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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
TURTURICI FILIPPO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Arch. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Perugia (c.f. CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in Città di Castello (PG), Indirizzo_1 snc, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni (codice 2025/ORA00003), emesso dall'Agenzia Entrate di Perugia il 06.03.2025
e notificato via PEC in pari data, nonché avverso ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Parte ricorrente così premetteva: “A livello normativo, per l'ipotesi in cui avvenga la cessione di un terreno, agricolo che sia, in forma di area di sedime e/o corte pertinenziale ad un fabbricato, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della L. 266/2005, per esso si può chiedere che la base imponibile sia determinata, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/86, sul c.d. “valore automatico” e -per ciò- in sede di autoliquidazione per la registrazione telematica dell'atto di cessione, ai fini dell'imposta di registro, si può applicare la stessa aliquota, pari al 9%, prevista per la cessione del fabbricato. Viceversa, nel caso di cessione di un terreno prettamente agricolo, senza alcuna connotazione di sedime e/o aggettivazione pertinenziale, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile dovrà essere determinata sulla scorta del valore effettivo del terreno: così come dichiarato nell'atto di cessione e -per gli effetti- l'aliquota che dovrà essere applicata, sarà pari al 15% del valore anzidetto”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: ”voglia annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 5 1986, n. 131, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Perugia, il 06.03.2025, notificato e ricevuto in pari data codice 2025/ORA00003”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che depositava le controdeduzioni, insistendo sulla legittimità
e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reizione del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Le parti depositavano le rispettive memorie illustrative.
In data 18.12.25 veniva depositato un accordo conciliativo (cod.atto 200407160001) del 16.12.25 con la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della volontà espressa dalle parti e verificata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo conciliativo, intervenuto tra le stesse, non può altro che procedere all'estinzione del giudizio ex art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
TURTURICI FILIPPO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Arch. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Perugia (c.f. CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in Città di Castello (PG), Indirizzo_1 snc, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni (codice 2025/ORA00003), emesso dall'Agenzia Entrate di Perugia il 06.03.2025
e notificato via PEC in pari data, nonché avverso ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Parte ricorrente così premetteva: “A livello normativo, per l'ipotesi in cui avvenga la cessione di un terreno, agricolo che sia, in forma di area di sedime e/o corte pertinenziale ad un fabbricato, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della L. 266/2005, per esso si può chiedere che la base imponibile sia determinata, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/86, sul c.d. “valore automatico” e -per ciò- in sede di autoliquidazione per la registrazione telematica dell'atto di cessione, ai fini dell'imposta di registro, si può applicare la stessa aliquota, pari al 9%, prevista per la cessione del fabbricato. Viceversa, nel caso di cessione di un terreno prettamente agricolo, senza alcuna connotazione di sedime e/o aggettivazione pertinenziale, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile dovrà essere determinata sulla scorta del valore effettivo del terreno: così come dichiarato nell'atto di cessione e -per gli effetti- l'aliquota che dovrà essere applicata, sarà pari al 15% del valore anzidetto”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: ”voglia annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 5 1986, n. 131, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Perugia, il 06.03.2025, notificato e ricevuto in pari data codice 2025/ORA00003”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che depositava le controdeduzioni, insistendo sulla legittimità
e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reizione del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Le parti depositavano le rispettive memorie illustrative.
In data 18.12.25 veniva depositato un accordo conciliativo (cod.atto 200407160001) del 16.12.25 con la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della volontà espressa dalle parti e verificata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo conciliativo, intervenuto tra le stesse, non può altro che procedere all'estinzione del giudizio ex art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.