CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso all'esito dell'udienza del 04.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello in materia malattia professionale, iscritta al numero 118 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dall'avv DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. Controparte_1 dall'avv. VINCI ALESSANDRA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 09/04/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.272 del 04.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dallo stesso al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale “ernie discali multiple lombari con radicolopatia neurogena cronica”, derivante dall'attività svolta di manovale per movimentazione manuale carichi pesanti, addetto al trasporto di inerti, demolizione di murature, avendo operato su impalcature e trasporto laterizi e materiali di risulta presso le discariche.
La sentenza ha dato conto degli esiti della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, avendo in particolare il ctu escluso il rischio lavorativo per mancanza di esposizione in modo continuativo e per un periodo tale da ritenere sussistente l'eziologia causale con la patologia benchè tabellata ed avendo il CTU anche escluso in sede di visita peritale disturbi trofico sensitivi.
1.1. Come motivo di appello, è stata dedotta la criticità della relazione di CTU tenuto conto della natura tabellata della malattia, delle prove testimoniali svolte evidenzianti la prolungata esposizione al rischio lavorativo per sei anni dal 2004 al 15.10.2010 cui si aggiungono 5 settimane nel 2011, 19 settimane nel
2013 e 43 settimane nel 2014 (considerati i periodi di part time). Inoltre, ha dedotto che il CTU dopo la singola valutazione delle singole ernie (codice 213 delle tabelle), avrebbe dovuto valutare ogni eventuale conseguenza complessiva sul rachide richiamando i codici 193,192, 191, 200.
Ha, pertanto, concluso chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: “1.
Dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'inabilità permanente conseguente alla denunciata malattia professionale nella misura maggiore del 6% e, comunque, nella superiore misura accertanda in giudizio mediante espletanda C.T.U., per le causali di cui alla narrativa che precede, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 1124/65, D.Lgvo 38/2000 e successive modificazioni.
2. Condannare l' in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze dei ratei di rendita, per danno biologico e conseguenze della menomazione, previsti dalle lettere “a) e “b)” di cui al comma 2 dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 come modificato dal D.Lgs. 202/2001, maturati e maturandi, I° giorno successivo alla fine del periodo di inabilità temporanea e nel prosieguo, in misura di quanto accertanda mediante espletanda C.T.U., con liquidazione delle superiori prestazioni conseguenti per l'accertanda superiore inabilità permanente e gli interessi legali maturati e maturandi dalla data del 18/08/2016, di maturazione del 121° giorno post-fine della inabilità temporanea fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare, altresì, l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante ha svolto attività di manovale edile secondo quanto allegato in ricorso ed emerso dalle risultanze processuali di primo grado sia documentali e che dichiarazioni testimoniali.
2.2. Il Ctu, dott. nominato dal giudice di primo grado al fine di accertare la malattia denunciata e la Per_1 sua origine professionale ha evidenziato nella parte relativa all'anamnesi lavorativa lo svolgimento di attività di operaio edile da parte del a tempo pieno dal 2004 al 2010 e dal 2011 al 2016 per poche Pt_1 settimane ogni anno.
In sede di esame obiettivo ha verificato “Soggetto normotipo, normotrofico, masse muscolari tonico- trofiche, conformi al sesso ed all'età, pannicolo adiposo normorappresentato in tutte le sedi di attribuzione.
Tralascio la descrizione di quegli organi ed apparati il cui rilievo clinico è insignificante ai fini della presente indagine. Rachide In ortostasi rilevo masse muscolari paravertebrali tonico-trofiche. Modesta scoliosi dorsale a largo raggio destroconvessa, non slivellamento della bisiliaca. Flessione anteriore consentita per
85°, dorsiflessione per 30°. In clinostasi non ipomiotrofia delle masse muscolari degli arti inferiori, non riferite parestesie arti inferiori. Laségue negativo, punti di Walleix silenti, riflessi arti inferiori bilateralmente Co normoeccitabili. ed ecd come di norma bilateralmente. Rinvio all'accluso certificato attestante la dichiarazione resa all' il 19/12/2017”. CP_1
Con riguardo alle ernie discali di cui ai referti di RMN esaminate (ernie discali L3/L4, L4/L5, L5/S1) ha dato conto dell'artrosi interapofisaria con riduzione del canale vertebrale da L3 a S1 ed ha precisato che “le immagini rm al momento non hanno riscontro clinico”.
