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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1496/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 68, presso Parte_1 lo studio dell'avv. prof. Matteo Ambrosoli e dell'avv. Francesco NI, che la rappresenta e difende come da procura in atti parte attrice contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Asti, corso Vittorio Alfieri n. 320, presso lo studio e la
[...] persona dell'avv. Maurizio La Matina, che la rappresenta e difende come da procura in atti parte convenuta contro e , elettivamente domiciliati in Asti, piazza CP_2 Controparte_3
Astesano n. 20, presso lo studio dell'avv. Roberta Bombaci, che li rappresenta e difende come da procura in atti parti convenute
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato la prescrizione del Regolamento
Condominiale, nella parte in cui vieta lo svolgimento di attività rumorose, per aver diffuso musica in occasione dell'organizzazione ed effettuazione di serate di karaoke;
- accertare e dichiarare che i convenuti hanno illegittimamente realizzato un dehors, così impedendo la vista in appiombo dell'attrice; - condannare i convenuti alla rimozione del dehors e comunque vietarne la futura ricostruzione;
- ordinare la cessazione dell'attività notturna e comunque rumorosa e, in ogni caso, ordinare
l'insonorizzazione delle pareti dei locali (dehors e interno) e la cessazione della produzione di musica fuori o dentro i locali (dehors e interno), ove non contenuta nei ristretti limiti stabiliti dall'art. 4 del regolamento condominiale (di natura contrattuale), con fissazione di una penale equitativamente stabilita, per ogni notte di eventuale futura reiterata violazione del regolamento e degli ordini suddetti;
- ammettere le istanze istruttorie dedotte.
Con vittoria di spese e compenso professionale per tutti i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa e IVA”
Per la convenuta Controparte_1
“Nel merito = rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
in persona del titolare legale rapp.te sig. Controparte_1 CP_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in punto vittoria di spese e compenso
[...]
professionale per i precedenti gradi di giudizio.
Ex art. 91 cpc = vinti onorari e spese di causa, di sentenza e successive del presente grado di giudizio, rispingendo la domanda attorea di vittoria di spese e compenso professionale per i precedenti gradi di giudizio”
Per i convenuti e : CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, adversis reiectis, in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., del 30/01/2024; nel merito: respingere le domande svolta dall'attrice e per l'effetto mandare assolti i signori
ed da ogni domanda avversaria. CP_2 Controparte_3
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , esponendo di essere proprietaria di unità immobiliari Parte_1 facenti parte del Condominio “Casa Medici” sito in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 2, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Asti la società al Parte_2
fine di sentirla condannare a: i) rimuovere la tettoia dehors di pertinenza realizzata in contiguità al predetto edificio condominiale in modo da impedire all'attrice l'esercizio del proprio diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio; ii) cessare l'attività rumorosa notturna svolta all'interno dei locali della convenuta destinati all'esercizio di un bar, oltre a provvedere all'insonorizzazione delle pareti dei locali.
La si costituiva in giudizio contestando la Parte_2
fondatezza di tutte le domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Asti con sentenza n. 324/2017 rigettava le domande attoree per cessata materia del contendere anche per intervenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, avendo quest'ultima ceduto nelle more del giudizio il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività commerciale cui si riferivano le contestazioni sollevate dall'attrice.
La sig.ra proponeva appello avverso la suddetta sentenza che veniva dichiarato Pt_1 inammissibile dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del
16.1.2018.
Proposto ricorso per cassazione da parte della stessa , la Corte di Cassazione con Pt_1
ordinanza n. 3766/2023 dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali dove veniva esercitata l'attività rumorosa di cui l'attrice aveva chiesto la cessazione e disponeva la rimessione della causa al giudice di primo grado.
La sig.ra riassumeva, pertanto, il giudizio innanzi al Tribunale di Asti, integrando il Pt_1
contraddittorio nei confronti dei sig.ri e , CP_2 Controparte_3 comproprietari dell'unità immobiliare dove era ubicato il bar gestito dalla società convenuta;
l'attrice ribadiva nei confronti di tutti i convenuti le domande originariamente proposte nel giudizio di cui la Suprema Corte aveva disposto la rinnovazione.
La (già Controparte_1 Parte_2
, d'ora innanzi per brevità semplicemente si costituiva in giudizio
[...] Controparte_1
insistendo per il rigetto di tutte le domande.
Si costituivano altresì i sig.ri e , i quali chiedevano il CP_2 Controparte_3 rigetto delle domande attoree, eccependo il difetto di interesse ad agire dell'attrice e contestando in ogni caso la propria responsabilità.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato in punto di fatto come sia pacifico che ad oggi sia del tutto cessata l'attività commerciale, avente ad oggetto un esercizio di bar, in relazione alla quale l'attrice ha chiesto – reiterando le domande già formulate nel giudizio introdotto nel
2013 – di ordinare la rimozione della tettoia dehors e la cessazione dell'attività rumorosa notturna derivante dalla produzione di musica dentro e fuori i locali del suddetto esercizio. Ne consegue che relativamente a tali domande deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo già definitivamente venute meno le concrete attività e situazioni di fatto di cui l'attrice ha chiesto di ordinare la cessazione o rimozione.
Ciò non toglie, tuttavia, che debba comunque procedersi ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dalla parte attrice ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi com'è noto secondo il principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta o rigettata (cfr., ex multis, Cass. civ., 11.1.2006 n. 271).
In particolare, per quanto riguarda la domanda di condanna alla rimozione della tettoia- dehors, essa sarebbe stata meritevole di accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
L'attrice lamenta che la copertura in oggetto sarebbe stata realizzata in contiguità all'edificio condominiale, così impedendole di esercitare il proprio diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 907 c.c. a mente del quale “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano
l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 15906 del 06/06/2024).
Nel caso di specie emerge documentalmente che il telone di copertura del dehors impediva la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio dalle finestre e dai balconi degli appartamenti posti ai piani superiori (tra i quali vi sono le unità immobiliari di proprietà dell'attrice), essendo questi ultimi sporgenti rispetto al muro perimetrale della base dell'edificio (v. fotografie di cui al doc. 2, fascicolo di primo grado di parte attrice). Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dal teste NI, sentito all'udienza del 10.12.2015, con particolare riferimento alla circostanza di cui al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. che era stata dedotta sul punto dalla parte attrice (v. verbali di udienza prodotti come doc. C dalla . Controparte_1
Trattandosi della violazione di una disposizione civilistica, volta a regolare i rapporti tra privati,
è irrilevante che la realizzazione dell'opera e la relativa occupazione del suolo pubblico fossero state autorizzate dal Comune di Asti, trattandosi di due profili (privato e pubblicistico) del tutto distinti.
La domanda di rimozione del dehors (rectius, del suo spostamento al fine di consentire l'esercizio del diritto di veduta) sarebbe stata, pertanto, meritevole di accoglimento laddove il manufatto in oggetto fosse stato ancora in loco al momento della presente decisione.
Parimenti fondata era la domanda di condanna alla cessazione dell'attività rumorosa consistente nella diffusione di musica e in generale nella conduzione del bar da parte della fino a notte inoltrata. Controparte_1
Al riguardo va, infatti, osservato che l'art. 4 del regolamento condominiale dello stabile in questione, depositato con atto a rogito Notaio del 20.5.1965, vieta espressamente Per_1 di “destinare gli alloggi, ed i negozi ad uso rumorosamente fastidioso (…) oppure di qualsivoglia industria o commercio rumoroso” (v. doc. 4, fascicolo di primo grado di parte attrice).
L'attrice, in qualità di condomina, è legittimata ad agire nei confronti degli altri condomini o loro aventi causa per dedurre le violazioni del regolamento condominiale suscettibili di arrecare pregiudizio alle cose comuni o alle proprie posizioni soggettive, così come riconosciute convenzionalmente dal regolamento stesso.
Ciò premesso, dall'istruttoria orale espletata nella prima fase del giudizio è risultato confermato che il bar gestito dalla rimaneva aperto sino all'incirca alle ore Controparte_1
2,30 del mattino e che i rumori provocati dagli avventori e dalla musica diffusa dal locale erano percepibili anche all'interno delle unità immobiliari della . Pt_1
Il teste NI, coniuge separato dell'attrice, ha infatti riferito di abitare all'epoca nell'appartamento posto al primo piano di proprietà di quest'ultima e soprastante al bar della e che i rumori provenienti sia dall'esterno sia dall'interno del locale, Controparte_1
provocati dal vociare della clientela e da eventi di intrattenimento musicale (come il karaoke), erano percepibili dall'interno della sua abitazione.
L'esercizio di un bar aperto fino a tarda notte, con spazi per l'accoglienza dei clienti anche all'esterno (dehors), costituisce del resto palesemente un commercio rumoroso, incompatibile con la previsione regolamentare sopra richiamata.
In presenza dell'espresso divieto posto dal regolamento condominiale, non appare neppure necessario fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 844 c.c. e verificare quindi se i rumori superassero la soglia della normale tollerabilità, accertamento che sarebbe del resto ormai precluso in concreto a causa della sopravvenuta cessazione dell'attività. La domanda di inibitoria diretta a ottenere la cessazione delle suddette immissioni rumorose, in quanto in contrasto con il regolamento condominiale, sarebbe stata pertanto fondata, derivandone la soccombenza virtuale della anche su tale punto. Controparte_1
Rimane da esaminare la pretesa avente ad oggetto l'insonorizzazione delle pareti dei locali, volta a evitare anche per il futuro eventuali ulteriori immissioni rumorose.
È opportuno innanzitutto precisare che questa è l'unica domanda che riguarda effettivamente i convenuti e . CP_2 CP_3
Questi ultimi risultano infatti estranei sia alla realizzazione del dehors, che insisteva tra l'altro su suolo pubblico e non sul fondo di loro proprietà, sia allo svolgimento dell'attività rumorosa derivante dalla gestione del bar, riferibili entrambe alla sola La Corte di Controparte_1
Cassazione ha, del resto, affermato la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei loro confronti esclusivamente in ragione del fatto che l'attrice aveva formulato una domanda di condanna anche ad eseguire opere di trasformazione della proprietà, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte secondo cui l'azione di inibitoria volta a ottenere la mera cessazione del comportamento illecito dell'autore materiale delle immissioni ha invece natura personale e non implica pertanto l'estensione del contraddittorio al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26882 del 22/10/2019).
Non appare perciò ravvisabile, relativamente alle domande che sono state poc'anzi esaminate, la soccombenza virtuale dei convenuti e , la quale sarebbe CP_2 CP_3
comunque altresì da escludere per il fatto che nel momento in cui è stato instaurato il contraddittorio nei loro confronti, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, le immissioni erano pacificamente già cessate di talché non ricorrerebbe rispetto alla loro posizione processuale un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, verificandosi quest'ultima solo quando la circostanza che la determina sopravviene nel corso di un giudizio già in corso tra le stesse parti.
Tornando alla domanda avente ad oggetto l'insonorizzazione dei locali, si ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento poiché infondata.
La giurisprudenza ammette, infatti, l'esercizio dell'azione reale volta a ottenere l'eliminazione definitiva delle immissioni anche mediante l'ordine al proprietario del fondo da cui esse provengono di eseguire le modifiche strutturali a tal fine necessarie, purché si tratti appunto di modifiche indispensabili a far cessare le immissioni stesse.
Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di un'attività in corso di svolgimento né di vizi strutturali o impianti dell'immobile che debbano essere necessariamente eliminati affinché le immissioni non si ripetano. La causa dei rumori era, infatti, esclusivamente da individuarsi nell'attività di bar che la società convenuta esercitava presso i locali dei sig.ri e CP_3
di talché, con la cessazione di tale esercizio commerciale (anche da parte dei CP_2 successivi cessionari dell'azienda) è venuta meno in radice la fonte delle immissioni.
Allo stato, quindi, non vi è alcuna necessità di ordinare ai convenuti di provvedere all'insonorizzazione dei locali, non essendovi concreti elementi per ritenere che gli stessi verranno in futuro nuovamente destinati ad attività rumorose.
I comproprietari convenuti potrebbero, infatti, decidere di lasciare libero l'immobile o di utilizzarlo diversamente, nel rispetto del regolamento condominiale e della normativa di legge in tema di immissioni, sicché l'ordine di procedere tout court ai lavori richiesti dall'attrice si porrebbe, ad avviso del Tribunale, in contrasto con il diritto di ciascun proprietario di godere e disporre dei propri beni nel modo più ampio e libero possibile, fatta salva solo l'osservanza dei limiti e degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico secondo quanto previsto dall'art. 832 c.c..
