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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6265/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 6265/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. C.F._1
Colonna Alessandro (CF: ) elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio sito in OL alla Via Scarlatti, 44
-appellante-
Contro nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Desiato C.F._3
Vincenza (C.F.: ) domiciliato presso lo studio C.F._4
sito in MA (CE) alla Via A. Moro n. 16;
-appellata-
1
) procuratore di sé stesso domiciliato presso lo C.F._5
studio sito a Caserta (CE) alla Via Roma n.114,
-appellato-
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione notificato il 20/04/2015, l'Avv. Anna Ruotolo conveniva in giudizio il dott. avanti il Giudice di Pace di Parte_1
Arienzo per sentirne accertare la responsabilità professionale nella gestione della contabilità fiscale relativa alla propria attività forense, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da asseriti errori fiscali, per un ammontare complessivo di euro
5.000,00.
Il convenuto si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente quello di OL
(artt. 18 e 20 c.p.c.), nonché l'inammissibilità della domanda per genericità e carenza di prova. Nel merito, contestava l'esistenza di un
2 incarico professionale e negava qualsivoglia responsabilità nei fatti dedotti.
Il Giudice di Pace di Arienzo nella persona del Dott. Di Vico, con sentenza n. 180/2017, emessa in data 23 febbraio 2017, accoglieva la domanda attrice.
In motivazione rilevava che l'attrice aveva dato prova dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva, nonché della fondatezza della domanda, ritenendo provato l'espletamento da parte del convenuto dell'incarico professionale relativo alla redazione e trasmissione delle scritture contabili per gli anni 2013 e 2014. Il Giudice riteneva inoltre sussistente la responsabilità professionale del convenuto ai sensi degli artt. 1176 e 2229 c.c., sulla base delle risultanze della CTU e dei documenti versati in atti, fra cui la comunicazione di irregolarità relativa all'Unico 2013. Liquidava in euro 554,10 le sanzioni e gli interessi derivanti dall'omessa tempestiva trasmissione, e in euro 3.500,00 il danno morale, ritenuto in re ipsa in considerazione del disagio e turbamento subito dalla parte attrice.
Condannava inoltre al pagamento delle spese processuali per euro Pt_1
1.600,00, di cui euro 600,00 per spese (incluse CTU) e euro 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
proponeva appello, deducendo plurime violazioni da Parte_1
parte del Giudice di Pace: omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale, inammissibilità e nullità della CTU disposta e fondata su documentazione ritenuta acquisita irregolarmente, erronea valutazione delle prove circa l'esistenza dell'incarico professionale, insussistenza della responsabilità e quantificazione del danno morale
3 ritenuta apodittica e svincolata da prova specifica. Chiedeva quindi la condanna dell'appellato Avv. della somma di euro 4.054,00 oltre CP_1
interessi, la condanna dell'appellato Avv. della somma di CP_5
euro 1.796,00 oltre interessi, inerenti alla condanna delle spese di giudizio in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame.
L'avv. Anna Ruotolo si costituiva formalmente in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, per infondatezza nel merito, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado, resa secondo equità, e basata su CTU ammissibile e documentazione regolarmente acquisita.
In assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice riservava la causa in decisione all'udienza del
04/12/2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, dall'analisi della sentenza di primo grado non emerge che la medesima sia stata resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Né il dispositivo, né la motivazione contengono alcun richiamo esplicito all'equità formale o sostanziale, né ricorrono i presupposti che consentano di desumerla implicitamente.
Al contrario, la decisione si fonda su specifici riferimenti normativi (artt.
1176 e 2229 c.c.) e su una dettagliata analisi del materiale probatorio acquisito, ivi comprese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il che attesta l'avvenuta applicazione di regole di diritto.
4 Pertanto, la sentenza va qualificata come resa secondo diritto, non potendosi in alcun modo ricondurre alla tipologia di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che essa risulta pienamente appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di inappellabilità, non sussistendo i presupposti di legge, né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale.
Tuttavia, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, la sentenza di primo grado si fonda su una corretta ricostruzione dei fatti e su un esame puntuale delle prove.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto sussistente l'incarico professionale svolto dal convenuto per la gestione della contabilità fiscale dell'attrice, come emergente dalla documentazione acquisita e dalle risultanze della CTU, la cui ammissibilità è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità anche in assenza di istanza di parte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1747).
Le doglianze dell'appellante in ordine alla validità e alle modalità di acquisizione della documentazione da parte del CTU risultano generiche e prive di riscontro concreto. La documentazione acquisita dal CTU è stata regolarmente utilizzata ai fini istruttori, in quanto l'eventuale vizio derivante dalla produzione irrituale non è stato formalmente eccepito né disconosciuto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2017, n. 19331). Invero, la consulenza tecnica d'ufficio è stata correttamente disposta dal Giudice di primo grado in funzione di supporto all'accertamento di fatti di natura strettamente tecnica, in ambito contabile e fiscale, che esulano dalle
5 comuni conoscenze dell'interprete del diritto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità riconosce espressamente che: “Il giudice può disporre d'ufficio una consulenza tecnica ogni qualvolta ritenga che siano necessari accertamenti di natura tecnica per decidere la controversia, anche in assenza di istanza di parte” (Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1747).
Nel caso di specie, la CTU ha avuto ad oggetto la ricostruzione delle violazioni tributarie contestate all'attrice e la verifica dell'eventuale nesso causale con la condotta del professionista. Tale attività, per la sua tecnicità, non poteva che essere affidata a un ausiliario del giudice e non assume alcun rilievo invalidante la circostanza che il CTU abbia acquisito documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti dalle parti e,
l'eventuale vizio derivante dall'acquisizione di documentazione non tempestivamente prodotta e, come sopra evidenziato, non è stato né eccepito né formalmente disconosciuto, determinandone la piena utilizzabilità.
La consulenza, pertanto, è pienamente utilizzabile ai fini decisori e costituisce, nel caso concreto, uno degli elementi fondanti la motivazione del provvedimento impugnato.
Anche la quantificazione del danno morale è adeguatamente motivata e conforme ai principi giurisprudenziali (Cass. civ., Sez. III, 12 ottobre
2011, n. 20914). Il Giudice di Pace ha liquidato una somma proporzionata al turbamento subito dall'attrice a seguito della condotta professionale inadempiente del convenuto, con un giudizio equilibrato e rispettoso delle risultanze probatorie.
6 Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, la controversia trae origine da un rapporto professionale intercorrente tra il dott. e l'Avv. , instaurato su richiesta di Pt_1 CP_1
quest'ultima per la gestione della propria posizione fiscale.
È pertanto corretta l'applicazione del foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo (D.Lgs. n.
206/2005), posto che l'appellato avv. ha agito nella qualità di CP_1
destinataria del servizio quale soggetto privato e non nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale connessa all'incarico affidato.
Secondo consolidata giurisprudenza: “nelle controversie tra professionista e cliente, quando il cliente agisce in qualità di consumatore, si applica il foro del consumatore” (Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2018, n. 22810).
Ne deriva che il Giudice di Pace di Arienzo era territorialmente competente a conoscere della controversia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante.
Inoltre, la sentenza impugnata si fonda su accertamento tecnico motivato, e la liquidazione del danno non è arbitraria ma commisurata alle risultanze probatorie.
In merito alla quantificazione del danno morale, pari ad euro 3.500,00, non è il frutto di un giudizio meramente soggettivo o equitativo, bensì trova riscontro nella documentazione allegata, nella comunicazione di irregolarità fiscale e nel turbamento derivante dall'inadempimento di un obbligo professionale fiduciario, secondo parametri consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 20914).
7 Il danno morale ed esistenziale è stato riconosciuto in misura contenuta e proporzionata.
In definitiva, tutte le doglianze prospettate dall'appellante si rivelano generiche, assertive e comunque infondate, non risultando idonee a scalfire la motivazione della sentenza di primo grado, che deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate e la natura tecnica delle questioni di diritto coinvolte, nonché la reciproca complessità interpretativa degli obblighi fiduciari oggetto di contestazione, avuto riguardo anche alla formulazione inidonea ma comunque non temeraria dell'atto di gravame.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 180/2017 del Giudice di Pace di Arienzo:
- rigetta l'appello;
- conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, c. 2,
c.p.c., per le ragioni indicate in motivazione.
Lì, 05/06/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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