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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2945/2024 del R.G. avente ad oggetto richiesta di cessazione effetti civili del matrimonio azionato con domanda congiunta da nato Parte_1
ad Avellino il 24.03.1971, C.F. e nata ad C.F._1 Parte_2
Avellino il 28.10.1973, C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Giovanna Furcolo ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via V.M. Santoli n.
20;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 8.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.08.2000 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale sono nati due figli, il Per_1
16.09.2001 e il 28.02.2005, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti e che, in Per_2
seguito all'omologa di separazione dell'1.02.2023, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note congiunte depositate per l'udienza del 6.2.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale. La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso;
Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano