Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 716/2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 06.05.2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ines Galeotti (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Marina di Ginosa (TA) al viale Pola n. 63, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_1 C.F._3
resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da verbale di udienza del 06.05.2025 e con l'intervento del
P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2024, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Ginosa in data 03.10.2003, che dal matrimonio nascevano due CP_1
figli: a Castellaneta il 15/12/2001 e a Castellaneta il 01/08/2004, ad Persona_1 Persona_2
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la separazione dei coniugi con Sentenza n. 1912/2023 pubblicata il 27/07/2023, pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 06.05.2025, il resistente non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in CP_1
giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa nei Parte_1
confronti di definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o CP_1
assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ginosa il 03.10.2003 da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...],
[...] CP_1
matrimonio registrato al n. 3, parte I, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ginosa dell'anno 2003.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone che perda il cognome che aveva aggiunto al proprio al Parte_1 CP_1
momento del matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.05.2025 in Taranto. Il Giudice est. Il Presidente