Il CTU ha evidenziato che il è “affetto da ernie discali multiple con note di spondilosi diffusa” come Pt_1 evidenziate nelle rnm dell'ottobre 2016 e nel marzo 2018 la cui rnm ha mostrato un quadro sovrapponibile a quello dell'ottobre 2016 tanto da non ritenere il neurochirurgo la malattia degna di trattamento chirurgico e l'elettromiografia dell'aprile 2017 ha evidenziato una sofferenza radicolare su base neurogena.
Quindi, ha concluso escludendo l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo benchè la patologia sia tabellata.
In seguito alle osservazioni svolte dal difensore della parte appellante, riprodotte poi nell'atto di appello, Il
CTU ha ribadito che nel valutare il rischio lavorativo occorre la verifica di numerosi fattori quali l'esposizione al rischio, la continuità di lavoro, il sesso, l'età e, in alcuni casi, il tempo intercorso dal pensionamento, o dalla sospensione del lavoro, al momento della denuncia, ritenendo il non Pt_1 esposto al rischio in maniera continuativa e, comunque, per un periodo tale che possa qualificare efficace la causa determinante la patologia lamentata.
Il CTU ha, altresì, sottolineato il mancato riscontro di disturbi trofico-sensitivi ritenendo la patologia vertebrale una malattia comune al momento “muta”.
In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del primo giudice giusta ordinanza del 3.12.2020 (se l'attività lavorativa svolta in modo continuativo dal 2004 al 2010 possa avere determinato l'affezione riscontrata nel
2016 o se possa attribuita a fattori extralavorativi), il CTU ha chiarito che “non risulta alcuna documentazione medica relativa al periodo 2004-2010. Il Ricorrente, comunque, nega ricoveri, consulti specialistici, presidi ortopedici riferibili a qualsiasi periodo. Nel caso di specie, la malattia emerge nel 2017, cioè oltre sette anni dopo il periodo indicato dall'avvocato; il resto dell'attività, come affermato nella mia relazione, non ha dignità medico legale al riguardo perché discontinua”.
2.3. In definitiva, il CTU ha escluso la derivazione delle patologie dall'attività lavorativa per mancata rilevante prolungata esposizione allo specifico rischio lavorativo e per la mancanza di documentazione medica per il periodo 2004-2010 da cui evidentemente poter inferire l'insorgenza della patologia durante l'attività lavorativa nel predetto periodo, mancando ricoveri, consulti specialistici riferibili a qualsiasi periodo attesa l'emersione della malattia nel 2017.
Inoltre, ha comunque evidenziato il mancato risconto di disturbi trofico-sensitivi presentandosi la malattia muta.
Gli accertamenti e le conclusioni esplicitate dal CTU si presentano complete ed adeguatamente motivate, dovendosi dare particolare rilievo, anche prescindendo dalla questione della collocazione della patologia in malattia tabellata, dal mancato riscontro del CTU di disturbi trofico-sensitivi presentandosi la malattia muta.
Tanto, pertanto, consente di ritenere la mancanza di evidenze cliniche e diagnostiche positivamente valutabili in termini di percentuale di danno biologico ai fini del riconoscimento della tutela richiesta.
2.4. Inoltre, nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Sicchè, i rilievi svolti dall'appellante con riguardo ai codici da applicare si presentano inconferenti ed ultronei rispetto alle valutazioni medico legali effettuate del CTU alla luce sia della documentazione medica esaminata sia dell'esame obiettivo svolto sul ricorrente in seguito al quale non ha riscontrato menomazioni implicanti deficit funzionali rilevanti.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata e con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Mancando in atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante secondo i criteri di cui al DM 147/2022, nei valori minimi tenuto conto del valore indeterminabile, tenuto conto dell'oggetto e delle questioni controverse, in relazione alla concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessive € 1700,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso all'esito dell'udienza del 04.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello in materia malattia professionale, iscritta al numero 118 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dall'avv DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. Controparte_1 dall'avv. VINCI ALESSANDRA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 09/04/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.272 del 04.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dallo stesso al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale “ernie discali multiple lombari con radicolopatia neurogena cronica”, derivante dall'attività svolta di manovale per movimentazione manuale carichi pesanti, addetto al trasporto di inerti, demolizione di murature, avendo operato su impalcature e trasporto laterizi e materiali di risulta presso le discariche.
