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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2655 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._2
30.12.1985,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pia Clementi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi:
1. Autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno.
2. La casa coniugale sita in Monte di Malo, viene assegnata con i mobili, arredi e corredi ivi esistenti al padre che manterrà la residenza con le due figlie minori.
3. Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che si alterneranno, secondo il calendario che è di seguito predisposto, nella gestione delle figlie.
Indicativamente i genitori si alterneranno di settimana in settimana, nei fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante la settimana le figlie staranno con il padre il lunedì e il mercoledì, con pernotto, e con la madre il martedì e il giovedì con pernotto.
Tutte le vacanze durante il periodo scolastico saranno divise equamente ed alternate tra i genitori, mentre durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno collaborativo e rispettoso per
2 la serena crescita delle figlie partecipando ai momenti per loro più importanti.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione delle minori, alla loro educazione ed alla loro salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
4. I coniugi concordano di provvedere al mantenimento in proprio per le due figlie, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, sono divise a metà tra i coniugi. Gli stessi concordano che l'Assegno
unico universale per le figlie, sia percepito al 100% dalla signora CP_2
mentre le detrazioni per le figlie a carico sono beneficiate a metà tra i genitori.
5. I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità
competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
6. Le parti si danno atto di aver regolamentato definitivamente ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione.
7. L'auto targata EK638TF Audi A3 rimane di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
mentre l'auto targata FT671CC rimane di proprietà CP_1 Controparte_3
esclusiva della signora . CP_2
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento
delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Monte di Malo (VI) in data
02.07.2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori ed alla collocazione paritetica delle stesse presso il padre e la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
4 sita in Monte di Malo (VI) in favore di quale genitore presso il CP_1
quale le figlie minori manterranno la residenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, uniti in matrimonio in Monte di Malo (VI) in data 02.07.2011 con atto CP_2
trascritto al n. 6, parte 2, serie A, anno 2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monte di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori
5 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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