Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Doriana IG, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2. La LI minore, , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
La minore dovrà continuare a ricevere da tutti e due cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la LI, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative e extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Per_ 3. In merito al diritto di visita, in considerazione dell'età della LI , 16 anni, la stessa concorderà direttamente con il padre i tempi di permanenza presso lo stesso.
4. La casa coniugale verrà assegnata alla ORa IG che vi vivrà unitamente Per_ alla LI , che qui avrà la collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici.
5. Peraltro la ORa IG concederà al OR di occupare una porzione Pt_1 della casa coniugale e precisamente quella costituita dai locali indicati come soggiorno, magazzino e bagno nella planimetria allegata al ricorso.
Concederà, inoltre, al OR l'utilizzo del piano superiore del locale Pt_1 indicato come “sgombero” per riporvi gli attrezzi da lavoro.
Pag. 2 di 3 Il resto della casa coniugale, compreso il piano terra del locale di sgombero
(garage) ed il cortile sarà ad uso esclusivo della ORa IG.
6. Il OR provvederà a proprie spese ai lavori necessari a rendere la Pt_1 porzione al medesimo riservata indipendente rispetto al resto della casa, con chiusura in muratura dell'apertura che dal soggiorno conduce al disimpegno e predisposizione di un ingresso separato nella via Piovella al civico 28.
Laddove in futuro i coniugi dovessero decidere di vendere l'immobile de quo il ripristino delle “status quo ante” sarà a cura e spese del OR . Pt_1
7. I coniugi prevedono espressamente che la concessione al OR della Pt_1 possibilità di occupare la porzione di cui al punto 5) sarà subordinata alla condizione che tra le parti cessi ogni conflitto e alla possibilità per la ORa
IG di intimare al marito di lasciare libero l'immobile laddove, per qualunque Per_ ragione, la sua presenza risultasse intollerabile a lei o alla LI .
Il OR , pertanto, dichiara fin d'ora che, nella suddetta ipotesi, Pt_1 rilascerà l'immobile su semplice richiesta della ORa IG, da comunicarsi a mezzo raccomandata, con preavviso di giorni 15.
8. Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento di un contributo per il mantenimento della LI, in misura pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (comprese quelle del percorso psicologico già Per_ intrapreso da ), scolastiche, sportive e ricreative, che verranno effettuate nell'interesse della minore, secondo le linee guida del CNF, entro il giorno cinque di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa IG, IBAN: [...].
9. Disporre il versamento dell'assegno unico interamente in favore della ORa
IG.
10. La finanziaria presso il Banco di Sardegna, intestata ad entrambi i coniugi, di importo pari ad euro € 330,00 mensili sarà a carico dei coniugi al 50%.
11. La finanziarie, presso il Banco di Sardegna, pari a € 193,00 e quella presso Younited, pari a € 120,00 mensili, saranno a carico della ORa IG.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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