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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE NN, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 905/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259007223339000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRA Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore,– resistenti –
Con ricorso notificato in data 18 settembre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02220259007223339/000 del 1° luglio 2025, deducendone l'illegittimità con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02220200011494259000, n. 02220200011494360000, n. 02220200011494461000
e n. 02220240013073971000.
La parte ricorrente ha eccepito, in sintesi:
l'inclusione dei crediti oggetto di intimazione in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII, omologato dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024; la prescrizione e/o decadenza dei crediti azionati;
la mancata o invalida notifica delle cartelle presupposte;
il difetto di motivazione delle cartelle e dell'intimazione, con particolare riferimento agli interessi richiesti.
Si sono costituite, formalmente, entrambe le Amministrazioni resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo la rituale notifica delle cartelle e di precedenti atti non impugnati, nonché l'assenza di prescrizione in ragione di atti interruttivi e delle sospensioni emergenziali ex art. 68 D.L. n. 18/2020, insistendo comunque per il rigetto nel merito .
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha sollevato ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e per difetto di valida procura alle liti;
nel merito ha tuttavia riconosciuto che, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, il credito tributario di propria spettanza, pari ad euro 149.564,10, è stato sospeso e che, per tale importo, l'intimazione di pagamento non ha più efficacia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti appaiono infondate;
in particolare, quanto alla sollevata carenza o genericità dei motivi di ricorso, questa, a parere del Collegio, risulta, invece ,sufficiente perché consente di individuare con adeguata chiarezza le censure mosse all'intimazione impugnata e agli atti presupposti, risultando pertanto soddisfatti i requisiti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992.
Altresì infondata è l'eccezione relativa alla procura alle liti, atteso che dalla documentazione in atti risulta il conferimento del mandato difensivo in favore dell'Avv. Difensore_1, con indicazione della volontà di rappresentare la società ricorrente nel presente giudizio tributario.
Per quanto riguarda, infine, la supposta tardività del ricorso, si evidenzia che l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento autonomamente impugnabile per vizi propri;
le doglianze proposte investono, tra l'altro, la sopravvenuta inefficacia della pretesa in ragione dell'accordo di ristrutturazione omologato, circostanza verificatasi successivamente alla notifica delle cartelle e, come tale, deducibile in sede di impugnazione dell'atto consequenziale.
Si evidenzia in atti che la società ricorrente ha promosso procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e 61 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che tale procedura è stata definitivamente omologata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024.
È altresì incontestato, ed anzi espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, che i crediti tributari oggetto delle cartelle sopra indicate, per l'importo complessivo di euro 149.564,10, siano stati inclusi nell'accordo omologato e, conseguentemente, sospesi in sede di riscossione.
Ne discende che, limitatamente a tali somme, l'intimazione di pagamento impugnata risulta priva di efficacia, essendo venuto meno il presupposto stesso della pretesa azionata in via esecutiva.
Sussiste pertanto, sul punto, una cessazione della materia del contendere, dovendo il Collegio prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per intervenuta sospensione del credito in forza di provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le ulteriori somme iscritte a ruolo a titolo di spese di notifica, oneri di riscossione e spese esecutive, la loro debenza risulta strettamente connessa all'esigibilità del credito principale.
Poiché il credito tributario sottostante è stato sospeso in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato, anche le pretese accessorie non possono, essere oggetto di valida intimazione di pagamento, mancando un titolo esecutivo efficace.
Conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione impugnata anche con riferimento a tali voci, restando salva la possibilità per l'Agente della Riscossione di riattivare la pretesa nei limiti e nei modi consentiti all'esito della procedura concorsuale.
Le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente sono riassorbite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, definitivamente pronunciando, rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti e dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti tributari di spettanza dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, per l'importo di euro 149.564,10, in quanto inclusi e sospesi nell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 02220259007223339/000 anche con riferimento alle somme accessorie richieste dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come in parte motiva. Compensa integralmente le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE NN, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 905/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259007223339000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRA Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore,– resistenti –
Con ricorso notificato in data 18 settembre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02220259007223339/000 del 1° luglio 2025, deducendone l'illegittimità con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02220200011494259000, n. 02220200011494360000, n. 02220200011494461000
e n. 02220240013073971000.