In assenza, pertanto, di concreti elementi per ritenere ad oggi che l'attività rumorosa per cui si discute verrà reiterata in futuro, la domanda di condanna all'esecuzione delle opere di insonorizzazione deve essere rigettata.
Alla luce di quanto precede, le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la Controparte_1
liquidate come da dispositivo per tutti i gradi di giudizio compreso quello di legittimità, in assenza di nota spese, tenuto dell'attività processuale espletata, del valore indeterminabile della causa e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione compreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00, devono essere liquidate in base al principio della soccombenza virtuale con riguardo alle domande oggetto di cessazione della materia del contendere e in base al principio della soccombenza effettiva con riguardo alla domanda relativa alle opere di insonorizzazione (proposta nei confronti di tutti i convenuti) di talché, valutato complessivamente l'esito della controversia, si ritiene congruo disporne la compensazione nella misura di 1/3, ponendo la restante quota a carico della società convenuta in ragione della sua prevalente soccombenza.
Nei rapporti, invece tra l'attrice e i convenuti e le spese di lite del presente CP_2 CP_3
grado giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese e degli stessi criteri sopra indicati, seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico dell'attrice. Sempre tenuto conto della reciproca parziale soccombenza le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1946/2013, come liquidate in quella sede, vengono poste nei rapporti tra le parti a carico della per la quota di 5/6 e dell'attrice per la Controparte_1
quota di 1/6.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di condanna all'insonorizzazione dell'immobile di proprietà dei convenuti e;
CP_2 Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle altre domande;
- condanna il alla rifusione in favore dell'attrice Controparte_1 della quota di 2/3 delle spese di causa, che liquida per tale frazione in € 4.000,00 per compenso per il giudizio di primo grado iscritto al n. 1946/2013 R.G., in € 2.400,00 per compenso per il giudizio di appello, in € 2.800,00 per compenso per il giudizio di cassazione e in € 2.800,00 per compenso ed € 363,33 per spese per il presente grado di giudizio, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore dei convenuti Parte_1 CP_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...] Controparte_3
4.200,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u. nei rapporti interni tra le parti a carico di Controparte_1 per la quota di 5/6 e dell'attrice per la quota di
[...] Parte_1
1/6.
Asti, 17 maggio 2025
Il giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 68, presso Parte_1 lo studio dell'avv. prof. Matteo Ambrosoli e dell'avv. Francesco NI, che la rappresenta e difende come da procura in atti parte attrice contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Asti, corso Vittorio Alfieri n. 320, presso lo studio e la
[...] persona dell'avv. Maurizio La Matina, che la rappresenta e difende come da procura in atti parte convenuta contro e , elettivamente domiciliati in Asti, piazza CP_2 Controparte_3
Astesano n. 20, presso lo studio dell'avv. Roberta Bombaci, che li rappresenta e difende come da procura in atti parti convenute
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato la prescrizione del Regolamento
Condominiale, nella parte in cui vieta lo svolgimento di attività rumorose, per aver diffuso musica in occasione dell'organizzazione ed effettuazione di serate di karaoke;
- accertare e dichiarare che i convenuti hanno illegittimamente realizzato un dehors, così impedendo la vista in appiombo dell'attrice; - condannare i convenuti alla rimozione del dehors e comunque vietarne la futura ricostruzione;
- ordinare la cessazione dell'attività notturna e comunque rumorosa e, in ogni caso, ordinare
l'insonorizzazione delle pareti dei locali (dehors e interno) e la cessazione della produzione di musica fuori o dentro i locali (dehors e interno), ove non contenuta nei ristretti limiti stabiliti dall'art. 4 del regolamento condominiale (di natura contrattuale), con fissazione di una penale equitativamente stabilita, per ogni notte di eventuale futura reiterata violazione del regolamento e degli ordini suddetti;
- ammettere le istanze istruttorie dedotte.
Con vittoria di spese e compenso professionale per tutti i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa e IVA”
Per la convenuta Controparte_1
“Nel merito = rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
in persona del titolare legale rapp.te sig. Controparte_1 CP_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in punto vittoria di spese e compenso
[...]
professionale per i precedenti gradi di giudizio.
