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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10075/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 12.06.2025 alle ore 13.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv.
Giuseppe Sapienza per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10075/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
(PR–BRASILE)
, nata il [...] a [...] –BRASILE), Parte_1 entrambe residenti in [...](SP – BRASILE), Rua Soldado Servino Mengarda n. 309, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Sapienza pagina 1 di 3 contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere figli del sig. e della sig.ra Controparte_3
, entrambi dichiarati cittadini italiani con sentenza del Tribunale di Roma del Parte_2
01.06.2021 - Rep. 10611/2021 - R.g. n. 51790/2019 – Ordinanza di accoglimento totale), in quanto discendenti diretti del sig. , nato il [...] a San Pietro in [...], avo Persona_1 cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Tale ordinanza, passata in giudicato, è stata trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di San Pietro in Gu (PD), come risulta dagli Estratti per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciati dal competente Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
. -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dai cittadini italiani signori e della Controparte_3 pagina 2 di 3 sig.ra . Parte_2
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 12.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10075/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 12.06.2025 alle ore 13.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv.
Giuseppe Sapienza per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10075/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
(PR–BRASILE)
, nata il [...] a [...] –BRASILE), Parte_1 entrambe residenti in [...](SP – BRASILE), Rua Soldado Servino Mengarda n. 309, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Sapienza pagina 1 di 3 contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere figli del sig. e della sig.ra Controparte_3
, entrambi dichiarati cittadini italiani con sentenza del Tribunale di Roma del Parte_2
01.06.2021 - Rep. 10611/2021 - R.g. n. 51790/2019 – Ordinanza di accoglimento totale), in quanto discendenti diretti del sig. , nato il [...] a San Pietro in [...], avo Persona_1 cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Tale ordinanza, passata in giudicato, è stata trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di San Pietro in Gu (PD), come risulta dagli Estratti per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciati dal competente Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
. -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dai cittadini italiani signori e della Controparte_3 pagina 2 di 3 sig.ra . Parte_2
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 12.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3