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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7506/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'udienza cartolare del 09.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7506/2023, avente ad oggetto: appello - re- sponsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Cerreto (C.F. ), in virtù di C.F._1 procura in atti;
-Appellante principale -
1
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in pro- C.F._3 Controparte_3 C.F._4 prio e nella qualità di coniuge erede del marito defunto sig. Persona_1 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Parente (C.F.. ) e con C.F._5 questi elett.te dom.te in Caserta alla Via Daniele n. 47, in virtù di procura in atti;
-Appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di appello, il ha impugnato la sentenza numero Parte_1
5809\2023 emessa dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo.
Gli attori , , (moglie del defunto) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2019 han- Persona_1 no convenuto dinanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere l'ente co- munale odierno appellante, affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso per il sinistro stradale verificatosi il 19 Febbraio 2019 in , Parte_1 nel vico denominato Aglaia. Hanno esposto che, mentre viaggiavano a bordo dell'autovettura Volkswagen Polo targata FD 601XP, il signor Parte_2 conduceva il veicolo a velocità moderata lungo la predetta via e, a causa della pre- senza improvviso di una costata sporgente, risultata poi essere parte del mando stradale divelto, né segnalata né circoscritta, perdeva il controllo del mezzo ster- zando violentemente prima verso sinistra, impattando con la parte anteriore contro un pilone in basolato per poi urtare contro la parte posteriore destra contro il muro privato di un' abitazione. A seguito del duplice impatto il veicolo ha riportato in- genti danni e tutti gli occupanti ad eccezione del conducente, hanno subìto lesioni personali.
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Gli attori hanno dedotto che il sinistro si è verificato esclusivamente a causa delle gravi disconnessioni del manto stradale (buche, pietre e piloni), dovute alla negli- gente e approssimativa manutenzione della strada nonché all'omessa segnalazione della pericolosità dei luoghi. Hanno pertanto attribuito all'ente convenuto respon- sabilità per omessa insufficiente manutenzione nonché per difetto di segnaletica.
L'ente appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo che il giudice abbia violato e falsamente applicato gli articoli 115 c.p.c e 2697 c.c., in quanto, avrebbe fondato la propria decisione su risultanze probatorie parziali, omettendo la valutazione complessiva delle prove.
In particolare, l'ente comunale ha contestato che il fatto storico e la dinamica del sinistro sono stati adeguatamente provati in giudizio, ritenendo insufficienti le di- chiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio. L'ente comunale ha poi ritenu- to che le dichiarazioni del conducente, rese all'udienza dell'8 giugno 2023, siano state travisate dal giudice di primo grado, avendo ammesso che Parte_2 la strada era in cattive condizioni ma non avendo confermato la dinamica descritta dagli attori. Inoltre, ha riferito di non indossare la cintura di sicurezza.
L'ente comunale ha precisato che il giudice ha ignorato integralmente la testimo- nianza resa dall'architetto tecnico incaricato dall'ente, il quale Testimone_1 ha eseguito un sopralluogo e ha accertato che la strada presentava dimensioni ri- dotte ma non risultavano presenti anomalie o disconnessioni tali da provocare un incidente. Anche la testimonianza di ha descritto un veicolo che Testimone_2 barcollava per cause non chiarite suggerendo un possibile eccesso di velocità, fat- to mai approfondito dal giudice di prime cure. Il giudice avrebbe infine omesso ogni valutazione in merito alla produzione documentale e planimetrica offerta dall'ente, utile a dimostrare l'adeguatezza della manutenzione stradale.
Dunque, l'ente comunale ha concluso chiedendo : “Piaccia all'Illustrissimo Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere, contraris reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 283 e 351
c.p.c per i motivi tutti indicati in narrativa ricorrendone i presupposti di legge;
In via Principale accogliere l'appello, con riforma della sentenza n 5809/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Iolanda
Mondo depositata in cancelleria il giorno 23 settembre 2023; Nel merito Acco- gliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e per l'effetto , in riforma della sentenza n 5809/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere , dott. Iolanda Mondo, notificata il giorno 05/10/2023 da controparte, ac-
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cogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano : rigetto delle domande attrici per manifesta infondatezza e condanna alle spese del giudizio ed onorario in favore della scrivente procuratrice antistataria. Riforma della sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, attuando ex art. 92 c.p.c comma 2 la compensazione delle medesime tra le parti processuali o in via subordinata la riduzione delle medesime. Con vittoria di spe- se e competenze del doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procurato- re antistatario. Con attribuzione”.
Le appellate si sono costituite in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'appello e ritenendo lo stesso palesemente contraddittorio rispetto a quanto sostenuto dall'ente nella comparsa di costituzione e nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, l'ente convenuto avrebbe affermato nel primo grado del giudizio che
“le dimensioni della strada sono quelle di un vero e proprio vicolo, è percorribile solo a velocità moderatissima quasi a passo d'uomo”, confermando quindi tanto l'identificazione della strada indicata dalla parte attrice quanto le risultanze testi- moniali, le quali hanno descritto una carreggiata non adatta ad una guida veloce ma da percorrersi con estrema prudenza. In sede di appello, l'ente avrebbe mutato radicalmente la propria posizione affermando che “l'unico responsabile del sini- stro sia il conducente della vettura per aver tenuto una condotta imprudente, per- correndo la strada a velocità non moderata”, travisando così le risultanze istrutto- rie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Le parti appellate hanno concluso chiedendo : “In via preliminare, rigettare la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado per totale mancanza dei presupposti di legge in ordine al periculum e al fumus;
Nel merito, rigettare l'atto di appello per tutte le motivazioni articolate nel presente atto, per- ché totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
Sempre nel merito, e per quan- to esposto sia Atto di citazione nel giudizio di I grado che nel presente scritto di- fensivo, accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto, in parziale ri- forma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
per la verificazione del sinistro per cui è giudizio, attesa la totale Parte_1 mancata manutenzione del tratto di strada interessato dal sinistro, ai sensi degli art. 2051 e 2043 cod. civ., come riconosciuto in sentenza;
Conseguentemente, condannare il al pagamento in toto delle somme richieste Parte_1 in Atto di citazione, ovvero: a favore di , la somma di € 2.050,00 Controparte_1 per i danni alla vettura;
a favore di la somma di € 328,16 per le le- CP_2
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sioni subite;
a favore della sig.ra , la totale somma di € Controparte_3
1.148,45, per le lesioni riportate sia in proprio che n.q. di erede del sig.
[...]
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della Persona_2 proposta domanda incidentale, confermare l'impugnata sentenza emessa dal GdP di S. Maria C.V. Vittoria di spese e competenze legali di lite del doppio grado di giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscrit- to pro curatore antistatario”.
Pertanto, le parti appellate hanno proposto appello incidentale, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il concorrente concorso del conducente nella verificazione del sinistro oggetto di causa.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che l'appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello (principale ed incidentale), si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo gra- do abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti rite- nuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente si fonda soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
La vicenda in esame trae origine da un sinistro verificatosi il 1 aprile 2018 alle
17:30, quando un'autovettura Volkswagen Polo di proprietà di , Controparte_1 condotta da in transito su una via urbana perdeva il controllo a Parte_2 causa della presenza di un grosso frammento di manto stradale dissestato, non se- gnalato né delimitato. L'urto causava un impatto tale da provocare lesioni persona- li ai passeggeri, , e come CP_2 Persona_1 Controparte_3 dimostrato dai referti medici del P.S. di pineta grande.
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L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, va richiamato il principio che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato e alla luce del quale va esclusa l'applicabilità, nei confronti della pub- blica amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui qua- li è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencando- si espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamen- te impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedi- re l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è af- fermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custo- dia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fat- to di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o pre- vedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuove- re, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Ci- vile 6 luglio 2006, n. 15383).
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia promossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta da un mo- Pt_1 tociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non se- gnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la questione di legit- timità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rap- porto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui
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essi sono "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordi- nario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, me- diante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di norma- lità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsa- bilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa si- tuazione di pericolo, subisce un danno.
Dunque, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della responsabilità da co- sa in custodia ex art. 2051 c.c. In iure, giova precisare che la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (proprietario, possessore o anche detento- re), restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
La responsabilità potrà essere esclusa dal caso fortuito, fattore che atterrà non più alla colpa ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa in custo- dia, ma ad un elemento esterno, anche ascrivibile al fatto del terzo o dello stesso danneggiato, dotato dei caratteri dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Quanto all'onere probatorio, incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa;
resta, invece, a carico del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo e summenzionati caratteri dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per giurisprudenza ormai consolidata, tale forma di responsabilità è estensibile anche nei confronti della P.A., con riferimento ai beni demaniali, come ad esem- pio le strade.
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L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., III sezione, 29.07.2016, n. 15761).
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29.09.2016, n. 15761, ha ritenuto che, anche se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento dannoso, non essendovi ragione di escludere, con riferimento all'art.
2051 c.c., l'applicabilità del comma 1 dell'art. 1227 c.c., il fatto che una strada risulti “molto sconnessa, con altre buche e rappezzi” non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Altrimen- ti opinando, dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da re- sponsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale.
Ciò chiarito, nel caso in esame, non vi è dubbio che l'obbligo di manutenzione della strada al risulta essere un dato pacifico. Parte_1
Quanto emerso in sede istruttoria, poi, consente di ritenere provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
I testimoni, e della cui atten- Parte_2 Testimone_2 Testimone_1 dibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, hanno confermato in maniera univoca il verificarsi del sinistro.
A sostegno dell'ulteriore veridicità dell'evento allegato rilevano anche la docu- mentazione fotografica prodotta, nonché i referti del pronto soccorso riferibili alla medesima fascia oraria, dai quali emerge chiaramente alla voce circostanza “rif. incidente stradale”.
Inoltre, i predetti testimoni hanno riconosciuto, nella documentazione fotografica allegata alla produzione di parte attrice, il luogo teatro del sinistro e il dislivello della strada dovuto alla presenza di un pezzo di manto stradale divelto.
Inoltre, nei verbali di P.S. n. 2018011034 (riferibile a Moschese Teresa), n.
2018011035 (riferibile alla sig. ), n. 2018011036 (riferibile a CP_2 [...]
di Pineta Grande, in atti di parte attrice, risulta che gli stessi di- Parte_3 chiaravano “Incidente stradale” (Cfr. certificato P.S. in atti)
Infine, la dinamica del sinistro come descritta in citazione è confermata dai testi-
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moni, escussi in corso di causa.
Dunque, gli appellati, hanno fornito idonea prova dell'esistenza di una situazione di pericolo connesso allo stato non ottimale della sede stradale, la quale si è rivela- ta la causa efficiente e immediata del danno lamentato.
Tale circostanza risulta provata dall'esito dell'istruttoria orale, mediante le dichia- razioni acquisite dal giudice di primo grado, le quali si sono rivelate convergenti nell'evidenziare la presenza di dislivelli e irregolarità del manto stradale, non ido- nei a garantire le condizioni di sicurezza minima per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Le deposizioni, unitamente alla documentazione fotografica prodotta in atti, mo- strano in modo inequivoco lo stato di dissesto della strada.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel caso che ne occupa sussiste comunque una corresponsabilità da parte della istante, ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento che mitiga, la responsabilità a carico dell'ente convenuto.
In particolare, pur risultando provato lo stato manutentivo non ottimale della stra- da, si rileva che il sinistro si è verificato in un mese primaverile, con buona visibi- lità intorno alle 17:30, in orario diurno.
In giurisprudenza è ormai pacifica che: “In tema di responsabilità civile per danni derivanti da insidia o trabocchetto, l'ente proprietario della strada può essere ri- tenuto responsabile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., allorché lo stato dei luoghi presenti un pericolo occulto non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, qua- lora la situazione di pericolo sia percepibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte dell'utente, può configurarsi un concorso di colpa ex articolo
1227 codice civile” (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.8422\2019).
Ciò si dice in quanto, “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibili- tà per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali caute- le da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione Civile n. 6425 del 30/03/2015) e che
“all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di
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chi entri in contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibili pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un com- portamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cfr. Cassazione n. 4661 del 9/03/2015).
In realtà se è vero che parte convenuta non è stata in grado di provare il c.d. caso fortuito, anche perché è risultata la preesistenza nel tempo della buca in questione, anche successivamente all'evento in contestazione, si ritiene, però, che sulla scor- ta di quanto allegato al processo è altrettanto pacifico che l'istante, conoscesse, comunque a priori, lo stato del marciapiede e dovesse pertanto prestare attenzione nel transitarvi, tenendo anche conto che lo stesso era piuttosto stretto e che data l'ora , e il periodo vi era visibilità.
L'art.2051 c.c. implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dan- noso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo ca- rattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso C. Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a pre- venire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). La condotta della vittima di una lesione o danno, da cosa in custodia può dirsi impre- vedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima.
In definitiva, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, emerge con cer- tezza la sussistenza, nel caso di specie, di un concorso di colpa tra il conducente del veicolo e l'ente pubblico preposto alla manutenzione della strada.
Il giudice di primo grado ha correttamente individuato una corresponsabilità nella misura del 50% di ciascuna parte, in quanto da una parte vi è l'insidia non rimossa dall'amministrazione e che ha omesso gli opportuni interventi di messa in sicurez- za o segnalazione del pericolo e dall'altro, la condotta imprudente del conducente, che, pur circolando in un orario diurno non ha prestato attenzione al pericolo pre- sente sul manto stradale e non ha adottato una condotta fondata su un'adeguata di-
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ligenza.
Ne consegue, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con con- ferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno integralmente com- pensate in ragione della reciproca soccombenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese relative al presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'udienza cartolare del 09.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7506/2023, avente ad oggetto: appello - re- sponsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Cerreto (C.F. ), in virtù di C.F._1 procura in atti;
-Appellante principale -
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e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in pro- C.F._3 Controparte_3 C.F._4 prio e nella qualità di coniuge erede del marito defunto sig. Persona_1 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Parente (C.F.. ) e con C.F._5 questi elett.te dom.te in Caserta alla Via Daniele n. 47, in virtù di procura in atti;
-Appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di appello, il ha impugnato la sentenza numero Parte_1
5809\2023 emessa dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo.
Gli attori , , (moglie del defunto) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2019 han- Persona_1 no convenuto dinanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere l'ente co- munale odierno appellante, affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso per il sinistro stradale verificatosi il 19 Febbraio 2019 in , Parte_1 nel vico denominato Aglaia. Hanno esposto che, mentre viaggiavano a bordo dell'autovettura Volkswagen Polo targata FD 601XP, il signor Parte_2 conduceva il veicolo a velocità moderata lungo la predetta via e, a causa della pre- senza improvviso di una costata sporgente, risultata poi essere parte del mando stradale divelto, né segnalata né circoscritta, perdeva il controllo del mezzo ster- zando violentemente prima verso sinistra, impattando con la parte anteriore contro un pilone in basolato per poi urtare contro la parte posteriore destra contro il muro privato di un' abitazione. A seguito del duplice impatto il veicolo ha riportato in- genti danni e tutti gli occupanti ad eccezione del conducente, hanno subìto lesioni personali.
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Gli attori hanno dedotto che il sinistro si è verificato esclusivamente a causa delle gravi disconnessioni del manto stradale (buche, pietre e piloni), dovute alla negli- gente e approssimativa manutenzione della strada nonché all'omessa segnalazione della pericolosità dei luoghi. Hanno pertanto attribuito all'ente convenuto respon- sabilità per omessa insufficiente manutenzione nonché per difetto di segnaletica.
L'ente appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo che il giudice abbia violato e falsamente applicato gli articoli 115 c.p.c e 2697 c.c., in quanto, avrebbe fondato la propria decisione su risultanze probatorie parziali, omettendo la valutazione complessiva delle prove.
In particolare, l'ente comunale ha contestato che il fatto storico e la dinamica del sinistro sono stati adeguatamente provati in giudizio, ritenendo insufficienti le di- chiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio. L'ente comunale ha poi ritenu- to che le dichiarazioni del conducente, rese all'udienza dell'8 giugno 2023, siano state travisate dal giudice di primo grado, avendo ammesso che Parte_2 la strada era in cattive condizioni ma non avendo confermato la dinamica descritta dagli attori. Inoltre, ha riferito di non indossare la cintura di sicurezza.
L'ente comunale ha precisato che il giudice ha ignorato integralmente la testimo- nianza resa dall'architetto tecnico incaricato dall'ente, il quale Testimone_1 ha eseguito un sopralluogo e ha accertato che la strada presentava dimensioni ri- dotte ma non risultavano presenti anomalie o disconnessioni tali da provocare un incidente. Anche la testimonianza di ha descritto un veicolo che Testimone_2 barcollava per cause non chiarite suggerendo un possibile eccesso di velocità, fat- to mai approfondito dal giudice di prime cure. Il giudice avrebbe infine omesso ogni valutazione in merito alla produzione documentale e planimetrica offerta dall'ente, utile a dimostrare l'adeguatezza della manutenzione stradale.
Dunque, l'ente comunale ha concluso chiedendo : “Piaccia all'Illustrissimo Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere, contraris reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 283 e 351
c.p.c per i motivi tutti indicati in narrativa ricorrendone i presupposti di legge;
In via Principale accogliere l'appello, con riforma della sentenza n 5809/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Iolanda
Mondo depositata in cancelleria il giorno 23 settembre 2023; Nel merito Acco- gliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e per l'effetto , in riforma della sentenza n 5809/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere , dott. Iolanda Mondo, notificata il giorno 05/10/2023 da controparte, ac-
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cogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano : rigetto delle domande attrici per manifesta infondatezza e condanna alle spese del giudizio ed onorario in favore della scrivente procuratrice antistataria. Riforma della sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, attuando ex art. 92 c.p.c comma 2 la compensazione delle medesime tra le parti processuali o in via subordinata la riduzione delle medesime. Con vittoria di spe- se e competenze del doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procurato- re antistatario. Con attribuzione”.
Le appellate si sono costituite in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'appello e ritenendo lo stesso palesemente contraddittorio rispetto a quanto sostenuto dall'ente nella comparsa di costituzione e nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, l'ente convenuto avrebbe affermato nel primo grado del giudizio che
“le dimensioni della strada sono quelle di un vero e proprio vicolo, è percorribile solo a velocità moderatissima quasi a passo d'uomo”, confermando quindi tanto l'identificazione della strada indicata dalla parte attrice quanto le risultanze testi- moniali, le quali hanno descritto una carreggiata non adatta ad una guida veloce ma da percorrersi con estrema prudenza. In sede di appello, l'ente avrebbe mutato radicalmente la propria posizione affermando che “l'unico responsabile del sini- stro sia il conducente della vettura per aver tenuto una condotta imprudente, per- correndo la strada a velocità non moderata”, travisando così le risultanze istrutto- rie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Le parti appellate hanno concluso chiedendo : “In via preliminare, rigettare la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado per totale mancanza dei presupposti di legge in ordine al periculum e al fumus;
Nel merito, rigettare l'atto di appello per tutte le motivazioni articolate nel presente atto, per- ché totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
Sempre nel merito, e per quan- to esposto sia Atto di citazione nel giudizio di I grado che nel presente scritto di- fensivo, accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto, in parziale ri- forma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
per la verificazione del sinistro per cui è giudizio, attesa la totale Parte_1 mancata manutenzione del tratto di strada interessato dal sinistro, ai sensi degli art. 2051 e 2043 cod. civ., come riconosciuto in sentenza;
Conseguentemente, condannare il al pagamento in toto delle somme richieste Parte_1 in Atto di citazione, ovvero: a favore di , la somma di € 2.050,00 Controparte_1 per i danni alla vettura;
a favore di la somma di € 328,16 per le le- CP_2
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sioni subite;
a favore della sig.ra , la totale somma di € Controparte_3
1.148,45, per le lesioni riportate sia in proprio che n.q. di erede del sig.
[...]
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della Persona_2 proposta domanda incidentale, confermare l'impugnata sentenza emessa dal GdP di S. Maria C.V. Vittoria di spese e competenze legali di lite del doppio grado di giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscrit- to pro curatore antistatario”.
Pertanto, le parti appellate hanno proposto appello incidentale, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il concorrente concorso del conducente nella verificazione del sinistro oggetto di causa.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che l'appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello (principale ed incidentale), si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo gra- do abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti rite- nuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente si fonda soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
La vicenda in esame trae origine da un sinistro verificatosi il 1 aprile 2018 alle
17:30, quando un'autovettura Volkswagen Polo di proprietà di , Controparte_1 condotta da in transito su una via urbana perdeva il controllo a Parte_2 causa della presenza di un grosso frammento di manto stradale dissestato, non se- gnalato né delimitato. L'urto causava un impatto tale da provocare lesioni persona- li ai passeggeri, , e come CP_2 Persona_1 Controparte_3 dimostrato dai referti medici del P.S. di pineta grande.
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L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, va richiamato il principio che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato e alla luce del quale va esclusa l'applicabilità, nei confronti della pub- blica amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui qua- li è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencando- si espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamen- te impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedi- re l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è af- fermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custo- dia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fat- to di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o pre- vedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuove- re, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Ci- vile 6 luglio 2006, n. 15383).
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia promossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta da un mo- Pt_1 tociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non se- gnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la questione di legit- timità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rap- porto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui
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essi sono "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordi- nario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, me- diante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di norma- lità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsa- bilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa si- tuazione di pericolo, subisce un danno.
Dunque, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della responsabilità da co- sa in custodia ex art. 2051 c.c. In iure, giova precisare che la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (proprietario, possessore o anche detento- re), restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
La responsabilità potrà essere esclusa dal caso fortuito, fattore che atterrà non più alla colpa ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa in custo- dia, ma ad un elemento esterno, anche ascrivibile al fatto del terzo o dello stesso danneggiato, dotato dei caratteri dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Quanto all'onere probatorio, incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa;
resta, invece, a carico del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo e summenzionati caratteri dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per giurisprudenza ormai consolidata, tale forma di responsabilità è estensibile anche nei confronti della P.A., con riferimento ai beni demaniali, come ad esem- pio le strade.
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L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., III sezione, 29.07.2016, n. 15761).
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29.09.2016, n. 15761, ha ritenuto che, anche se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento dannoso, non essendovi ragione di escludere, con riferimento all'art.
2051 c.c., l'applicabilità del comma 1 dell'art. 1227 c.c., il fatto che una strada risulti “molto sconnessa, con altre buche e rappezzi” non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Altrimen- ti opinando, dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da re- sponsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale.
Ciò chiarito, nel caso in esame, non vi è dubbio che l'obbligo di manutenzione della strada al risulta essere un dato pacifico. Parte_1
Quanto emerso in sede istruttoria, poi, consente di ritenere provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
I testimoni, e della cui atten- Parte_2 Testimone_2 Testimone_1 dibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, hanno confermato in maniera univoca il verificarsi del sinistro.
A sostegno dell'ulteriore veridicità dell'evento allegato rilevano anche la docu- mentazione fotografica prodotta, nonché i referti del pronto soccorso riferibili alla medesima fascia oraria, dai quali emerge chiaramente alla voce circostanza “rif. incidente stradale”.
Inoltre, i predetti testimoni hanno riconosciuto, nella documentazione fotografica allegata alla produzione di parte attrice, il luogo teatro del sinistro e il dislivello della strada dovuto alla presenza di un pezzo di manto stradale divelto.
Inoltre, nei verbali di P.S. n. 2018011034 (riferibile a Moschese Teresa), n.
2018011035 (riferibile alla sig. ), n. 2018011036 (riferibile a CP_2 [...]
di Pineta Grande, in atti di parte attrice, risulta che gli stessi di- Parte_3 chiaravano “Incidente stradale” (Cfr. certificato P.S. in atti)
Infine, la dinamica del sinistro come descritta in citazione è confermata dai testi-
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moni, escussi in corso di causa.
Dunque, gli appellati, hanno fornito idonea prova dell'esistenza di una situazione di pericolo connesso allo stato non ottimale della sede stradale, la quale si è rivela- ta la causa efficiente e immediata del danno lamentato.
Tale circostanza risulta provata dall'esito dell'istruttoria orale, mediante le dichia- razioni acquisite dal giudice di primo grado, le quali si sono rivelate convergenti nell'evidenziare la presenza di dislivelli e irregolarità del manto stradale, non ido- nei a garantire le condizioni di sicurezza minima per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Le deposizioni, unitamente alla documentazione fotografica prodotta in atti, mo- strano in modo inequivoco lo stato di dissesto della strada.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel caso che ne occupa sussiste comunque una corresponsabilità da parte della istante, ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento che mitiga, la responsabilità a carico dell'ente convenuto.
In particolare, pur risultando provato lo stato manutentivo non ottimale della stra- da, si rileva che il sinistro si è verificato in un mese primaverile, con buona visibi- lità intorno alle 17:30, in orario diurno.
In giurisprudenza è ormai pacifica che: “In tema di responsabilità civile per danni derivanti da insidia o trabocchetto, l'ente proprietario della strada può essere ri- tenuto responsabile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., allorché lo stato dei luoghi presenti un pericolo occulto non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, qua- lora la situazione di pericolo sia percepibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte dell'utente, può configurarsi un concorso di colpa ex articolo
1227 codice civile” (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.8422\2019).
Ciò si dice in quanto, “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibili- tà per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali caute- le da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione Civile n. 6425 del 30/03/2015) e che
“all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di
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chi entri in contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibili pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un com- portamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cfr. Cassazione n. 4661 del 9/03/2015).
In realtà se è vero che parte convenuta non è stata in grado di provare il c.d. caso fortuito, anche perché è risultata la preesistenza nel tempo della buca in questione, anche successivamente all'evento in contestazione, si ritiene, però, che sulla scor- ta di quanto allegato al processo è altrettanto pacifico che l'istante, conoscesse, comunque a priori, lo stato del marciapiede e dovesse pertanto prestare attenzione nel transitarvi, tenendo anche conto che lo stesso era piuttosto stretto e che data l'ora , e il periodo vi era visibilità.
L'art.2051 c.c. implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dan- noso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo ca- rattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso C. Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a pre- venire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). La condotta della vittima di una lesione o danno, da cosa in custodia può dirsi impre- vedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima.
In definitiva, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, emerge con cer- tezza la sussistenza, nel caso di specie, di un concorso di colpa tra il conducente del veicolo e l'ente pubblico preposto alla manutenzione della strada.
Il giudice di primo grado ha correttamente individuato una corresponsabilità nella misura del 50% di ciascuna parte, in quanto da una parte vi è l'insidia non rimossa dall'amministrazione e che ha omesso gli opportuni interventi di messa in sicurez- za o segnalazione del pericolo e dall'altro, la condotta imprudente del conducente, che, pur circolando in un orario diurno non ha prestato attenzione al pericolo pre- sente sul manto stradale e non ha adottato una condotta fondata su un'adeguata di-
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ligenza.
Ne consegue, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con con- ferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno integralmente com- pensate in ragione della reciproca soccombenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese relative al presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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