Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.