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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3577 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Palomba, giusta procura in atti
Appellante
E
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Manfredi, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso , quale possessore di un terraneo in Meta, Corso Controparte_1
Italia 145 bis, evocava in giudizio innanzi al Giudice della Sezione Distaccata Parte_1
di Sorrento del Tribunale di Torre Annunziata, denunciando una turbativa del possesso per l'ostruzione della canna nella parte che attraversa l'appartamento soprastante di proprietà del convenuto.
2. Si costituiva opponendo principalmente la carenza di legittimazione Parte_1
attiva.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, accoglieva la domanda, decisione confermata dal Tribunale del reclamo e successivamente dal Tribunale del merito con la sentenza n. 113/2012 del 15.1-23.4.2012, che ha condannato Parte_1
a consentire l'esecuzione dei lavori e al pagamento del risarcimento del danno nella misura equitativa di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo;
con condanna alle spese, liquidate in euro 6.150,00.
4. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello contestando la Parte_1
parte in cui si riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la parte Controparte_1
in cui il veniva condannato al risarcimento dei danni. Pt_1
5. Si costituiva , eccependo l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazione di un somma maggiore a titolo di risarcimento dei danni.
6. La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 5456, pubblicata il 27 novembre 2018, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da in primo grado – Controparte_1
annullando, così, il capo b) del dispositivo della sentenza di primo grado -; rigettava l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
compensava le spese del doppio grado di giudizio e condannava l pagamento Parte_1
della restante metà in favore di , liquidando: per il primo grado, Controparte_1
complessivi euro 2.425,00 (di cui euro 125,00 per spese, il resto per compensi); per il secondo grado, complessivi euro 1.888,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Manfredi.
7. promuoveva ricorso per cassazione. Parte_1
Con il primo motivo di censura, lamentava la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 1062 e 1146, comma 2, c.c. nonché l'omesso esame di fatti decisivi pe ril giudizi, avuto riguardo alla valutazione delle clausole del contratto di acquisto fatto dal persico dal comune dante causa CP_2
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell'art. 112 cpc, per avere la Corte d'appello omesso di condannare la controparte alla restituzione di quanto pagamento per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado, relativamente alla condanna pecuniaria per il riconosciuto risarcimento del danno, poi escluso dalla sentenza di appello.
8. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10830, pubblicata il 24 aprile 2023, riteneva inammissibile - e comunque infondato - il primo motivo di ricorso.
Accoglieva, invece, il secondo motivo.
Deduceva: che il , con specifica richiesta, formalizzata in sede di precisazione delle conclusioni Pt_1
del giudizio di appello, aveva invocato la restituzione di quanto pagato per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado (alla quale era stato dato seguito successivamente al sopravvenuto rigetto dell'inibitoria da parte del giudizio di secondo grado); che, poichè con la sentenza di appello, il gravame del era stato parzialmente Pt_1
ritenuto fondato con riguardo alla illegittimità della pronuncia di risarcimento del danni adottata con la sentenza di primo grado, era evidente che il giudizio di appello - a fronte della incontestata e, per altro, documentata corresponsione della somma dipendente dalla riformata decisione di condanna al risarcimento dei danni – avrebbe dovuto disporre la restituzione dell'importo spettante al ricorrente (quale appellante), con la precisazione che l'omessa statuizione non poteva implicare una tacita disposizione di tale restituzione, onde la sentenza di appello – in assenza di una espressa decisione restitutoria – non avrebbe potuto essere fatta valere dal come titolo esecutivo. Pt_1
Pertanto, la Corte di cassazione rinviava al giudice di appello per la determinazione del quantum da restituire in favore del . Pt_1
9. Con atto di citazione per riassunzione della causa ex art. 392 cpc, voca Parte_1
in giudizio . Controparte_1 Deduce di avere pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di euro
31.984,02 a titolo di risarcimento dei danni, e la somma di euro 8.910,52 a titolo di spese al difensore antistatario, per un totale di euro 40.894,54; che i pagamenti erano comprovati dal PE inviata dal procuratore del in data CP_1
16.12.2014 e dalle ricevute dei bonifici effettuati in data 15.1.2015 e 5.6.2015.
Ha chiesto la restituzione della somma di euro 31.984,02 a titolo di risarcimento del danno,
e della somma di euro 8.910,52, pagata a titolo di spese al difensore antistatario, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti;
con vittoria di spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
con attribuzione.
