TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 gennaio 2025 ha pronunciato, la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
2585 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(c.f.: ). Parte_1 C.F._1
(avv. Maria Pilato)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso
1 l'Avvocatura dell'Ente
(avv. Carlisi Viviana )
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18.02.80, e per pensione di inabilità civile di cui alla l. 118/71
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla Pensione di invalidità civile di cui alla l.118/71 e dell'indennità di accompagnamento a decorrere entrambe dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia entrambe negategli in sede di Accertamento Tecnico Preventivo dove il nominato ctu gli aveva, invece, riconosciuto il possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'' assegno mensile di assistenza di cui alla l.
118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in
2 via amministrativa amministrativa (16/01/2020). Con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento di spese, competenze ed onorari dell'intero procedimento, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il C.T.U. Dott.
in sede di Accertamento Tecnico Preventivo Persona_1
non erano condivisibili apparivano viziate da diverse contraddizioni diagnostico valutative risultando peraltro carente nelle motivazioni per quanto meglio dedotto nel suo scritto difensivo. Deduceva , pertanto, di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per godere dei benefici richiesti. In via istruttoria chiedeva, quindi, disporsi C.T.U .medico-legale.
La causa veniva iscritta al ruolo ed assegnata alla dott.ssa ROSA
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese li lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 25 settembre 2024 ore
9,30.
3 Nelle more del presente giudizio cambiava la persona fisica con il sottoscritto estensore, che fissava udienza di prosecuzione del presente giudizio innanzi a sé per il 25 settembre 2024.
A tale udienza il giudice sospesa ogni decisione aveva rilevato che la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio aveva chiesto il riconoscimento oltre che della pensione di invalidità civile anche dell'indennità di accompagnamento, e preso atto che il nominato ctu non si era espresso su quest' ultima, fissava al CTU sotto il vincolo del già prestato giuramento termine per integrare la relazione già depositata esprimendosi anche su di essa , indi rinviava la causa per tale adempimento, discussione e decisione all'odierna udienza del 31 marzo 2025 - ove la causa dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza , viene decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale viene data lettura in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto sotto meglio dedotto.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per
4 la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Ed ancora, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, mentre i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sono stati riconosciuti per la pensione di invalidità civile L. 118/71 nei limiti di cui in perizia non risultano invece soddisfatti quelli per il riconoscimento dellal'indennità di accompagnamento.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott. C.T.U. Dott.ssa previo esame del Persona_2
periziando , dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) il Sig. sia da Parte_1
ritenere invalido al 100% e, conseguentemente, abbia diritto a percepire la pensione di inabilità civile da Gennaio 2021, (…)” (cfr.
CTU in atti) e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti
5 sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire della pensione di invalidità civile di cui alla l.118/71; ed a seguito della richiesta integrazione del 4 febbraio 2025 sull'altra prestazione (indennità di accompagnamento) richiesta dalla parte ricorrente che
“…..Sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto emerso in sede di visita peritale si ritiene che, seppure il ricorrente presenti delle difficoltà alle deambulazione, essa avviene in maniera autonoma con appoggio ad una stampella e che non sono presenti altre condizioni che impediscano al Sig. di svolgere Pt_1
in maniera autonoma i comuni atti della vita quotidiana per cui si ritiene che il ricorrente non abbia diritto a percepire l'indennità di accompagnamento…..” (vedi relazione del consulente tecnico).
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo
Giudice.
Sulle spese di lite e di ctu
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
6
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è invalida civile al 100% a decorrere da Gennaio 2021, rigetta per il resto il ricorso.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Omologa l'accertamento del requisito sanitario dichiarandoche che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'' assegno mensile di assistenza di cui alla l.
118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa amministrativa (16/01/2020).
Così deciso in Agrigento, il 31 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
7