La parte ricorrente ha eccepito, in sintesi:
l'inclusione dei crediti oggetto di intimazione in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII, omologato dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024; la prescrizione e/o decadenza dei crediti azionati;
la mancata o invalida notifica delle cartelle presupposte;
il difetto di motivazione delle cartelle e dell'intimazione, con particolare riferimento agli interessi richiesti.
Si sono costituite, formalmente, entrambe le Amministrazioni resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo la rituale notifica delle cartelle e di precedenti atti non impugnati, nonché l'assenza di prescrizione in ragione di atti interruttivi e delle sospensioni emergenziali ex art. 68 D.L. n. 18/2020, insistendo comunque per il rigetto nel merito .
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha sollevato ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e per difetto di valida procura alle liti;
nel merito ha tuttavia riconosciuto che, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, il credito tributario di propria spettanza, pari ad euro 149.564,10, è stato sospeso e che, per tale importo, l'intimazione di pagamento non ha più efficacia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti appaiono infondate;
in particolare, quanto alla sollevata carenza o genericità dei motivi di ricorso, questa, a parere del Collegio, risulta, invece ,sufficiente perché consente di individuare con adeguata chiarezza le censure mosse all'intimazione impugnata e agli atti presupposti, risultando pertanto soddisfatti i requisiti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992.
Altresì infondata è l'eccezione relativa alla procura alle liti, atteso che dalla documentazione in atti risulta il conferimento del mandato difensivo in favore dell'Avv. Difensore_1, con indicazione della volontà di rappresentare la società ricorrente nel presente giudizio tributario.
Per quanto riguarda, infine, la supposta tardività del ricorso, si evidenzia che l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento autonomamente impugnabile per vizi propri;
le doglianze proposte investono, tra l'altro, la sopravvenuta inefficacia della pretesa in ragione dell'accordo di ristrutturazione omologato, circostanza verificatasi successivamente alla notifica delle cartelle e, come tale, deducibile in sede di impugnazione dell'atto consequenziale.
Si evidenzia in atti che la società ricorrente ha promosso procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e 61 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che tale procedura è stata definitivamente omologata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024.
È altresì incontestato, ed anzi espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, che i crediti tributari oggetto delle cartelle sopra indicate, per l'importo complessivo di euro 149.564,10, siano stati inclusi nell'accordo omologato e, conseguentemente, sospesi in sede di riscossione.
Ne discende che, limitatamente a tali somme, l'intimazione di pagamento impugnata risulta priva di efficacia, essendo venuto meno il presupposto stesso della pretesa azionata in via esecutiva.
Sussiste pertanto, sul punto, una cessazione della materia del contendere, dovendo il Collegio prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per intervenuta sospensione del credito in forza di provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le ulteriori somme iscritte a ruolo a titolo di spese di notifica, oneri di riscossione e spese esecutive, la loro debenza risulta strettamente connessa all'esigibilità del credito principale.
Poiché il credito tributario sottostante è stato sospeso in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato, anche le pretese accessorie non possono, essere oggetto di valida intimazione di pagamento, mancando un titolo esecutivo efficace.
Conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione impugnata anche con riferimento a tali voci, restando salva la possibilità per l'Agente della Riscossione di riattivare la pretesa nei limiti e nei modi consentiti all'esito della procedura concorsuale.
Le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente sono riassorbite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, definitivamente pronunciando, rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti e dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti tributari di spettanza dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, per l'importo di euro 149.564,10, in quanto inclusi e sospesi nell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9 ottobre 2024. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 02220259007223339/000 anche con riferimento alle somme accessorie richieste dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come in parte motiva. Compensa integralmente le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.