10. Si è costituito . Controparte_1
Deduce: in via pregiudiziale, di non opporsi alla restituzione delle somme che la Corte d'Appello di
Napoli vorrà determinare;
che, in relazione alla domanda di restituzione dell'importo spettante al in Parte_1 conseguenza dell'accoglimento parziale del ricorso, nulla eccepisce in ordine alla somma di euro 31.984,02; che con la sentenza n. 5456/2018, la Corte d'Appello di Napoli rideterminava i compensi dei primi due gradi di giudizio;
che al Persico non deve essere restituita l'intera somma versata per la condanna alle spese, ossia di euro 8.910,52, ma da questa somma deve essere decurtato l'importo liquidato e rideterminato dalla Corte d'Appello di Napoli, a titolo di spese, pari ad euro 6.235,80; che, pertanto, deve essere restituita al solo la somma di euro 2.674,72; Pt_1
che, per quanto concerne la richiesta di disporre per il regime delle spese del grado di legittimità come stabilito dal Suprema Corte, deve tenersi conto, nella relativa liquidazione, che l'attore/ricorrente è rimasto totalmente soccombente in ordine al primo Parte_1 motivo di ricorso, in cui la sua difesa si è maggiormente profusa ed in cui l'odierno difensore ha dovuto affrontare questioni rilevanti sia in base al loro numero sia in relazione all'importanza delle stesse, mentre per quanto concerne il secondo motivo del ricorso per cassazione accolto, il difensore del , nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, CP_1 non ha contestato il diritto alla restituzione (an) ma si è limitato a contestare l'erroneità dell'importo richiesto dal ricorrente (quantum), avendo quest'ultimo richiesto la restituzione dell'intero importo corrisposto per i compensi, pari ad euro 8.910,52. Ha così concluso:
- preso atto che il ha corrisposto la somma di euro 31.984,02, a titolo di risarcimento Pt_1 danni, nonché l'ulteriore somma di euro 8.910,52, per la condanna alle spese in favore del difensore distrattario, per un totale di euro 40.894,54;
considerato che
, con sentenza n.
5456/2018, la Corte d'Appello rideterminava il regime delle spese del doppio grado del giudizio, liquidando al procuratore antistatario del la somma di euro 6.235,80, CP_1
compresivi degli oneri e degli accessori come sopra calcolati;
riconoscere che al dev'essere restituita: la somma di euro 31.984,02, in relazione alla condanna Pt_1
annullata di risarcimento dei danni;
la somma di euro 2.674,72, pari alla differenza di quanto corrisposto in virtù della condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado e quanto liquidato nella diversa regimentazione delle spese in grado di appello. In totale, quindi, euro 34.658,74 e non già euro 40.894,54, come chiesto dall'attore nel ricorso per cassazione notificato;
- disporsi per il regime delle spese del giudizio, nonché del grado di legittimità come stabilito dal S.C, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da attribuire in favore del procuratore che sui dichiara distrattario.
11. Con la memoria di replica, il ha chiesto la condanna del al Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per non avere questi provveduto al pagamento, nelle more del giudizio, delle somme pure riconosciute come dovute al . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La domanda merita accoglimento nei imiti della motivazione che segue.
2. Con l'ordinanza n. 10830/2023 la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto del Pt_1
alla restituzione delle somme corrisposte, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione della sentenza di primo grado, posto che, quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata in primo grado dal , la Corte d'appello ha riformato la sentenza di prime CP_1
cure, rigettando la domanda risarcitoria.
La Suprema Corte ha rimesso al giudice di appello per la quantificazione delle somme da restituire in favore del . Pt_1
3. Con la sentenza n. 113/2012, il tribunale di Torre Annunziata quantificava in euro
20.000,00 oltre interessi e rivalutazione, il risarcimento del danno dovuto al dal CP_1
. Pt_1
4. Come da PE inviata dal difensore del al difensore del , la somma CP_1 Pt_1
risarcitoria veniva quantificata, complessivamente, in euro 31.984,02.
5. Secondo gli accordi presi con il difensore del , il provvedeva al CP_1 Pt_1
pagamento della detta somma con i seguenti bonifici:
-il primo di euro 10.000,00, eseguito in data 15.1.2015;
- il secondo di euro 21.984,02, seguito il 5.6.2015.
6. Tra le parti in giudizio non vi è contestazione in ordine alla entità della somma alla cui restituzione il ha diritto. Pt_1
7. Per cui, deve essere condannato alla restituzione, in favore di Controparte_1
della somma di euro 31.984,02. Parte_1
8. Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., a far data dai pagamenti e fino al soddisfo (cfr. sul punto Cass. 24475/2019, la cui massima recita: “in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; cfr. anche Cass. 34011/2021).
Pertanto, sono dovuti gli interessi sulla somma di euro 10.000,00 dal 15.01.2015 e sulla somma di euro 21.984,02 dal 5.6.2015. 9. Quanto alle spese, la sentenza di primo grado condannava il al pagamento delle Pt_1
spese in favore del difensore antistatario del , quantificandole in euro 6.150,00, CP_1
oltre accessori.
Il , in esecuzione della sentenza di primo grado, ha corrisposto la somma di euro Pt_1
8.910,52, con due bonifici:
-il primo di euro 2,000,00, in data 15.1.2015;
- il secondo di euro 6.910,52 in data 5.6.2015.
10. Con la sentenza di appello, la Corte distrettuale, nel regolare le spese del doppio grado di giudizio, ha compensato le spese nella misura della metà e, per il resto, ha condannato il al pagamento, in favore del difensore antistatario del , delle seguenti Pt_1 CP_1
somma:
-euro 2.425,00 (di cui euro 125,00 a titolo di spese) per il primo grado, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa;
-euro 1.888,00 per il secondo grado, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa.
11. Il ha riconosciuto il diritto del alla restituzione delle somme corrisposte CP_1 Pt_1 da quest'ultimo a titolo di spese e compensi, ma ha rilevato di non dovere l'intera somma pagata dal in esecuzione della sentenza di primo grado, ma solo la differenza tra Pt_1
quanto pagato a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 8.910,52)
e quanto dovuto dal al difensore antistatario del a titolo di spese, secondo Pt_1 CP_1 quanto liquidato dalla Corte d'Appello (euro 6.235,80, somma comprensiva anche di rimborso delle spese generali, iva e cpa).
12. Condividendo quanto eccepito dal , al va riconosciuto il diritto alla CP_1 Pt_1
ripetizione solo della differenza tra quanto pagato al difensore antistatario del , a CP_1
titolo di compensi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado, e quanto dallo stesso dovuto al difensore antistatario del a titolo di spese, in ragione di Pt_1 CP_1 quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello.
Pertanto, il difensore antistatario del deve essere condannato alla restituzione, CP_1
in favore del , della somma di euro 2.674,72. Pt_1
13. Va chiarito che “nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte” (cfr. Cass. 9280/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (cfr. Cass. 25247/2017; 9062/2010).
14. Sulla somma di euro 2.674,7 sono dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c.
a far data dal pagamento avvenuto il 5.6.2015.
Va chiarito che gli interessi decorrono dal secondo pagamento, in quanto la somma versate con il primo bonifico (euro 2.000,00) era certamente dovuta al – in forza della CP_1
sentenza di secondo grado.
15. La Corte di cassazione ha rimesso a questa Corte distrettuale la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In considerazione del fatto che il ha avanzato due motivi di ricorso e di questi, uno Pt_1
è stato dichiarato inammissibile e infondato e l'altro è stato accolto, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc – nella lettera ratione temporis applicabile al momento della introduzione del giudizio di primo grado (“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”).
16. Quanto al presente giudizio di rinvio, premesso che la mancata restituzione delle somme
è dipesa da una omessa pronuncia della Corte d'Appello, va osservato che il non CP_1
si è opposto alla restituzione delle somme in favore del , ma ha solo evidenziato Pt_1 come al non fossero dovute tutte le somme da questi richieste – eccezione che Pt_1
questa Corte, come visto, ha condiviso.
Anche in questo caso, le spese possono essere compensate ex art. 92 cpc, atteso che la domanda del è stata accolta solo in parte a fronte dell'accoglimento dell'unica Pt_1
eccezione sollevata dal . CP_1 17. Attesa la compensazione delle spese, mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, avanzata dal . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna al pagamento, in restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme:
- euro 31.984,02, oltre interessi legali, come da motivazione;
b) condanna il difensore antistatario di al pagamento, in restituzione, Controparte_1
in favore di delle seguenti somme: Parte_1
- euro 2.674,72, oltre interessi legali come da motivazione;
b) compensa le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini