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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 4278/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
T R A
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Floriana Parte_1 P.IVA_1
Taccone, dom.ta come in atti;
- attrice -
E
in persona dell'amministratore pt (CF: Controparte_1 P.IVA_2 rappr.to e difeso dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, dom.to come in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava la delibera assembleare assunta in data 1.10.2020 dall'assemblea del CP_1 convenuto, quale proprietaria dell'unità immobiliare posto al piano terra dell'edificio e condotto in locazione dalla con la quale si approvava il rendiconto della gestione extra ordinaria, si Org_1 conferiva incarico all'ing. quale progettista e direttore dei lavori, e si conferiva, infine, incarico CP_2 all'avv. Sandulli per la costituzione nei giudizi azionati dalla attrice e in quello con CP_3
deliberandosi di provvedere al pagamento delle spese legali attraverso il fondo spese condominiale.
Ne domandava l'annullamento, totale o parziale, in quanto affetta dai seguenti vizi: mancata allegazione e/o deposito preventivo dei documenti giustificativi delle spese extra gestione ordinaria di cui al rendiconto (punto 5) dell'odg; abuso/eccesso di potere in ordine all'incarico conferito all'ing. CP_2 violazione dell'art. 1130 bis c.c.; assenza del rendiconto;
presupposti della delibera fondati su dati errati e non veritieri;
ripartizione delle spese errata ed illegittima.
Si costituiva il convenuto che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente si precisa che non vengono scrutinati i motivi inerenti il conferimento di incarico all'ing.
(rispetto al quale entrambe le parti ripercorrono con particolare ampiezza la genesi e le vicende CP_2
successive), introdotti con la censura di un generico abuso/eccesso di potere (figura peraltro non applicabile agli atti di carattere privato quali le delibere condominiali), atteso che la delibera impugnata nel presente giudizio sul punto risulta meramente esecutiva delle precedenti con le quali sono state assunte le decisioni relative ai lavori strutturali interessanti l'edificio e deliberate le relative nomine;
delibere già impugnate secondo quanto dedotto da parte attrice.
Sul rendiconto e sulla omessa allegazione dei documenti giustificativi.
Parte attrice si duole della omessa allegazione al rendiconto dei documenti giustificativi, del non averne potuto prenderne visione ed, infine, della violazione dei dettami di cui all'art. 1130 bis c.c.
Tale domanda risulta affetta da deficienza di allegazione e di prova.
Va premesso che come statuito dalla Suprema Corte “L'obbligo dell'Amministratore di condominio di provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa bensí consente ai condomini intervenuti di prendere visione o estrarre copia a loro spese (nella specie il Supremo Collegio ha escluso l'obbligo dell'Amministratore di provvedere all'esibizione dei documenti giustificativi del bilancio, essendo onere del singolo condomino intervenuto provvedere ad esercitare a proprie spese il relativo diritto presso il condominio) (Cass. 1544/2004); “In tema di approvazione del rendiconto e del preventivo da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà. (Cass. 13235/2017).
Pertanto spetta al condomino impugnante dimostrare di non aver potuto esercitare l'accesso ai documenti giustificativi per mancata messa a disposizione da parte dell'amministratore a suo favore di tutta la documentazione.
Tale prova non è stata fornita da parte attrice.
Infatti non risulta tra i documenti depositati la nota richiamata in citazione, datata 10.7.2020, con la quale sarebbe stato richiesto all'amministratore di prendere visione della documentazione;
né è stata allegata una risposta dell'amministratore; né infine è stata articolata una prova orale sul punto.
Inoltre parte attrice non ha neanche depositato l'avviso di convocazione per l'assemblea del
1.10.2020, essendo agli atti soltanto l'avviso di convocazione per la precedente assemblea del 6-
7/7/2020, per cui non è possibile verificare se nello stesso risulti omesso l'obbligo di informativa avente ad oggetto la messa a disposizione della documentazione a supporto del rendiconto di gestione extra ordinaria.
Ancora parte attrice allega, genericamente, che il rendiconto, portato solo in assemblea, non ha rispettato i canoni di cui all'art. 1130 bis c.c.
L'art. 1130 bis c.c. richiamato da parte attrice così recita “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai CP_1
fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
Con riferimento ai requisiti normativi del rendiconto condominiale parte attrice non ha allegato quali fossero quelli mancanti o deficitari (registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota esplicativa, etc…); inoltre non ha depositato in giudizio il rendiconto così precludendo ogni possibilità di verifica da parte del giudice.
Sulla costituzione fondo spese legali (punto 10 dell'odg).
La domanda di parte attrice è fondata.
Va premesso che l'insegnamento consolidato della Suprema Corte ha sancito che nei giudizi che vedono contrapposti e il controparte non può partecipare pro CP_1 CP_1 CP_1 quota alle spese legali sostenute dal : “Questa Corte ha invece già sancito l'invalidità della CP_1
deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il CP_1
ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore nominato in tale processo, non CP_1
trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.
(Cass. 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801, cass. n. 4259/2018).
Più in particolare “Secondo risalente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, nella specie di lite tra e condomino non trova applicazione, nemmeno in via CP_1 analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere CP_1 ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.
(così Cass. 25 marzo 1970 n. 801)…..
Prosegue la pronuncia nel ritenere che "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la CP_1
controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore". Nel caso che ricorre il condominio, con la impugnata delibera, ha autorizzato, con il voto contrario della attrice, l'amministratore “a versare i pagamenti richiesti all'avv. Sandulli Emilio Paolo utilizzando il fondo spese”.
I giudizi per i quali l'assemblea ha deliberato il pagamento dei compensi al difensore a mezzo del fondo spese sono indicati ai precedenti punti 6, 7, e 8/9 dell'odg.
Si tratta di due giudizi incardinati su iniziativa dell'odierna attrice, uno per ATP e l'altro di impugnazione della delibera assembleare del 7.7.2020, nonché altri due giudizi che contrappongono il condominio a Controparte_4
Con riferimento ai giudizi di cui ai punti 6 e 7, ovvero quelli nei quali il ha come propria CP_1 controparte l'odierna attrice, è illegittima la decisione assunta in quanto il fondo spese è formato dai contributi di tutti i condomini e pertanto, con la decisione in oggetto, la condomina Parte_2
partecipa pro quota al pagamento delle spese legali per il pagamento dei compensi al difensore nei giudizi in cui è parte contrapposta al , in violazione dei principi suddetti. CP_1
La delibera pertanto va annullata parzialmente.
Le spese restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
1. accoglie in parte la domanda e per l'effetto annulla parzialmente la delibera impugnata, assunta dal in data 1.10.2020, in particolare annulla Controparte_1 Controparte_1 la delibera di cui al punto 10 limitatamente ai giudizi di cui ai punti 5 e 6 della stessa delibera;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino il 11.6.2024 Il Giudice
Michela Palladino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 4278/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
T R A
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Floriana Parte_1 P.IVA_1
Taccone, dom.ta come in atti;
- attrice -
E
in persona dell'amministratore pt (CF: Controparte_1 P.IVA_2 rappr.to e difeso dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, dom.to come in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava la delibera assembleare assunta in data 1.10.2020 dall'assemblea del CP_1 convenuto, quale proprietaria dell'unità immobiliare posto al piano terra dell'edificio e condotto in locazione dalla con la quale si approvava il rendiconto della gestione extra ordinaria, si Org_1 conferiva incarico all'ing. quale progettista e direttore dei lavori, e si conferiva, infine, incarico CP_2 all'avv. Sandulli per la costituzione nei giudizi azionati dalla attrice e in quello con CP_3
deliberandosi di provvedere al pagamento delle spese legali attraverso il fondo spese condominiale.
Ne domandava l'annullamento, totale o parziale, in quanto affetta dai seguenti vizi: mancata allegazione e/o deposito preventivo dei documenti giustificativi delle spese extra gestione ordinaria di cui al rendiconto (punto 5) dell'odg; abuso/eccesso di potere in ordine all'incarico conferito all'ing. CP_2 violazione dell'art. 1130 bis c.c.; assenza del rendiconto;
presupposti della delibera fondati su dati errati e non veritieri;
ripartizione delle spese errata ed illegittima.
Si costituiva il convenuto che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente si precisa che non vengono scrutinati i motivi inerenti il conferimento di incarico all'ing.
(rispetto al quale entrambe le parti ripercorrono con particolare ampiezza la genesi e le vicende CP_2
successive), introdotti con la censura di un generico abuso/eccesso di potere (figura peraltro non applicabile agli atti di carattere privato quali le delibere condominiali), atteso che la delibera impugnata nel presente giudizio sul punto risulta meramente esecutiva delle precedenti con le quali sono state assunte le decisioni relative ai lavori strutturali interessanti l'edificio e deliberate le relative nomine;
delibere già impugnate secondo quanto dedotto da parte attrice.
Sul rendiconto e sulla omessa allegazione dei documenti giustificativi.
Parte attrice si duole della omessa allegazione al rendiconto dei documenti giustificativi, del non averne potuto prenderne visione ed, infine, della violazione dei dettami di cui all'art. 1130 bis c.c.
Tale domanda risulta affetta da deficienza di allegazione e di prova.
Va premesso che come statuito dalla Suprema Corte “L'obbligo dell'Amministratore di condominio di provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa bensí consente ai condomini intervenuti di prendere visione o estrarre copia a loro spese (nella specie il Supremo Collegio ha escluso l'obbligo dell'Amministratore di provvedere all'esibizione dei documenti giustificativi del bilancio, essendo onere del singolo condomino intervenuto provvedere ad esercitare a proprie spese il relativo diritto presso il condominio) (Cass. 1544/2004); “In tema di approvazione del rendiconto e del preventivo da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà. (Cass. 13235/2017).
Pertanto spetta al condomino impugnante dimostrare di non aver potuto esercitare l'accesso ai documenti giustificativi per mancata messa a disposizione da parte dell'amministratore a suo favore di tutta la documentazione.
Tale prova non è stata fornita da parte attrice.
Infatti non risulta tra i documenti depositati la nota richiamata in citazione, datata 10.7.2020, con la quale sarebbe stato richiesto all'amministratore di prendere visione della documentazione;
né è stata allegata una risposta dell'amministratore; né infine è stata articolata una prova orale sul punto.
Inoltre parte attrice non ha neanche depositato l'avviso di convocazione per l'assemblea del
1.10.2020, essendo agli atti soltanto l'avviso di convocazione per la precedente assemblea del 6-
7/7/2020, per cui non è possibile verificare se nello stesso risulti omesso l'obbligo di informativa avente ad oggetto la messa a disposizione della documentazione a supporto del rendiconto di gestione extra ordinaria.
Ancora parte attrice allega, genericamente, che il rendiconto, portato solo in assemblea, non ha rispettato i canoni di cui all'art. 1130 bis c.c.
L'art. 1130 bis c.c. richiamato da parte attrice così recita “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai CP_1
fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
Con riferimento ai requisiti normativi del rendiconto condominiale parte attrice non ha allegato quali fossero quelli mancanti o deficitari (registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota esplicativa, etc…); inoltre non ha depositato in giudizio il rendiconto così precludendo ogni possibilità di verifica da parte del giudice.
Sulla costituzione fondo spese legali (punto 10 dell'odg).
La domanda di parte attrice è fondata.
Va premesso che l'insegnamento consolidato della Suprema Corte ha sancito che nei giudizi che vedono contrapposti e il controparte non può partecipare pro CP_1 CP_1 CP_1 quota alle spese legali sostenute dal : “Questa Corte ha invece già sancito l'invalidità della CP_1
deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il CP_1
ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore nominato in tale processo, non CP_1
trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.
(Cass. 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801, cass. n. 4259/2018).
Più in particolare “Secondo risalente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, nella specie di lite tra e condomino non trova applicazione, nemmeno in via CP_1 analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere CP_1 ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.
(così Cass. 25 marzo 1970 n. 801)…..
Prosegue la pronuncia nel ritenere che "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la CP_1
controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore". Nel caso che ricorre il condominio, con la impugnata delibera, ha autorizzato, con il voto contrario della attrice, l'amministratore “a versare i pagamenti richiesti all'avv. Sandulli Emilio Paolo utilizzando il fondo spese”.
I giudizi per i quali l'assemblea ha deliberato il pagamento dei compensi al difensore a mezzo del fondo spese sono indicati ai precedenti punti 6, 7, e 8/9 dell'odg.
Si tratta di due giudizi incardinati su iniziativa dell'odierna attrice, uno per ATP e l'altro di impugnazione della delibera assembleare del 7.7.2020, nonché altri due giudizi che contrappongono il condominio a Controparte_4
Con riferimento ai giudizi di cui ai punti 6 e 7, ovvero quelli nei quali il ha come propria CP_1 controparte l'odierna attrice, è illegittima la decisione assunta in quanto il fondo spese è formato dai contributi di tutti i condomini e pertanto, con la decisione in oggetto, la condomina Parte_2
partecipa pro quota al pagamento delle spese legali per il pagamento dei compensi al difensore nei giudizi in cui è parte contrapposta al , in violazione dei principi suddetti. CP_1
La delibera pertanto va annullata parzialmente.
Le spese restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
1. accoglie in parte la domanda e per l'effetto annulla parzialmente la delibera impugnata, assunta dal in data 1.10.2020, in particolare annulla Controparte_1 Controparte_1 la delibera di cui al punto 10 limitatamente ai giudizi di cui ai punti 5 e 6 della stessa delibera;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino il 11.6.2024 Il Giudice
Michela Palladino