Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/1979, n. 938
CASS
Sentenza 12 febbraio 1979

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L'atto di appello puo ritenersi "globale", nel senso di investire integralmente la sentenza di primo grado e di implicare, conseguentemente, un'attenuazione dell'Onere della rigorosa specificazione dei motivi d'impugnazione, solo quando non sussistano dubbi sulla volonta dell'appellante di censurare "in toto" le statuizioni sfavorevoli contenute in detta pronuncia, devolvendone complessivamente il riesame al giudice di secondo grado. Pertanto, con riguardo ad una sentenza di primo grado che contenga piu capi autonomi, su questioni non intrinsecamente connesse od interdipendenti, l'indicata volonta non e ravvisabile in un atto di appello che indichi specifici motivi in relazione ad uno solo di detti capi, per poi formulare, per gli altri, doglianze generiche ed imprecise, con la conseguenza che, per detta seconda parte, va rilevata, anche d'ufficio ed in Sede di legittimita, l'inammissibilita dell'appello medesimo. ( V 2537/77, mass n 386257; ( V 605/76, mass n 379254).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/1979, n. 938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 938
    Data del deposito : 12 febbraio 1979

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