Articolo 17 della Legge 25 marzo 1959, n. 125
Articolo 16Articolo 18
Versione
26 aprile 1959
Art. 17.
Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.
All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 aprile 1959