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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1658/2024 R.G. promossa da
(C.F. / P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALAGNA GIOVANNI, parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente nella via Benedetto Croce n. 12;
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_2 C.F._2 nella via Benedetto Croce n.12;
(C.F.: ), nato ad [...] il 30709/1963 ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente nella via Monte Nevoso n.
8 - int. 1;
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_4 C.F._4 nella Contrada Tempi Rossi n. 81/A;
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_5 C.F._5 nella via Giuliano Mancino n.5; convenuta contumace
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente CP_6 C.F._6 nella via Mirga n. 31;
(C.F.: , nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_7 C.F._7 residente nella via Benedetto Croce n. 12. convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
* * * premesso che parte attrice ha chiesto la divisione del compendio pignorato composto dai seguenti beni: A. Appartamento ubicato a Alcamo (TP), Via Benedetto Croce n. 12, piano Primo, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 5;
B. Garage ubicato a Alcamo (TP), Via Ferrante Giuseppe Messina n. 3, piano Terra, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 4; meglio descritti nella relazione di perizia elaborata dal CTU Geo. Per. Parte_2 nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n.4/2024 R.G.E. ed acquisita agli atti del presente giudizio;
considerato che
del compendio come sopra descritto risultano essere comproprietari i signori
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_1 C.F._1
(C.F.: , in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_2 C.F._2
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_3 C.F._3
(C.F.: , in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_4 C.F._4
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_5 C.F._5
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_6 C.F._6
(C.F.: , in ragione di 3/9 dell'intera proprietà; Controparte_7 C.F._7 rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e, in particolar modo, della relazione di perizia redatta nel processo esecutivo;
considerato all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del compendio sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra i convenuti;
considerato che
alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, risulta impossibile redigere un progetto di comoda divisione che tenga conto delle quote dei condividenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'immobile che non lo rendono frazionabile;
rilevato che il consulente ha stimato il valore del bene individuato alla lettera A in € 51.795,82 e del bene di cui alla lettera B in € 13.738,63;
ritenuto che
le valutazioni espresse dal consulente in ordine alla non comoda divisibilità del bene, risultano condivisibili e pienamente aderenti allo scopo della divisione in natura, che, ai sensi dell'art. 718 c.c., è quello di attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune che, tenuto conto della misura delle quote di ognuno, appaia omogenea a quella degli altri e tale da offrire utilità proporzionalmente analoghe a quelle che avrebbe potuto offrire l'intero bene, occorrendo, in definitiva, fare riferimento alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione, di guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene (Cass. n. 95/5133); ritenuto inoltre che il valore complessivo come sopra determinato va condiviso anche in termini di attuale valore di mercato, avuto riguardo al riscontro costituito dai dati forniti da pubblicazioni specialistiche relativamente a beni di analoga ubicazione, destinazione, ampiezza, manutenzione e caratteristiche;
considerato, dunque, che in caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile, come nel caso di specie – ed in assenza di domanda di attribuzione del bene da parte di alcuno dei comproprietari – deve disporsi la vendita, con attribuzione del ricavato in favore degli aventi diritto, come sopra individuati, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
rilevato infatti che ai sensi dell'articolo 791, ultimo comma c.p.c., prima che la sentenza di divisione sia passata in giudicato, non si può procedere all'estrazione dei lotti e che a detta previsione normativa deve ritenersi assimilabile, uguale essendone la ratio, anche la modalità di scioglimento della comunione attuata mediante vendita;
ritenuto pertanto che sulla scorta dei rilievi che precedono e considerato che non vi sono questioni aventi natura “giurisdizionale” da risolvere, nessuna attività ulteriore deve essere espletata nel corso del presente giudizio, all'infuori della vendita, che attiene alla mera modalità divisoria;
ritenuto che
, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione del compendio così composto: A. Appartamento ubicato a Alcamo (TP), Via Benedetto Croce n. 12, piano Primo, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 5;
B. Garage ubicato a Alcamo (TP), Via Ferrante Giuseppe Messina n. 3, piano Terra, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 4; secondo le quote indicate nella relativa parte motiva;
- determina il valore attuale, al netto delle decurtazioni che dovranno essere disposte in sede di vendita, quanto all'immobile individuato alla lettera A in € 51.795,82 e quanto all'immobile di cui alla lettera B in € 13.738,63;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto del predetto compendio ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti risultate intestatarie, tenuto conto delle rispettive quote di comproprietà, come indicate in parte motiva, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Così deciso in Trapani li 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1658/2024 R.G. promossa da
(C.F. / P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALAGNA GIOVANNI, parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente nella via Benedetto Croce n. 12;
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_2 C.F._2 nella via Benedetto Croce n.12;
(C.F.: ), nato ad [...] il 30709/1963 ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente nella via Monte Nevoso n.
