, n. 692; Cassazione civile
20.03.1996, n. 2390; Cassazione civile 11.03.1996, n.1994; Cassazione civile 06.03.1996, n.
1779; Cassazione civile 28.12.1994, n. 11243; Cassazione civile 09.11.1993, n. 11067).
Il quadro normativo di riferimento è francamente complesso per l'innestarsi di interventi successivi, di cui conviene dare sintetico conto.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della legge 23 ottobre 1992, n. 241, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) ha realizzato il riordinamento della disciplina in Contr materia sanitaria, con la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende Unità Parte_3
aventi natura di “Enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica di
[...] autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art. 3).
8 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
L'art. 6 comma 1° della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cui parte appellante si è ripetutamente riferita fin dal primo grado del giudizio, ha disposto che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle Aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”.
L'art. 2 comma 14° della legge 28 dicembre 1995, n. 549, invece, ha stabilito che “per
l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali e delle al Controparte_10
31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai Direttori Generali delle istituite Unità Sanitarie Locali le funzioni di Commissari Liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende”, trasformando in di cui Controparte_11 all'art. 6 comma 1° della legge n. 724 del 1994.
Nondimeno, tale successione di norme – inclusa quella cui l'appellante affida l'indicazione della legittimazione intesa come titolarità del rapporto in capo alla o in limine alla CP_1
Gestione liquidatoria che ha stigmatizzato d'avere convenuto in giudizio - non muta il principio applicato dal Tribunale.
Esso è coerente con la lettera dell'art. 66 cit. il quale, al comma 2, prevede che “i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono attribuiti ai comuni competenti per territorio” e, al comma 4, affida “alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria”, espressione della volontà del legislatore di individuare il Comune territorialmente competente come successore riguardo ai rapporti obbligatori (ivi comprese le obbligazioni risarcitorie, tanto d'indole contrattuale, quanto di natura extracontrattuale) dei disciolti enti Contr ospedalieri e di assegnare, invece, alla la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario, estranei alla fattispecie in esame, in tal modo ponendo esclusivamente a carico dello stesso eventuali passività derivanti dalla precedente CP_7
gestione ed evitando di gravare le aziende di nuova costituzione.
Il sospetto che il prefato art. 66 possa essere contrario ai principi costituzionali - in primis all'art. 24 Cost. – è stato già in passato fugato con l'argomento che il legislatore si sia limitato, attraverso tale norma, a regolare un ordinario meccanismo di successione nei rapporti giuridici di pertinenza di enti pubblici soppressi, individuando con precisione i soggetti (i
9 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Comuni territorialmente competenti) destinati a succedere nei rapporti giuridici obbligatori dei disciolti enti ospedalieri.
Dell'indifferenza al fenomeno successorio della sopravvenienza del D.L. 19 settembre 1987, Contr n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456 che, imputando alla di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, si è già detto, come pure dell'irrilevanza dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 1993 che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle
[...]
dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già CP_10 trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 21241 del 14.10.2011, cit.).
12. Non depongono in senso diverso le decisioni che parte appellante ha prodotto con la comparsa conclusionale che attengono a fattispecie non perfettamente conformi, sia per ragioni temporali (non avendo riguardato epoche storiche simili e prestazioni rese dai disciolti enti ospedalieri della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sia per tipologia d'azione proposta.
La Corte regolatrice che in tempi non particolarmente recenti si era già occupata della questione, ritenendo esistente un contrasto di giurisprudenza sull'esegesi dell'art. 66 - tra
Cassazione civile n. 18220 del 3 luglio 2008, incline a ravvisare il ridetto fenomeno Contr successorio in capo alle Regioni o, per esse, alle e altre sentenze, tra cui Cassazione n.
3928/2000, Cassazione n. 15761/2006, Cassazione n. 15761/2006; Cassazione n. 21241/2011,
Cassazione n. 27895/2011 e Cassazione 5545/2012 che lo hanno escluso interpretando il comma II dell'art. 12 del D.L. n. 382/1987 con un significato solo contabile che lascia immutata la titolarità della posizione in capo al – ha reso ordinanza interlocutoria. CP_7
Ad essa, tuttavia, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota in data 31 marzo
2016, ha restituito gli atti alla terza sezione civile evidenziando come, sulla questione, non sarebbe ravvisabile un contrasto sincronico tra diversi orientamenti, in quanto l'indirizzo della sentenza n. 18220/2008 risulta, da un lato, disallineato rispetto al precedente orientamento e, dall'altro, non condiviso dalla giurisprudenza successiva.
Allo stato non consta alcun utile ripensamento della Corte regolatrice sulla questione che anche in tempi più recenti è stata risolta nel medesimo modo.si segnala così Cassazione civile sez. III, 09.11.2020, n. 24990 in cui è scritto che “In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente 10 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della o delle Unità Sanitarie Locali”, CP_1 per i medesimi e noti argomenti esegetici sugli stessi testi normativi già scrutinati, in perfetta sintonia con Cassazione, III sezione civile sentenza 20.01.2017 n. 1420.
13. Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza con esso attinta integralmente confermata.
Per l'effetto è impedito l'accesso al merito e alle istanze anche istruttorie della parte già attrice.
La complessità della questione e l'eccezionale difficoltà d'inquadramento normativo in una alla minima difesa che a svolto la sola parte appellata costituita, che si è limitata in CP_1 appello a presentare una comparsa di costituzione con argomenti del tutto analoghi a quelli già spesi nel corso del giudizio di primo grado inducono alla compensazione integrale delle spese del giudizio.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Parte_1
OL n. 2017/2019 del 22 febbraio 2019 depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019;
− compensa tra le parti le spese del grado;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 2 luglio 2025
11 Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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