La sentenza ha dato conto degli esiti della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, avendo in particolare il ctu escluso il rischio lavorativo per mancanza di esposizione in modo continuativo e per un periodo tale da ritenere sussistente l'eziologia causale con la patologia benchè tabellata ed avendo il CTU anche escluso in sede di visita peritale disturbi trofico sensitivi.
1.1. Come motivo di appello, è stata dedotta la criticità della relazione di CTU tenuto conto della natura tabellata della malattia, delle prove testimoniali svolte evidenzianti la prolungata esposizione al rischio lavorativo per sei anni dal 2004 al 15.10.2010 cui si aggiungono 5 settimane nel 2011, 19 settimane nel
2013 e 43 settimane nel 2014 (considerati i periodi di part time). Inoltre, ha dedotto che il CTU dopo la singola valutazione delle singole ernie (codice 213 delle tabelle), avrebbe dovuto valutare ogni eventuale conseguenza complessiva sul rachide richiamando i codici 193,192, 191, 200.
Ha, pertanto, concluso chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: “1.
Dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'inabilità permanente conseguente alla denunciata malattia professionale nella misura maggiore del 6% e, comunque, nella superiore misura accertanda in giudizio mediante espletanda C.T.U., per le causali di cui alla narrativa che precede, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 1124/65, D.Lgvo 38/2000 e successive modificazioni.
2. Condannare l' in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze dei ratei di rendita, per danno biologico e conseguenze della menomazione, previsti dalle lettere “a) e “b)” di cui al comma 2 dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 come modificato dal D.Lgs. 202/2001, maturati e maturandi, I° giorno successivo alla fine del periodo di inabilità temporanea e nel prosieguo, in misura di quanto accertanda mediante espletanda C.T.U., con liquidazione delle superiori prestazioni conseguenti per l'accertanda superiore inabilità permanente e gli interessi legali maturati e maturandi dalla data del 18/08/2016, di maturazione del 121° giorno post-fine della inabilità temporanea fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare, altresì, l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante ha svolto attività di manovale edile secondo quanto allegato in ricorso ed emerso dalle risultanze processuali di primo grado sia documentali e che dichiarazioni testimoniali.
2.2. Il Ctu, dott. nominato dal giudice di primo grado al fine di accertare la malattia denunciata e la Per_1 sua origine professionale ha evidenziato nella parte relativa all'anamnesi lavorativa lo svolgimento di attività di operaio edile da parte del a tempo pieno dal 2004 al 2010 e dal 2011 al 2016 per poche Pt_1 settimane ogni anno.
In sede di esame obiettivo ha verificato “Soggetto normotipo, normotrofico, masse muscolari tonico- trofiche, conformi al sesso ed all'età, pannicolo adiposo normorappresentato in tutte le sedi di attribuzione.
Tralascio la descrizione di quegli organi ed apparati il cui rilievo clinico è insignificante ai fini della presente indagine. Rachide In ortostasi rilevo masse muscolari paravertebrali tonico-trofiche. Modesta scoliosi dorsale a largo raggio destroconvessa, non slivellamento della bisiliaca. Flessione anteriore consentita per
85°, dorsiflessione per 30°. In clinostasi non ipomiotrofia delle masse muscolari degli arti inferiori, non riferite parestesie arti inferiori. Laségue negativo, punti di Walleix silenti, riflessi arti inferiori bilateralmente Co normoeccitabili. ed ecd come di norma bilateralmente. Rinvio all'accluso certificato attestante la dichiarazione resa all' il 19/12/2017”. CP_1
Con riguardo alle ernie discali di cui ai referti di RMN esaminate (ernie discali L3/L4, L4/L5, L5/S1) ha dato conto dell'artrosi interapofisaria con riduzione del canale vertebrale da L3 a S1 ed ha precisato che “le immagini rm al momento non hanno riscontro clinico”.
Il CTU ha evidenziato che il è “affetto da ernie discali multiple con note di spondilosi diffusa” come Pt_1 evidenziate nelle rnm dell'ottobre 2016 e nel marzo 2018 la cui rnm ha mostrato un quadro sovrapponibile a quello dell'ottobre 2016 tanto da non ritenere il neurochirurgo la malattia degna di trattamento chirurgico e l'elettromiografia dell'aprile 2017 ha evidenziato una sofferenza radicolare su base neurogena.
Quindi, ha concluso escludendo l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo benchè la patologia sia tabellata.
In seguito alle osservazioni svolte dal difensore della parte appellante, riprodotte poi nell'atto di appello, Il
CTU ha ribadito che nel valutare il rischio lavorativo occorre la verifica di numerosi fattori quali l'esposizione al rischio, la continuità di lavoro, il sesso, l'età e, in alcuni casi, il tempo intercorso dal pensionamento, o dalla sospensione del lavoro, al momento della denuncia, ritenendo il non Pt_1 esposto al rischio in maniera continuativa e, comunque, per un periodo tale che possa qualificare efficace la causa determinante la patologia lamentata.
Il CTU ha, altresì, sottolineato il mancato riscontro di disturbi trofico-sensitivi ritenendo la patologia vertebrale una malattia comune al momento “muta”.
In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del primo giudice giusta ordinanza del 3.12.2020 (se l'attività lavorativa svolta in modo continuativo dal 2004 al 2010 possa avere determinato l'affezione riscontrata nel
2016 o se possa attribuita a fattori extralavorativi), il CTU ha chiarito che “non risulta alcuna documentazione medica relativa al periodo 2004-2010. Il Ricorrente, comunque, nega ricoveri, consulti specialistici, presidi ortopedici riferibili a qualsiasi periodo. Nel caso di specie, la malattia emerge nel 2017, cioè oltre sette anni dopo il periodo indicato dall'avvocato; il resto dell'attività, come affermato nella mia relazione, non ha dignità medico legale al riguardo perché discontinua”.
2.3. In definitiva, il CTU ha escluso la derivazione delle patologie dall'attività lavorativa per mancata rilevante prolungata esposizione allo specifico rischio lavorativo e per la mancanza di documentazione medica per il periodo 2004-2010 da cui evidentemente poter inferire l'insorgenza della patologia durante l'attività lavorativa nel predetto periodo, mancando ricoveri, consulti specialistici riferibili a qualsiasi periodo attesa l'emersione della malattia nel 2017.
Inoltre, ha comunque evidenziato il mancato risconto di disturbi trofico-sensitivi presentandosi la malattia muta.
Gli accertamenti e le conclusioni esplicitate dal CTU si presentano complete ed adeguatamente motivate, dovendosi dare particolare rilievo, anche prescindendo dalla questione della collocazione della patologia in malattia tabellata, dal mancato riscontro del CTU di disturbi trofico-sensitivi presentandosi la malattia muta.
Tanto, pertanto, consente di ritenere la mancanza di evidenze cliniche e diagnostiche positivamente valutabili in termini di percentuale di danno biologico ai fini del riconoscimento della tutela richiesta.
2.4. Inoltre, nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Sicchè, i rilievi svolti dall'appellante con riguardo ai codici da applicare si presentano inconferenti ed ultronei rispetto alle valutazioni medico legali effettuate del CTU alla luce sia della documentazione medica esaminata sia dell'esame obiettivo svolto sul ricorrente in seguito al quale non ha riscontrato menomazioni implicanti deficit funzionali rilevanti.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata e con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Mancando in atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante secondo i criteri di cui al DM 147/2022, nei valori minimi tenuto conto del valore indeterminabile, tenuto conto dell'oggetto e delle questioni controverse, in relazione alla concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessive € 1700,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio