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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 2543/2024, promossa in grado di appello in data 17.09.2024 da
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), via Nazario Sauro n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tettamanti, presso il cui studio, sito a Como, via Dante n. 20, ha eletto domicilio, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 2024/5211 del 19.9.2024;
APPELLANTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
Mornasco (CO), via Lazzaretto n. 1, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Ilvo Tolu, presso il cui studio, sito a Como, via Mugiasca n. 4, ha eletto domicilio;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 257/2024 emessa dal Tribunale di Como in data
19.01.2024 e pubblicata il 1.03.2024 a definizione del procedimento di divorzio RG n. 254/2021.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“Domanda: in parziale riforma della sentenza impugnata
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, o, in subordine, esclusivo, della minore alla Per_1
madre, con previsione che la stessa possa assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti la vita della minore, ivi comprese l'istruzione, l'educazione e la salute della minore stesso, nonché sottoscrivere da sola tutti gli atti necessari per la frequenza scolastica (comprese le attività facoltative
e accessorie), gli atti di consenso alle prestazioni mediche e le autorizzazioni, nonché gli atti di assenso per la partecipazione ad attività ludiche e sportive
- in via subordinata, ove ritenuto necessario, disporre che il Servizio Tutela Minori competente per la madre e la minore in collaborazione con quello competente per il padre mantenga un compito di vigilanza e controllo sul nucleo familiare
- Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
- in via istruttoria:
- se ritenuto necessario, disporre c.t.u sulla situazione attuale della minore e dei genitori
- se ritenuto necessario, disporre l'ascolto della minore”.
PROCURATORE GENERALE:
“Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
FATTO E DIRITTO
Dagli atti di primo grado risulta che ed contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
data 06.11.2012 a Como e che dalla loro unione nasceva la figlia (28.8.2013). Per_1
Le parti si separavano con sentenza n. 940/2019 del 03.07.2019, pubblicata il 18.07.2019, con la quale il Tribunale di Como addebitava la separazione al marito, disponeva l'affido della minore al
Servizio Tutela Minori del Comune di Cernobbio, con collocamento prevalente presso la madre, incaricava i Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e di regolamentare le visite padre-figlia e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di €. 350,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 20.01.2021, chiedeva al Tribunale di Como di pronunciare CP_1 lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e di regolamentare il proprio diritto di visita.
pagina 2 di 15 Con comparsa depositata il 21.05.2021, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva al Tribunale di: affidare in via esclusiva la minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
regolamentare il diritto di visita paterno il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18, oltre ad ulteriori giorni concordati tra i genitori sempre senza pernotto;
aumentare il contributo per il mantenimento della figlia posto a carico del padre in sede di separazione nella misura di €. 400,00 mensili - oltre a prevedere l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie –; porre a carico del un assegno divorzile a favore della pari CP_1 Pt_1 almeno ad €. 200,00 mensili.
All'udienza del 9.06.2021, il Presidente confermava le condizioni di separazione vigenti e incaricava l'Ente affidatario di trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento concernente la situazione del nucleo familiare.
In data 23.11.2021, i Servizi sociali depositavano relazione in cui manifestavano preoccupazione per e sconsigliavano l'adozione di un regime di affidamento esclusivo della bambina alla madre, Per_1
ritenendolo poco tutelante per la minore. Evidenziavano, in particolare, che: la sig.ra tendeva Pt_1
ad avere un rapporto esclusivo e simbiotico con la figlia, faticando a contenere emotivamente la bambina e tendendo a legittimarne anche i comportamenti inadeguati, con specifico riguardo all'alimentazione, caratterizzata da un consumo eccesivo e sregolato di cibi non salutari, rispetto ai quali la signora non era in grado di riconoscere i potenziali danni per la salute della figlia, la quale mostrava un importante sovrappeso;
la sig.ra faticava altresì ad accettare le indicazioni e gli interventi proposti dagli operatori, tendendo ad interpretare qualsiasi rimando in ottica svalutativa nei propri confronti e rispetto al proprio ruolo di madre;
a fronte del continuo malessere gastrointestinale manifestato dalla figlia dal settembre 2020 al settembre 2021, la signora, pur in totale assenza di riscontri rispetto alla natura organica del problema, aveva posto in essere un “accanimento terapeutico” nei confronti della stessa, continuando a sottoporla a visite ed esami, negando la possibilità di una componente psico-emotiva nel disturbo della figlia.
Con memoria integrativa del 2.12.2021, la sig.ra modificava le proprie richieste economiche, Pt_1
chiedendo che il padre venisse condannato a versare per il mantenimento della figlia €. 500,00, nonché un assegno divorzile a suo favore di pari importo.
Con sentenza parziale sullo status n. 107/2022 del 31.01.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
pagina 3 di 15 In data 3.05.2022, i Servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento in cui confermavano le preoccupazioni già evidenziate in precedenza, permanendo un atteggiamento simbiotico e giustificativo della madre nei confronti della minore – anche in relazione a comportamenti aggressivi della stessa –, nonché l'ostilità della verso gli interventi proposti dagli operatori a supporto della minore. Pt_1
Nella relazione si evidenziava, altresì, che gli incontri padre-figlia proseguivano con cadenza settimanale nella giornata del sabato.
In data 4.10.2022, veniva depositata nuova relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, nella quale si dava atto che il padre risultava spesso irreperibile. Quanto alla figura materna gli operatori riferivano: “In generale nell'ultimo periodo le resistenze della madre nei confronti delle scriventi e dell'educatrice appaiono parzialmente diminuite. Tuttavia, a fronte del permanere di un generale atteggiamento di negazione o minimizzazione delle problematiche trattate e delle motivazioni poco credibili talvolta addotte, non si esclude che l'atteggiamento della signora sia influenzato dal corso del procedimento giudiziario in atto”.
In data 17.02.2023 veniva depositata relazione della Neuropsichiatria Infantile dell'
[...]
, nella quale si dava atto che: gli incontri con erano iniziati Controparte_2 Per_1
nel novembre 2020 per una sintomatologia acuta caratterizzata da dolori addominali e vomito, la quale aveva portato la bambina a fare numerose assenze scolastiche;
tale sintomatologia non era da ricondurre a problematiche organiche – escluse dai diversi esami e ricoveri effettuati -, ma alle emozioni e alle convinzioni della bambina associate ad una serie di eventi quali, ad esempio, la paura per l'espatrio del padre, il lockdown e il timore del contagio;
nell'ultimo colloquio effettuato a gennaio
2023 era emersa una regressione del malessere psicologico ed emotivo della minore, la quale aveva referito che i disturbi gastrointestinali erano venuti meno ed era riuscita a gestire meglio le proprie emozioni;
anche la madre, col tempo, era riuscita sia a gestire meglio le emozioni della figlia, sia a assumere un ruolo contenitivo.
In data 3.07.2023, i Servizi sociali depositavano relazione con la quale comunicavano che: il sig.
[...]
continuava a essere irreperibile, mentre la sig.ra manteneva un atteggiamento poco CP_1 Pt_1
collaborante nei confronti degli interventi proposti dagli operatori a tutela della figlia;
a tale proposito, ella aveva opposto diverse resistenze al percorso di assistenza domiciliare – annullando anche diverse volte gli incontri con l'educatrice domiciliare –, non si era attivata per iscrivere la figlia ad alcuna attività sportiva – nonostante le indicazioni degli educatori, degli operatori della Neuropsichiatria
Infantile e del Tribunale (con decreto del 23.02.2023)-, e non aveva provveduto a mandare la figlia al pagina 4 di 15 Centro estivo gratuito organizzato dal Comune di Cernobbio, come suggerito dagli operatori al fine di favorire la socializzazione della minore;
aggiungevano poi i Servizi che permaneva nella sig.ra Pt_1
un atteggiamento di minimizzazione delle problematiche della figlia, in particolare quella relativa all'alimentazione, riconducendo la importante condizione di sovrappeso della bambina a normali processi di crescita.
In data 4.07.2023, la precisava le proprie conclusioni, chiedendo, in via subordinata rispetto Pt_1 alla domanda di affido esclusivo della minore alla madre, l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
modificava poi la domanda relativa all'assegno divorzile, quantificandoli in €. 300,00 mensili, e formulava istanza di prova testimoniale.
In data 11.09.2023, veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali, i quali ribadivano l'atteggiamento scarsamente collaborativo della Comunicavano che la Pt_1
bambina era stata iscritta al centro estivo del Comune di Cernobbio come disposto dal provvedimento del 11.07.2023 del Tribunale, ma che la frequenza era stata discontinua, mentre ancora non si era provveduto ad iscrivere la bambina ad un'attività sportiva né a fissare una visita specialistica per i problemi alimentari di avendo la a tal proposito addotto la mancanza di disponibilità Per_1 Pt_1 di medici presso l'Ospedale San Raffaele. Gli operatori allegavano poi relazione dell'Istituto scolastico, dalla quale emergeva che la piccola frequentava la scuola in maniera saltuaria e mostrava un impegno discontinuo.
A definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza definitiva n. 257/2024 emessa in data 19.01.2024 e pubblicata il 1.03.2024, in questa sede impugnata, così statuiva:
“
1. AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) all'Ente Persona_2
territorialmente competente in base alla residenza della minore (allo stato, Comune di Cernobbio), limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. di entrambi i genitori e attribuendo all'Ente affidatario il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, di collocamento, educative, ricreative e di tempo libero della minore;
2. CONFERMA il collocamento di presso la madre;
Per_1
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, indicativamente il sabato, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fatta salva la facoltà dei Servizi Sociali di stabilire una diversa regolamentazione;
4. INCARICA il Servizio Tutela Minori di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, come previsto in motivazione, provvedendo in particolare a:
pagina 5 di 15 - monitorare il nucleo familiare con colloqui periodici con ciascun genitore e con la minore;
- vigilare sull'andamento delle visite con il padre e, ove ne sussistano i presupposti, ad ampliare il calendario di visite di cui sopra;
- vigilare sul percorso terapeutico e sul rispetto da parte della minore della dieta prescritta dal nutrizionista;
- inserire in un centro diurno, che la minore frequenterà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Per_1
dopo la scuola;
- monitorare attentamente la frequenza scolastica da parte della minore nei seguenti termini:
Con
- il dovrà avere accesso al registro scolastico on line e comunque chiederà alla scuola mensilmente un resoconto relativo ai giorni di assenza della minore dalle lezioni;
Con
- la madre comunicherà via mail al , il giorno stesso, l'assenza della minore da scuola, provvedendo quindi ad inviare ai Servizi certificato medico entro tre giorni;
Con
- il è autorizzato ad ottenere dalla scuola e dal pediatra di base della minore ogni informazione utile al fine di verificare la regolare frequenza delle lezioni scolastiche da parte della minore;
Con
- nel caso di frequenza scolastica discontinua il informerà immediatamente l'Autorità competente;
- provvedere all'attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni per il benessere psicofisico della minore, nonché a supervisionare il rispetto dei provvedimenti disposti con la presente sentenza, monitorando la situazione del nucleo e il benessere della minore, con supporto psicologico per la stessa e segnalazione immediata all'Autorità competente di ogni situazione di grave pregiudizio per la minore;
5. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi
6. DISPONE il divieto di espatrio della minore col padre e autorizza la madre a recarsi, unitamente alla minore, in Ucraina nel periodo estivo per circa 40 giorni, prescrivendo all'Ente affidatario di di monitorare e autorizzare, ove ritenuto opportuno, di volta in volta, le ulteriori e future Per_1
partenze della madre con la figlia;
7. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, l'importo mensile di €. 350,00 -
[...]
somma da versare anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo
pagina 6 di 15 indici Istat da gennaio 2025- oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla figlia di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre;
9. RIGETTA la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
10. TRASMETTE il provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Como competente per
l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c. a cui i Servizi Sociali relazioneranno periodicamente ogni sei mesi;
11. COMPENSA le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, in data 17.09.2024, ha proposto appello , chiedendo la riforma Parte_1
del provvedimento impugnato in relazione al regime di affidamento della figlia, richiesto nella forma esclusiva rafforzata o, in subordine, nella forma esclusiva, e in relazione al contributo paterno al mantenimento della prole.
A supporto delle proprie domande, la ha addotto due motivi di appello. Pt_1
A. Violazione degli artt. 337 ter e quater c.c., degli artt.
5-bis legge 4 maggio 1983 n. 184 e 333 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha disposto l'affido della figlia all'Ente, limitando la responsabilità della madre, in assenza dei presupposti, limitandosi a recepire in toto le relazioni dei Servizi sociali, anziché valorizzare tutti gli elementi emersi in giudizio.
A tal proposito, l'appellante ha contestato le relazioni degli operatori depositate nel giudizio di divorzio, evidenziando come esse si siano discostate totalmente da quelle depositate nel corso del giudizio di separazione, le quali avevano, invece, rappresentato la sig.ra come una madre Pt_1
collaborante, attenta, disponibile e rispettosa delle esigenze della figlia.
In particolare, quanto all'asserito “accanimento terapeutico”, che, a detta degli operatori, la madre avrebbe posto in essere nei confronti della figlia per i disturbi gastrointestinali sofferti da nel Per_1
periodo 2020-2021 nonostante l'assenza di condizioni patologiche, l'appellante ha rappresentato che la documentazione medica prodotta in primo grado (docc. da 22 a 27 prodotti con nota 29 dicembre 2021) dimostrerebbe che tali disturbi erano in realtà ascrivibili in parte a fenomeni di allergia - di cui la minore ha sempre sofferto – e, in parte, ad adenomesenterite e steatosi epatica, non corrispondendo quindi al vero quanto riportato dai Servizi sociali sul punto;
in ragione di ciò, la stessa si era opposta all'attivazione di un percorso psicologico a supporto della figlia, rispetto alla quale, peraltro, la neuropsichiatra infantile dott.ssa (cfr. relazione depositata in primo grado in data 17.2.2023) Per_3
pagina 7 di 15 aveva attestato una regressione dei sintomi e una maggiore consapevolezza dei bisogni della figlia da parte della madre.
In relazione all'andamento scolastico di nei confronti del quale gli operatori hanno Per_1 manifestato seria preoccupazione, l'appellante ha evidenziato, in primo luogo, che la figlia aveva fatto solo “qualche” assenza nell'anno 2020-2021, in coincidenza con l'acuzie dei problemi di salute, riprendendo poi una regolare frequenza al termine dell'anno e nei periodi successivi a seguito del miglioramento dei propri disturbi (relazione del 3.10.2022); in secondo luogo, che, come dimostrato dalle schede di valutazione dell'anno scolastico 2020/2021 (documento 29 prodotto con la memoria del
29.12.2021 in primo grado) la bambina aveva fatto, nel corso dei quell'anno, notevoli progressi, dando
“adeguati contributi personali”, mantenendo un “atteggiamento sempre e consapevolmente rispettoso delle regole” e un “un impegno continuo rispettando scrupolosamente le consegne e le scadenze”, e integrandosi positivamente con i compagni di classe.
Con riferimento ai problemi di peso di evidenziati dai Servizi, l'appellante ha sottolineato Per_1
che, contrariamente a quanto riferito dagli operatori, la madre ne è sempre stata perfettamente consapevole, tanto da essersi rivolta di sua iniziativa (come dimostrerebbero i documenti 22,23,27 e 28 prodotti con la memoria del 29.12.2021) agli Ambulatori di Endocrinologia e di nutrizione dell' di Como, dove è seguita sin dal 2017. Controparte_2 Per_1
Sottolinea, inoltre, la i referti medici prodotti in primo grado non attestano valori elevati di Pt_1 colesterolo o glicemia, “a riprova che la dieta seguita è adeguata e non abbonda (come parrebbe invece leggendo le relazioni dei Servizi…) in grassi e dolciumi”.
In relazione al riferito “rapporto simbiotico” tra la minore e la madre, la quale, secondo gli operatori, tenderebbe a giustificare acriticamente ogni comportamento inadeguato della figlia, l'appellante ha rappresentato che gli atteggiamenti aggressivi di descritti dai Servizi – verso i quali la madre Per_1
presterebbe acquiescenza - non trovano riscontro né nelle valutazioni effettuate in ambito scolastico
(da ultimo, quella relativa all'ano 2023/2024 – doc 3 allegato all'atto di appello) né nelle osservazioni degli stessi operatori dei Servizi rispetto ai contatti diretti con la minore, né, infine, nella relazione della neuropsichiatra infantile.
