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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 C.F._1 ROBERTO presso il cui studio in PESARO,VIA ARDIZI N.14 OPPONENTE contro
QUALE MANDATARIA CON Controparte_1 RAPPRESENTANZA DI (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
108/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice Dott. Davide Storti, in data
15.02.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 316/2023, con il quale veniva ingiunto al Sig. Pt_1 il pagamento, in favore di della somma di €. 29.430,41, oltre interessi come
[...] Controparte_1 da domanda e delle spese del procedimento liquidate in €. 286,00 per esborsi, in €. 1.370,00 per compensi per onorari, oltre IVA, C.P.A. e successive occorrende.
Il giudizio di opposizione è stato azionato dal Sig. avverso la pretesa creditoria vantata da Pt_1
e, per essa, nei confronti dello stesso quale fideiussore della società Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 15 UNIVER S.r.l. in virtù di lettera fideiussoria omnibus sottoscritta il 25.02.2010 a garanzia degli impegni assunti dalla Società stessa fino a concorrenza di €.70.000,00, con riferimento, nel caso de quo, al saldo debitore di c/c n. 0482/00002174 derivante dal contratto di apertura del 23.12.2009 sottoscritto dalla UNIVER S.r.l. stessa.
L'opposizione, in particolare, veniva affidata, in via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla , mentre nel merito, veniva rilevata la nullità parziale CP_1 del contratto di fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e, in ogni caso, la nullità di clausole vessatorie, tra cui, in particolare, l'art. 6 della fideiussione derogativa dell'art. 1957 C.C., in virtù della qualifica di consumatore del Sig. nonché la natura usuraria dei tassi di interesse Pt_1 applicati al contratto di apertura rapporti del 23.12.2009. Parte opponente eccepiva, infine, in sede di comparsa conclusionale, il difetto di procura in capo a ed il Controparte_2 conseguente difetto di procura alla mandataria CP_1
Si costituiva parte opposta eccependo, in via preliminare nel rito, l'inapplicabilità del rito Cartabia scelto dall'opponente, con richiesta di applicazione del vecchio rito ante Cartabia. Nel merito, contestava le avanzate eccezioni, insistendo nella legittimità della pretesa azionata con conferma del
Decreto Ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 13.09.2023, ritenute applicabili le disposizioni vigenti anteriormente al
D.Lgs. n. 149/2022 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 C.P.C. e rinviata la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 21.2.2024. All'esito della quale le parti venivano mandate in mediazione e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
24.4.2025. All'esito dell'udienza del 24.4.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 C.P.C. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e, pertanto, è da respingersi.
In primis, è necessario vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente. Tale eccezione è da ritenersi infondata per quanto di seguito motivato.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in questione, è doveroso precisare che la stessa deve essere correttamente riqualificata e valutata come eccezione di difetto di titolarità del credito attiva.
Afferma, a riguardo, la Suprema Corte che “la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e
pagina 2 di 15 passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016” (Cass. Civ., Sez. I, 5
Giugno 2025, n. 15088).
In diritto, infatti, la legittimazione ad agire è un concetto differente dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Ex art. 81 C.P.C. per il quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una definizione tradizionale per parte si intende il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione.
Mentre la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, alla fondatezza della domanda sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (Cass. Civ. n. 30207/2024, Cass. Civ., Sez. I,
5 Giugno 2025, n. 15088).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Nel caso in esame, è evidente che la legittimazione ad agire dell'opposta debba considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della stessa di aver agito quale cessionaria del credito controverso.
Ciò di cui si discute e che, del resto, emerge dallo stesso tenore dell'eccezione avanzata da parte opponente, è stabilire la sussistenza della titolarità del credito avanzato in capo a colui che vanta in giudizio il credito, ovvero in capo all'opposta.
Del resto la stessa Suprema Corte nella richiamata Sentenza del Giugno 2025 ha affermato che “Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa Cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016, sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile pagina 3 di 15 d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ.,
Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Ben potendo e dovendo, quindi, il Giudice adito vagliare l'eventuale carenza di titolarità del diritto stante, oltretutto, la formulazione nella sostanza dell'eccezione di parte opponente in tal senso.
Ciò premesso, è necessario vagliare la sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
La normativa italiana prevede che la cessione dei crediti possa essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del debitore ceduto. In particolare, nelle operazioni bancarie, per le cessioni in blocco di crediti, comprese le operazioni di cartolarizzazione, vengono previsti specifici adempimenti pubblicitari, ovvero l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Questi adempimenti hanno lo scopo di rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti.
Ciò secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB il quale prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità … 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Se da un lato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, dall'altro “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05.11.2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02.03.2016).
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure , nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero pagina 4 di 15 di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088, in senso conforme Cass. Civ. 25 Agosto 2025, n.
23852).
In sostanza la richiamata pronuncia della Suprema Corte, ha statuito che occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è assolta con la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, avente i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 C.C., e la prova della cessione stessa. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più pagina 5 di 15 essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Se tuttavia oggetto della contestazione, come nel caso de quo, non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti in blocco, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione stessa, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale potranno essere valutate per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e la stessa ben potrà costituire prova dell'intervenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione
(Cass. Civile Ordinanza n. 17944 del 22 Giugno 2023, Cassazione Civile, Ordinanza 20 Luglio 2023,
n. 21821) mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo anche attraverso presunzioni e prove indiziarie.
È la stessa Corte nella pronuncia di Giugno 2025 a precisare, infatti, che tale prova non può essere rappresentata esclusivamente dalla produzione del contratto di cessione confermando che la prova può anche essere fornita attraverso presunzioni e/o indizi, là dove statuisce che “ciò che non persuade della pronuncia oggi impugnata è l'avere la stessa preteso come unica modalità di prova della successione di nel diritto controverso la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco”. CP_1
Nel caso de quo, è evidente che l'eccezione di parte opponente, per come formulata, sia volta alla mera contestazione della ritenuta incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione del credito del 17 Giugno 2015, ma non con riferimento all'esistenza dell'operazione di cessione stessa.
Tanto che sostanzialmente parte opponente riconosce che la cessione del 17 Giugno 2015 sia effettivamente avvenuta, richiamando il contratto di cessione stesso prodotto dall'Istituto di credito che del resto, sebbene allegato in stralcio, a tale operazione di cessione fa riferimento. Parte opponente si duole esclusivamente del fatto che il contratto di cessione sia stato prodotto non integralmente, ritenendo che, in tal modo, non sia possibile stabilire se il credito de quo sia incluso nell'operazione di cessione stessa, ma giammai l'eccezione di parte opponente è stata formulata con l'intento di contestare l'esistenza dell'operazione di cessione stessa. Ogni eccezione della parte è, nella sostanza, volta a contestare l'assenza dell'elenco analitico dei crediti dei ceduti e la conseguente incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti, ma non l'inesistenza della cessione del 17 Giugno 2015 e del contratto stesso, di cui del resto, sebbene in stralcio, è stata fornita prova circa la sua esistenza.
Come ribadito dalla Suprema Corte, in tali casi la prova dell'inclusione del credito nella cessione del credito può essere fornita anche per presunzioni o a mezzo indizi.
pagina 6 di 15 Nel caso de quo, si rileva che, in data 17 Giugno 2015, ha concluso con Banco Popolare CP_1
Società Cooperativa un contratto di cessione di crediti classificati “a sofferenze”, con il quale l'Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito che, alla data del 28 Febbraio
2015, costituiva un portafoglio suddiviso nei due sottoinsiemi indicati alle lettere A e B.
Tale portafoglio, nelle due sottocategorie indicate e, in particolare il sottoinsieme B, risponde alla natura del credito azionato. Trattasi, infatti, di un credito rientrante nei contratti di finanziamento in qualunque forma concessi, quali aperture di credito di qualsivoglia natura, di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro dovuto, a tale data, compreso tra €. 1.000,00 ed €. 35.000,00; che il Cedente ha classificato a “sofferenza”, che non sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione e di azioni giudiziali promosse contro il Cedente.
Non essendo prevista alcuna esclusione, tutti i crediti aventi alla data indicata, come quello in esame, le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta, sono da considerarsi, pertanto, inclusi nell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB. Il credito azionato deriva, infatti, da un contratto di apertura di conto corrente ed alla data indicata, aveva un importo complessivo compreso tra €. 1.000,00 ed €. 35.000,00, era, con evidenza, un credito a sofferenza (vedasi diffida del CP_2
13.12.2012 e segnalazione passaggio a sofferenza del 21.03.2013 in atti), nonché non era oggetto di operazioni di cartolarizzazione e di azioni giudiziarie contro il Cedente, circostanze non contestate dalla stessa opponente.
Non solo a ciò aggiungasi che, nella fattispecie in esame, parte opposta ha prodotto documentazione analitica relativa al credito azionato quali l'estratto conto certificato (estratto al 24.06.2015 della sofferenza n. 12492) a firma della cedente, non solo la stessa cedente e la cessionaria hanno provveduto a comunicare l'intervenuta cessione al debitore principale ed ai fideiussori a cui non è seguita contestazione alcuna – cfr. Lettera di di comunicazione della cessione al fideiussore del CP_1
19.10.2016 dall'opponente stessa ricevuta nella quale si fa riferimento appunto alla sofferenza n. 12492 di cui è causa – nonché la dichiarazione della cedente che, sebbene postuma, conferma l'inserimento del credito in oggetto all'interno dell'operazione di cartolarizzazione in questione – dichiarazione resa da Banco BPM quale capogruppo di Banco Popolare e dalla quale proviene, altresì, altra documentazione inerente la posizione in oggetto, quale il saldo conto certificato della posizione in sofferenza, quest'ultima non oggetto di contestazione da parte opponente -.
Di nessun pregio risultano le eccezioni di parte opponente volte a contestare una ritenuta incongruenza tra la documentazione prodotta da parte opposta e presunte contraddizioni nella catena di cessioni.
pagina 7 di 15 Parte opposta ha, infatti, prodotto documentazione attestante la posizione e l'intervenuta cessione a firma di Banco BPM quale capogruppo di Banco Popolare e derivante dalla fusione tra Banco Popolare di Credito Cooperativo e Banco Popolare di Milano.
Tale insieme di documentazione considerata nel suo complesso comprova che la posizione creditoria azionata risulta nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco del 17 Giugno 2015 e, per l'effetto, è da considerarsi sussistente la titolarità del credito in capo alla , con conseguente CP_1 rigetto dell'eccezione avversa sul punto.
Di nessun pregio, altresì, risulta l'eccezione avanzata da parte opponente con riferimento all'asserito difetto di procura a e per la stessa Controparte_2 CP_1
Tale eccezione è stata per la prima volta avanzata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e, in quanto tale da ritenersi tardiva.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, la stessa è infondata dal momento che agli atti di causa risulta allegata procura notarile con la quale ha conferito mandato, con facoltà di subdelega, con CP_1 procura speciale notarile (Rep. 293285 – n. 28260 di fasc.) del 21.09.2016 a . Controparte_3
Tale procura fa riferimento a posizioni creditorie relative ad un'operazione di cartolarizzazione del 17
Novembre 2014 ed in date successive ulteriori tra cui rientrano espressamente tutte le posizioni di
Banco Popolare Società di Credito Cooperativo senza esclusioni di sorta – e, pertanto, con evidenza anche quella controversa avvenuta il 17.06.2025, avvenuta in data anteriore alla procura in questione e, in quanto tale, nella stessa da considerarsi compresa - che, a sua volta, per le stesse posizioni ha conferito mandato, con procura speciale notarile in data 20.12.2022 (Rep. 312208 - n. 42020 di fasc.) ad che in tale veste agisce nel presente giudizio. CP_1
Prima di entrare nel merito delle eccezioni sollevate da parte opponente con riferimento al contratto di garanzia personale controverso, è necessario soffermarsi sulla natura di tale contratto, ovvero se lo stesso sia da considerarsi una fideiussione omnibus o piuttosto un contratto autonomo di garanzia.
Secondo Giurisprudenza consolidata, la presenza della clausola c.d. a semplice richiesta e della rinuncia alle eccezioni è incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione e porta normalmente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
"L'apposizione di tale clausola in una fideiussione la riconduce in un contratto autonomo di garanzia o polizza fideiussoria, essendo incompatibile con il principio di accessorietà (Cass. SU 18 Febbraio
2010 n. 3947, Cass. 19 Febbraio 2019 n. 4717, Cass. 27 Settembre 2011 n. 19736, App. Salerno 19
Dicembre 2019 n. 1751, Trib. Milano 24 Gennaio 2020)”.
"La caratteristica fondamentale che distingue la polizza fideiussoria dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia: infatti l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagina 8 di 15 effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva (art. 1945 c.c.) (Cass. 17 Giugno 2013 n. 15108, Trib. Arezzo 20
Agosto 2018 n. 836).
Nel contratto de quo non si rinviene una clausola espressa di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che per Giurisprudenza conforme deve risultare espressa in maniera chiara ed inequivoca. Si rileva una parziale rinuncia del fideiussore a formulare alcune eccezioni in particolare quelle ex art. 1955 C.C., ma non a tutte quelle derivanti dal rapporto principale.
Nel caso de quo, pertanto, alla luce di quanto fin qui motivato, il contratto sottoscritto dal Sig. Pt_1
è da ritenersi una fideiussione omnibus, con la conseguenza che il fideiussore possa, altresì,
[...] opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Ciò premesso, è necessario soffermarsi sull'eccezione avanzata da parte opponente di nullità del contratto di fideiussione per la ritenuta conformità di alcune clausole al modello ABI e, in particolare, con riferimento alla clausola derogativa dell'art. 1957 C.C. di cui all'art. 6 del contratto, con la conseguenza che, secondo la prospettazione dell'opponente stesso, la creditrice procedente sarebbe incorsa nella decadenza prevista nell'art. 1957 C.C. per non aver agito nel termine di mesi sei nei confronti del debitore principale e, per l'effetto, il Sig. sarebbe liberato da ogni debenza.. Pt_1
Tale eccezione è da respingersi per quanto di seguito motivato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, hanno fornito una risposta definitiva circa la portata della nullità delle fideiussioni bancarie conformi ai modelli ABI e la natura della nullità stessa. La nullità che colpisce le fideiussioni bancarie contenenti clausole conformi allo schema ABI, dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità Garante, è una nullità parziale che non travolge l'intero contratto, ma soltanto le clausole che riproducono quelle vietate, salvo che le parti abbiano attribuito a tali clausole carattere essenziale rispetto all'assetto contrattuale.
Deriva da ciò che il garante può eccepire in giudizio la nullità delle singole clausole, restando il contratto valido per il resto, tranne il caso in cui si dimostri che senza le clausole nulle le parti non avrebbero voluto concludere la fideiussione.
La Giurisprudenza, anche successiva alle Sezioni Unite richiamate, ritiene che, per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole ABI, il contraente debba produrre, pena il rigetto della domanda, il contratto di fideiussione omnibus impugnato, il provvedimento amministrativo di Banca d'Italia n.
55/2005 e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, al fine di verificare la corrispondenza tra le clausole censurate e quelle oggetto di dichiarazione di nullità da parte dell'Autorità. pagina 9 di 15 L'omessa produzione di questi documenti comporta il rigetto della domanda - "Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori, occorre produrre in giudizio , oltre al contratto di fideiussione omnibus , anche il provvedimento - amministrativo - di Banca d'Italia n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca
d'Italia. L' omessa produzione da parte dell'attore dei predetti documenti implica abitualmente il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti (App. Catania 9 Marzo 2022,
App. Venezia 13 Settembre 2021, App. Bologna 17 Marzo 2021, App. Napoli 13 Gennaio 2020, Trib.
Milano 20 Luglio 2023 n. 6281).
Nel caso de quo, parte opponente non ha prodotto il modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel
2003. Pertanto, l'eccezione di nullità delle clausole ritenute conformi al modello ABI è da respingere.
Parimenti da respingere è l'eccezione di parte opponente volta a rilevare in ogni caso la vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 C.C. in virtù della ritenuta qualifica del Sig. Parte_1 quale consumatore.
Se è vero che, secondo diverse pronunce giurisprudenziali (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n.
27558/2023), la deroga all'art. 1957 C.C. contenuta in un contratto di fideiussione sottoscritto da un consumatore può essere considerata clausola vessatoria e, quindi, nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 del
Codice del Consumo, se non vi è stata trattativa individuale dimostrabile da parte del professionista, non risultando sufficiente la mera sottoscrizione della clausola, tuttavia, risulta indispensabile a tal fine l'accertamento della qualifica di consumatore in capo a colui che invoca la vessatorietà della clausola.
Tale onere probatorio incombe sul consumatore stesso e, nel caso de quo, non è stato assolto.
La parte che intende avvalersi della tutela del Codice del Consumo deve allegare e provare di aver agito come consumatore, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda. Di conseguenza, chi agisce in giudizio rivendicando la posizione di consumatore deve fornire la prova della propria qualifica, dimostrando che l'operazione è stata compiuta per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, ovvero nell'ambito di un rapporto privo di collegamento funzionale con l'attività della società garantita.
“Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una o più proprie attività professionali, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SU 27
pagina 10 di 15 Febbraio 2023 n. 5868, Cass. 21 Febbraio 2023 n. 5379, Cass. 19 Luglio 2021 n. 20633, Cass. 16
Gennaio 2020 n. 742, App. Brescia 26 Aprile 2021 n. 489).
Ciò che rileva è l'assenza di un collegamento funzionale tra la posizione personale del fideiussore e le finalità imprenditoriali della società garantita.
"La persona fisica che s'impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all'attività
d'impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica (Cass. SU 27 Febbraio 2023 n. 5868, Cass. 21 Febbraio 2023 n. 5379, Cass. 19 Luglio 2021
n. 20633, Cass. 16 Novembre 2021 n. 34515, Cass. 8 Maggio 2020 n. 8662).
La valutazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere svolta caso per caso, prendendo in considerazione sia la posizione concreta del garante all'interno della società, al fine di provare che la garanzia è prestata per motivi estranei all'attività lavorativa e imprenditoriale della società.
Nella fattispecie in esame, se da un lato risulta allegata documentazione, in particolare visura storica della Società, dalla quale è possibile evincere che il Sig. non ha ricoperto il ruolo di Pt_1 amministratore della società e non ha avuto alcuna partecipazione societaria, dall'altro lato, è, altresì, allegata agli atti di causa, dalla stessa parte opponente, documentazione relativa al riparto dello stato passivo della nel quale risulta insinuato anche lo stesso Sig. per Controparte_4 Parte_1 crediti da rapporto di lavoro subordinato.
Il fideiussore – dipendente, al fine di poter essere qualificato consumatore, deve fornire elementi idonei a provare la propria posizione all'interno della società, allegando l'assenza di ruoli di gestione, partecipazione o interessi imprenditoriali, provando che la garanzia non ha carattere funzionale rispetto all'attività della società garantita, attraverso la produzione del contratto di lavoro, dell'eventuale organigramma societario e di qualsiasi altro documento utile a dimostrare che l'assunzione della garanzia da parte dello stesso sia stata prestata per motivi estranei all'attività lavorativa. Non risultando sufficiente la produzione della visura storica della società stessa dalla quale è possibile evincere esclusivamente che il Sig. non ha assunto la qualifica di legale rappresentante e/o di socio, ma Pt_1 che nulla riferisce sulla natura del rapporto di lavoro e sull'effettivo ruolo del all'interno Pt_1 dell'organigramma societario. Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione avanzata.
pagina 11 di 15 Né, infine, le clausole richiamate da parte opponente, in particolare l'art. 6 della fideiussione derogativo dell'art. 1957 C.C., possono essere considerate nulle in quanto contrarie a norme imperative e/o buona fede e/o trasparenza.
La giurisprudenza (ex multis: Cass. SU 12 Dicembre 2014 n. 26242, Cass. 23 Giugno 2016 n. 12996,
Cass. 3 Luglio 2024 n. 18230) ha chiarito che il Giudice ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, ogni forma di nullità del contratto stesso, con la conseguenza che la nullità di clausole bancarie può essere sempre rilevata se le stesse sono contrarie a norme imperative o gravemente inique, indipendentemente dalla loro mera conformità al modello ABI.
Tuttavia, la norma di cui all'art. 1957 C.C. può essere oggetto di deroga su volontà delle parti, non essendo posta a tutela di norme imperative e/o ordine pubblico e, pertanto, neanche sotto tale profilo può essere dichiarata nulla.
A riguardo si ritiene che la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di
Cassazione 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie. … Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere
l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.” (Tribunale di Sciacca
Sentenza n. 420/2024 del 23 Agosto 2024).
“Il fideiussore può anche preventivamente rinunciare alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale: si tratta di una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 26 Luglio 2019 n. 20306, Cass. 16 Aprile 2018 n. 9379, Cass. 24 Settembre 2013
n. 21867).
Parimenti da rigettare risulta l'eccezione avanzata da parte opponente volta a rappresentare la presunta sussistenza di tassi usurari relativamente al contratto di apertura rapporti del 23.12.2009 sottoscritto dalla debitrice principale Univer S.r.l..
L'eccezione risulta, infatti, genericamente formulata e non corredata da alcun supporto probatorio. pagina 12 di 15 Lacunosa e farraginosa risulta la ricostruzione dei presunti tassi ai fini della prova dell'usura, oltretutto, non conforme alla normativa in materia.
Secondo la normativa in materia, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815, 2° comma,
C.C. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In particolare, al fine della sussistenza di usura è necessario effettuare il confronto tra precisi tassi di cui parte opponente non ha fornito idonea ricostruzione e valido supporto.
Per verificare la presenza di usura in un contratto bancario, si deve, in primis, calcolare il TEG effettivamente applicato dalla banca al cliente, includendo tutte le voci rilevanti (tra cui interessi applicati al conto corrente, commissioni e spese escluse imposte e tasse di Legge, costi collegati).
Successivamente, determinato il TEG secondo i criteri enunciati, è necessario individuare il tasso soglia usurario relativo alla categoria di operazione e al trimestre di riferimento, secondo le rilevazioni ufficiali pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.
In particolare, il tasso soglia, secondo la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (contratto del 23.12.2009), è calcolato prendendo a riferimento il tasso effettivo globale medio
(TEGM), suddiviso per categorie di operazioni creditizie, risultante dall'ultima rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia per conto del ministro dell'economia e delle finanze, aumentato del 50%. La rilevazione è effettuata con decreto ministeriale ogni 3 mesi.
Infine, è necessario confrontare il TEG con il tasso soglia come determinato dalla L. 108/1996 e dai relativi Decreti Ministeriali.
Nel caso de quo, parte opponente non ha fornito prova circa la sussistenza dei tassi usurari alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa, non ha determinato il TEG, né si comprende come sia stato determinato il tasso soglia ritenuto applicabile alla tipologia del contratto ai fini della rilevazione dell'usura.
L'assoluta carenza probatoria sul punto determina il rigetto inevitabile dell'eccezione stessa.
Nel merito la pretesa creditoria avanzata da parte opposta è da ritenersi fondata e comprovata.
Nella materia in questione, la Corte di Cassazione ha statuito che l'esibizione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, consistendo in una dichiarazione unilaterale dell'istituto di credito, con attestazione di conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di liquidità del credito, riveste efficacia probatoria solo nella fase monitoria (Cass. Civ. n. 1892/2023, Cass. Civ. n. 14640/2018, Cass.
Civ. n. 21092/2016). In sede di successiva opposizione al decreto ingiuntivo, tornano ad applicarsi le regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che parte opposta, pur assumendo la pagina 13 di 15 veste formale di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dovendo, pertanto, fornire la prova del rapporto obbligatorio e fornire la prova della propria pretesa creditoria.
Nel caso de quo, parte opposta ha depositato documentazione a supporto, quale il contratto di apertura del rapporto del 23.12.2009 sottoscritto dalla Univer S.r.l., la fideiussione omnibus del 25.02.2010 sottoscritta dal Sig. il saldo conto certificato al 24.06.2015 e l'estratto conto analitico Parte_1 dall'apertura del rapporto fino al 27.03.2013 (ovvero immediatamente successivo alla revoca affidamento del 13.12.2012 e passaggio a sofferenza del 21.03.2013), documentazione, oltretutto, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'opponente.
A ciò aggiungasi che alcuna specifica contestazione parte opponente ha avanzato con riferimento alla sussistenza della posizione debitoria della Univer S.r.l. per la quale il Sig. è chiamato in qualità Pt_1 di fideiussore, nonché con riferimento alla sua determinazione, limitandosi sul punto a generiche contestazioni solo nella formulazione della propria domanda nelle conclusioni in atti.
Per quanto fin qui motivato, la pretesa azionata è da ritenersi fondata e l'opposizione da respingere, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022.
Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Nel caso de quo, la fase istruttoria e/o di trattazione viene diminuita del 50% in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 686/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione;
• conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 108/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data
15.02.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 316/2023 che dichiara definitivo;
pagina 14 di 15 • condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese legali liquidate complessivamente in
€. 6.713,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge;
Pesaro, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 C.F._1 ROBERTO presso il cui studio in PESARO,VIA ARDIZI N.14 OPPONENTE contro
QUALE MANDATARIA CON Controparte_1 RAPPRESENTANZA DI (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
108/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice Dott. Davide Storti, in data
15.02.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 316/2023, con il quale veniva ingiunto al Sig. Pt_1 il pagamento, in favore di della somma di €. 29.430,41, oltre interessi come
[...] Controparte_1 da domanda e delle spese del procedimento liquidate in €. 286,00 per esborsi, in €. 1.370,00 per compensi per onorari, oltre IVA, C.P.A. e successive occorrende.
Il giudizio di opposizione è stato azionato dal Sig. avverso la pretesa creditoria vantata da Pt_1
e, per essa, nei confronti dello stesso quale fideiussore della società Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 15 UNIVER S.r.l. in virtù di lettera fideiussoria omnibus sottoscritta il 25.02.2010 a garanzia degli impegni assunti dalla Società stessa fino a concorrenza di €.70.000,00, con riferimento, nel caso de quo, al saldo debitore di c/c n. 0482/00002174 derivante dal contratto di apertura del 23.12.2009 sottoscritto dalla UNIVER S.r.l. stessa.
L'opposizione, in particolare, veniva affidata, in via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla , mentre nel merito, veniva rilevata la nullità parziale CP_1 del contratto di fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e, in ogni caso, la nullità di clausole vessatorie, tra cui, in particolare, l'art. 6 della fideiussione derogativa dell'art. 1957 C.C., in virtù della qualifica di consumatore del Sig. nonché la natura usuraria dei tassi di interesse Pt_1 applicati al contratto di apertura rapporti del 23.12.2009. Parte opponente eccepiva, infine, in sede di comparsa conclusionale, il difetto di procura in capo a ed il Controparte_2 conseguente difetto di procura alla mandataria CP_1
Si costituiva parte opposta eccependo, in via preliminare nel rito, l'inapplicabilità del rito Cartabia scelto dall'opponente, con richiesta di applicazione del vecchio rito ante Cartabia. Nel merito, contestava le avanzate eccezioni, insistendo nella legittimità della pretesa azionata con conferma del
Decreto Ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 13.09.2023, ritenute applicabili le disposizioni vigenti anteriormente al
D.Lgs. n. 149/2022 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 C.P.C. e rinviata la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 21.2.2024. All'esito della quale le parti venivano mandate in mediazione e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
24.4.2025. All'esito dell'udienza del 24.4.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 C.P.C. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e, pertanto, è da respingersi.
In primis, è necessario vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente. Tale eccezione è da ritenersi infondata per quanto di seguito motivato.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in questione, è doveroso precisare che la stessa deve essere correttamente riqualificata e valutata come eccezione di difetto di titolarità del credito attiva.
Afferma, a riguardo, la Suprema Corte che “la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e
pagina 2 di 15 passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016” (Cass. Civ., Sez. I, 5
Giugno 2025, n. 15088).
In diritto, infatti, la legittimazione ad agire è un concetto differente dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Ex art. 81 C.P.C. per il quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una definizione tradizionale per parte si intende il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione.
Mentre la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, alla fondatezza della domanda sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (Cass. Civ. n. 30207/2024, Cass. Civ., Sez. I,
5 Giugno 2025, n. 15088).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Nel caso in esame, è evidente che la legittimazione ad agire dell'opposta debba considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della stessa di aver agito quale cessionaria del credito controverso.
Ciò di cui si discute e che, del resto, emerge dallo stesso tenore dell'eccezione avanzata da parte opponente, è stabilire la sussistenza della titolarità del credito avanzato in capo a colui che vanta in giudizio il credito, ovvero in capo all'opposta.
Del resto la stessa Suprema Corte nella richiamata Sentenza del Giugno 2025 ha affermato che “Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa Cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016, sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile pagina 3 di 15 d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ.,
Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Ben potendo e dovendo, quindi, il Giudice adito vagliare l'eventuale carenza di titolarità del diritto stante, oltretutto, la formulazione nella sostanza dell'eccezione di parte opponente in tal senso.
Ciò premesso, è necessario vagliare la sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
La normativa italiana prevede che la cessione dei crediti possa essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del debitore ceduto. In particolare, nelle operazioni bancarie, per le cessioni in blocco di crediti, comprese le operazioni di cartolarizzazione, vengono previsti specifici adempimenti pubblicitari, ovvero l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Questi adempimenti hanno lo scopo di rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti.
Ciò secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB il quale prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità … 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Se da un lato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, dall'altro “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05.11.2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02.03.2016).
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure , nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero pagina 4 di 15 di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088, in senso conforme Cass. Civ. 25 Agosto 2025, n.
23852).
In sostanza la richiamata pronuncia della Suprema Corte, ha statuito che occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è assolta con la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, avente i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 C.C., e la prova della cessione stessa. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più pagina 5 di 15 essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Se tuttavia oggetto della contestazione, come nel caso de quo, non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti in blocco, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione stessa, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale potranno essere valutate per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e la stessa ben potrà costituire prova dell'intervenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione
(Cass. Civile Ordinanza n. 17944 del 22 Giugno 2023, Cassazione Civile, Ordinanza 20 Luglio 2023,
n. 21821) mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo anche attraverso presunzioni e prove indiziarie.
È la stessa Corte nella pronuncia di Giugno 2025 a precisare, infatti, che tale prova non può essere rappresentata esclusivamente dalla produzione del contratto di cessione confermando che la prova può anche essere fornita attraverso presunzioni e/o indizi, là dove statuisce che “ciò che non persuade della pronuncia oggi impugnata è l'avere la stessa preteso come unica modalità di prova della successione di nel diritto controverso la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco”. CP_1
Nel caso de quo, è evidente che l'eccezione di parte opponente, per come formulata, sia volta alla mera contestazione della ritenuta incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione del credito del 17 Giugno 2015, ma non con riferimento all'esistenza dell'operazione di cessione stessa.