Ex art. 91 cpc = vinti onorari e spese di causa, di sentenza e successive del presente grado di giudizio, rispingendo la domanda attorea di vittoria di spese e compenso professionale per i precedenti gradi di giudizio”
Per i convenuti e : CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, adversis reiectis, in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., del 30/01/2024; nel merito: respingere le domande svolta dall'attrice e per l'effetto mandare assolti i signori
ed da ogni domanda avversaria. CP_2 Controparte_3
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , esponendo di essere proprietaria di unità immobiliari Parte_1 facenti parte del Condominio “Casa Medici” sito in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 2, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Asti la società al Parte_2
fine di sentirla condannare a: i) rimuovere la tettoia dehors di pertinenza realizzata in contiguità al predetto edificio condominiale in modo da impedire all'attrice l'esercizio del proprio diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio; ii) cessare l'attività rumorosa notturna svolta all'interno dei locali della convenuta destinati all'esercizio di un bar, oltre a provvedere all'insonorizzazione delle pareti dei locali.
La si costituiva in giudizio contestando la Parte_2
fondatezza di tutte le domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Asti con sentenza n. 324/2017 rigettava le domande attoree per cessata materia del contendere anche per intervenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, avendo quest'ultima ceduto nelle more del giudizio il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività commerciale cui si riferivano le contestazioni sollevate dall'attrice.
La sig.ra proponeva appello avverso la suddetta sentenza che veniva dichiarato Pt_1 inammissibile dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del
16.1.2018.
Proposto ricorso per cassazione da parte della stessa , la Corte di Cassazione con Pt_1
ordinanza n. 3766/2023 dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali dove veniva esercitata l'attività rumorosa di cui l'attrice aveva chiesto la cessazione e disponeva la rimessione della causa al giudice di primo grado.
La sig.ra riassumeva, pertanto, il giudizio innanzi al Tribunale di Asti, integrando il Pt_1
contraddittorio nei confronti dei sig.ri e , CP_2 Controparte_3 comproprietari dell'unità immobiliare dove era ubicato il bar gestito dalla società convenuta;
l'attrice ribadiva nei confronti di tutti i convenuti le domande originariamente proposte nel giudizio di cui la Suprema Corte aveva disposto la rinnovazione.
La (già Controparte_1 Parte_2
, d'ora innanzi per brevità semplicemente si costituiva in giudizio
[...] Controparte_1
insistendo per il rigetto di tutte le domande.
Si costituivano altresì i sig.ri e , i quali chiedevano il CP_2 Controparte_3 rigetto delle domande attoree, eccependo il difetto di interesse ad agire dell'attrice e contestando in ogni caso la propria responsabilità.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato in punto di fatto come sia pacifico che ad oggi sia del tutto cessata l'attività commerciale, avente ad oggetto un esercizio di bar, in relazione alla quale l'attrice ha chiesto – reiterando le domande già formulate nel giudizio introdotto nel
2013 – di ordinare la rimozione della tettoia dehors e la cessazione dell'attività rumorosa notturna derivante dalla produzione di musica dentro e fuori i locali del suddetto esercizio. Ne consegue che relativamente a tali domande deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo già definitivamente venute meno le concrete attività e situazioni di fatto di cui l'attrice ha chiesto di ordinare la cessazione o rimozione.
Ciò non toglie, tuttavia, che debba comunque procedersi ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dalla parte attrice ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi com'è noto secondo il principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta o rigettata (cfr., ex multis, Cass. civ., 11.1.2006 n. 271).
In particolare, per quanto riguarda la domanda di condanna alla rimozione della tettoia- dehors, essa sarebbe stata meritevole di accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
L'attrice lamenta che la copertura in oggetto sarebbe stata realizzata in contiguità all'edificio condominiale, così impedendole di esercitare il proprio diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 907 c.c. a mente del quale “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano
l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 15906 del 06/06/2024).
Nel caso di specie emerge documentalmente che il telone di copertura del dehors impediva la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio dalle finestre e dai balconi degli appartamenti posti ai piani superiori (tra i quali vi sono le unità immobiliari di proprietà dell'attrice), essendo questi ultimi sporgenti rispetto al muro perimetrale della base dell'edificio (v. fotografie di cui al doc. 2, fascicolo di primo grado di parte attrice). Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dal teste NI, sentito all'udienza del 10.12.2015, con particolare riferimento alla circostanza di cui al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. che era stata dedotta sul punto dalla parte attrice (v. verbali di udienza prodotti come doc. C dalla . Controparte_1
Trattandosi della violazione di una disposizione civilistica, volta a regolare i rapporti tra privati,
è irrilevante che la realizzazione dell'opera e la relativa occupazione del suolo pubblico fossero state autorizzate dal Comune di Asti, trattandosi di due profili (privato e pubblicistico) del tutto distinti.
La domanda di rimozione del dehors (rectius, del suo spostamento al fine di consentire l'esercizio del diritto di veduta) sarebbe stata, pertanto, meritevole di accoglimento laddove il manufatto in oggetto fosse stato ancora in loco al momento della presente decisione.
Parimenti fondata era la domanda di condanna alla cessazione dell'attività rumorosa consistente nella diffusione di musica e in generale nella conduzione del bar da parte della fino a notte inoltrata. Controparte_1
Al riguardo va, infatti, osservato che l'art. 4 del regolamento condominiale dello stabile in questione, depositato con atto a rogito Notaio del 20.5.1965, vieta espressamente Per_1 di “destinare gli alloggi, ed i negozi ad uso rumorosamente fastidioso (…) oppure di qualsivoglia industria o commercio rumoroso” (v. doc. 4, fascicolo di primo grado di parte attrice).
L'attrice, in qualità di condomina, è legittimata ad agire nei confronti degli altri condomini o loro aventi causa per dedurre le violazioni del regolamento condominiale suscettibili di arrecare pregiudizio alle cose comuni o alle proprie posizioni soggettive, così come riconosciute convenzionalmente dal regolamento stesso.
Ciò premesso, dall'istruttoria orale espletata nella prima fase del giudizio è risultato confermato che il bar gestito dalla rimaneva aperto sino all'incirca alle ore Controparte_1
2,30 del mattino e che i rumori provocati dagli avventori e dalla musica diffusa dal locale erano percepibili anche all'interno delle unità immobiliari della . Pt_1
Il teste NI, coniuge separato dell'attrice, ha infatti riferito di abitare all'epoca nell'appartamento posto al primo piano di proprietà di quest'ultima e soprastante al bar della e che i rumori provenienti sia dall'esterno sia dall'interno del locale, Controparte_1
provocati dal vociare della clientela e da eventi di intrattenimento musicale (come il karaoke), erano percepibili dall'interno della sua abitazione.
L'esercizio di un bar aperto fino a tarda notte, con spazi per l'accoglienza dei clienti anche all'esterno (dehors), costituisce del resto palesemente un commercio rumoroso, incompatibile con la previsione regolamentare sopra richiamata.
In presenza dell'espresso divieto posto dal regolamento condominiale, non appare neppure necessario fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 844 c.c. e verificare quindi se i rumori superassero la soglia della normale tollerabilità, accertamento che sarebbe del resto ormai precluso in concreto a causa della sopravvenuta cessazione dell'attività. La domanda di inibitoria diretta a ottenere la cessazione delle suddette immissioni rumorose, in quanto in contrasto con il regolamento condominiale, sarebbe stata pertanto fondata, derivandone la soccombenza virtuale della anche su tale punto. Controparte_1
Rimane da esaminare la pretesa avente ad oggetto l'insonorizzazione delle pareti dei locali, volta a evitare anche per il futuro eventuali ulteriori immissioni rumorose.
È opportuno innanzitutto precisare che questa è l'unica domanda che riguarda effettivamente i convenuti e . CP_2 CP_3
Questi ultimi risultano infatti estranei sia alla realizzazione del dehors, che insisteva tra l'altro su suolo pubblico e non sul fondo di loro proprietà, sia allo svolgimento dell'attività rumorosa derivante dalla gestione del bar, riferibili entrambe alla sola La Corte di Controparte_1
Cassazione ha, del resto, affermato la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei loro confronti esclusivamente in ragione del fatto che l'attrice aveva formulato una domanda di condanna anche ad eseguire opere di trasformazione della proprietà, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte secondo cui l'azione di inibitoria volta a ottenere la mera cessazione del comportamento illecito dell'autore materiale delle immissioni ha invece natura personale e non implica pertanto l'estensione del contraddittorio al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26882 del 22/10/2019).
Non appare perciò ravvisabile, relativamente alle domande che sono state poc'anzi esaminate, la soccombenza virtuale dei convenuti e , la quale sarebbe CP_2 CP_3
comunque altresì da escludere per il fatto che nel momento in cui è stato instaurato il contraddittorio nei loro confronti, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, le immissioni erano pacificamente già cessate di talché non ricorrerebbe rispetto alla loro posizione processuale un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, verificandosi quest'ultima solo quando la circostanza che la determina sopravviene nel corso di un giudizio già in corso tra le stesse parti.
Tornando alla domanda avente ad oggetto l'insonorizzazione dei locali, si ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento poiché infondata.
La giurisprudenza ammette, infatti, l'esercizio dell'azione reale volta a ottenere l'eliminazione definitiva delle immissioni anche mediante l'ordine al proprietario del fondo da cui esse provengono di eseguire le modifiche strutturali a tal fine necessarie, purché si tratti appunto di modifiche indispensabili a far cessare le immissioni stesse.
Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di un'attività in corso di svolgimento né di vizi strutturali o impianti dell'immobile che debbano essere necessariamente eliminati affinché le immissioni non si ripetano. La causa dei rumori era, infatti, esclusivamente da individuarsi nell'attività di bar che la società convenuta esercitava presso i locali dei sig.ri e CP_3
di talché, con la cessazione di tale esercizio commerciale (anche da parte dei CP_2 successivi cessionari dell'azienda) è venuta meno in radice la fonte delle immissioni.
Allo stato, quindi, non vi è alcuna necessità di ordinare ai convenuti di provvedere all'insonorizzazione dei locali, non essendovi concreti elementi per ritenere che gli stessi verranno in futuro nuovamente destinati ad attività rumorose.
I comproprietari convenuti potrebbero, infatti, decidere di lasciare libero l'immobile o di utilizzarlo diversamente, nel rispetto del regolamento condominiale e della normativa di legge in tema di immissioni, sicché l'ordine di procedere tout court ai lavori richiesti dall'attrice si porrebbe, ad avviso del Tribunale, in contrasto con il diritto di ciascun proprietario di godere e disporre dei propri beni nel modo più ampio e libero possibile, fatta salva solo l'osservanza dei limiti e degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico secondo quanto previsto dall'art. 832 c.c..
In assenza, pertanto, di concreti elementi per ritenere ad oggi che l'attività rumorosa per cui si discute verrà reiterata in futuro, la domanda di condanna all'esecuzione delle opere di insonorizzazione deve essere rigettata.
Alla luce di quanto precede, le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la Controparte_1
liquidate come da dispositivo per tutti i gradi di giudizio compreso quello di legittimità, in assenza di nota spese, tenuto dell'attività processuale espletata, del valore indeterminabile della causa e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione compreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00, devono essere liquidate in base al principio della soccombenza virtuale con riguardo alle domande oggetto di cessazione della materia del contendere e in base al principio della soccombenza effettiva con riguardo alla domanda relativa alle opere di insonorizzazione (proposta nei confronti di tutti i convenuti) di talché, valutato complessivamente l'esito della controversia, si ritiene congruo disporne la compensazione nella misura di 1/3, ponendo la restante quota a carico della società convenuta in ragione della sua prevalente soccombenza.
Nei rapporti, invece tra l'attrice e i convenuti e le spese di lite del presente CP_2 CP_3
grado giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese e degli stessi criteri sopra indicati, seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico dell'attrice. Sempre tenuto conto della reciproca parziale soccombenza le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1946/2013, come liquidate in quella sede, vengono poste nei rapporti tra le parti a carico della per la quota di 5/6 e dell'attrice per la Controparte_1
quota di 1/6.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di condanna all'insonorizzazione dell'immobile di proprietà dei convenuti e;
CP_2 Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle altre domande;
- condanna il alla rifusione in favore dell'attrice Controparte_1 della quota di 2/3 delle spese di causa, che liquida per tale frazione in € 4.000,00 per compenso per il giudizio di primo grado iscritto al n. 1946/2013 R.G., in € 2.400,00 per compenso per il giudizio di appello, in € 2.800,00 per compenso per il giudizio di cassazione e in € 2.800,00 per compenso ed € 363,33 per spese per il presente grado di giudizio, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore dei convenuti Parte_1 CP_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...] Controparte_3
4.200,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u. nei rapporti interni tra le parti a carico di Controparte_1 per la quota di 5/6 e dell'attrice per la quota di
[...] Parte_1
1/6.
Asti, 17 maggio 2025
Il giudice
Marco Bottallo