8 - int. 1;
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_4 C.F._4 nella Contrada Tempi Rossi n. 81/A;
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_5 C.F._5 nella via Giuliano Mancino n.5; convenuta contumace
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente CP_6 C.F._6 nella via Mirga n. 31;
(C.F.: , nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_7 C.F._7 residente nella via Benedetto Croce n. 12. convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
* * * premesso che parte attrice ha chiesto la divisione del compendio pignorato composto dai seguenti beni: A. Appartamento ubicato a Alcamo (TP), Via Benedetto Croce n. 12, piano Primo, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 5;
B. Garage ubicato a Alcamo (TP), Via Ferrante Giuseppe Messina n. 3, piano Terra, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 4; meglio descritti nella relazione di perizia elaborata dal CTU Geo. Per. Parte_2 nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n.4/2024 R.G.E. ed acquisita agli atti del presente giudizio;
considerato che
del compendio come sopra descritto risultano essere comproprietari i signori
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_1 C.F._1
(C.F.: , in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_2 C.F._2
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_3 C.F._3
(C.F.: , in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; Controparte_4 C.F._4
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_5 C.F._5
(C.F.: ), in ragione di 1/9 dell'intera proprietà; CP_6 C.F._6
(C.F.: , in ragione di 3/9 dell'intera proprietà; Controparte_7 C.F._7 rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e, in particolar modo, della relazione di perizia redatta nel processo esecutivo;
considerato all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del compendio sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra i convenuti;
considerato che
alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, risulta impossibile redigere un progetto di comoda divisione che tenga conto delle quote dei condividenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'immobile che non lo rendono frazionabile;
rilevato che il consulente ha stimato il valore del bene individuato alla lettera A in € 51.795,82 e del bene di cui alla lettera B in € 13.738,63;
ritenuto che
le valutazioni espresse dal consulente in ordine alla non comoda divisibilità del bene, risultano condivisibili e pienamente aderenti allo scopo della divisione in natura, che, ai sensi dell'art. 718 c.c., è quello di attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune che, tenuto conto della misura delle quote di ognuno, appaia omogenea a quella degli altri e tale da offrire utilità proporzionalmente analoghe a quelle che avrebbe potuto offrire l'intero bene, occorrendo, in definitiva, fare riferimento alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione, di guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene (Cass. n. 95/5133); ritenuto inoltre che il valore complessivo come sopra determinato va condiviso anche in termini di attuale valore di mercato, avuto riguardo al riscontro costituito dai dati forniti da pubblicazioni specialistiche relativamente a beni di analoga ubicazione, destinazione, ampiezza, manutenzione e caratteristiche;
considerato, dunque, che in caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile, come nel caso di specie – ed in assenza di domanda di attribuzione del bene da parte di alcuno dei comproprietari – deve disporsi la vendita, con attribuzione del ricavato in favore degli aventi diritto, come sopra individuati, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
rilevato infatti che ai sensi dell'articolo 791, ultimo comma c.p.c., prima che la sentenza di divisione sia passata in giudicato, non si può procedere all'estrazione dei lotti e che a detta previsione normativa deve ritenersi assimilabile, uguale essendone la ratio, anche la modalità di scioglimento della comunione attuata mediante vendita;
ritenuto pertanto che sulla scorta dei rilievi che precedono e considerato che non vi sono questioni aventi natura “giurisdizionale” da risolvere, nessuna attività ulteriore deve essere espletata nel corso del presente giudizio, all'infuori della vendita, che attiene alla mera modalità divisoria;
ritenuto che
, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione del compendio così composto: A. Appartamento ubicato a Alcamo (TP), Via Benedetto Croce n. 12, piano Primo, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 5;
B. Garage ubicato a Alcamo (TP), Via Ferrante Giuseppe Messina n. 3, piano Terra, censito al NCEU del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 313, sub. 4; secondo le quote indicate nella relativa parte motiva;
- determina il valore attuale, al netto delle decurtazioni che dovranno essere disposte in sede di vendita, quanto all'immobile individuato alla lettera A in € 51.795,82 e quanto all'immobile di cui alla lettera B in € 13.738,63;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto del predetto compendio ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti risultate intestatarie, tenuto conto delle rispettive quote di comproprietà, come indicate in parte motiva, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Così deciso in Trapani li 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi