Art. 17. 1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.
Versione
13 aprile 1990
13 aprile 1990
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 22/04/1992, n. 189Provvedimento: N. 189 SENTENZA 13-22 APRILE 1992 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. AT GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della …Leggi di più...
- competenza, in primo grado, del solo t.a.r. del lazio·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- conseguenze·
- provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari·
- impugnazione innanzi al giudice amministrativo·
- non eccessiva gravosita' dell'onere a tal fine previsto·
- magistrati ordinari·
- sent. 189/92 a. consiglio superiore della magistratura·
- sent. 189/92 d. consiglio superiore della magistratura·
- fondamento costituzionale·
- posizione e funzioni·
- 'status'·
- impugnabilita' innanzi al giudice amministrativo.·
- sent. 189/92 b. ordinamento giudiziario