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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
IU ME MB - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2690/2023 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] l'[...] (Avv. Anna Mongiovì Gaziano) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv Antonino Catania) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...] (Avv. Antonino Catania) CP_2
INTERVENTORE VOLONTARIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
02.09.1995, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula dell'accordo di negoziazione ex art. 6, comma l n. 162/2014 avvenuta il 27.11.2017.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale Controparte_1 di divorzio.
Con comparsa del 7.10.2024, interveniva volontariamente in giudizio figlio CP_2 delle parti, chiedendo di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23.12.2025, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è frutto dell'accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 d.l. 132/2014, sottoscritto dalle parti in data 27.11.2017, accordo, munito della certificazione ex articolo 5 del predetto decreto e successivamente autorizzato dal Pubblico Ministero con decreto del 29.11.2017.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la separazione delle parti per effetto dell'accordo di negoziazione suddetto e la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dalla data di certificazione dello stesso.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
2 Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni (28 anni) e (22 anni), deve Per_1 CP_2 rilevarsi che l'accodo di separazione (come modificato con decreto di questo Tribunale del
19/02/2019) prevedeva l'obbligo a carico del padre di versare alla ricorrente euro 350,00 per il mantenimento di e euro 350,00 direttamente a CP_2 Per_1
Il convenuto, in questo giudizio, deducendo che entrambi i figli non sarebbero autonomi, ha chiesto di porre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento mediante il pagamento mensile della somma di € 350,00 per e di € 450,00 per Per_1 CP_2 oltre le spese straordinarie (ivi comprese quelle per rette universitarie e quelle per canone di locazione).
La ricorrente, con l'atto introduttivo, dopo aver rappresentato che è autonomo, ha Per_1 chiesto di prevedere soltanto che la stessa dovrà corrispondere al figlio (studente CP_2 universitario) l'assegno di mantenimento diretto mensile di euro 350,00, oltre le spese straordinarie (ivi comprese quelle per rette universitarie e quelle per canone di locazione); con la comparsa conclusionale del 6.11.2025, deducendo di avere scoperto che il figlio era molto indietro con gli esami (prima si era trasferito a Cracovia per conseguire la laurea magistrale e poi, aveva comunicato la sua intenzione di iscriversi presso un'università telematica) chiedeva di non disporre nulla per il suo mantenimento.
Con i provvedimenti urgenti (emessi in data antecedente all'intervento volontario del figlio delle parti) si disponeva che nessun assegno dovesse essere previsto in favore dei figli tenuto conto che era venuto meno il requisito della convivenza con entrambi i genitori;
si dava atto, in particolare, quanto al rapporto con il padre, che lo stesso aveva dichiarato che i figli, quando da
Roma facevano rientro a Licata per le festività, andavano ad abitare in quella che era la casa coniugale mentre il convenuto rimaneva a vivere presso la sua attuale abitazione.
Ebbene, con riguardo al figlio , vanno confermati i provvedimenti urgenti dal Per_1 momento che lo stesso non convive con nessuno dei genitori e non ha spiegato alcun intervento volontario.
Pertanto, nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dello stesso.
Il figlio invece, ha spiegato atto di intervento chiedendo di porre a carico dei genitori CP_2 un assegno per il suo mantenimento.
In presenza di tale domanda da parte del figlio -che, nella fattispecie, è l'unico ad avere la legittimazione attiva – deve provvedersi in ordine al mantenimento del giovane.
È pacifico tra le parti che non ha completato il percorso universitario. CP_2
3 La circostanza dedotta dalla ricorrente che il giovane sia indietro con gli esami non fa venir meno l'obbligo di mantenimento dei genitori considerata la giovane età del figlio, fermo restando che tale obbligo non potrà protrarsi sine die, potendo essere oggetto di nuova valutazione ove gli studi si protraggano senza profitto.
Pertanto, deve porsi a carico di l'obbligo di versare direttamente al figlio Controparte_1
l'assegno di euro 450,00 mensili, rivalutabili istat e, a carico di l'obbligo di versare Pt_1 direttamente al figlio l'assegno di euro 350,00 mensili, rivalutabili istat;
entrambi dovranno sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Va inoltre confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in precedenza prevista in favore di perché non più abitata dalla ricorrente. Pt_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il
02/09/1995 da e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 50, parte II, Serie B, anno 1995;
OBBLIGA
a corrispondere a per il suo mantenimento, l'assegno Controparte_1 CP_2 mensile di € 450,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a corrispondere a per il suo mantenimento, l'assegno mensile di Parte_1 CP_2
€ 350,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla dispone per il mantenimento del figlio;
Per_1
REVOCA
L'assegnazione dell'uso della casa familiare a;
Parte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio;
DISPONE
4 che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 24.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE IU ME MB
(atto firmato digitalmente)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
IU ME MB - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2690/2023 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] l'[...] (Avv. Anna Mongiovì Gaziano) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv Antonino Catania) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...] (Avv. Antonino Catania) CP_2
INTERVENTORE VOLONTARIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
02.09.1995, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula dell'accordo di negoziazione ex art. 6, comma l n. 162/2014 avvenuta il 27.11.2017.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale Controparte_1 di divorzio.
Con comparsa del 7.10.2024, interveniva volontariamente in giudizio figlio CP_2 delle parti, chiedendo di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23.12.2025, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è frutto dell'accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 d.l. 132/2014, sottoscritto dalle parti in data 27.11.2017, accordo, munito della certificazione ex articolo 5 del predetto decreto e successivamente autorizzato dal Pubblico Ministero con decreto del 29.11.2017.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la separazione delle parti per effetto dell'accordo di negoziazione suddetto e la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dalla data di certificazione dello stesso.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
2 Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni (28 anni) e (22 anni), deve Per_1 CP_2 rilevarsi che l'accodo di separazione (come modificato con decreto di questo Tribunale del
19/02/2019) prevedeva l'obbligo a carico del padre di versare alla ricorrente euro 350,00 per il mantenimento di e euro 350,00 direttamente a CP_2 Per_1
Il convenuto, in questo giudizio, deducendo che entrambi i figli non sarebbero autonomi, ha chiesto di porre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento mediante il pagamento mensile della somma di € 350,00 per e di € 450,00 per Per_1 CP_2 oltre le spese straordinarie (ivi comprese quelle per rette universitarie e quelle per canone di locazione).
La ricorrente, con l'atto introduttivo, dopo aver rappresentato che è autonomo, ha Per_1 chiesto di prevedere soltanto che la stessa dovrà corrispondere al figlio (studente CP_2 universitario) l'assegno di mantenimento diretto mensile di euro 350,00, oltre le spese straordinarie (ivi comprese quelle per rette universitarie e quelle per canone di locazione); con la comparsa conclusionale del 6.11.2025, deducendo di avere scoperto che il figlio era molto indietro con gli esami (prima si era trasferito a Cracovia per conseguire la laurea magistrale e poi, aveva comunicato la sua intenzione di iscriversi presso un'università telematica) chiedeva di non disporre nulla per il suo mantenimento.
Con i provvedimenti urgenti (emessi in data antecedente all'intervento volontario del figlio delle parti) si disponeva che nessun assegno dovesse essere previsto in favore dei figli tenuto conto che era venuto meno il requisito della convivenza con entrambi i genitori;
si dava atto, in particolare, quanto al rapporto con il padre, che lo stesso aveva dichiarato che i figli, quando da
Roma facevano rientro a Licata per le festività, andavano ad abitare in quella che era la casa coniugale mentre il convenuto rimaneva a vivere presso la sua attuale abitazione.
Ebbene, con riguardo al figlio , vanno confermati i provvedimenti urgenti dal Per_1 momento che lo stesso non convive con nessuno dei genitori e non ha spiegato alcun intervento volontario.
Pertanto, nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dello stesso.
Il figlio invece, ha spiegato atto di intervento chiedendo di porre a carico dei genitori CP_2 un assegno per il suo mantenimento.
In presenza di tale domanda da parte del figlio -che, nella fattispecie, è l'unico ad avere la legittimazione attiva – deve provvedersi in ordine al mantenimento del giovane.
È pacifico tra le parti che non ha completato il percorso universitario. CP_2
3 La circostanza dedotta dalla ricorrente che il giovane sia indietro con gli esami non fa venir meno l'obbligo di mantenimento dei genitori considerata la giovane età del figlio, fermo restando che tale obbligo non potrà protrarsi sine die, potendo essere oggetto di nuova valutazione ove gli studi si protraggano senza profitto.
Pertanto, deve porsi a carico di l'obbligo di versare direttamente al figlio Controparte_1
l'assegno di euro 450,00 mensili, rivalutabili istat e, a carico di l'obbligo di versare Pt_1 direttamente al figlio l'assegno di euro 350,00 mensili, rivalutabili istat;
entrambi dovranno sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Va inoltre confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in precedenza prevista in favore di perché non più abitata dalla ricorrente. Pt_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il
02/09/1995 da e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 50, parte II, Serie B, anno 1995;
OBBLIGA
a corrispondere a per il suo mantenimento, l'assegno Controparte_1 CP_2 mensile di € 450,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a corrispondere a per il suo mantenimento, l'assegno mensile di Parte_1 CP_2
€ 350,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla dispone per il mantenimento del figlio;
Per_1
REVOCA
L'assegnazione dell'uso della casa familiare a;
Parte_1
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio;
DISPONE
4 che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 24.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE IU ME MB
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