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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 1560/2022 R.G.A.C., su ricorso depositato in Cancelleria in data
02.08.2022 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a Sarzana, il 24.11.1987, C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente dall'Avv. Sabrina Ambrogetti e dall'Avv. Paolo Mione, domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1 attrice
nei confronti di
CP_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Erik Tornaboni e dall'Avv.
RA NI, domiciliato presso gli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Per l'attore e la convenuta congiuntamente (come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.09.2025 e il 18.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025):
2 “1. Il figlio nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica con la madre, attualmente in Carrara località Torano.
2. In considerazione dell'età di , lo stesso sarà libero di vedere e Per_1 stare con il padre quando vorrà in base ad accordi che padre e figlio prenderanno direttamente tra di loro.
3. trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Per_1
Natale e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre anche più giorni consecutivi secondo la sua volontà e previo accordo con il padre.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento di in maniera Per_1 diretta e le eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
5. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora . Parte_1
6. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di avere risolto in via definitiva ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
7. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Rilevato, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto, il giorno 24.11.2009, matrimonio in Sarzana
(SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2009 al n. 48, parte II, serie A;
che prima dell'unione matrimoniale è nato il figlio in data Per_1
17.07.2009 (minorenne); che con il ricorso introduttivo depositato il 02.08.2022, Parte_1 ha allegato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il coniuge, in ragione di incomprensioni e dissidi, instando per l'affidamento condiviso
3 del figlio minore, per la collocazione residenziale di quest'ultimo presso l'abitazione della stessa, nonché per la regolamentazione del diritto di visita del figlio da parte del padre, quale genitore non collocatario e, per la determinazione a carico del medesimo del concorso al mantenimento del figlio;
altresì, insisteva nella declaratoria di addebito della separazione al marito, per avere lo stesso tenuto comportamenti inadeguati nei confronti della moglie, in violazione dei più elementari diritti derivanti dal matrimonio, tanto da essere stata la causa della rottura del vincolo matrimoniale;
che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
22.09.2022, ha aderito alla domanda di separazione, istando per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, proponendo una diversa calendarizzazione dei tempi di permanenza dello stesso presso l'uno e l'altro genitore ed una ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese ordinarie e straordinarie relative a quest'ultimo; instava, altresì, per la determinazione a carico della ricorrente dell'importo mensile di €
500,00, da versare in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento personale, nonché per la declaratoria di addebito alla coniuge della medesima separazione, per avere lo stesso violato l'obbligo di coabitazione implicato dal vincolo matrimoniale, attraverso l'avvenuto abbandono del tetto coniugale;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, istaurato il contraddittorio, in via provvisoria ed urgente, ex art. 708
c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale del
13.10.2022, venivano emessi provvedimenti temporanei e urgenti in relazione all'affidamento del figlio minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente dello stesso presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del medesimo minore da parte del padre, altresì veniva disposto il mantenimento diretto
4 del figlio minore ad entrambe le parti data la frequentazione paritaria dello stesso con i genitori;
che con sentenza non definitiva n. 427/2023, depositata il 22.07.2023, su concorde richiesta delle parti veniva dichiarata la separazione personale tra le stesse, con contestuale rimessione della causa sul ruolo ai fini del proseguo del giudizio in riferimento alle condizioni di separazione;
che le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025; che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto del figlio, alla collocazione residenziale dello stesso ed al regime di visita del medesimo minore da parte del padre rispondenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia ed aderenti all'habitat domestico ed alle abitudini di visita di quest'ultimo, così come le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori (a seconda dei tempi di permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro), si configurano conformi al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le condizioni di natura economica afferenti alla sfera esclusiva dei soli coniugi attengono a diritti disponibili degli stessi, nulla ostando, pertanto, alla loro ricezione nella presente sentenza.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte ed in conformità all'accordo raggiunto dalle stesse sul punto.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- Dispone l'affidamento del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Carrara località Torano. Data l'età di , lo Per_1 stesso vedrà e starà con il padre liberamente in base ad accordi che i due prenderanno direttamente tra di loro;
trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre anche più giorni consecutivi Per_1 secondo la volontà e previo accordo tra i due.
- Dispone che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento di in maniera diretta (a seconda dei tempi di permanente dello Per_1 stesso presso l'uno o l'altro) e che le eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50%; l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
Dà atto che le parti hanno rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo dichiarato di aver risolto in via definitiva ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale tra le stesse e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 1560/2022 R.G.A.C., su ricorso depositato in Cancelleria in data
02.08.2022 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a Sarzana, il 24.11.1987, C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente dall'Avv. Sabrina Ambrogetti e dall'Avv. Paolo Mione, domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1 attrice
nei confronti di
CP_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Erik Tornaboni e dall'Avv.
RA NI, domiciliato presso gli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Per l'attore e la convenuta congiuntamente (come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.09.2025 e il 18.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025):
2 “1. Il figlio nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica con la madre, attualmente in Carrara località Torano.
2. In considerazione dell'età di , lo stesso sarà libero di vedere e Per_1 stare con il padre quando vorrà in base ad accordi che padre e figlio prenderanno direttamente tra di loro.
3. trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Per_1
Natale e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre anche più giorni consecutivi secondo la sua volontà e previo accordo con il padre.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento di in maniera Per_1 diretta e le eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
5. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora . Parte_1
6. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di avere risolto in via definitiva ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
7. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Rilevato, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto, il giorno 24.11.2009, matrimonio in Sarzana
(SP), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2009 al n. 48, parte II, serie A;
che prima dell'unione matrimoniale è nato il figlio in data Per_1
17.07.2009 (minorenne); che con il ricorso introduttivo depositato il 02.08.2022, Parte_1 ha allegato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il coniuge, in ragione di incomprensioni e dissidi, instando per l'affidamento condiviso
3 del figlio minore, per la collocazione residenziale di quest'ultimo presso l'abitazione della stessa, nonché per la regolamentazione del diritto di visita del figlio da parte del padre, quale genitore non collocatario e, per la determinazione a carico del medesimo del concorso al mantenimento del figlio;
altresì, insisteva nella declaratoria di addebito della separazione al marito, per avere lo stesso tenuto comportamenti inadeguati nei confronti della moglie, in violazione dei più elementari diritti derivanti dal matrimonio, tanto da essere stata la causa della rottura del vincolo matrimoniale;
che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
22.09.2022, ha aderito alla domanda di separazione, istando per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, proponendo una diversa calendarizzazione dei tempi di permanenza dello stesso presso l'uno e l'altro genitore ed una ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese ordinarie e straordinarie relative a quest'ultimo; instava, altresì, per la determinazione a carico della ricorrente dell'importo mensile di €
500,00, da versare in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento personale, nonché per la declaratoria di addebito alla coniuge della medesima separazione, per avere lo stesso violato l'obbligo di coabitazione implicato dal vincolo matrimoniale, attraverso l'avvenuto abbandono del tetto coniugale;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, istaurato il contraddittorio, in via provvisoria ed urgente, ex art. 708
c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale del
13.10.2022, venivano emessi provvedimenti temporanei e urgenti in relazione all'affidamento del figlio minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente dello stesso presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del medesimo minore da parte del padre, altresì veniva disposto il mantenimento diretto
4 del figlio minore ad entrambe le parti data la frequentazione paritaria dello stesso con i genitori;
che con sentenza non definitiva n. 427/2023, depositata il 22.07.2023, su concorde richiesta delle parti veniva dichiarata la separazione personale tra le stesse, con contestuale rimessione della causa sul ruolo ai fini del proseguo del giudizio in riferimento alle condizioni di separazione;
che le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025; che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto del figlio, alla collocazione residenziale dello stesso ed al regime di visita del medesimo minore da parte del padre rispondenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia ed aderenti all'habitat domestico ed alle abitudini di visita di quest'ultimo, così come le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori (a seconda dei tempi di permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro), si configurano conformi al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le condizioni di natura economica afferenti alla sfera esclusiva dei soli coniugi attengono a diritti disponibili degli stessi, nulla ostando, pertanto, alla loro ricezione nella presente sentenza.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte ed in conformità all'accordo raggiunto dalle stesse sul punto.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- Dispone l'affidamento del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Carrara località Torano. Data l'età di , lo Per_1 stesso vedrà e starà con il padre liberamente in base ad accordi che i due prenderanno direttamente tra di loro;
trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre anche più giorni consecutivi Per_1 secondo la volontà e previo accordo tra i due.
- Dispone che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento di in maniera diretta (a seconda dei tempi di permanente dello Per_1 stesso presso l'uno o l'altro) e che le eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50%; l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
Dà atto che le parti hanno rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo dichiarato di aver risolto in via definitiva ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale tra le stesse e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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