Quanto, poi, al percorso con l'educatrice domiciliare, che, secondo gli operatori, la sig.ra Pt_1 avrebbe ostacolato, l'appellante ha rilevato che il mancato funzionamento dell'intervento di ADM, inizialmente accettato dalla è da ricondurre alla totale mancanza di armonia tra le figure Pt_1 coinvolte, avendo l'educatrice, e, in generale, tutti gli operatori dei Servizi, mantenuto un pagina 8 di 15 atteggiamento diffidente e negativo nei confronti dell'odierna appellante, così contribuendo ad alimentare nella stessa un sentimento di sfiducia nei supporti istituzionali, contrariamente a quanto accaduto in sede di separazione.
Secondo l'appellante, alla luce di tali considerazioni, tenuto anche conto dell'atteggiamento paterno, sussistono, nel caso di specie, i presupposti per disporre l' affido super-esclusivo di alla Per_1
madre, eventualmente con mandato di vigilanza e supporto al Servizio.
B. Violazione dell'art. 337 ter comma II c.c. nella determinazione del contributo dovuto per la minore
Con la seconda doglianza (dedotto e argomentato nella parte motiva dell'atto e nelle note scritte ex 127 ter c.p.c. depositate in data 11.3.2025), l'appellante ha contestato la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ad €.
500,00 mensili, rappresentando che: l'appellante – che gode di un alloggio per cui paga soltanto CP_4
€. 20,00 mensili circa di canone mensile – è in cerca di un'occupazione, non potendo più svolgere l'attività di badante anche in orario/serale o notturno per via della cura della minore;
le risorse di cui dispone sono costituite esclusivamente dal reddito di inclusione (€. 235,00 mensili), dall'assegno unico
(€ 199,00 mensili), dai pacchi alimentari della consegnatile due volte al mese e dal contributo CP_5 versatole per il mantenimento della figlia dal (€. 350,00), il quale non ha mai corrisposto CP_1
l'assegno rivalutato, paga sempre con ritardo e spesso non provvede a rimborsare il 50% delle spese extra assegno;
al contrario, l' convive col padre, il quale presumibilmente contribuisce alle CP_1
spese di casa, e, come emerge dalla dichiarazione del terzo pignorato inviata in sede esecutiva
(documento 4 allegato al ricorso in appello) percepisce €. 1.651,00 mensili per tredici mensilità come operaio.
Con decreto presidenziale del 18.09.2024, è stato dato termine a parte appellante al 30.09.2024 per la notifica del ricorso e termine a parte appellata al 29.11.2024 per depositare le proprie difese. È stata poi fissata udienza al 22.01.2025, disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte.
In data 19.09.2024 la difesa ha depositato delibera di ammissione della propria assistita al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
In data 10.01.2025 sono state depositate relazioni dei Servizi sociali del 20.09.2024 e del
10.01.2025. Con la prima relazione riportavano che: nel corso dell'anno, ha partecipato a Per_1 diverse attività ricreative (corso di pallavolo, Grest presso l'oratorio di Cernobbio, centro estivo organizzato dal Comune di Cernobbio), se pur in maniera discontinua e con scarsa motivazione su pagina 9 di 15 qualsiasi proposta;
per quanto attiene, in particolare, alle attività estive, ogni settimana la madre ha consegnato agli operatori certificati medici che attestavano malesseri fisici di l'intervento di Per_1 assistenza domiciliare minori è proseguito con cadenza settimanale sino al termine dell'anno scolastico, sempre con le medesime difficoltà; per quanto attiene alle problematiche alimentari, la sig.ra Pt_1
ha riferito ai Servizi che il peso della figlia si è mantenuto costante e che ciò sia “normale” data la sua crescita in altezza;
il padre di non ha mai preso contatti con le operatrici, sebbene più volte Per_1
convocato; il rapporto con la sig.ra rimane difficoltoso, anche a causa della continua diffidenza Pt_1
da ella mostrata verso gli operatori.
Con la seconda relazione, gli operatori hanno riferito a questa Corte che: la sig.ra si è sempre Pt_1
posta in modo diffidente verso gli operatori, non collaborando e non aderendo alle proposte avanzate dal Servizio, che ha sempre percepito come “intrusivo”; tale atteggiamento è sempre rimasto costante, come dimostra, a titolo esemplificativo, il fatto che la sig.ra non abbia collaborato con le Pt_1
indicazioni del Servizio per lo svolgimento delle attività pomeridiane presso “Vivi Cernobbio Young”, essendosi, la minore, assentata 26 giorni sui 64 di frequenza prevista a causa di riferiti motivi di salute;
la sig.ra continua a minimizzare le fatiche della figlia, come le molte assenze nel contesto Pt_1 scolastico e pomeridiano di “Vivi Cernobbio Young”, la sua scarsa capacità di socializzazione, e il peso, che non diminuisce nonostante molti mesi sotto regime alimentare controllato;
l'incontro tra il
Consiglio di classe e la Preside dell'Istituto Scolastico frequentato da svoltosi in data Per_1
06/11/2024 ha evidenziato criticità importanti, come le assenze scolastiche effettuate dalla minore e la mancata instaurazione di legami significativi con i compagni di classe, apparendo, la bambina, disinteressata alla condivisione con i pari;
quanto ai riferiti disturbi della minore, l'attuale pediatra della stessa (Dott.ssa ) ha rappresentato agli operatori di molteplici chiamate della signora Persona_4
con riferiti di malessere della figlia, i quali, non potendo esser messi in dubbio (stanchezza, Pt_1
mal di testa, indisposizione, mal di pancia, diarrea), sono stati certificati.
Con riferimento alla situazione lavorativa della sig.ra i Servizi hanno poi riferito che, Pt_1
considerati gli orari scolastici della figlia che la vedono impegnata nel Centro pomeridiano, non vi sono motivi che ostacolano o precludono alla madre di trovare un'occupazione lavorativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Servizio, manifestando continua preoccupazione per il benessere psicofisico della minore, ha consigliato di mantenere l'affido di all'Ente al fine di poter Per_1
monitorare, e nel caso agire direttamente, sotto il profilo educativo e sanitario della minore;
gli pagina 10 di 15 operatori hanno altresì chiesto una nuova presa in carico della bambina all' , in precedenza CP_6
interrotta a causa del rifiuto manifestato dalla minore.
Con decreto presidenziale del 14.01.2025 la causa è stata rinviata al 19.03.2025 per esigenze organizzative dell'ufficio, disponendone la trattazione nelle medesime modalità definite in precedenza.
In data 7.03.2025 i Servizi sociali dell'Ente affidatario hanno depositato relazione integrativa, con la quale si sono riportati alla precedente relazione del 10.01.2025 e hanno segnalato l'assenza di nuovi elementi da attenzionare, confermando, in particolare “una grande fatica della minore ad esprimere il suo pensiero e a rispondere alle domande in modo differente da «bene». Anche se invitata ad approfondire alcune tematiche, la stessa, non verbalizza altro e mostra una netta fatica ad accedere al suo vissuto emotivo interno”. Quanto alla situazione lavorativa della sig.ra gli operatori Pt_1
hanno comunicato che era stato effettuato un incontro con le altre realtà coinvolte, assistente sociale del
Comune e referente per il servizio ADI, dal quale era emerso che “la sig.ra beneficia del contributo economico ADI pari a 235€, ma non si è mai attivata per la sottoscrizione di un Patto, è tenuta a degli obblighi di aggiornamento della posizione che non rispetta. La sig.ra ha dichiarato di «recarsi giornalmente al Centro per l'Impiego di Como”, ma da una verifica effettuata col servizio risulta non li abbia mai contattati nell'ultimo anno. Risulta aver svolto l'ultimo lavoro regolare come badante nel
2019”.
Gli operatori hanno poi allegato relazione dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore datata
3.02.2025, nella quale si legge che: la quale attualmente frequenta la classe prima (a Per_1
settimana corta) della scuola secondaria di primo grado, alterna periodi di frequenza costante a periodi in cui si assenta spesso, e, talvolta, arriva in ritardo;
i ritardi sono giustificati da problemi di trasporto, mentre le assenze da problemi di salute;
dal punto di vista didattico, la bambina si è sempre mostrata interessata, impegnandosi regolarmente e conseguendo buoni risultati in tutte le discipline;
dal punto di vista della socializzazione, se, all'inizio dell'anno, era apparsa timida e silenziosa, al termine Per_1
del primo quadrimestre si erano registrati importanti progressi, riuscendo la bambina a collaborare e a scherzare con i compagni, risultando meglio inserita nel gruppo;
la madre non ha mai chiesto un colloquio con i docenti per discutere dell'andamento scolastico della figlia, preferendo avere contatti via mail, e non ha autorizzato la figlia ad usufruire del supporto dello psicologo dell'Istituto.
In data 11.03.2025, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e sollecitata, come suggerito dai Servizi sociali, una urgente presa in carico della minore dalla UONPIA territorialmente competente.
pagina 11 di 15 In data 11.03.2025 l'appellante ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, chiedendo di dichiarare la contumacia dell'appellato, non essendosi egli costituito nei termini, e insistendo nelle domande dell'atto introduttivo ivi compresa quella di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore nella misura di €. 500,00 mensili.
Ha poi contestato quanto riportato dai Servizi sociali nelle relazioni pervenute a questa Corte.
Ha anzitutto evidenziato che i malesseri delle minori risultano da certificazione medica che fa piena prova fino a querela di falso. Di tal che i dubbi sollevati dai Servizi non possono che ritenersi infondati.
Quanto alle assenze della minore dal Centro diurno e dalla scuola, la ha sottolineato come le Pt_1
stesse siano dovute a motivi di salute della bambina, la quale, peraltro, come hanno accertato le numerose relazioni dell'Istituto scolastico, ha un rendimento scolastico più che positivo.
In riferimento alla presa in carico di all' , l'appellante ha evidenziato, in primo Per_1 CP_6 luogo, che i Servizi avrebbero cambiato versione sulle cause che hanno portato all'interruzione del primo percorso iniziato dalla minore nell'anno 2020 – posto che, in precedenza, l'interruzione era stata attribuita alla mancata collaborazione materna, mentre, nell'ultima relazione del 10.01.2025, essa è stata attribuita al rifiuto della minore -; in secondo luogo, che la relazione della neuropsichiatra infantile, dott.ssa non contiene elementi atti a ritenere necessaria la ripresa del percorso. Per_3
All'esito dell'odierna camera di consiglio la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Preliminarmente questa Corte non ritiene che vi siano i presupposti per procedere all'ascolto di nonostante si tratti di ragazzina quasi dodicenne. La stessa si trova in una condizione psico- Per_1 emotiva delicata;
come sopra esposto i Servizi hanno riferito che la stessa mostra un'estrema difficoltà ad accedere al suo vissuto interno che non riesce ad elaborare e a esplicitare. La sua audizione da parte di questa Corte, potrebbe destabilizzarla e innescare un conflitto di lealtà con la madre tale da indurla a non verbalizzare il suo reale vissuto emotivo (cfr. in tal senso tra le molte Cass. civ. sez. I 08.11.2022
n. 32876 secondo cui, l'ascolto del minore ultradodicenne può essere omesso qualora sia in contrasto con l'interesse del minore).
Ciò premesso, reputa la Corte che le domande di modifica del regime di affidamento della minore non possano trovare accoglimento.
Anche le recenti relazioni pervenute dai Servizi sociali danno conto del permanere di criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'appellante che rendono tuttora opportune nell'interesse della minore le limitazioni disposte dalla pronuncia di primo grado, non solo del padre, che non costituendosi nulla ha contestato al riguardo, ma anche della madre.
pagina 12 di 15 Come si è esposto la sig.ra tuttora pare non comprendere la necessità di ormai quasi Pt_1 Per_1
dodicenne di vivere con serenità la propria preadolescenza garantendole la maggior frequentazione possibile dei pari nel contesto scolastico, ricreativo e sportivo;
pur consapevole dei problemi di salute della figlia collegati all'obesità non sembra riuscire a collaborare in modo proficuo con i sanitari controllando il regime alimentare della figlia;
il mancato calo di peso – in assenza di patologie – non può che ricondursi - in un soggetto di giovanissima età come e in assenza di patologie Per_1
metaboliche certificate - nell'inosservanza del regime dietetico. E' evidente che ciò non può che dipendere in gran parte dall'alimentazione seguita in famiglia. Così come i frequenti ritardi rispetto agli orari scolastici sono da ricollegarsi ad una scarsa attenzione alla puntualità da parte della madre, posto che non ha ancora l'età per gestire autonomamente i propri spostamenti;
quand'anche Per_1
si recasse a scuola da sola, è evidente che il genitore ha il dovere di vigilare che l'uscita da Per_1
casa sia tempestiva anche in caso di prevedibili ritardi nel trasposto pubblico.
In questo quadro è palese che la diffidenza mostrata dall'appellante nei confronti dell'operato dei
Servizi - il cui compito è quello di sostenere la madre (il padre si disinteressa della figlia) nel suo ruolo genitoriale, e non quello di “intromettersi” nella gestione del processo di crescita della ragazzina, non può che pregiudicare la serenità del suo sviluppo psico-fisico.
La circostanza che riesca avere un buon rendimento scolastico deve imputarsi alle sue risorse Per_1 cognitive e, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è dimostrativa di una sufficiente adeguatezza genitoriale della madre.
Si aggiunga che, quand'anche il percorso di sostegno psicoterapeutico di presso la NPI si Per_1
fosse interrotto per volontà della minore – come sostenuto dall'appellante - è di tutta evidenza che tale rifiuto non può che collegarsi all'incapacità della madre di veicolare il messaggio dell'utilità di tale percorso.
Reputa pertanto questa Corte che l'affido della minore all' Ente sia tuttora il maggiormente tutelante per e che non possa ritenersi sufficiente una mera attività di monitoraggio come richiesto Per_1 dall'appellante in via subordinata. Si auspica che l'appellante acquisisca al più presto la consapevolezza dell'utilità per la figlia di tale statuizione e incominci ad assume un atteggiamento collaborante con gli operatori, sostenendo in tal modo il processo di crescita di Per_1
Relativamente alle richieste di carattere economico contenute nella parte motiva dell'atto d'impugnazione (riforma della sentenza impugnata con aumento del contributo ordinario per la figlia a carico del padre da €.350,00 mensili ad €. 500,00) e riproposte nelle note ex 127 ter c.p.c. deve pagina 13 di 15 preliminarmente osservarsi che l'appellante non ha attualizzato la sua capacità reddituale non avendo prodotto alcuna documentazione fiscale nel presente grado di giudizio.
Dalla relativa documentazione depositata in primo grado, risulta che la signora non lavora e sembra poter contare esclusivamente sul contributo per il mantenimento della figlia alla cui corresponsione è tenuto il sig. sull'assegno Unico e sul reddito d'inclusione, dei quali però non ha provato CP_1
l'ammontare.
Parimenti, stante la contumacia dell'appellato, non è dato conoscere l'attuale condizione reddituale dello stesso.
A fronte di ciò, deve farsi ricorso al ragionamento presuntivo contemplato dall'art. 2727 c.c.. Per_1
è cresciuta e con l'età sono cresciuti i suoi bisogni (in tal senso tra le molte Cassazione civile sez. I,
29/04/2022, n.13664 secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”. Si reputa, quindi, congruo un aumento del contributo economico paterno ad €.
400,00 mensili con decorrenza dal deposito dell'atto d'appello, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT prezzi al consumo. Non si ritiene, infatti, di accedere alle richieste dell'appellante atteso che la stessa non ha fornito dati attualizzati sulla sua situazione reddituale e soprattutto non si è attivata per la ricerca di un lavoro, che potrebbe certamente svolgere negli orari scolastici della figlia. Come già esposto, contrariamente a quanto dalla stessa riferito agli operatori sociali, la stessa non si è mai recata al Centro per l'impiego per cercare reperire una regolare attività lavorativa, con ciò mostrando l'intendimento di provvedere al mantenimento di sé e della figlia esclusivamente attraverso le provvidenze previdenziali e il contributo del padre di senza comprendere che la genitorialità Per_1 impone l'assunzione di un'auto-responsabilità anche di natura economica.
L'accoglimento delle domande svolte dall'appallante, nei termini estremamente limitati sopra riportati e la contumacia dell'appellato, rendono equo che non si pronunci sulle spese: l'appellante pertanto provvederà a far fronte alle spese legali dalla stessa sostenute nel presente procedimento (in conformità
a quanto disposto dal Tribunale che ha compensato tra le parti le spese del procedimento).
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 257/2024, emessa dal Tribunale di Como in data CP_1
19.01.2024 nel procedimento di divorzio n. R.G. 254/2021 assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede: in accoglimento parziale dell'impugnazione ridetermina il contributo dovuto da per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia in €. 400,00 mensili con decorrenza dal deposito Per_1 dell'atto d' appello rivalutabili secondo gli indici Istat prezzi al consumo.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 19.03.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 2543/2024, promossa in grado di appello in data 17.09.2024 da
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), via Nazario Sauro n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tettamanti, presso il cui studio, sito a Como, via Dante n. 20, ha eletto domicilio, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 2024/5211 del 19.9.2024;
APPELLANTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
Mornasco (CO), via Lazzaretto n. 1, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Ilvo Tolu, presso il cui studio, sito a Como, via Mugiasca n. 4, ha eletto domicilio;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 257/2024 emessa dal Tribunale di Como in data
19.01.2024 e pubblicata il 1.03.2024 a definizione del procedimento di divorzio RG n. 254/2021.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“Domanda: in parziale riforma della sentenza impugnata
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, o, in subordine, esclusivo, della minore alla Per_1
madre, con previsione che la stessa possa assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti la vita della minore, ivi comprese l'istruzione, l'educazione e la salute della minore stesso, nonché sottoscrivere da sola tutti gli atti necessari per la frequenza scolastica (comprese le attività facoltative
e accessorie), gli atti di consenso alle prestazioni mediche e le autorizzazioni, nonché gli atti di assenso per la partecipazione ad attività ludiche e sportive
- in via subordinata, ove ritenuto necessario, disporre che il Servizio Tutela Minori competente per la madre e la minore in collaborazione con quello competente per il padre mantenga un compito di vigilanza e controllo sul nucleo familiare
- Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
- in via istruttoria:
- se ritenuto necessario, disporre c.t.u sulla situazione attuale della minore e dei genitori
- se ritenuto necessario, disporre l'ascolto della minore”.
PROCURATORE GENERALE:
“Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
FATTO E DIRITTO
Dagli atti di primo grado risulta che ed contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
data 06.11.2012 a Como e che dalla loro unione nasceva la figlia (28.8.2013). Per_1
Le parti si separavano con sentenza n. 940/2019 del 03.07.2019, pubblicata il 18.07.2019, con la quale il Tribunale di Como addebitava la separazione al marito, disponeva l'affido della minore al
Servizio Tutela Minori del Comune di Cernobbio, con collocamento prevalente presso la madre, incaricava i Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e di regolamentare le visite padre-figlia e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di €. 350,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 20.01.2021, chiedeva al Tribunale di Como di pronunciare CP_1 lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e di regolamentare il proprio diritto di visita.
pagina 2 di 15 Con comparsa depositata il 21.05.2021, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva al Tribunale di: affidare in via esclusiva la minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
regolamentare il diritto di visita paterno il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18, oltre ad ulteriori giorni concordati tra i genitori sempre senza pernotto;
aumentare il contributo per il mantenimento della figlia posto a carico del padre in sede di separazione nella misura di €. 400,00 mensili - oltre a prevedere l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie –; porre a carico del un assegno divorzile a favore della pari CP_1 Pt_1 almeno ad €. 200,00 mensili.
All'udienza del 9.06.2021, il Presidente confermava le condizioni di separazione vigenti e incaricava l'Ente affidatario di trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento concernente la situazione del nucleo familiare.
In data 23.11.2021, i Servizi sociali depositavano relazione in cui manifestavano preoccupazione per e sconsigliavano l'adozione di un regime di affidamento esclusivo della bambina alla madre, Per_1
ritenendolo poco tutelante per la minore. Evidenziavano, in particolare, che: la sig.ra tendeva Pt_1
ad avere un rapporto esclusivo e simbiotico con la figlia, faticando a contenere emotivamente la bambina e tendendo a legittimarne anche i comportamenti inadeguati, con specifico riguardo all'alimentazione, caratterizzata da un consumo eccesivo e sregolato di cibi non salutari, rispetto ai quali la signora non era in grado di riconoscere i potenziali danni per la salute della figlia, la quale mostrava un importante sovrappeso;
la sig.ra faticava altresì ad accettare le indicazioni e gli interventi proposti dagli operatori, tendendo ad interpretare qualsiasi rimando in ottica svalutativa nei propri confronti e rispetto al proprio ruolo di madre;
a fronte del continuo malessere gastrointestinale manifestato dalla figlia dal settembre 2020 al settembre 2021, la signora, pur in totale assenza di riscontri rispetto alla natura organica del problema, aveva posto in essere un “accanimento terapeutico” nei confronti della stessa, continuando a sottoporla a visite ed esami, negando la possibilità di una componente psico-emotiva nel disturbo della figlia.
Con memoria integrativa del 2.12.2021, la sig.ra modificava le proprie richieste economiche, Pt_1
chiedendo che il padre venisse condannato a versare per il mantenimento della figlia €. 500,00, nonché un assegno divorzile a suo favore di pari importo.
Con sentenza parziale sullo status n. 107/2022 del 31.01.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
pagina 3 di 15 In data 3.05.2022, i Servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento in cui confermavano le preoccupazioni già evidenziate in precedenza, permanendo un atteggiamento simbiotico e giustificativo della madre nei confronti della minore – anche in relazione a comportamenti aggressivi della stessa –, nonché l'ostilità della verso gli interventi proposti dagli operatori a supporto della minore. Pt_1
Nella relazione si evidenziava, altresì, che gli incontri padre-figlia proseguivano con cadenza settimanale nella giornata del sabato.
In data 4.10.2022, veniva depositata nuova relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, nella quale si dava atto che il padre risultava spesso irreperibile. Quanto alla figura materna gli operatori riferivano: “In generale nell'ultimo periodo le resistenze della madre nei confronti delle scriventi e dell'educatrice appaiono parzialmente diminuite. Tuttavia, a fronte del permanere di un generale atteggiamento di negazione o minimizzazione delle problematiche trattate e delle motivazioni poco credibili talvolta addotte, non si esclude che l'atteggiamento della signora sia influenzato dal corso del procedimento giudiziario in atto”.
In data 17.02.2023 veniva depositata relazione della Neuropsichiatria Infantile dell'
[...]
, nella quale si dava atto che: gli incontri con erano iniziati Controparte_2 Per_1
nel novembre 2020 per una sintomatologia acuta caratterizzata da dolori addominali e vomito, la quale aveva portato la bambina a fare numerose assenze scolastiche;
tale sintomatologia non era da ricondurre a problematiche organiche – escluse dai diversi esami e ricoveri effettuati -, ma alle emozioni e alle convinzioni della bambina associate ad una serie di eventi quali, ad esempio, la paura per l'espatrio del padre, il lockdown e il timore del contagio;
nell'ultimo colloquio effettuato a gennaio
2023 era emersa una regressione del malessere psicologico ed emotivo della minore, la quale aveva referito che i disturbi gastrointestinali erano venuti meno ed era riuscita a gestire meglio le proprie emozioni;
anche la madre, col tempo, era riuscita sia a gestire meglio le emozioni della figlia, sia a assumere un ruolo contenitivo.
In data 3.07.2023, i Servizi sociali depositavano relazione con la quale comunicavano che: il sig.
[...]
continuava a essere irreperibile, mentre la sig.ra manteneva un atteggiamento poco CP_1 Pt_1
collaborante nei confronti degli interventi proposti dagli operatori a tutela della figlia;
a tale proposito, ella aveva opposto diverse resistenze al percorso di assistenza domiciliare – annullando anche diverse volte gli incontri con l'educatrice domiciliare –, non si era attivata per iscrivere la figlia ad alcuna attività sportiva – nonostante le indicazioni degli educatori, degli operatori della Neuropsichiatria
Infantile e del Tribunale (con decreto del 23.02.2023)-, e non aveva provveduto a mandare la figlia al pagina 4 di 15 Centro estivo gratuito organizzato dal Comune di Cernobbio, come suggerito dagli operatori al fine di favorire la socializzazione della minore;
aggiungevano poi i Servizi che permaneva nella sig.ra Pt_1
un atteggiamento di minimizzazione delle problematiche della figlia, in particolare quella relativa all'alimentazione, riconducendo la importante condizione di sovrappeso della bambina a normali processi di crescita.
In data 4.07.2023, la precisava le proprie conclusioni, chiedendo, in via subordinata rispetto Pt_1 alla domanda di affido esclusivo della minore alla madre, l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
modificava poi la domanda relativa all'assegno divorzile, quantificandoli in €. 300,00 mensili, e formulava istanza di prova testimoniale.
In data 11.09.2023, veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali, i quali ribadivano l'atteggiamento scarsamente collaborativo della Comunicavano che la Pt_1
bambina era stata iscritta al centro estivo del Comune di Cernobbio come disposto dal provvedimento del 11.07.2023 del Tribunale, ma che la frequenza era stata discontinua, mentre ancora non si era provveduto ad iscrivere la bambina ad un'attività sportiva né a fissare una visita specialistica per i problemi alimentari di avendo la a tal proposito addotto la mancanza di disponibilità Per_1 Pt_1 di medici presso l'Ospedale San Raffaele. Gli operatori allegavano poi relazione dell'Istituto scolastico, dalla quale emergeva che la piccola frequentava la scuola in maniera saltuaria e mostrava un impegno discontinuo.
A definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza definitiva n. 257/2024 emessa in data 19.01.2024 e pubblicata il 1.03.2024, in questa sede impugnata, così statuiva:
“
1. AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) all'Ente Persona_2
territorialmente competente in base alla residenza della minore (allo stato, Comune di Cernobbio), limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. di entrambi i genitori e attribuendo all'Ente affidatario il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, di collocamento, educative, ricreative e di tempo libero della minore;
2. CONFERMA il collocamento di presso la madre;
Per_1
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, indicativamente il sabato, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fatta salva la facoltà dei Servizi Sociali di stabilire una diversa regolamentazione;
4. INCARICA il Servizio Tutela Minori di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, come previsto in motivazione, provvedendo in particolare a:
pagina 5 di 15 - monitorare il nucleo familiare con colloqui periodici con ciascun genitore e con la minore;
- vigilare sull'andamento delle visite con il padre e, ove ne sussistano i presupposti, ad ampliare il calendario di visite di cui sopra;
- vigilare sul percorso terapeutico e sul rispetto da parte della minore della dieta prescritta dal nutrizionista;
- inserire in un centro diurno, che la minore frequenterà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Per_1
dopo la scuola;
- monitorare attentamente la frequenza scolastica da parte della minore nei seguenti termini:
Con
- il dovrà avere accesso al registro scolastico on line e comunque chiederà alla scuola mensilmente un resoconto relativo ai giorni di assenza della minore dalle lezioni;
Con
- la madre comunicherà via mail al , il giorno stesso, l'assenza della minore da scuola, provvedendo quindi ad inviare ai Servizi certificato medico entro tre giorni;
Con
- il è autorizzato ad ottenere dalla scuola e dal pediatra di base della minore ogni informazione utile al fine di verificare la regolare frequenza delle lezioni scolastiche da parte della minore;
Con
- nel caso di frequenza scolastica discontinua il informerà immediatamente l'Autorità competente;
- provvedere all'attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni per il benessere psicofisico della minore, nonché a supervisionare il rispetto dei provvedimenti disposti con la presente sentenza, monitorando la situazione del nucleo e il benessere della minore, con supporto psicologico per la stessa e segnalazione immediata all'Autorità competente di ogni situazione di grave pregiudizio per la minore;
5. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi
6. DISPONE il divieto di espatrio della minore col padre e autorizza la madre a recarsi, unitamente alla minore, in Ucraina nel periodo estivo per circa 40 giorni, prescrivendo all'Ente affidatario di di monitorare e autorizzare, ove ritenuto opportuno, di volta in volta, le ulteriori e future Per_1
partenze della madre con la figlia;
7. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, l'importo mensile di €. 350,00 -
[...]
somma da versare anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo
pagina 6 di 15 indici Istat da gennaio 2025- oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla figlia di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre;
9. RIGETTA la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
10. TRASMETTE il provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Como competente per
l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c. a cui i Servizi Sociali relazioneranno periodicamente ogni sei mesi;
11. COMPENSA le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, in data 17.09.2024, ha proposto appello , chiedendo la riforma Parte_1
del provvedimento impugnato in relazione al regime di affidamento della figlia, richiesto nella forma esclusiva rafforzata o, in subordine, nella forma esclusiva, e in relazione al contributo paterno al mantenimento della prole.
A supporto delle proprie domande, la ha addotto due motivi di appello. Pt_1
A. Violazione degli artt. 337 ter e quater c.c., degli artt.
5-bis legge 4 maggio 1983 n. 184 e 333 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha disposto l'affido della figlia all'Ente, limitando la responsabilità della madre, in assenza dei presupposti, limitandosi a recepire in toto le relazioni dei Servizi sociali, anziché valorizzare tutti gli elementi emersi in giudizio.
A tal proposito, l'appellante ha contestato le relazioni degli operatori depositate nel giudizio di divorzio, evidenziando come esse si siano discostate totalmente da quelle depositate nel corso del giudizio di separazione, le quali avevano, invece, rappresentato la sig.ra come una madre Pt_1
collaborante, attenta, disponibile e rispettosa delle esigenze della figlia.
In particolare, quanto all'asserito “accanimento terapeutico”, che, a detta degli operatori, la madre avrebbe posto in essere nei confronti della figlia per i disturbi gastrointestinali sofferti da nel Per_1
periodo 2020-2021 nonostante l'assenza di condizioni patologiche, l'appellante ha rappresentato che la documentazione medica prodotta in primo grado (docc. da 22 a 27 prodotti con nota 29 dicembre 2021) dimostrerebbe che tali disturbi erano in realtà ascrivibili in parte a fenomeni di allergia - di cui la minore ha sempre sofferto – e, in parte, ad adenomesenterite e steatosi epatica, non corrispondendo quindi al vero quanto riportato dai Servizi sociali sul punto;
in ragione di ciò, la stessa si era opposta all'attivazione di un percorso psicologico a supporto della figlia, rispetto alla quale, peraltro, la neuropsichiatra infantile dott.ssa (cfr. relazione depositata in primo grado in data 17.2.2023) Per_3
pagina 7 di 15 aveva attestato una regressione dei sintomi e una maggiore consapevolezza dei bisogni della figlia da parte della madre.
In relazione all'andamento scolastico di nei confronti del quale gli operatori hanno Per_1 manifestato seria preoccupazione, l'appellante ha evidenziato, in primo luogo, che la figlia aveva fatto solo “qualche” assenza nell'anno 2020-2021, in coincidenza con l'acuzie dei problemi di salute, riprendendo poi una regolare frequenza al termine dell'anno e nei periodi successivi a seguito del miglioramento dei propri disturbi (relazione del 3.10.2022); in secondo luogo, che, come dimostrato dalle schede di valutazione dell'anno scolastico 2020/2021 (documento 29 prodotto con la memoria del
29.12.2021 in primo grado) la bambina aveva fatto, nel corso dei quell'anno, notevoli progressi, dando
“adeguati contributi personali”, mantenendo un “atteggiamento sempre e consapevolmente rispettoso delle regole” e un “un impegno continuo rispettando scrupolosamente le consegne e le scadenze”, e integrandosi positivamente con i compagni di classe.
Con riferimento ai problemi di peso di evidenziati dai Servizi, l'appellante ha sottolineato Per_1
che, contrariamente a quanto riferito dagli operatori, la madre ne è sempre stata perfettamente consapevole, tanto da essersi rivolta di sua iniziativa (come dimostrerebbero i documenti 22,23,27 e 28 prodotti con la memoria del 29.12.2021) agli Ambulatori di Endocrinologia e di nutrizione dell' di Como, dove è seguita sin dal 2017. Controparte_2 Per_1
Sottolinea, inoltre, la i referti medici prodotti in primo grado non attestano valori elevati di Pt_1 colesterolo o glicemia, “a riprova che la dieta seguita è adeguata e non abbonda (come parrebbe invece leggendo le relazioni dei Servizi…) in grassi e dolciumi”.
In relazione al riferito “rapporto simbiotico” tra la minore e la madre, la quale, secondo gli operatori, tenderebbe a giustificare acriticamente ogni comportamento inadeguato della figlia, l'appellante ha rappresentato che gli atteggiamenti aggressivi di descritti dai Servizi – verso i quali la madre Per_1
presterebbe acquiescenza - non trovano riscontro né nelle valutazioni effettuate in ambito scolastico
(da ultimo, quella relativa all'ano 2023/2024 – doc 3 allegato all'atto di appello) né nelle osservazioni degli stessi operatori dei Servizi rispetto ai contatti diretti con la minore, né, infine, nella relazione della neuropsichiatra infantile.
