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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2062/2025 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLINI SILVIA CP_1 CP_2 presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
CP_3
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte d'udienza depositate il 22.4.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare l'interdizione della sig.ra ; nominare quale CP_3 tutore il figlio, dandogli facoltà di provvedere a tutte le esigenze dell'interdicenda.” CP_1
Per il PM nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della madre CP_3
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
pagina 1 di 3 In data 2.04.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta alla presenza dei ricorrenti, figli della interdicenda.
All'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta anziana ultra- CP_3 ottantenne, è affetta da “Deterioramento cognitivo severo in pz affetta da FA, ipertensione e ipotiroidismo.” (cfr. sub doc. 2 Referto visita geriatrica del 25.10.2024) ed è persona “non più autonoma nel self-care” e bisognosa “di assistenza continuativa” (cfr. doc. 3).
L'interdicenda è stata, inoltre, dichiarata “portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)” già nel 2023 (cfr. sub doc. 1 Verbale accertamento dell'handicap del 26.4.2023). Nel verbale di accertamento dell'handicap è riportato in anamnesi che l'interdicenda è affetta da
“deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali a verosimile genesi mista degenerativa e vascolare di grado severo…”.
Inoltre, a causa della patologia dalla quale risulta affetta, che richiede assistenza costante e continua, l'interdicenda è ricoverata presso una RSA.
Le risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere in modo congruo e pertinente alle domande che le sono state rivolte (all'infuori delle generalità), apparendo confusa e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale d'udienza 2.04.2025).
I ricorrenti, nonché figli della resistente, sentiti in udienza, hanno così dichiarato: “nostra madre si trova in questa struttura da dicembre 2022 con diagnosi di demenza senile di grado severo, oltre ad una serie di altre patologie quali patologie cardiache, epilessia, forte anemia;
non deambula, è incontinente, necessita di assistenza continua in tutte le attività del quotidiano;
….noi la andiamo a trovare in struttura con regolarità, talvolta ci riconosce, talvolta no […]” (v. verbale d'udienza 2.04.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter pagina 2 di 3 attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il CP_3 21/07/1939.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2062/2025 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLINI SILVIA CP_1 CP_2 presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
CP_3
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte d'udienza depositate il 22.4.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare l'interdizione della sig.ra ; nominare quale CP_3 tutore il figlio, dandogli facoltà di provvedere a tutte le esigenze dell'interdicenda.” CP_1
Per il PM nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della madre CP_3
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
pagina 1 di 3 In data 2.04.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta alla presenza dei ricorrenti, figli della interdicenda.
All'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta anziana ultra- CP_3 ottantenne, è affetta da “Deterioramento cognitivo severo in pz affetta da FA, ipertensione e ipotiroidismo.” (cfr. sub doc. 2 Referto visita geriatrica del 25.10.2024) ed è persona “non più autonoma nel self-care” e bisognosa “di assistenza continuativa” (cfr. doc. 3).
L'interdicenda è stata, inoltre, dichiarata “portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)” già nel 2023 (cfr. sub doc. 1 Verbale accertamento dell'handicap del 26.4.2023). Nel verbale di accertamento dell'handicap è riportato in anamnesi che l'interdicenda è affetta da
“deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali a verosimile genesi mista degenerativa e vascolare di grado severo…”.
Inoltre, a causa della patologia dalla quale risulta affetta, che richiede assistenza costante e continua, l'interdicenda è ricoverata presso una RSA.
Le risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere in modo congruo e pertinente alle domande che le sono state rivolte (all'infuori delle generalità), apparendo confusa e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale d'udienza 2.04.2025).
I ricorrenti, nonché figli della resistente, sentiti in udienza, hanno così dichiarato: “nostra madre si trova in questa struttura da dicembre 2022 con diagnosi di demenza senile di grado severo, oltre ad una serie di altre patologie quali patologie cardiache, epilessia, forte anemia;
non deambula, è incontinente, necessita di assistenza continua in tutte le attività del quotidiano;
….noi la andiamo a trovare in struttura con regolarità, talvolta ci riconosce, talvolta no […]” (v. verbale d'udienza 2.04.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter pagina 2 di 3 attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il CP_3 21/07/1939.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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