Articolo 17 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 aprile 1990
Art. 17. 1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990
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