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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5386/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5386/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 maggio 1984;
e
, C.F. , nata a [...] il 25 Controparte_1 C.F._2 luglio 1978; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Bigi come da procure allegate al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A. CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 nato a Parma in data [...], ad [...] i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, a titolo esemplificativo la scelta della scuola, le cure mediche specialistiche e non, i viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo a tutte le questioni relative al figlio.
B. CONFERMARE che sino ad inizio giugno 2026, quando Per_1 terminerà il ciclo di studi presso la scuola primaria di Guastalla
(RE), il minore manterrà la residenza presso la casa familiare di
Gualtieri (RE), Via Giovanni Bigliardi n. 40, Lett. A e PRENDERE
ATTO che entro fine giugno 2026 trasferirà la propria Per_1 residenza preferenziale insieme alla madre, presso l'idonea abitazione che nel frattempo la signora avrà reperito nel CP_1
Comune di Parma.
C. DISPORRE che sino ad inizio giugno 2026, continuando ad abitare tutti insieme nella casa familiare, potrà liberamente Per_1 trascorrere del tempo con entrambi i genitori e che dal trasferimento del minore con la madre il sig. , salvo Parte_1 diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni sportivi del minore, possa vedere e tenere con sé , tre weekend al Per_1 mese dal venerdì dall'uscita da scuola o dal sabato dall'uscita da scuola (a seconda dei giorni e degli orari di frequenza della scuola
2 di 7 che inizierà a settembre 2026) sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola e, nella settimana in cui non avrà con sé
nel fine settimana, potrà vedere e tenere con sé Per_1 Per_1 indicativamente due giorni alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola.
Nell'esclusivo e primario interesse del figlio , i genitori Per_1 concordano di valutare volta per volta come trascorrere le festività natalizie, pasquali, estive nonché il giorno del compleanno del medesimo e, durante le vacanze scolastiche, si impegnano a suddividere il tempo di permanenza di con ciascun Per_1 genitore in modo paritario.
Indicativamente così si accordano:
Durante le vacanze pasquali, alternerà di anno in anno Per_1 con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le festività del Natale e ad anni alterni, a far data dal dicembre 2025, il sig. terrà con sé il figlio dal giorno della Pt_1
Vigilia di Natale fino al 30 dicembre, quando lo riaccompagnerà dalla madre e l'anno successivo lo terrà dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori si rendono disponibili ad effettuare variazioni nel caso in cui non vadano via per le vacanze.
Durante il periodo estivo il bambino potrà trascorrere indicativamente 15 giorni di vacanza con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In ipotesi di mancato accordo negli anni pari decide la madre, negli anni dispari il padre.
In ogni caso i genitori gestiranno il rapporto con nel pieno Per_1
e primario rispetto dello stesso tenendo in dovuta considerazione le sue istanze, i suoi desideri e interessi e in spirito di collaborazione e responsabilità al fine di favorire una crescita armonica del figlio ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate. Inoltre essi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra
3 di 7 loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
D. DISPORRE che a far data dal mese successivo al trasferimento di e della signora dalla casa familiare, il sig. Per_1 CP_1 Pt_1
corrisponda alla sig.ra , quale contributo
[...] Controparte_1 al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 500,00 Per_1 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal novembre 2027, oltre al
50% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023 e PRENDERE ATTO che fino a giugno 2026, continuando a vivere con Per_1 entrambi i genitori, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto in quanto i genitori provvederanno al suo mantenimento in forma diretta e il sig. continuerà a sostenere le spese Pt_1 straordinarie per il figlio.
E. PRENDERE ATTO che le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo al mese in cui sono state sostenute.
In caso di spese ingenti, i genitori si impegnano a rimborsarsi la relativa quota entro 15 giorni. Le spese che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta all'altro genitore con congruo preavviso.
F. PRENDERE ATTO che le parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli fino a giugno 2026 continui a venire percepito interamente dal sig. e da luglio 2026 sia percepito per Pt_1 intero dalla sig.ra . Controparte_1
G. PRENDERE ATTO che la signora si impegna a Controparte_1 trasferire la propria residenza e quella del figlio, entro e non oltre
4 di 7 fine giugno 2026, presso l'idonea abitazione che nel frattempo la signora avrà reperito nel Comune di Parma e che il sig. Pt_1
presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento della
[...] residenza del figlio nel comune di Parma.
H. PRENDERE ATTO che le parti si impegnano a concordare la scelta della scuola secondaria di primo grado che dovrà iniziare Per_1
a settembre 2026 e che la scelta ricadrà su una scuola vicino alla nuova residenza del minore a Parma.
I. PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
J. PRENDERE ATTO che le parti si impegnano a mantenere un rapporto di rispetto reciproco e collaborazione, a non coinvolgere in eventuali conflitti ed a tutelare la serenità del figlio e Per_1 che le decisioni importanti per il minore (a titolo esemplificativo istruzione, salute, attività sportive, vacanze, ...) saranno prese di comune accordo.
Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 7 novembre 2025,
e , conviventi more uxorio, hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio (nato il [...]) nonché per gli ulteriori Per_1 profili economici attinenti al mantenimento dello stesso.
Con provvedimento in data 11 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
5 di 7 Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 novembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
6 di 7 Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5386/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 maggio 1984;
e
, C.F. , nata a [...] il 25 Controparte_1 C.F._2 luglio 1978; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Bigi come da procure allegate al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A. CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 nato a Parma in data [...], ad [...] i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, a titolo esemplificativo la scelta della scuola, le cure mediche specialistiche e non, i viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo a tutte le questioni relative al figlio.
B. CONFERMARE che sino ad inizio giugno 2026, quando Per_1 terminerà il ciclo di studi presso la scuola primaria di Guastalla
(RE), il minore manterrà la residenza presso la casa familiare di
Gualtieri (RE), Via Giovanni Bigliardi n. 40, Lett. A e PRENDERE
ATTO che entro fine giugno 2026 trasferirà la propria Per_1 residenza preferenziale insieme alla madre, presso l'idonea abitazione che nel frattempo la signora avrà reperito nel CP_1
Comune di Parma.
C. DISPORRE che sino ad inizio giugno 2026, continuando ad abitare tutti insieme nella casa familiare, potrà liberamente Per_1 trascorrere del tempo con entrambi i genitori e che dal trasferimento del minore con la madre il sig. , salvo Parte_1 diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni sportivi del minore, possa vedere e tenere con sé , tre weekend al Per_1 mese dal venerdì dall'uscita da scuola o dal sabato dall'uscita da scuola (a seconda dei giorni e degli orari di frequenza della scuola
2 di 7 che inizierà a settembre 2026) sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola e, nella settimana in cui non avrà con sé
nel fine settimana, potrà vedere e tenere con sé Per_1 Per_1 indicativamente due giorni alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola.
Nell'esclusivo e primario interesse del figlio , i genitori Per_1 concordano di valutare volta per volta come trascorrere le festività natalizie, pasquali, estive nonché il giorno del compleanno del medesimo e, durante le vacanze scolastiche, si impegnano a suddividere il tempo di permanenza di con ciascun Per_1 genitore in modo paritario.
Indicativamente così si accordano:
Durante le vacanze pasquali, alternerà di anno in anno Per_1 con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le festività del Natale e ad anni alterni, a far data dal dicembre 2025, il sig. terrà con sé il figlio dal giorno della Pt_1
Vigilia di Natale fino al 30 dicembre, quando lo riaccompagnerà dalla madre e l'anno successivo lo terrà dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori si rendono disponibili ad effettuare variazioni nel caso in cui non vadano via per le vacanze.
Durante il periodo estivo il bambino potrà trascorrere indicativamente 15 giorni di vacanza con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In ipotesi di mancato accordo negli anni pari decide la madre, negli anni dispari il padre.
In ogni caso i genitori gestiranno il rapporto con nel pieno Per_1
e primario rispetto dello stesso tenendo in dovuta considerazione le sue istanze, i suoi desideri e interessi e in spirito di collaborazione e responsabilità al fine di favorire una crescita armonica del figlio ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate. Inoltre essi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra
3 di 7 loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
D. DISPORRE che a far data dal mese successivo al trasferimento di e della signora dalla casa familiare, il sig. Per_1 CP_1 Pt_1
corrisponda alla sig.ra , quale contributo
[...] Controparte_1 al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 500,00 Per_1 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal novembre 2027, oltre al
50% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023 e PRENDERE ATTO che fino a giugno 2026, continuando a vivere con Per_1 entrambi i genitori, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto in quanto i genitori provvederanno al suo mantenimento in forma diretta e il sig. continuerà a sostenere le spese Pt_1 straordinarie per il figlio.
E. PRENDERE ATTO che le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo al mese in cui sono state sostenute.
In caso di spese ingenti, i genitori si impegnano a rimborsarsi la relativa quota entro 15 giorni. Le spese che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta all'altro genitore con congruo preavviso.
F. PRENDERE ATTO che le parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli fino a giugno 2026 continui a venire percepito interamente dal sig. e da luglio 2026 sia percepito per Pt_1 intero dalla sig.ra . Controparte_1
G. PRENDERE ATTO che la signora si impegna a Controparte_1 trasferire la propria residenza e quella del figlio, entro e non oltre
4 di 7 fine giugno 2026, presso l'idonea abitazione che nel frattempo la signora avrà reperito nel Comune di Parma e che il sig. Pt_1
presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento della
[...] residenza del figlio nel comune di Parma.
H. PRENDERE ATTO che le parti si impegnano a concordare la scelta della scuola secondaria di primo grado che dovrà iniziare Per_1
a settembre 2026 e che la scelta ricadrà su una scuola vicino alla nuova residenza del minore a Parma.
I. PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
J. PRENDERE ATTO che le parti si impegnano a mantenere un rapporto di rispetto reciproco e collaborazione, a non coinvolgere in eventuali conflitti ed a tutelare la serenità del figlio e Per_1 che le decisioni importanti per il minore (a titolo esemplificativo istruzione, salute, attività sportive, vacanze, ...) saranno prese di comune accordo.
Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 7 novembre 2025,
e , conviventi more uxorio, hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio (nato il [...]) nonché per gli ulteriori Per_1 profili economici attinenti al mantenimento dello stesso.
Con provvedimento in data 11 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
5 di 7 Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 novembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
6 di 7 Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
7 di 7