Quanto, poi, al percorso con l'educatrice domiciliare, che, secondo gli operatori, la sig.ra Pt_1 avrebbe ostacolato, l'appellante ha rilevato che il mancato funzionamento dell'intervento di ADM, inizialmente accettato dalla è da ricondurre alla totale mancanza di armonia tra le figure Pt_1 coinvolte, avendo l'educatrice, e, in generale, tutti gli operatori dei Servizi, mantenuto un pagina 8 di 15 atteggiamento diffidente e negativo nei confronti dell'odierna appellante, così contribuendo ad alimentare nella stessa un sentimento di sfiducia nei supporti istituzionali, contrariamente a quanto accaduto in sede di separazione.
Secondo l'appellante, alla luce di tali considerazioni, tenuto anche conto dell'atteggiamento paterno, sussistono, nel caso di specie, i presupposti per disporre l' affido super-esclusivo di alla Per_1
madre, eventualmente con mandato di vigilanza e supporto al Servizio.
B. Violazione dell'art. 337 ter comma II c.c. nella determinazione del contributo dovuto per la minore
Con la seconda doglianza (dedotto e argomentato nella parte motiva dell'atto e nelle note scritte ex 127 ter c.p.c. depositate in data 11.3.2025), l'appellante ha contestato la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ad €.
500,00 mensili, rappresentando che: l'appellante – che gode di un alloggio per cui paga soltanto CP_4
€. 20,00 mensili circa di canone mensile – è in cerca di un'occupazione, non potendo più svolgere l'attività di badante anche in orario/serale o notturno per via della cura della minore;
le risorse di cui dispone sono costituite esclusivamente dal reddito di inclusione (€. 235,00 mensili), dall'assegno unico
(€ 199,00 mensili), dai pacchi alimentari della consegnatile due volte al mese e dal contributo CP_5 versatole per il mantenimento della figlia dal (€. 350,00), il quale non ha mai corrisposto CP_1
l'assegno rivalutato, paga sempre con ritardo e spesso non provvede a rimborsare il 50% delle spese extra assegno;
al contrario, l' convive col padre, il quale presumibilmente contribuisce alle CP_1
spese di casa, e, come emerge dalla dichiarazione del terzo pignorato inviata in sede esecutiva
(documento 4 allegato al ricorso in appello) percepisce €. 1.651,00 mensili per tredici mensilità come operaio.
Con decreto presidenziale del 18.09.2024, è stato dato termine a parte appellante al 30.09.2024 per la notifica del ricorso e termine a parte appellata al 29.11.2024 per depositare le proprie difese. È stata poi fissata udienza al 22.01.2025, disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte.
In data 19.09.2024 la difesa ha depositato delibera di ammissione della propria assistita al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
In data 10.01.2025 sono state depositate relazioni dei Servizi sociali del 20.09.2024 e del
10.01.2025. Con la prima relazione riportavano che: nel corso dell'anno, ha partecipato a Per_1 diverse attività ricreative (corso di pallavolo, Grest presso l'oratorio di Cernobbio, centro estivo organizzato dal Comune di Cernobbio), se pur in maniera discontinua e con scarsa motivazione su pagina 9 di 15 qualsiasi proposta;
per quanto attiene, in particolare, alle attività estive, ogni settimana la madre ha consegnato agli operatori certificati medici che attestavano malesseri fisici di l'intervento di Per_1 assistenza domiciliare minori è proseguito con cadenza settimanale sino al termine dell'anno scolastico, sempre con le medesime difficoltà; per quanto attiene alle problematiche alimentari, la sig.ra Pt_1
ha riferito ai Servizi che il peso della figlia si è mantenuto costante e che ciò sia “normale” data la sua crescita in altezza;
il padre di non ha mai preso contatti con le operatrici, sebbene più volte Per_1
convocato; il rapporto con la sig.ra rimane difficoltoso, anche a causa della continua diffidenza Pt_1
da ella mostrata verso gli operatori.
Con la seconda relazione, gli operatori hanno riferito a questa Corte che: la sig.ra si è sempre Pt_1
posta in modo diffidente verso gli operatori, non collaborando e non aderendo alle proposte avanzate dal Servizio, che ha sempre percepito come “intrusivo”; tale atteggiamento è sempre rimasto costante, come dimostra, a titolo esemplificativo, il fatto che la sig.ra non abbia collaborato con le Pt_1
indicazioni del Servizio per lo svolgimento delle attività pomeridiane presso “Vivi Cernobbio Young”, essendosi, la minore, assentata 26 giorni sui 64 di frequenza prevista a causa di riferiti motivi di salute;
la sig.ra continua a minimizzare le fatiche della figlia, come le molte assenze nel contesto Pt_1 scolastico e pomeridiano di “Vivi Cernobbio Young”, la sua scarsa capacità di socializzazione, e il peso, che non diminuisce nonostante molti mesi sotto regime alimentare controllato;
l'incontro tra il
Consiglio di classe e la Preside dell'Istituto Scolastico frequentato da svoltosi in data Per_1
06/11/2024 ha evidenziato criticità importanti, come le assenze scolastiche effettuate dalla minore e la mancata instaurazione di legami significativi con i compagni di classe, apparendo, la bambina, disinteressata alla condivisione con i pari;
quanto ai riferiti disturbi della minore, l'attuale pediatra della stessa (Dott.ssa ) ha rappresentato agli operatori di molteplici chiamate della signora Persona_4
con riferiti di malessere della figlia, i quali, non potendo esser messi in dubbio (stanchezza, Pt_1
mal di testa, indisposizione, mal di pancia, diarrea), sono stati certificati.
Con riferimento alla situazione lavorativa della sig.ra i Servizi hanno poi riferito che, Pt_1
considerati gli orari scolastici della figlia che la vedono impegnata nel Centro pomeridiano, non vi sono motivi che ostacolano o precludono alla madre di trovare un'occupazione lavorativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Servizio, manifestando continua preoccupazione per il benessere psicofisico della minore, ha consigliato di mantenere l'affido di all'Ente al fine di poter Per_1
monitorare, e nel caso agire direttamente, sotto il profilo educativo e sanitario della minore;
gli pagina 10 di 15 operatori hanno altresì chiesto una nuova presa in carico della bambina all' , in precedenza CP_6
interrotta a causa del rifiuto manifestato dalla minore.
Con decreto presidenziale del 14.01.2025 la causa è stata rinviata al 19.03.2025 per esigenze organizzative dell'ufficio, disponendone la trattazione nelle medesime modalità definite in precedenza.
In data 7.03.2025 i Servizi sociali dell'Ente affidatario hanno depositato relazione integrativa, con la quale si sono riportati alla precedente relazione del 10.01.2025 e hanno segnalato l'assenza di nuovi elementi da attenzionare, confermando, in particolare “una grande fatica della minore ad esprimere il suo pensiero e a rispondere alle domande in modo differente da «bene». Anche se invitata ad approfondire alcune tematiche, la stessa, non verbalizza altro e mostra una netta fatica ad accedere al suo vissuto emotivo interno”. Quanto alla situazione lavorativa della sig.ra gli operatori Pt_1
hanno comunicato che era stato effettuato un incontro con le altre realtà coinvolte, assistente sociale del
Comune e referente per il servizio ADI, dal quale era emerso che “la sig.ra beneficia del contributo economico ADI pari a 235€, ma non si è mai attivata per la sottoscrizione di un Patto, è tenuta a degli obblighi di aggiornamento della posizione che non rispetta. La sig.ra ha dichiarato di «recarsi giornalmente al Centro per l'Impiego di Como”, ma da una verifica effettuata col servizio risulta non li abbia mai contattati nell'ultimo anno. Risulta aver svolto l'ultimo lavoro regolare come badante nel
2019”.
Gli operatori hanno poi allegato relazione dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore datata
3.02.2025, nella quale si legge che: la quale attualmente frequenta la classe prima (a Per_1
settimana corta) della scuola secondaria di primo grado, alterna periodi di frequenza costante a periodi in cui si assenta spesso, e, talvolta, arriva in ritardo;
i ritardi sono giustificati da problemi di trasporto, mentre le assenze da problemi di salute;
dal punto di vista didattico, la bambina si è sempre mostrata interessata, impegnandosi regolarmente e conseguendo buoni risultati in tutte le discipline;
dal punto di vista della socializzazione, se, all'inizio dell'anno, era apparsa timida e silenziosa, al termine Per_1
del primo quadrimestre si erano registrati importanti progressi, riuscendo la bambina a collaborare e a scherzare con i compagni, risultando meglio inserita nel gruppo;
la madre non ha mai chiesto un colloquio con i docenti per discutere dell'andamento scolastico della figlia, preferendo avere contatti via mail, e non ha autorizzato la figlia ad usufruire del supporto dello psicologo dell'Istituto.
In data 11.03.2025, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e sollecitata, come suggerito dai Servizi sociali, una urgente presa in carico della minore dalla UONPIA territorialmente competente.
pagina 11 di 15 In data 11.03.2025 l'appellante ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, chiedendo di dichiarare la contumacia dell'appellato, non essendosi egli costituito nei termini, e insistendo nelle domande dell'atto introduttivo ivi compresa quella di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore nella misura di €. 500,00 mensili.
Ha poi contestato quanto riportato dai Servizi sociali nelle relazioni pervenute a questa Corte.
Ha anzitutto evidenziato che i malesseri delle minori risultano da certificazione medica che fa piena prova fino a querela di falso. Di tal che i dubbi sollevati dai Servizi non possono che ritenersi infondati.
Quanto alle assenze della minore dal Centro diurno e dalla scuola, la ha sottolineato come le Pt_1
stesse siano dovute a motivi di salute della bambina, la quale, peraltro, come hanno accertato le numerose relazioni dell'Istituto scolastico, ha un rendimento scolastico più che positivo.
In riferimento alla presa in carico di all' , l'appellante ha evidenziato, in primo Per_1 CP_6 luogo, che i Servizi avrebbero cambiato versione sulle cause che hanno portato all'interruzione del primo percorso iniziato dalla minore nell'anno 2020 – posto che, in precedenza, l'interruzione era stata attribuita alla mancata collaborazione materna, mentre, nell'ultima relazione del 10.01.2025, essa è stata attribuita al rifiuto della minore -; in secondo luogo, che la relazione della neuropsichiatra infantile, dott.ssa non contiene elementi atti a ritenere necessaria la ripresa del percorso. Per_3
All'esito dell'odierna camera di consiglio la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Preliminarmente questa Corte non ritiene che vi siano i presupposti per procedere all'ascolto di nonostante si tratti di ragazzina quasi dodicenne. La stessa si trova in una condizione psico- Per_1 emotiva delicata;
come sopra esposto i Servizi hanno riferito che la stessa mostra un'estrema difficoltà ad accedere al suo vissuto interno che non riesce ad elaborare e a esplicitare. La sua audizione da parte di questa Corte, potrebbe destabilizzarla e innescare un conflitto di lealtà con la madre tale da indurla a non verbalizzare il suo reale vissuto emotivo (cfr. in tal senso tra le molte Cass. civ. sez. I 08.11.2022
n. 32876 secondo cui, l'ascolto del minore ultradodicenne può essere omesso qualora sia in contrasto con l'interesse del minore).
Ciò premesso, reputa la Corte che le domande di modifica del regime di affidamento della minore non possano trovare accoglimento.
Anche le recenti relazioni pervenute dai Servizi sociali danno conto del permanere di criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'appellante che rendono tuttora opportune nell'interesse della minore le limitazioni disposte dalla pronuncia di primo grado, non solo del padre, che non costituendosi nulla ha contestato al riguardo, ma anche della madre.
pagina 12 di 15 Come si è esposto la sig.ra tuttora pare non comprendere la necessità di ormai quasi Pt_1 Per_1
dodicenne di vivere con serenità la propria preadolescenza garantendole la maggior frequentazione possibile dei pari nel contesto scolastico, ricreativo e sportivo;
pur consapevole dei problemi di salute della figlia collegati all'obesità non sembra riuscire a collaborare in modo proficuo con i sanitari controllando il regime alimentare della figlia;
il mancato calo di peso – in assenza di patologie – non può che ricondursi - in un soggetto di giovanissima età come e in assenza di patologie Per_1
metaboliche certificate - nell'inosservanza del regime dietetico. E' evidente che ciò non può che dipendere in gran parte dall'alimentazione seguita in famiglia. Così come i frequenti ritardi rispetto agli orari scolastici sono da ricollegarsi ad una scarsa attenzione alla puntualità da parte della madre, posto che non ha ancora l'età per gestire autonomamente i propri spostamenti;
quand'anche Per_1
si recasse a scuola da sola, è evidente che il genitore ha il dovere di vigilare che l'uscita da Per_1
casa sia tempestiva anche in caso di prevedibili ritardi nel trasposto pubblico.
In questo quadro è palese che la diffidenza mostrata dall'appellante nei confronti dell'operato dei
Servizi - il cui compito è quello di sostenere la madre (il padre si disinteressa della figlia) nel suo ruolo genitoriale, e non quello di “intromettersi” nella gestione del processo di crescita della ragazzina, non può che pregiudicare la serenità del suo sviluppo psico-fisico.
La circostanza che riesca avere un buon rendimento scolastico deve imputarsi alle sue risorse Per_1 cognitive e, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è dimostrativa di una sufficiente adeguatezza genitoriale della madre.
Si aggiunga che, quand'anche il percorso di sostegno psicoterapeutico di presso la NPI si Per_1
fosse interrotto per volontà della minore – come sostenuto dall'appellante - è di tutta evidenza che tale rifiuto non può che collegarsi all'incapacità della madre di veicolare il messaggio dell'utilità di tale percorso.
Reputa pertanto questa Corte che l'affido della minore all' Ente sia tuttora il maggiormente tutelante per e che non possa ritenersi sufficiente una mera attività di monitoraggio come richiesto Per_1 dall'appellante in via subordinata. Si auspica che l'appellante acquisisca al più presto la consapevolezza dell'utilità per la figlia di tale statuizione e incominci ad assume un atteggiamento collaborante con gli operatori, sostenendo in tal modo il processo di crescita di Per_1
Relativamente alle richieste di carattere economico contenute nella parte motiva dell'atto d'impugnazione (riforma della sentenza impugnata con aumento del contributo ordinario per la figlia a carico del padre da €.350,00 mensili ad €. 500,00) e riproposte nelle note ex 127 ter c.p.c. deve pagina 13 di 15 preliminarmente osservarsi che l'appellante non ha attualizzato la sua capacità reddituale non avendo prodotto alcuna documentazione fiscale nel presente grado di giudizio.
Dalla relativa documentazione depositata in primo grado, risulta che la signora non lavora e sembra poter contare esclusivamente sul contributo per il mantenimento della figlia alla cui corresponsione è tenuto il sig. sull'assegno Unico e sul reddito d'inclusione, dei quali però non ha provato CP_1
l'ammontare.
Parimenti, stante la contumacia dell'appellato, non è dato conoscere l'attuale condizione reddituale dello stesso.
A fronte di ciò, deve farsi ricorso al ragionamento presuntivo contemplato dall'art. 2727 c.c.. Per_1
è cresciuta e con l'età sono cresciuti i suoi bisogni (in tal senso tra le molte Cassazione civile sez. I,
29/04/2022, n.13664 secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”. Si reputa, quindi, congruo un aumento del contributo economico paterno ad €.
400,00 mensili con decorrenza dal deposito dell'atto d'appello, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT prezzi al consumo. Non si ritiene, infatti, di accedere alle richieste dell'appellante atteso che la stessa non ha fornito dati attualizzati sulla sua situazione reddituale e soprattutto non si è attivata per la ricerca di un lavoro, che potrebbe certamente svolgere negli orari scolastici della figlia. Come già esposto, contrariamente a quanto dalla stessa riferito agli operatori sociali, la stessa non si è mai recata al Centro per l'impiego per cercare reperire una regolare attività lavorativa, con ciò mostrando l'intendimento di provvedere al mantenimento di sé e della figlia esclusivamente attraverso le provvidenze previdenziali e il contributo del padre di senza comprendere che la genitorialità Per_1 impone l'assunzione di un'auto-responsabilità anche di natura economica.
L'accoglimento delle domande svolte dall'appallante, nei termini estremamente limitati sopra riportati e la contumacia dell'appellato, rendono equo che non si pronunci sulle spese: l'appellante pertanto provvederà a far fronte alle spese legali dalla stessa sostenute nel presente procedimento (in conformità
a quanto disposto dal Tribunale che ha compensato tra le parti le spese del procedimento).
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 257/2024, emessa dal Tribunale di Como in data CP_1
19.01.2024 nel procedimento di divorzio n. R.G. 254/2021 assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede: in accoglimento parziale dell'impugnazione ridetermina il contributo dovuto da per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia in €. 400,00 mensili con decorrenza dal deposito Per_1 dell'atto d' appello rivalutabili secondo gli indici Istat prezzi al consumo.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 19.03.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
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