Tanto che sostanzialmente parte opponente riconosce che la cessione del 17 Giugno 2015 sia effettivamente avvenuta, richiamando il contratto di cessione stesso prodotto dall'Istituto di credito che del resto, sebbene allegato in stralcio, a tale operazione di cessione fa riferimento. Parte opponente si duole esclusivamente del fatto che il contratto di cessione sia stato prodotto non integralmente, ritenendo che, in tal modo, non sia possibile stabilire se il credito de quo sia incluso nell'operazione di cessione stessa, ma giammai l'eccezione di parte opponente è stata formulata con l'intento di contestare l'esistenza dell'operazione di cessione stessa. Ogni eccezione della parte è, nella sostanza, volta a contestare l'assenza dell'elenco analitico dei crediti dei ceduti e la conseguente incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti, ma non l'inesistenza della cessione del 17 Giugno 2015 e del contratto stesso, di cui del resto, sebbene in stralcio, è stata fornita prova circa la sua esistenza.
Come ribadito dalla Suprema Corte, in tali casi la prova dell'inclusione del credito nella cessione del credito può essere fornita anche per presunzioni o a mezzo indizi.
pagina 6 di 15 Nel caso de quo, si rileva che, in data 17 Giugno 2015, ha concluso con Banco Popolare CP_1
Società Cooperativa un contratto di cessione di crediti classificati “a sofferenze”, con il quale l'Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito che, alla data del 28 Febbraio
2015, costituiva un portafoglio suddiviso nei due sottoinsiemi indicati alle lettere A e B.
Tale portafoglio, nelle due sottocategorie indicate e, in particolare il sottoinsieme B, risponde alla natura del credito azionato. Trattasi, infatti, di un credito rientrante nei contratti di finanziamento in qualunque forma concessi, quali aperture di credito di qualsivoglia natura, di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro dovuto, a tale data, compreso tra €. 1.000,00 ed €. 35.000,00; che il Cedente ha classificato a “sofferenza”, che non sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione e di azioni giudiziali promosse contro il Cedente.
Non essendo prevista alcuna esclusione, tutti i crediti aventi alla data indicata, come quello in esame, le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta, sono da considerarsi, pertanto, inclusi nell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB. Il credito azionato deriva, infatti, da un contratto di apertura di conto corrente ed alla data indicata, aveva un importo complessivo compreso tra €. 1.000,00 ed €. 35.000,00, era, con evidenza, un credito a sofferenza (vedasi diffida del CP_2
13.12.2012 e segnalazione passaggio a sofferenza del 21.03.2013 in atti), nonché non era oggetto di operazioni di cartolarizzazione e di azioni giudiziarie contro il Cedente, circostanze non contestate dalla stessa opponente.
Non solo a ciò aggiungasi che, nella fattispecie in esame, parte opposta ha prodotto documentazione analitica relativa al credito azionato quali l'estratto conto certificato (estratto al 24.06.2015 della sofferenza n. 12492) a firma della cedente, non solo la stessa cedente e la cessionaria hanno provveduto a comunicare l'intervenuta cessione al debitore principale ed ai fideiussori a cui non è seguita contestazione alcuna – cfr. Lettera di di comunicazione della cessione al fideiussore del CP_1
19.10.2016 dall'opponente stessa ricevuta nella quale si fa riferimento appunto alla sofferenza n. 12492 di cui è causa – nonché la dichiarazione della cedente che, sebbene postuma, conferma l'inserimento del credito in oggetto all'interno dell'operazione di cartolarizzazione in questione – dichiarazione resa da Banco BPM quale capogruppo di Banco Popolare e dalla quale proviene, altresì, altra documentazione inerente la posizione in oggetto, quale il saldo conto certificato della posizione in sofferenza, quest'ultima non oggetto di contestazione da parte opponente -.
Di nessun pregio risultano le eccezioni di parte opponente volte a contestare una ritenuta incongruenza tra la documentazione prodotta da parte opposta e presunte contraddizioni nella catena di cessioni.
pagina 7 di 15 Parte opposta ha, infatti, prodotto documentazione attestante la posizione e l'intervenuta cessione a firma di Banco BPM quale capogruppo di Banco Popolare e derivante dalla fusione tra Banco Popolare di Credito Cooperativo e Banco Popolare di Milano.
Tale insieme di documentazione considerata nel suo complesso comprova che la posizione creditoria azionata risulta nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco del 17 Giugno 2015 e, per l'effetto, è da considerarsi sussistente la titolarità del credito in capo alla , con conseguente CP_1 rigetto dell'eccezione avversa sul punto.
Di nessun pregio, altresì, risulta l'eccezione avanzata da parte opponente con riferimento all'asserito difetto di procura a e per la stessa Controparte_2 CP_1
Tale eccezione è stata per la prima volta avanzata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e, in quanto tale da ritenersi tardiva.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, la stessa è infondata dal momento che agli atti di causa risulta allegata procura notarile con la quale ha conferito mandato, con facoltà di subdelega, con CP_1 procura speciale notarile (Rep. 293285 – n. 28260 di fasc.) del 21.09.2016 a . Controparte_3
Tale procura fa riferimento a posizioni creditorie relative ad un'operazione di cartolarizzazione del 17
Novembre 2014 ed in date successive ulteriori tra cui rientrano espressamente tutte le posizioni di
Banco Popolare Società di Credito Cooperativo senza esclusioni di sorta – e, pertanto, con evidenza anche quella controversa avvenuta il 17.06.2025, avvenuta in data anteriore alla procura in questione e, in quanto tale, nella stessa da considerarsi compresa - che, a sua volta, per le stesse posizioni ha conferito mandato, con procura speciale notarile in data 20.12.2022 (Rep. 312208 - n. 42020 di fasc.) ad che in tale veste agisce nel presente giudizio. CP_1
Prima di entrare nel merito delle eccezioni sollevate da parte opponente con riferimento al contratto di garanzia personale controverso, è necessario soffermarsi sulla natura di tale contratto, ovvero se lo stesso sia da considerarsi una fideiussione omnibus o piuttosto un contratto autonomo di garanzia.
Secondo Giurisprudenza consolidata, la presenza della clausola c.d. a semplice richiesta e della rinuncia alle eccezioni è incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione e porta normalmente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
"L'apposizione di tale clausola in una fideiussione la riconduce in un contratto autonomo di garanzia o polizza fideiussoria, essendo incompatibile con il principio di accessorietà (Cass. SU 18 Febbraio
2010 n. 3947, Cass. 19 Febbraio 2019 n. 4717, Cass. 27 Settembre 2011 n. 19736, App. Salerno 19
Dicembre 2019 n. 1751, Trib. Milano 24 Gennaio 2020)”.
"La caratteristica fondamentale che distingue la polizza fideiussoria dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia: infatti l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagina 8 di 15 effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva (art. 1945 c.c.) (Cass. 17 Giugno 2013 n. 15108, Trib. Arezzo 20
Agosto 2018 n. 836).
Nel contratto de quo non si rinviene una clausola espressa di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che per Giurisprudenza conforme deve risultare espressa in maniera chiara ed inequivoca. Si rileva una parziale rinuncia del fideiussore a formulare alcune eccezioni in particolare quelle ex art. 1955 C.C., ma non a tutte quelle derivanti dal rapporto principale.
Nel caso de quo, pertanto, alla luce di quanto fin qui motivato, il contratto sottoscritto dal Sig. Pt_1
è da ritenersi una fideiussione omnibus, con la conseguenza che il fideiussore possa, altresì,
[...] opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Ciò premesso, è necessario soffermarsi sull'eccezione avanzata da parte opponente di nullità del contratto di fideiussione per la ritenuta conformità di alcune clausole al modello ABI e, in particolare, con riferimento alla clausola derogativa dell'art. 1957 C.C. di cui all'art. 6 del contratto, con la conseguenza che, secondo la prospettazione dell'opponente stesso, la creditrice procedente sarebbe incorsa nella decadenza prevista nell'art. 1957 C.C. per non aver agito nel termine di mesi sei nei confronti del debitore principale e, per l'effetto, il Sig. sarebbe liberato da ogni debenza.. Pt_1
Tale eccezione è da respingersi per quanto di seguito motivato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, hanno fornito una risposta definitiva circa la portata della nullità delle fideiussioni bancarie conformi ai modelli ABI e la natura della nullità stessa. La nullità che colpisce le fideiussioni bancarie contenenti clausole conformi allo schema ABI, dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità Garante, è una nullità parziale che non travolge l'intero contratto, ma soltanto le clausole che riproducono quelle vietate, salvo che le parti abbiano attribuito a tali clausole carattere essenziale rispetto all'assetto contrattuale.
Deriva da ciò che il garante può eccepire in giudizio la nullità delle singole clausole, restando il contratto valido per il resto, tranne il caso in cui si dimostri che senza le clausole nulle le parti non avrebbero voluto concludere la fideiussione.
La Giurisprudenza, anche successiva alle Sezioni Unite richiamate, ritiene che, per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole ABI, il contraente debba produrre, pena il rigetto della domanda, il contratto di fideiussione omnibus impugnato, il provvedimento amministrativo di Banca d'Italia n.
55/2005 e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, al fine di verificare la corrispondenza tra le clausole censurate e quelle oggetto di dichiarazione di nullità da parte dell'Autorità. pagina 9 di 15 L'omessa produzione di questi documenti comporta il rigetto della domanda - "Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori, occorre produrre in giudizio , oltre al contratto di fideiussione omnibus , anche il provvedimento - amministrativo - di Banca d'Italia n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca
d'Italia. L' omessa produzione da parte dell'attore dei predetti documenti implica abitualmente il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti (App. Catania 9 Marzo 2022,
App. Venezia 13 Settembre 2021, App. Bologna 17 Marzo 2021, App. Napoli 13 Gennaio 2020, Trib.
Milano 20 Luglio 2023 n. 6281).
Nel caso de quo, parte opponente non ha prodotto il modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel
2003. Pertanto, l'eccezione di nullità delle clausole ritenute conformi al modello ABI è da respingere.
Parimenti da respingere è l'eccezione di parte opponente volta a rilevare in ogni caso la vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 C.C. in virtù della ritenuta qualifica del Sig. Parte_1 quale consumatore.
Se è vero che, secondo diverse pronunce giurisprudenziali (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n.
27558/2023), la deroga all'art. 1957 C.C. contenuta in un contratto di fideiussione sottoscritto da un consumatore può essere considerata clausola vessatoria e, quindi, nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 del
Codice del Consumo, se non vi è stata trattativa individuale dimostrabile da parte del professionista, non risultando sufficiente la mera sottoscrizione della clausola, tuttavia, risulta indispensabile a tal fine l'accertamento della qualifica di consumatore in capo a colui che invoca la vessatorietà della clausola.
Tale onere probatorio incombe sul consumatore stesso e, nel caso de quo, non è stato assolto.
La parte che intende avvalersi della tutela del Codice del Consumo deve allegare e provare di aver agito come consumatore, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda. Di conseguenza, chi agisce in giudizio rivendicando la posizione di consumatore deve fornire la prova della propria qualifica, dimostrando che l'operazione è stata compiuta per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, ovvero nell'ambito di un rapporto privo di collegamento funzionale con l'attività della società garantita.
“Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una o più proprie attività professionali, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SU 27
pagina 10 di 15 Febbraio 2023 n. 5868, Cass. 21 Febbraio 2023 n. 5379, Cass. 19 Luglio 2021 n. 20633, Cass. 16
Gennaio 2020 n. 742, App. Brescia 26 Aprile 2021 n. 489).
Ciò che rileva è l'assenza di un collegamento funzionale tra la posizione personale del fideiussore e le finalità imprenditoriali della società garantita.
"La persona fisica che s'impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all'attività
d'impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica (Cass. SU 27 Febbraio 2023 n. 5868, Cass. 21 Febbraio 2023 n. 5379, Cass. 19 Luglio 2021
n. 20633, Cass. 16 Novembre 2021 n. 34515, Cass. 8 Maggio 2020 n. 8662).
La valutazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere svolta caso per caso, prendendo in considerazione sia la posizione concreta del garante all'interno della società, al fine di provare che la garanzia è prestata per motivi estranei all'attività lavorativa e imprenditoriale della società.
Nella fattispecie in esame, se da un lato risulta allegata documentazione, in particolare visura storica della Società, dalla quale è possibile evincere che il Sig. non ha ricoperto il ruolo di Pt_1 amministratore della società e non ha avuto alcuna partecipazione societaria, dall'altro lato, è, altresì, allegata agli atti di causa, dalla stessa parte opponente, documentazione relativa al riparto dello stato passivo della nel quale risulta insinuato anche lo stesso Sig. per Controparte_4 Parte_1 crediti da rapporto di lavoro subordinato.
Il fideiussore – dipendente, al fine di poter essere qualificato consumatore, deve fornire elementi idonei a provare la propria posizione all'interno della società, allegando l'assenza di ruoli di gestione, partecipazione o interessi imprenditoriali, provando che la garanzia non ha carattere funzionale rispetto all'attività della società garantita, attraverso la produzione del contratto di lavoro, dell'eventuale organigramma societario e di qualsiasi altro documento utile a dimostrare che l'assunzione della garanzia da parte dello stesso sia stata prestata per motivi estranei all'attività lavorativa. Non risultando sufficiente la produzione della visura storica della società stessa dalla quale è possibile evincere esclusivamente che il Sig. non ha assunto la qualifica di legale rappresentante e/o di socio, ma Pt_1 che nulla riferisce sulla natura del rapporto di lavoro e sull'effettivo ruolo del all'interno Pt_1 dell'organigramma societario. Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione avanzata.
pagina 11 di 15 Né, infine, le clausole richiamate da parte opponente, in particolare l'art. 6 della fideiussione derogativo dell'art. 1957 C.C., possono essere considerate nulle in quanto contrarie a norme imperative e/o buona fede e/o trasparenza.
La giurisprudenza (ex multis: Cass. SU 12 Dicembre 2014 n. 26242, Cass. 23 Giugno 2016 n. 12996,
Cass. 3 Luglio 2024 n. 18230) ha chiarito che il Giudice ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, ogni forma di nullità del contratto stesso, con la conseguenza che la nullità di clausole bancarie può essere sempre rilevata se le stesse sono contrarie a norme imperative o gravemente inique, indipendentemente dalla loro mera conformità al modello ABI.
Tuttavia, la norma di cui all'art. 1957 C.C. può essere oggetto di deroga su volontà delle parti, non essendo posta a tutela di norme imperative e/o ordine pubblico e, pertanto, neanche sotto tale profilo può essere dichiarata nulla.
A riguardo si ritiene che la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di
Cassazione 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie. … Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere
l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.” (Tribunale di Sciacca
Sentenza n. 420/2024 del 23 Agosto 2024).
“Il fideiussore può anche preventivamente rinunciare alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale: si tratta di una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 26 Luglio 2019 n. 20306, Cass. 16 Aprile 2018 n. 9379, Cass. 24 Settembre 2013
n. 21867).
Parimenti da rigettare risulta l'eccezione avanzata da parte opponente volta a rappresentare la presunta sussistenza di tassi usurari relativamente al contratto di apertura rapporti del 23.12.2009 sottoscritto dalla debitrice principale Univer S.r.l..
L'eccezione risulta, infatti, genericamente formulata e non corredata da alcun supporto probatorio. pagina 12 di 15 Lacunosa e farraginosa risulta la ricostruzione dei presunti tassi ai fini della prova dell'usura, oltretutto, non conforme alla normativa in materia.
Secondo la normativa in materia, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815, 2° comma,
C.C. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In particolare, al fine della sussistenza di usura è necessario effettuare il confronto tra precisi tassi di cui parte opponente non ha fornito idonea ricostruzione e valido supporto.
Per verificare la presenza di usura in un contratto bancario, si deve, in primis, calcolare il TEG effettivamente applicato dalla banca al cliente, includendo tutte le voci rilevanti (tra cui interessi applicati al conto corrente, commissioni e spese escluse imposte e tasse di Legge, costi collegati).
Successivamente, determinato il TEG secondo i criteri enunciati, è necessario individuare il tasso soglia usurario relativo alla categoria di operazione e al trimestre di riferimento, secondo le rilevazioni ufficiali pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.
In particolare, il tasso soglia, secondo la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (contratto del 23.12.2009), è calcolato prendendo a riferimento il tasso effettivo globale medio
(TEGM), suddiviso per categorie di operazioni creditizie, risultante dall'ultima rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia per conto del ministro dell'economia e delle finanze, aumentato del 50%. La rilevazione è effettuata con decreto ministeriale ogni 3 mesi.
Infine, è necessario confrontare il TEG con il tasso soglia come determinato dalla L. 108/1996 e dai relativi Decreti Ministeriali.
Nel caso de quo, parte opponente non ha fornito prova circa la sussistenza dei tassi usurari alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa, non ha determinato il TEG, né si comprende come sia stato determinato il tasso soglia ritenuto applicabile alla tipologia del contratto ai fini della rilevazione dell'usura.
L'assoluta carenza probatoria sul punto determina il rigetto inevitabile dell'eccezione stessa.
Nel merito la pretesa creditoria avanzata da parte opposta è da ritenersi fondata e comprovata.
Nella materia in questione, la Corte di Cassazione ha statuito che l'esibizione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, consistendo in una dichiarazione unilaterale dell'istituto di credito, con attestazione di conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di liquidità del credito, riveste efficacia probatoria solo nella fase monitoria (Cass. Civ. n. 1892/2023, Cass. Civ. n. 14640/2018, Cass.
Civ. n. 21092/2016). In sede di successiva opposizione al decreto ingiuntivo, tornano ad applicarsi le regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che parte opposta, pur assumendo la pagina 13 di 15 veste formale di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dovendo, pertanto, fornire la prova del rapporto obbligatorio e fornire la prova della propria pretesa creditoria.
Nel caso de quo, parte opposta ha depositato documentazione a supporto, quale il contratto di apertura del rapporto del 23.12.2009 sottoscritto dalla Univer S.r.l., la fideiussione omnibus del 25.02.2010 sottoscritta dal Sig. il saldo conto certificato al 24.06.2015 e l'estratto conto analitico Parte_1 dall'apertura del rapporto fino al 27.03.2013 (ovvero immediatamente successivo alla revoca affidamento del 13.12.2012 e passaggio a sofferenza del 21.03.2013), documentazione, oltretutto, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'opponente.
A ciò aggiungasi che alcuna specifica contestazione parte opponente ha avanzato con riferimento alla sussistenza della posizione debitoria della Univer S.r.l. per la quale il Sig. è chiamato in qualità Pt_1 di fideiussore, nonché con riferimento alla sua determinazione, limitandosi sul punto a generiche contestazioni solo nella formulazione della propria domanda nelle conclusioni in atti.
Per quanto fin qui motivato, la pretesa azionata è da ritenersi fondata e l'opposizione da respingere, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022.
Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Nel caso de quo, la fase istruttoria e/o di trattazione viene diminuita del 50% in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 686/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione;
• conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 108/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data
15.02.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 316/2023 che dichiara definitivo;
pagina 14 di 15 • condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese legali liquidate complessivamente in
€. 6.713,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge;
Pesaro, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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