Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 919/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 919/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Aronte n. 7, Controparte_2
AR, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ricciotti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
V.F. (P. IVA: , in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via T. Tasso n. 8, Milano, presso lo studio Controparte_4
degli Avv. Patricia De Masi Taddei Vasoli e Federica Bernareggi, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO E PER LA RIFORMA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza Tribunale di Massa n. 457/2023, emessa in data 29.10.2022 e pubblicata in data 17.08.2023, Repert. 746/2023, nella causa R.G. n.
288/20, dichiarando la nullità della stessa per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio che si riportano: respingere le eccezioni tutte sollevate da parte convenuta poiché tardive, irrituali ed infondate;
nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento dell'ordine di acquisto Autunno/Inverno n. 27317 del 24.02.2014 a causa della mancata consegna della merce nei termini stabiliti e dichiarata la risoluzione del medesimo contratto di fornitura calzature n. 27317 del 24.2.2014, condannare già in persona del legale rapp.te CP_5 Controparte_6 pro tempore, P.IVA al risarcimento dei danni descritti in premessa dell'atto P.IVA_3
introduttivo arrecati alla quantificati nella somma ritenuta equa e di giustizia oltre Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese e competenze di causa. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eccezioni e domande nuove”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, Nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado. In via subordinata e riconvenzionale: dichiarare e accertare che tra le parti non si è concluso alcun contratto di compravendita per la Stagione A/I
Co 2014/2015 per mancata accettazione dell'ordine da parte di ”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 27/01/2020, deduceva che: Pt_1
- sin dal 1989 esercitava attività commerciale di vendita calzature al pubblico in tre unità locali site in Massa AR (Via Gino Menconi n. 8; Via Rinchiosa n. 36 e Via Rinchiosa n.
44) e dal 26/02/2018 era stata posta in liquidazione;
- tra i marchi di calzature venduti vi era anche quello “Timberland”, acquisito nel settembre
2011 e commercializzato dalla come da lettere del 18/04/2013, Controparte_6
15/05/2013 e 22/05/2013 e visura CCIAA;
- i rapporti commerciali tra ed il Gruppo “Timberland” erano sempre Controparte_7 stati regolari e continuativi, quanto meno dall'anno 2007, e che, sulla scorta di accordi presi inizialmente dalle parti contraenti, le calzature Timberland ordinate da Controparte_7
venivano pagate successivamente alla loro consegna, mediante assegni postdatati;
- tali rapporti commerciali erano poi proseguiti con la , con analoghe modalità CP_5
quanto al pagamento successivo alla consegna;
- in data 24/02/2014, con ordine n. 27317/2014, la ditta ordinava alcuni Controparte_7
articoli presenti nel campionario “Timberland”, relativi alla stagione Autunno/Inverno, per un totale di € 34.243,05 e le date di consegna della relativa merce erano state fissate al
4/09/2014, al 2/10/2014 e al 2/11/2014;
- tuttavia la merce, senza che venisse comunicato alcunchè, non veniva consegnata;
- dopo vani solleciti telefonici, con lettera raccomandata a/r datata 20/10/2014, la ditta GI inoltrava una diffida ad adempiere, alla quale non seguiva alcun riscontro;
- stante l'inadempimento di V.F., comunicava la risoluzione del contratto e chiedeva il CP_7 risarcimento dei danni con lettera raccomandata a/r del 30/01/2015, rimasta priva anch'essa di riscontro;
- era derivano un danno patrimoniale per lucro cessante, consistente nel mancato ricavo dalla vendita delle calzature ordinate e non consegnate, quantificabile in € 44.515,96 (calcolato sul prezzo imposto nella misura del 130%, come stabilito dallo stesso ordine) e per danno emergente, identificabile con la perdita di immagine e con lo sviamento della clientela derivanti dall'impossibilità di soddisfare la richiesta di calzature “Timberland” da calcolarsi in € 59.145,75 come emergeva dal prospetto di calcolo redatto da Confesercenti, in relazione al volume d'affari generali per gli esercizi 2014 e 2015 che era sensibilmente diminuito rispetto all'anno 2013.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Massa:
1) che, accertata la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss c.c. della Controparte_6 per inadempimento dell'ordine di acquisto Autunno/Inverno n. 27317 del 24/02/2014 a causa della mancata consegna della merce nei termini stabiliti senza giustificato motivo e senza preavviso, dichiarasse la risoluzione del richiamato contratto di fornitura di calzature;
2) per l'effetto, condannasse in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, al risarcimento di tutti i danni citati;
3) ammettesse prova testimoniale sulle circostanze dedotte, indicando i nominativi dei testi
( ; ; ; , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
oltre C.T.U. contabile al fine di riscontrare i mancati ricavi ed il danno economico emergente.
2. si costituiva in giudizio in data 06/07/2020, contestando tutte le pretese Controparte_6
avversarie in quanto infondate e prive di prova, deducendo, in particolare, che:
- la società attrice vendeva prodotti “Timberland” già a far data dal 2007, prima che il marchio venisse acquistato dal gruppo;
P_
- già nel 2010 non era un buon pagatore, tanto che dalla stessa Controparte_7
documentazione depositata, risultava che i pagamenti venivano effettuati in anticipo con rilascio di titoli con scadenza alle date di invio della merce, come programmato nell'ordine, prassi rimasta in vigore anche con l'acquisto del marchio “Timberland” da parte di
[...]
CP_5
- gli ordini, inoltre, venivano confermati dall'agente, con indicazione delle date dei pagamenti, circostanza non avvenuta nel caso in questione, segno della mancata accettazione dell'ordine e, di conseguenza, della mancata conclusione del contratto;
- la consapevolezza di ciò da parte di si evinceva dal fatto che in seguito all'ordine Pt_1
del 24/02/2014, non richiedeva conferma dello stesso, né provvedeva ad inviare solleciti;
- le comunicazioni successive erano tardive: la lettera raccomandata a/r del 20/10/2014 era stata inviata da ma allo showroom dell'agente di Firenze, soggetto privo Controparte_7
di rappresentanza e non alla sede della società; la raccomandata del 30/01/2015 non era mai stata ricevuta, dal momento che la società aveva trasferito altrove propria sede in data
27/01/2014; soltanto il 12/05/2016, dunque, la ditta aveva inoltrato una raccomandata CP_7
– a cui aveva tempestivamente risposto, per poi notificare nel 2020, l'atto di Controparte_5
citazione;
- ne conseguiva, dunque il mancato perfezionamento del contratto in esame e l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da peraltro eccessive rispetto al valore dell'ordine. CP_7
Tutto ciò dedotto, chiedeva che il Tribunale di Massa, accertata la mancata P_
conclusione del contratto di compravendita per la stagione A/I 2014-2015: respingesse le domande ex adverso proposte;
dichiarasse la nullità della domanda di risarcimento danni per indeterminatezza;
rigettasse la domanda di ammissione di C.T.U., sia in ragione dell'insussistenza di danni sia in quanto volta a trovare elementi di prova che la ditta aveva l'onere di fornire. CP_7
3. Autorizzate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante deposito di ulteriori documenti e prove orali, ammesse all'udienza del 28/02/2023, all'esito delle quali il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Con sentenza n. 457/2023 del 17/08/2023, il Tribunale di Massa rigettava le domande avanzate da e, per l'effetto, condannava la stessa a rifondere a le Parte_2 Controparte_6
spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, assumeva che non risultava la prova dell'accordo tra le parti che in seguito all'ordine n. 27317 del 24/02/2014, potesse effettuare il pagamento Parte_1
mediante la dazione di assegni postdatati da emettere successivamente alla consegna della merce, risultando invece che il pagamento dovesse avvenire anticipatamente alla consegna come emerso dalle deposizioni testimoniali di (responsabile servizio clienti fino al Testimone_6 P_ dicembre 2013) e (agente di “Timberland”) e in ragione del fatto che il cliente Testimone_7
aveva debiti pregressi come evidenziato nella lettera raccomandata del 24/05/2016 con cui P_
, dando riscontro alla raccomandata a/r datata 12/05/2016, aveva tempestivamente segnalato la
[...]
circostanza dei gravi ritardi nei pagamenti e che quest'ultima era pienamente consapevole del fatto che, in mancanza di definizione dei pregressi debiti, l'ordine suddetto non avrebbe potuto essere evaso in assenza di pagamento anticipato;
che la prassi – di pagamento per titoli anticipati nonché dei ritardi nei pagamenti da parte di con riguardo agli ordini relativi alle Controparte_7
stagioni precedenti – emergeva, peraltro, altresì dalla documentazione prodotta nel corso del primo grado dalla ditta GI (rispettivamente, doc. 4 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta).
Ad avviso del Giudice di prime cure, non assumevano, invece, rilievo le deposizioni dei testi di parte e segnatamente, padre di (amministratore e CP_7 Testimone_8 Controparte_2
liquidatore della società) e figlio di che riportavano Testimone_5 Testimone_8 genericamente l'usanza di pagare gli ordini con assegni postdatati dopo la consegna, mentre inammissibile era la testimonianza di all'epoca dei fatti amministratore e, al Controparte_2
momento in cui è stato escusso, liquidatore della , stante il ruolo di legale rappresentante della CP_7
società ricoperto dal teste.
5. Avverso tale sentenza, proponeva appello, in data 16/10/2023, , Parte_3
formulando sei motivi di censura.
5.1. Con il primo motivo di appello, si doleva dell'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal
Tribunale di Massa, laddove aveva escluso che il pagamento delle forniture dovesse avvenire con assegni postdatati corrisposti al momento delle consegne della merce, sulla base delle deposizioni testimoniali di e assumendo che il teste era stato Testimone_6 Testimone_7 Tes_6
responsabile del servizio clienti della fino al dicembre 2013 e quindi in epoca precedente CP_5
i fatti di causa, relativi all'anno successivo 2014 – e che il teste aveva dichiarato che la Tes_7 merce veniva consegnata a fronte del ritiro di assegni a garanzia senza specificare la necessità di un pagamento anticipato;
che comunque il blocco degli ordini era conseguenza di norme aziendali inefficaci nei confronti di terzi, ossia della , che non ne era affatto a conoscenza e non aveva CP_7
ricevuto alcuna comunicazione in tal senso.
Circa le deposizioni dei testi di , ritenute dal Giudice di prime cure “non particolarmente CP_7 significative”, deduceva che la testimonianza di Amministratore della Controparte_2
Società, era da ritenersi ammissibile trattandosi di società di capitali, e che le dichiarazioni degli altri testi avevano confermato le allegazioni di relative alle condizioni di vendita. CP_7
5.2. Con il secondo motivo di appello, censurava la statuizione del Giudice di primo grado CP_7 assumendo l'erronea applicazione delle norme di diritto in materia di contratti con prestazioni corrispettive concernenti la pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche pervenendo alla anzidetta soluzione, in virtù del principio causalistico – cronologico.
5.3. Con il terzo motivo di appello, assumeva la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che il
Tribunale aveva fondato la motivazione della sentenza sulla base di principi dallo stesso richiamati riguardanti la eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, eccezione mai sollevata da nel corso di primo grado per giustificare la mancata consegna della merce, CP_5
conseguendone la nullità della pronuncia de qua.
5.4. Con il quarto motivo di appello, deduceva altresì, fermo restando quanto rilevato con il precedente motivo, l'erroneità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell'art. 1460 c.c., non sussistendo i presupposti per ritenere che potesse rifiutarsi di CP_5 eseguire la prestazione di consegnare la merce oggetto dell'ordine d'acquisto sulla base dell'assunto che la fosse inadempiente. Pt_1
In particolare, osservava sotto tale profilo che, nel momento in cui V.F. aveva ritenuto di CP_7
interrompere il rapporto commerciale – stante la sopravvenuta inidoneità delle modalità di pagamento seguite dall'inizio del rapporto –, avrebbe dovuto comunicare tale determinazione a
, al fine di consentire a quest'ultima di organizzarsi diversamente nell'approvvigionamento CP_7
della merce o proporre diverse modalità di pagamento.
5.5. Con il quinto motivo di appello, assumeva la violazione dell'art. 2697 c.c., evidenziando CP_7 che il Giudice di prime cure, accogliendo sostanzialmente l'eccezione di inadempimento tardiva di ha erroneamente applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, attribuendo CP_5
onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata.
5.6. Infine, con il sesto motivo di appello, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di primo grado, ritenendo infondata la domanda sull'an, non si è pronunciato in merito alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali conseguiti alla omessa consegna della merce di cui all'ordine sopra citato. Sotto tale profilo, rilevava che il lucro cessante, consistente nel CP_7
mancato ricavo dalla vendita delle calzature ordinate e mai pervenute, risultava quantificabile in €
44.515,96 (calcolato sul prezzo imposto nella misura del 130%, come stabilito dallo stesso ordine), mentre il danno emergente, identificabile invece con la perdita di immagine e con lo sviamento della clientela derivanti dall'impossibilità di soddisfare la richiesta di calzature “Timberland”
(trainante rispetto all'intera attività), doveva calcolarsi in € 59.145,75.
6. ritualmente citata, si costituiva in giudizio in data 01/12/2023, contestando le Controparte_5
argomentazioni avversarie e formulando domanda riconvenzionale.
6.1. Quanto ai primi due motivi di appello osservava che il Tribunale di Massa, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali prodotte nel corso del primo grado, aveva correttamente ricostruito i fatti e confermato la prassi negoziale relativa alle condizioni generali di vendita di CP_5
evidenziando che il contratto non poteva considerarsi concluso occorrendo l'accettazione della proposta, fatta giungere all'offerente da parte del venditore tramite l'agente; che la lettera del
24/05/2016, con cui si è dato riscontro alla richiesta di risarcimento danni formulata da con CP_7
raccomandata 12/05/2016, doveva qualificarsi come prova della consapevolezza dell'inadempimento di . Quanto al terzo motivo di appello, evidenziava che lo stesso contegno CP_7
omissivo di che, non solo non ha effettuato pagamenti in anticipo, ma che per oltre due anni CP_7 non ha fornito prova di aver sollecitato l'adempimento e l'esecuzione dell'ordine, dimostrava indubbiamente sia la consapevolezza della mancata conclusione del contratto, sia il mancato interesse alla prestazione. In merito al quarto motivo di appello, osservava che il fatto che per anni aveva effettuato acquisti da “Timberland” prima e da poi, non comportava alcun obbligo CP_7 CP_5
di prosecuzione nel rapporto ed alcuna necessità di dare un preavviso circa l'interruzione del rapporto. Evidenziava infine l'infondatezza delle richieste risarcitorie.
6.2 formulava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo – dal momento che il CP_5
Tribunale non si era pronunciato su tale punto a causa dell'assorbente statuizione relativa all'inadempimento di per mancato pagamento anticipato – che la Corte d'Appello dichiarasse CP_7
ed accertasse la mancata stipulazione di alcun contratto di compravendita per la stagione A/I
Con 2014/2015 per mancata accettazione dell'ordine da parte di 7. Con ordinanza del 16/02/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica. Con ordinanza del 20/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
9. Occorre preliminarmente rilevare che va condivisa la decisione del Tribunale in merito alla avvenuta conclusione del contratto di compravendita di merci tra e la in seguito Pt_1 P_ all'ordine n. 27317/2014, dovendosi quindi rigettare la domanda riconvenzionale di CP_5
Pur non condividendosi quanto eccepito da in ordine alla avvenuta formazione del giudicato CP_7
su tale profilo, stante la mancata proposizione di appello incidentale di (dal momento che, non CP_5
essendosi il Tribunale pronunciato, V.F. non poteva interporre appello incidentale, mancando un'espressa deliberazione sul punto), risulta indubbio che il contratto de quo si è perfezionato “per facta concludentia”, nel momento in cui alla proposta di vendita della merce formulata dalla
“Timberland” Sarl presso lo showroom di Firenze su moduli prestampati ad essa intestati è seguita la contestuale accettazione da parte della ditta con la firma dell'ordine sopracitato, valendo Pt_1
a tal proposito l'immediato scambio del consenso da entrambe le parti.
Ad ulteriore riscontro di quanto assunto, giova porre l'accento sulla deposizione testimoniale di
(agente di commercio della “Timberland”) – introdotto da –, il quale, sentito Testimone_7 CP_5 all'udienza del 27/07/2021, ha confermato la circostanza secondo cui, in data 24/02/2014, presso lo showroom di Firenze, si addiveniva alla stipula dell'ordine n. 27317 e che, una volta trasmesso a risultava automaticamente preso in carico. CP_5
Dal momento che, come anticipato, l'ordine di acquisto era predisposto su moduli prestampati della venditrice a cui la parte acquirente doveva semplicemente apporre la propria firma senza ulteriori conferme da parte della “Timberland” (contenendo già tale ordine la dettagliata indicazione della merce, del prezzo di acquisto, del prezzo di vendita, delle date di consegna…), non assumeva, pertanto, rilievo il fatto che presso tale showroom non vi era un vero e proprio procuratore di V.F. ma un agente di commercio (la cui prestazione consiste, per giurisprudenza costante, in atti di contenuto vario e non predeterminato, tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente: ex multis, Cass., n. 10158/2021). Nella data suindicata, infatti, entrambe le parti erano fisicamente presenti alla stipulazione dell'ordine de quo attraverso i rispetti agenti ed hanno manifestato reciprocamente proposta ed accettazione con effetto vincolante per le rispettive mandanti (“Timberland”, oggi V.F. Italia e GI Srl, oggi in liquidazione). 10. Procedendo all'esame dei primi due motivi di appello, che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente – attenendo gli stessi alla prassi negoziale relativa alle condizioni di vendita di con riferimento al pagamento del prezzo, giova CP_5 evidenziare che, con riguardo all'ordine n. 27317 del 24/02/2014, così come era avvenuto in relazione agli ordini precedente, non sussisteva la facoltà per la ditta di compiere il Pt_1
pagamento mediante la dazione di assegni postdatati successivamente alla consegna della merce bensì l'invio degli assegni doveva necessariamente avvenire in via anticipata rispetto alla consegna predetta, circostanza quest'ultima non verificatasi.
10.1. Va premesso che la c.d. “postdatazione” degli assegni, che si verifica allorquando le parti concludono un accordo per l'adempimento di un'obbligazione ed il debitore consegna al creditore uno o più assegni contenenti una data successiva a quella di emissione, comporta che l'assegno diviene uno strumento di “garanzia” rispetto al futuro adempimento e non assolve più alla sua tipica funzione solutoria.
10.2. Tuttavia, se tale era la prassi commerciale in essere tra le parti, in ragione dei mancati e/o ritardati pagamenti da parte di con riguardo agli ordini relativi alle stagioni precedenti Pt_1
(peraltro, comprovati, alla luce del contenuto del partitario contenuto nel documento n. 2, prodotto nel corso del primo grado da ), ne discende che la prestazione in capo a con riguardo al CP_7 CP_7 pagamento del prezzo, al fine di agevolare nell'adempimento dell'obbligazione, era il rilascio CP_7
in favore della venditrice di titoli con scadenza alle date di invio della merce o successivi, come programmato nell'ordine, ma da inviare in epoca precedente alle consegne della merce e non già in occasione o successivamente alle stesse, venendo meno, in tal caso la funzione di garanzia sottesa a tale metodo di pagamento.
10.3. In tale ottica, risultano significative – condividendo la statuizione sul punto del Giudice di prime cure – la deposizione testimoniale di responsabile servizio clienti Testimone_6 P_
fino al dicembre 2013,(che riferiva che, secondo le norme aziendali e le condizioni di vendita della società, non accettava alcun ulteriore ordine e la merce non poteva essere spedita, in seguito CP_5 alla segnalazione di mancati pagamenti da parte dell'amministrazione all'ufficio commerciale, ma soprattutto la deposizione di agente di “Timberland” secondo cui, in ragione del Testimone_7 fatto che era spesso inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti, “Timberland” aveva concesso CP_7
di ritirare assegni a garanzia, anche se, talvolta, la veniva aiutata anche mediante il CP_7
prolungamento dei tempi di pagamento. 10.4. Si evince poi riscontro della succitata prassi di pagamento per titoli anticipati altresì dalla documentazione prodotta nel corso del primo grado e in particolare i fax inviati dallo showroom
“Timberland” Firenze a , relativi alle consegne di prodotti degli anni 2010-2013, da cui emerge CP_7 chiaramente la sopra menzionata prassi: in tali documenti viene riepilogato l'ordine già inoltrato in precedenza, l'indicazione delle date di consegna e per ciascuna consegna l'indicazione dell'importo dell'assegno e della data di scadenza dello stesso “postdatato” ma da inviare subito al venditore.
10.5. Di contro, non risultano degne di rilievo le deposizioni dei testi introdotti da : ferma CP_7
restando la inammissibilità ex art. 246 c.p.c. della testimonianza di (che, Controparte_2 all'epoca dei fatti, era socio della in misura pari al 95% del capitale e poi liquidatore), le CP_7
dichiarazioni di e (padre e fratello di ), a prescindere dal Tes_8 Testimone_5 CP_2
rapporto parentale per cui vanno vagliate con particolare rigore, si appalesano scarsamente attendibili nella ricostruzione secondo cui il pagamento mediante assegni postdatati avveniva con la consegna della merce o addirittura in un momento successivo mediante dazione a LO, ossia all'agente di Firenze che si sarebbe addirittura recato personalmente a riceverli previo CP_8
appuntamento. Tale modalità, infatti, oltre a risultare inusuale, si appalesa dubbia con riguardo alla specifica vicenda contrattuale e alla mancata conferma di tale modalità dal parte del teste Tes_7
che si sarebbe dovuto ricordare di tale modalità specifica di pagamento.
[...]
11. Quanto al terzo, al quarto ed al quinto motivo di appello, che possono anch'essi essere trattati congiuntamente, concernendo entrambi la violazione dell'art. 1460 c.c. si osserva che il Tribunale di Massa ha correttamente fatto applicazione dei principi riguardanti l'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, essendo il Giudice investito – secondo l'indirizzo univoco ed unanime in materia – , in virtù del noto principio “iura novit curia”, del potere/dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della propria decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli – anche – erroneamente richiamati dalle parti (Cass., Sez.
Lavoro, n. 5832/2021; Cass. n. 15196/2018; Cass. S.U. n. 19448/2009; Cass., ordinanza n. 27745, depositata il 2/10/ 2023; Cass., ordinanza n. 22708, depositata il 12 agosto 2024).
Se è vero che V.F. non ha esplicitamente formulato, al fine di “giustificare” la mancata consegna della merce, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., ha tuttavia eccepito oltre alla mancata conclusione del rapporto contrattuale de quo, anche l'inadempimento di rispetto CP_7 all'obbligo di pagamento anticipato della merce, da ciò conseguendone la mancata violazione dell'art. 112 c.p.c. 11.1. Tanto preliminarmente chiarito, vertendosi in materia contrattuale, giova richiamare, dunque, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (Cass., ord. n.
13827/2019; n. 13627/2017).
In particolare, la sopra citata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, a tal fine, la necessità di utilizzare cumulativamente i seguenti parametri: 1) il criterio quanti-qualitativo, funzionale ad accertare quale delle parti si sia resa responsabile delle trasgressioni più rilevanti;
2) il criterio cronologico-causalistico, onde verificare chi abbia inadempiuto per primo, dando eventualmente corso al giustificato inadempimento dell'altra; 3) il criterio di adeguatezza, necessario al fine di acclarare se l'inadempimento temporalmente successivo integri o meno una reazione sproporzionata all'inadempimento della controparte.
Applicando i richiamati principi alla fattispecie de qua, appare agevole osservare che il Giudice di prime cure, facendo leva anche sul fatto che le missive del 20/10/2014 e del 30/01/2015 della CP_7
(contenenti, rispettivamente, diffida ad adempiere e presa d'atto della risoluzione del contratto) – non risultando, infatti, indirizzate e/o ricevute da si appalesavano inidonee a determinare la CP_9 risoluzione, ha correttamente ritenuto che la risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. non era imputabile a considerato che, sulla scorta di un criterio cronologico – causalistico, CP_5
l'inadempimento temporalmente successivo (rectius, la mancata consegna della merce) costituiva la diretta conseguenza del mancato pagamento per titoli anticipati di . CP_7
Dunque, V.F. ben poteva rifiutarsi di eseguire la propria prestazione in quanto era per primo CP_7
inadempiente.
11.2. Con riguardo, al profilo concernente la violazione dell'art. 2697 c.c., con cui parte appellante si doleva del fatto che V.F. si era avvalsa di un'eccezione di inadempimento tardiva, giova evidenziare, come peraltro già anticipato, che tale contestazione veniva formulata soltanto in ragione (e, in conseguenza) della richiesta di , da ciò conseguendone che il Giudice di prime CP_7
cure non aveva attribuito onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata.
12. Quanto al sesto motivo di appello, relativo alle pretese risarcitorie ex adverso avanzate, il
Giudice di primo grado, ritenendo infondata la domanda sull'an, non si è pronunciato in merito alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali conseguiti alla omessa consegna della merce di cui all'ordine in questione.
Il rigetto integrale dei motivi di appello formulati da comporta anche il rigetto del motivo in CP_7
esame.
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della , in persona del liquidatore pro tempore, nella misura Parte_3
liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52.001 ad € 260.000, secondo i valori minimi in ragione della non particolare complessità della causa.
14. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da , in persona del liquidatore pro Parte_3
tempore, contro la sentenza del Tribunale di Massa n. 457/2023 del 17/8/2023, che conferma;
2) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al Parte_3
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di che Controparte_6 liquida in € 7.160,00, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 8/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanna Cannata
Dott. Rossella Atzeni