Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6831/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte 1 (C.F. residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carla
Gottardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazzale Dateo n. 2, giusta procura alle liti in atti;
etra
Parte 2 (C.F. C.F. 2 ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Capoferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazzale Dateo n. 2, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si comunicheranno l'un l'altro i rispettivi indirizzi ed eventuali mutamenti.
In relazione al diritto di visita del padre
1. Il figlio minore Per 1 resterà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2. I genitori si forniranno i recapiti qualora si dovessero recare con i figli in vacanza in luoghi diversi dalle abitazioni e garantiranno le comunicazioni tra il minore e il genitore che non è con lui in quel momento;
3. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
4. I genitori, in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., si impegnano a prestare entrambi cura, educazione ed istruzione ai figli, consentendo ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali;
5. Il padre, compatibilmente con le esigenze del figlio, terrà con sé Per_1 a week-end alternati, dal sabato sino alla domenica sera, quando lo riporterà a casa per l'ora di cena;
il padre inoltre trascorrerà un pomeriggio infrasettimanale con il figlio dopo la scuola, con rientro a casa per la cena;
tali giorni saranno decisi dai genitori, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di Per 1 e delle esigenze lavorative dei genitori;
6. I genitori concorderanno di anno in anno l'organizzazione delle vacanze Natalizie e Pasquali in modo che Per_1 trascorra pari tempo con la mamma ed il papà, compatibilmente con gli impegni di entrambi (tendenzialmente con alternanza settimana di Natale e quella di capodanno).
7. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio Per 1 per due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto, concordando il periodo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
8. Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti previo accordo tra i coniugi con un preavviso di almeno 24 ore;
9. La figlia maggiore Persona_2 incontrerà il padre quando vorrà, concordando con lo stesso tempi e luoghi sulla base delle proprie esigenze di studio e delle esigenze lavorative del padre;
10. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio del figlio minore autorizzando sin d'ora il rilascio dei documenti necessari ed obbligandosi a fare il possibile per favorire il sollecito rilascio dei predetti documenti.
In relazione al contributo al mantenimento per i figli
11. Il padre verserà alla signora Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione a un anno dalla omologazione della separazione consensuale;
12. Il padre verserà inoltre una percentuale pari al 50% delle spese straordinarie;
in merito alla ripartizione ed alla disciplina delle spese tra "ordinarie" e "straordinarie" le parti espressamente concordano di applicare il protocollo del Tribunale di Monza che entrambi i coniugi dichiarano di aver letto ed approvato.
Altre questioni patrimoniali.
13. Il sig. Pt 2 corrisponderà alla moglie mensilmente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 100,00 a titolo di mantenimento della medesima, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione a un anno dalla omologazione della separazione consensuale;
14. Con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale. Motivi della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c., ossia il giorno 24 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente e del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e Pt 2
[...], con ricorso depositato in data 21.10.2024, così provvede:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 Parte 2 che hanno e contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 27 luglio 2002 (Atto n. 124, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinché sia annotata ai sensi di legge.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi